Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1990, n. 422
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 gennaio 1991
Art. 2. Nuovi importi delle indennita' di assistenza
e di accompagnamento 1. A decorrere dal 1› maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , gia' sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:
a) per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;
b) per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;
c) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;
d) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006.
2. A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.
4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.
Nota all'art. 2:
- I commi quinto e sesto dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 , da ultimo sostituiti dall' art. 3, comma 3, della legge n. 656/1986 , cosi' recitano:
"La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1› gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1› gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1› gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1› gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1› gennaio 1986".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1991
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