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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8079/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8079 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
attore, con lo Studio legale degli avv.ti Mario Walter Fassio, Paolo Emanuele Fassio e Parte_2
RC AV
e
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (C.F. ), C.F._2 CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
convenuti, con l'avv. Luciana Sgotti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
26.6.2025 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato in data 1/4.7.2022 (da ora, per brevità, , Parte_1 Pt_1 in qualità di cessionaria dell'azienda di (da ora ), ha convenuto giudizio Controparte_3 CP_3
Con
(da ora e), e Parte_3 Controparte_2 Parte_4 [...]
ConCo per ottenere la condanna di e dei suoi soci e al pagamento della CP_1 Pt_4 CP_1 complessiva somma di € 228.037,21=, oltre interessi e spese. ha esposto, in estrema sintesi, che: a) nel 1998 allora titolare dell'omonima Pt_1 Parte_3 ditta individuale esercente il commercio all'ingrosso e al minuto di bibite e bevande alcoliche e analcoliche, aveva convenuto avanti al tribunale di Brescia i propri legali avv.ti Mayr e Telchini per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'esito negativo di un giudizio svoltosi avanti al tribunale di Bolzano, dovuto alla grave negligenza professionale dei due legali;
b) gli avvocati Mayr e Telchini, costituitisi nel giudizio bresciano, avevano contestato la loro responsabilità e, comunque, formulato istanza di chiamata in causa della loro assicurazione Toro per essere, eventualmente, manlevati in caso di condanna;
c) nel corso del giudizio, il giudice istruttore aveva pronunciato, fra l'altro, due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. con le quali aveva ingiunto: i) ai due legali il pagamento, in favore di della somma di € 128.447,19=, oltre accessori e spese, ii) Parte_3
a di “tenere indenni gli altri convenuti della somma determinata nel precedente provvedimento CP_3
5.11.2004, dedotta la franchigia contrattuale di cui alla polizza”, oltre le spese;
d) in esecuzione dell'ordinanza 186 ter c.p.c., aveva quindi corrisposto direttamente al come da CP_3 Parte_3
richiesta degli assicurati, la somma di € 162.122,66=; e) il tribunale di Brescia, con sentenza del
13.5.2005, aveva sostanzialmente confermato le due ordinanze d'ingiunzione già pronunciate nel corso dell'istruzione; f) avverso detta sentenza avevano proposto appello principale il e appello Parte_3
incidentale , che aveva richiesto la riforma integrale della sentenza con condanna del CP_3 Parte_3 alla restituzione dell'importo pagatogli in esecuzione dell'ordinanza; g) la Corte d'Appello, con sentenza del 13.6.2011, aveva respinto l'appello proposto dal e accolto quello proposto da Parte_3
, condannando il alla restituzione della somma già corrispostagli da;
h) la sentenza CP_3 Parte_3 CP_3 della Corte d'Appello era divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal i) i tentativi di recupero del credito restitutorio erano rimasti Parte_3
senza esito, poiché il si era nel frattempo sostanzialmente spogliato di ogni bene;
l) dagli Parte_3
accertamenti eseguiti era emerso, in particolare, che il aveva “in data non accertata ma Parte_3 sicuramente intercorrente tra il 22.9.2003 e il 28.1.2004 […] di fatto trasferito la propria azienda alla
pagina 2 di 7 Con neocostituita e per essa e con essa ai figli e Controparte_5 CP_1
ConCo
”; m) e dovevano perciò ritenersi condebitori, in solido Parte_4 CP_1 Parte_4 con per la “capitalsomma di € 228.037,21 oltre interessi legali sull'importo dovuto Parte_3
dal 10.5.19, per come portata dalle citate sentenze n° 710/2011 della Corte di Appello di Brescia e n°
18212/14 della Corte di Cassazione”.
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda attrice;
ha eccepito, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non Parte_3
avendo proposto alcuna domanda nei suoi confronti;
nel merito, tutti i convenuti hanno Pt_1
eccepito la prescrizione del credito restitutorio vantato da e contestato, in ogni caso, la Pt_1
fondatezza della domanda.
Ciò premesso, hanno concluso per il rigetto della domanda proposta da con vittoria di spese e Pt_1
condanna della attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
26.6.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono sostanzialmente pacifici tra le parti e in gran parte riscontrati documentalmente.
La causa può essere perciò decisa, per le ragioni di cui ora si dirà, senza che sia necessario accertare la
Con sussistenza o meno della cessione di fatto dell'azienda da a e invocata da Parte_3
Pt_1
3. Difetto di legittimazione passiva di Parte_3
L'eccezione è infondata e dev'essere perciò disattesa. ha difatti concluso perché fosse, fra l'altro, accertata la cessione di fatto dell'azienda da Pt_1
a Parte_3 CP_2
Sussiste pertanto la legittimazione passiva di con riferimento a tale domanda di Parte_3
accertamento, risultando perciò irrilevante il difetto di domande di condanna proposte nei suoi confronti.
4. Prescrizione.
L'eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa.
pagina 3 di 7 I convenuti eccepiscono preliminarmente la prescrizione del credito vantato da ex artt. 2946 e Pt_1
2947 c.c., evidenziando che “il diritto vantato da parte attrice si fonda sul presunto e comunque Con contestato 'subentro' della società alla ditta individuale del sig. , CP_5 Parte_3 subentro che, secondo l'indimostrata tesi attorea, sarebbe avvenuto nel periodo compreso fra il 22 settembre 2003 e il 28 gennaio 2004. Successivamente a tali date nessuna richiesta formale di Con pagamento, messa in mora o diffida è mai stata inviata dalla o ai suoi soci CP_5 personalmente”.
In punto di diritto, rileva il tribunale che l'azione diretta alla restituzione di quanto versato dalla parte soccombente in esecuzione di un provvedimento giudiziale avente efficacia esecutiva, poi caducato, deve essere qualificata come azione di ripetizione dell'indebito (in argomento, fra le altre, Cass.
14601/2020, secondo cui “nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione”), trovando perciò applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Ciò posto, va altresì rilevato che, a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Ne deriva la piena efficacia degli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del
ConCo coobbligato anche nei confronti degli altri (pretesi) coobbligati e Parte_3 CP_1 [...]
Parte_4
Rilevato pertanto che ha proposto la domanda di restituzione degli importi versati a Pt_1 [...] in esecuzione dell'ordinanza ex artt. 186 ter c.p.c. già nel giudizio bresciano, e che tale Parte_3
domanda ha interrotto la prescrizione con effetto permanente sino alla definizione di quel giudizio
(ordinanza della Corte di cassazione n. 18212/2014), il presente giudizio risulta introdotto (con citazione notificata in data 1/4.7.2022) nel sicuro rispetto del termine decennale di prescrizione.
Si aggiungono gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, sempre nei confronti di
[...]
derivanti dalle iniziative esecutive inutilmente intraprese nei confronti di quest'ultimo. Parte_3
5. Ricostruzione in fatto.
pagina 4 di 7 ConCo Come accennato sub 1., ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna di Pt_1
e alla restituzione della somma versata da in favore di in Pt_4 CP_1 CP_3 Parte_3 esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter pronunciata dal giudice di Brescia nella causa risarcitoria promossa dal nei confronti dei propri legali (asseritamente responsabili per colpa Parte_3
professionale), causa nella quale questi ultimi avevano chiamato in manleva la loro assicuratrice . CP_3
È, in particolare, del tutto pacifico che ha promosso il giudizio contro i suoi legali Parte_3
con citazione notificata il 5.5.1998 e che, nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha pronunciato due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c., con le quali ha ingiunto ai due legali il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 128.447,19=, oltre accessori e spese, e a di “tenere indenni gli altri Parte_3 CP_3
convenuti della somma determinata nel precedente provvedimento 5.11.2004, dedotta la franchigia contrattuale di cui alla polizza”, oltre le spese.
ha poi provveduto, su richiesta dei propri assicurati, al pagamento diretto della somma di € CP_3
162.122,66= in favore di in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza. Parte_3
In tale contesto, la stessa conclude, come accennato, perché venga accertato che “in data non Pt_1 accertata ma sicuramente intercorrente tra il 22.9.2003 e il 28.1.2004 […] il predetto Parte_3
Con
ha di fatto trasferito la propria azienda alla neocostituita e
[...] Controparte_5 per essa e con essa ai figli e ”, collocando pertanto la pretesa cessione CP_1 Parte_4
(di fatto) dell'azienda in data sicuramente anteriore a quella del pagamento eseguito da in favore CP_3 di (pagamento, come detto, sicuramente successivo alla pronuncia dell'ordinanza ex Parte_3
art. 186 ter c.p.c.).
6. In diritto.
Richiamata la sintetica ricostruzione dei fatti operata sub 5., deve ritenersi in primo luogo inapplicabile il disposto dell'art. 2558 c.c., per l'elementare rilievo della insussistenza di alcun rapporto contrattuale fra (asserito cedente l'azienda) e , legata contrattualmente ai propri assistiti Parte_3 CP_3
avvocati Mayr e Telchini.
Analogamente non può trovare applicazione il disposto dell'art. 2560 c.c., dovendosi in particolare ribadire che il credito restitutorio vantato da nei confronti di è sorto in Pt_1 Parte_3
epoca sicuramente successiva alla invocata cessione di fatto dell'azienda.
Solo per completezza va infine escluso che la vicenda per cui è causa possa essere ricondotta al disposto dell'art. 2559 c.c., atteso che l'esito del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Brescia si è
pagina 5 di 7 concluso con l'accertamento della insussistenza del credito risarcitorio vantato dal nei Parte_3
confronti dei propri legali.
Resta perciò escluso, in definitiva, che la asserita cessione di fatto dell'azienda operata dal Parte_3
ConCo in favore di possa aver comportato la successione di quest'ultima nel debito gravante sul preteso cedente, dovendosi in particolare ribadire che il credito vantato da è sorto in epoca Pt_1
sicuramente successiva alla cessione.
7. Ulteriori considerazioni in diritto.
Esclusa, per le ragioni indicate sub 6., l'applicabilità delle norme che regolano il trasferimento dei contratti, dei crediti e dei debiti inerenti all'azienda ceduta, va, sempre per completezza, osservato che vicende quali quelle in esame potrebbero dar luogo a un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale dei terzi che, collaborando consapevolmente all'inadempimento del soggetto “obbligato per debito”, contribuiscano, in definitiva, alla lesione del credito vantato dal titolare (si veda in tal senso proprio
Cass. 32134/2019 richiamata da parte attrice, al paragrafo 5 della motivazione).
Si tratta tuttavia di un'ipotesi di responsabilità che non può essere presa in esame nel presente giudizio perché fondata su una prospettazione del tutto diversa da quella formulata da parte attrice (così Cass.
32134/2019 citata, che, al paragrafo 5.3., chiarisce come la domanda risarcitoria “presenta un autonomo petitum ed una diversa causa petendi” rispetto a quella proposta ai sensi dell'art. 2560 c.c.).
8. Conclusioni.
Respinte le domande attrici, resta assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti convenute.
9. Spese.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti;
resta difatti tuttora creditrice di una rilevantissima somma nei confronti di Pt_1 Parte_3
che si è nel frattempo spogliato dei propri beni, sottraendosi in tal modo ai tentativi di recupero del credito operati da Pt_1
La scelta di tutti i convenuti di costituirsi in giudizio svolgendo difese congiunte preclude d'altronde la possibilità di differenziare la statuizione sulle spese quanto a quei soggetti sicuramente estranei alla
ConCo pretesa restitutoria di (su tutti mero socio accomandante di che non Pt_1 CP_1
risponde delle obbligazioni sociali, alla stregua del regime di responsabilità dei soci proprio di quel tipo di società).
pagina 6 di 7 Disposta la compensazione delle spese, non può essere accolta la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_3 Controparte_2
e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
[...] Parte_4 CP_1
Così deciso in Brescia, 24.11.2025
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8079 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
attore, con lo Studio legale degli avv.ti Mario Walter Fassio, Paolo Emanuele Fassio e Parte_2
RC AV
e
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (C.F. ), C.F._2 CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
convenuti, con l'avv. Luciana Sgotti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
26.6.2025 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato in data 1/4.7.2022 (da ora, per brevità, , Parte_1 Pt_1 in qualità di cessionaria dell'azienda di (da ora ), ha convenuto giudizio Controparte_3 CP_3
Con
(da ora e), e Parte_3 Controparte_2 Parte_4 [...]
ConCo per ottenere la condanna di e dei suoi soci e al pagamento della CP_1 Pt_4 CP_1 complessiva somma di € 228.037,21=, oltre interessi e spese. ha esposto, in estrema sintesi, che: a) nel 1998 allora titolare dell'omonima Pt_1 Parte_3 ditta individuale esercente il commercio all'ingrosso e al minuto di bibite e bevande alcoliche e analcoliche, aveva convenuto avanti al tribunale di Brescia i propri legali avv.ti Mayr e Telchini per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'esito negativo di un giudizio svoltosi avanti al tribunale di Bolzano, dovuto alla grave negligenza professionale dei due legali;
b) gli avvocati Mayr e Telchini, costituitisi nel giudizio bresciano, avevano contestato la loro responsabilità e, comunque, formulato istanza di chiamata in causa della loro assicurazione Toro per essere, eventualmente, manlevati in caso di condanna;
c) nel corso del giudizio, il giudice istruttore aveva pronunciato, fra l'altro, due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. con le quali aveva ingiunto: i) ai due legali il pagamento, in favore di della somma di € 128.447,19=, oltre accessori e spese, ii) Parte_3
a di “tenere indenni gli altri convenuti della somma determinata nel precedente provvedimento CP_3
5.11.2004, dedotta la franchigia contrattuale di cui alla polizza”, oltre le spese;
d) in esecuzione dell'ordinanza 186 ter c.p.c., aveva quindi corrisposto direttamente al come da CP_3 Parte_3
richiesta degli assicurati, la somma di € 162.122,66=; e) il tribunale di Brescia, con sentenza del
13.5.2005, aveva sostanzialmente confermato le due ordinanze d'ingiunzione già pronunciate nel corso dell'istruzione; f) avverso detta sentenza avevano proposto appello principale il e appello Parte_3
incidentale , che aveva richiesto la riforma integrale della sentenza con condanna del CP_3 Parte_3 alla restituzione dell'importo pagatogli in esecuzione dell'ordinanza; g) la Corte d'Appello, con sentenza del 13.6.2011, aveva respinto l'appello proposto dal e accolto quello proposto da Parte_3
, condannando il alla restituzione della somma già corrispostagli da;
h) la sentenza CP_3 Parte_3 CP_3 della Corte d'Appello era divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal i) i tentativi di recupero del credito restitutorio erano rimasti Parte_3
senza esito, poiché il si era nel frattempo sostanzialmente spogliato di ogni bene;
l) dagli Parte_3
accertamenti eseguiti era emerso, in particolare, che il aveva “in data non accertata ma Parte_3 sicuramente intercorrente tra il 22.9.2003 e il 28.1.2004 […] di fatto trasferito la propria azienda alla
pagina 2 di 7 Con neocostituita e per essa e con essa ai figli e Controparte_5 CP_1
ConCo
”; m) e dovevano perciò ritenersi condebitori, in solido Parte_4 CP_1 Parte_4 con per la “capitalsomma di € 228.037,21 oltre interessi legali sull'importo dovuto Parte_3
dal 10.5.19, per come portata dalle citate sentenze n° 710/2011 della Corte di Appello di Brescia e n°
18212/14 della Corte di Cassazione”.
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda attrice;
ha eccepito, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non Parte_3
avendo proposto alcuna domanda nei suoi confronti;
nel merito, tutti i convenuti hanno Pt_1
eccepito la prescrizione del credito restitutorio vantato da e contestato, in ogni caso, la Pt_1
fondatezza della domanda.
Ciò premesso, hanno concluso per il rigetto della domanda proposta da con vittoria di spese e Pt_1
condanna della attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
26.6.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono sostanzialmente pacifici tra le parti e in gran parte riscontrati documentalmente.
La causa può essere perciò decisa, per le ragioni di cui ora si dirà, senza che sia necessario accertare la
Con sussistenza o meno della cessione di fatto dell'azienda da a e invocata da Parte_3
Pt_1
3. Difetto di legittimazione passiva di Parte_3
L'eccezione è infondata e dev'essere perciò disattesa. ha difatti concluso perché fosse, fra l'altro, accertata la cessione di fatto dell'azienda da Pt_1
a Parte_3 CP_2
Sussiste pertanto la legittimazione passiva di con riferimento a tale domanda di Parte_3
accertamento, risultando perciò irrilevante il difetto di domande di condanna proposte nei suoi confronti.
4. Prescrizione.
L'eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa.
pagina 3 di 7 I convenuti eccepiscono preliminarmente la prescrizione del credito vantato da ex artt. 2946 e Pt_1
2947 c.c., evidenziando che “il diritto vantato da parte attrice si fonda sul presunto e comunque Con contestato 'subentro' della società alla ditta individuale del sig. , CP_5 Parte_3 subentro che, secondo l'indimostrata tesi attorea, sarebbe avvenuto nel periodo compreso fra il 22 settembre 2003 e il 28 gennaio 2004. Successivamente a tali date nessuna richiesta formale di Con pagamento, messa in mora o diffida è mai stata inviata dalla o ai suoi soci CP_5 personalmente”.
In punto di diritto, rileva il tribunale che l'azione diretta alla restituzione di quanto versato dalla parte soccombente in esecuzione di un provvedimento giudiziale avente efficacia esecutiva, poi caducato, deve essere qualificata come azione di ripetizione dell'indebito (in argomento, fra le altre, Cass.
14601/2020, secondo cui “nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione”), trovando perciò applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Ciò posto, va altresì rilevato che, a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Ne deriva la piena efficacia degli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del
ConCo coobbligato anche nei confronti degli altri (pretesi) coobbligati e Parte_3 CP_1 [...]
Parte_4
Rilevato pertanto che ha proposto la domanda di restituzione degli importi versati a Pt_1 [...] in esecuzione dell'ordinanza ex artt. 186 ter c.p.c. già nel giudizio bresciano, e che tale Parte_3
domanda ha interrotto la prescrizione con effetto permanente sino alla definizione di quel giudizio
(ordinanza della Corte di cassazione n. 18212/2014), il presente giudizio risulta introdotto (con citazione notificata in data 1/4.7.2022) nel sicuro rispetto del termine decennale di prescrizione.
Si aggiungono gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, sempre nei confronti di
[...]
derivanti dalle iniziative esecutive inutilmente intraprese nei confronti di quest'ultimo. Parte_3
5. Ricostruzione in fatto.
pagina 4 di 7 ConCo Come accennato sub 1., ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna di Pt_1
e alla restituzione della somma versata da in favore di in Pt_4 CP_1 CP_3 Parte_3 esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter pronunciata dal giudice di Brescia nella causa risarcitoria promossa dal nei confronti dei propri legali (asseritamente responsabili per colpa Parte_3
professionale), causa nella quale questi ultimi avevano chiamato in manleva la loro assicuratrice . CP_3
È, in particolare, del tutto pacifico che ha promosso il giudizio contro i suoi legali Parte_3
con citazione notificata il 5.5.1998 e che, nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha pronunciato due ordinanze ex art. 186 ter c.p.c., con le quali ha ingiunto ai due legali il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 128.447,19=, oltre accessori e spese, e a di “tenere indenni gli altri Parte_3 CP_3
convenuti della somma determinata nel precedente provvedimento 5.11.2004, dedotta la franchigia contrattuale di cui alla polizza”, oltre le spese.
ha poi provveduto, su richiesta dei propri assicurati, al pagamento diretto della somma di € CP_3
162.122,66= in favore di in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza. Parte_3
In tale contesto, la stessa conclude, come accennato, perché venga accertato che “in data non Pt_1 accertata ma sicuramente intercorrente tra il 22.9.2003 e il 28.1.2004 […] il predetto Parte_3
Con
ha di fatto trasferito la propria azienda alla neocostituita e
[...] Controparte_5 per essa e con essa ai figli e ”, collocando pertanto la pretesa cessione CP_1 Parte_4
(di fatto) dell'azienda in data sicuramente anteriore a quella del pagamento eseguito da in favore CP_3 di (pagamento, come detto, sicuramente successivo alla pronuncia dell'ordinanza ex Parte_3
art. 186 ter c.p.c.).
6. In diritto.
Richiamata la sintetica ricostruzione dei fatti operata sub 5., deve ritenersi in primo luogo inapplicabile il disposto dell'art. 2558 c.c., per l'elementare rilievo della insussistenza di alcun rapporto contrattuale fra (asserito cedente l'azienda) e , legata contrattualmente ai propri assistiti Parte_3 CP_3
avvocati Mayr e Telchini.
Analogamente non può trovare applicazione il disposto dell'art. 2560 c.c., dovendosi in particolare ribadire che il credito restitutorio vantato da nei confronti di è sorto in Pt_1 Parte_3
epoca sicuramente successiva alla invocata cessione di fatto dell'azienda.
Solo per completezza va infine escluso che la vicenda per cui è causa possa essere ricondotta al disposto dell'art. 2559 c.c., atteso che l'esito del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Brescia si è
pagina 5 di 7 concluso con l'accertamento della insussistenza del credito risarcitorio vantato dal nei Parte_3
confronti dei propri legali.
Resta perciò escluso, in definitiva, che la asserita cessione di fatto dell'azienda operata dal Parte_3
ConCo in favore di possa aver comportato la successione di quest'ultima nel debito gravante sul preteso cedente, dovendosi in particolare ribadire che il credito vantato da è sorto in epoca Pt_1
sicuramente successiva alla cessione.
7. Ulteriori considerazioni in diritto.
Esclusa, per le ragioni indicate sub 6., l'applicabilità delle norme che regolano il trasferimento dei contratti, dei crediti e dei debiti inerenti all'azienda ceduta, va, sempre per completezza, osservato che vicende quali quelle in esame potrebbero dar luogo a un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale dei terzi che, collaborando consapevolmente all'inadempimento del soggetto “obbligato per debito”, contribuiscano, in definitiva, alla lesione del credito vantato dal titolare (si veda in tal senso proprio
Cass. 32134/2019 richiamata da parte attrice, al paragrafo 5 della motivazione).
Si tratta tuttavia di un'ipotesi di responsabilità che non può essere presa in esame nel presente giudizio perché fondata su una prospettazione del tutto diversa da quella formulata da parte attrice (così Cass.
32134/2019 citata, che, al paragrafo 5.3., chiarisce come la domanda risarcitoria “presenta un autonomo petitum ed una diversa causa petendi” rispetto a quella proposta ai sensi dell'art. 2560 c.c.).
8. Conclusioni.
Respinte le domande attrici, resta assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti convenute.
9. Spese.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti;
resta difatti tuttora creditrice di una rilevantissima somma nei confronti di Pt_1 Parte_3
che si è nel frattempo spogliato dei propri beni, sottraendosi in tal modo ai tentativi di recupero del credito operati da Pt_1
La scelta di tutti i convenuti di costituirsi in giudizio svolgendo difese congiunte preclude d'altronde la possibilità di differenziare la statuizione sulle spese quanto a quei soggetti sicuramente estranei alla
ConCo pretesa restitutoria di (su tutti mero socio accomandante di che non Pt_1 CP_1
risponde delle obbligazioni sociali, alla stregua del regime di responsabilità dei soci proprio di quel tipo di società).
pagina 6 di 7 Disposta la compensazione delle spese, non può essere accolta la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_3 Controparte_2
e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
[...] Parte_4 CP_1
Così deciso in Brescia, 24.11.2025
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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