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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1613/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2597/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3397/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005543905000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005543905000 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugna la sentenza n. 3397/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l., appellata.
La società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento deducendo, tra gli altri motivi: inesistenza della notifica via PEC, nullità della cartella per difetto di conformità, omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, difetto di motivazione dell'atto e ulteriori vizi formali e sostanziali.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, annullando la cartella.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello, deducendo:
– difetto di legittimazione passiva per presunta abrogazione tacita dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999;
– regolarità della notifica degli avvisi di accertamento;
– tardività del ricorso introduttivo;
– validità degli atti presupposti;
– richiesta di riforma della condanna alle spese.
La società appellata si costituiva resistendo e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura alle liti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della procura alle liti dell'appellante
L'appellata ha eccepito il difetto originario di valida procura alle liti dell'Agente della Riscossione, poiché la stessa risulta priva della sottoscrizione autografa del Procuratore Speciale.
Sul punto, l'eccezione è fondata, alla luce della Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19399 del 20/07/2018.
La Suprema Corte ha affermato che: «La mancanza originaria della procura alle liti costituisce vizio insanabile e insuscettibile di ratifica;
in assenza di procura validamente conferita il ricorso non può considerarsi atto processualmente esistente.» La stessa Ordinanza chiarisce che tale difetto non è sanabile ex art. 182 c.p.
c. e che l'attività del difensore privo di mandato non riverbera effetti sulla parte rappresentata.
Nel caso in esame, la procura depositata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione non reca la sottoscrizione autografa del Procuratore Speciale, come risulta dalla documentazione allegata negli atti di controparte.
Pertanto, l'appello è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
2. Sulla mancata censura del capo di sentenza relativo alla notifica degli avvisi di accertamento
Anche a voler superare il difetto preliminare di ammissibilità, l'appello risulterebbe comunque infondata, in quanto:
la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
su tale specifico capo, l'appellante non ha formulato alcuna censura specifica, limitandosi ad affermare che
“sarà fornita prova”, senza tuttavia produrre alcunché.
3. Conseguenze
L'appello deve quindi essere rigettato.
compensa integralmente le spese di lite del presente grado, in considerazione della natura processuale delle questioni trattate e della complessità del quadro giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2597/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3397/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005543905000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005543905000 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugna la sentenza n. 3397/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l., appellata.
La società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento deducendo, tra gli altri motivi: inesistenza della notifica via PEC, nullità della cartella per difetto di conformità, omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, difetto di motivazione dell'atto e ulteriori vizi formali e sostanziali.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, annullando la cartella.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello, deducendo:
– difetto di legittimazione passiva per presunta abrogazione tacita dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999;
– regolarità della notifica degli avvisi di accertamento;
– tardività del ricorso introduttivo;
– validità degli atti presupposti;
– richiesta di riforma della condanna alle spese.
La società appellata si costituiva resistendo e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura alle liti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della procura alle liti dell'appellante
L'appellata ha eccepito il difetto originario di valida procura alle liti dell'Agente della Riscossione, poiché la stessa risulta priva della sottoscrizione autografa del Procuratore Speciale.
Sul punto, l'eccezione è fondata, alla luce della Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19399 del 20/07/2018.
La Suprema Corte ha affermato che: «La mancanza originaria della procura alle liti costituisce vizio insanabile e insuscettibile di ratifica;
in assenza di procura validamente conferita il ricorso non può considerarsi atto processualmente esistente.» La stessa Ordinanza chiarisce che tale difetto non è sanabile ex art. 182 c.p.
c. e che l'attività del difensore privo di mandato non riverbera effetti sulla parte rappresentata.
Nel caso in esame, la procura depositata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione non reca la sottoscrizione autografa del Procuratore Speciale, come risulta dalla documentazione allegata negli atti di controparte.
Pertanto, l'appello è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
2. Sulla mancata censura del capo di sentenza relativo alla notifica degli avvisi di accertamento
Anche a voler superare il difetto preliminare di ammissibilità, l'appello risulterebbe comunque infondata, in quanto:
la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
su tale specifico capo, l'appellante non ha formulato alcuna censura specifica, limitandosi ad affermare che
“sarà fornita prova”, senza tuttavia produrre alcunché.
3. Conseguenze
L'appello deve quindi essere rigettato.
compensa integralmente le spese di lite del presente grado, in considerazione della natura processuale delle questioni trattate e della complessità del quadro giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE