TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23/10/2025 N. 3408/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to CARINI SANDRO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato e pagamento somme
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2024 la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: CP_1
1/5 Dott. Riccardo Atanasio “A) In via principale accertare, ritenere e dichiarare, che il rapporto di lavoro della sig.ra Parte_1
intercorso con la dal 01/12/2022 al 28/02/2023 era di natura subordinata, a
[...] CP_1 tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.
B) Sempre nel merito, accertare, ritenere e dichiarare che i rapporti di lavoro subordinato della CP_1
[... sono disciplinati e regolamentati dal CCNL per i DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI e consequenzialmente ritenere e dichiarare che la ricorrente andava inquadrata nel II livello, o in subordine nel III livello, di cui all'art 113 del CCNL di categoria.
C) Per l'effetto, ritenere dovute le somme richieste dalla ricorrente in narrativa e di cui ai conteggi allegati, nella misura complessiva di € 6.933,76, di cui euro 6.399,00 per retribuzione ed euro 534,76 per TFR o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che il Giudicante riterrà di liquidare.
D) Conseguentemente condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 differenze retributive (comprensive delle somme dovute per indennità di contingenza, EDR, ratei di tredicesima mensilità, indennità per ferie e festività non godute, lavoro straordinario, lavoro straordinario festivo, permessi retribuiti non goduti, TFR) giusta conteggio effettuato e prodotto da questa difesa e ammontante a complessivi euro 6.933,76, di cui euro 6.399,00 per retribuzione ed euro 534,76 per TFR o quelle maggiori o minori somme che risultassero dovute in corso di causa;
E) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria su tutte le somme richieste dalle singole scadenze al soddisfo con la relativa condanna al loro pagamento;
F).…….
G) Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva e Spese
Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
E' rimasta contumace la parte resistente
Dopo l'esame dei testi indotti da parte ricorrente, il Giudice ha fissato udienza di discussione,
l'esito della quale, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale (ed in particolare del monumentale numero di mail scambiate nell'ambito del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società) nonché delle dichiarazioni testimoniali la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in giudizio nel periodo indicato in ricorso.
In particolare, poi: la teste ha dichiarato: Tes_1
“Io ho lavorato per dal fine gennaio 2023 fino al giugno 2024 quando mi Parte_2 sono dimessa.
2/5 Dott. Persona_1 [
[
ero impiegata addetta al commerciale estero.
Ho conosciuto la ricorrente a fine gennaio 2023.
ha preso prima in affitto e poi acquistato da 'azienda e il relativo immobile a Cesano Parte_2 CP_2
Maderno .
Io lavoravo per al 1997. CP_2
Quando siamo stati acquisiti da ci siamo ritrovati ad avere rapporti con la in quanto il Parte_2 CP_1 legale rappresentante delle due società era . Persona_2
Nell'immobile di Cesano non avevamo corrente elettrica;
quindi per circa un mese io la collega siamo venute per un mese a Milano presso la sede della;
ed ho conosciuto Persona_3 CP_1 la ricorrente.
Non so quando avesse cominciato a lavorare per . CP_1
Noi avevamo lavori totalmente diversi.
Per la ricorrente verificava solo l'avvenuto pagamento sul comune conto corrente da parte Parte_2 dei clienti della . Parte_2
Ciò in un primo periodo
Poi non so cosa facesse.
Nel corso di quel mese ci siamo incontrate negli uffici.
A volte negli uffici c'era anche il legale rapp.te.
Loro parlavano in persiano e quindi non saprei dire cosa si dicessero.
Io lavoravo dalle 8.30 alle 15.30 era un orario un pò elastico in quel periodo.
A volte lei era già lì e a volte arrivava dopo.
Era stata anche in Iran per lavoro per un certo tempo.
Talvolta quando andavamo via era ancora lì.
Più o meno ci vedevamo tutti i giorni.
Quando siamo andati a Cesano Maderno lei ogni tanto è venuta lì da noi e l'ho vista lavorare ma in un ufficio diverso”
E la teste ha sua volta ha ricordato: Persona_3
“Non ho lavorato per la . CP_1
Sono stata dipendente della società dal gennaio 2023 a ottobre Parte_2
2024.
Il nostro ad IR AT lo era anche della società . CP_1
A gennaio 2023 per tre o quattro settimane siamo stati costretti a prestare la nostra attività lavorativa presso gli uffici della in via Solferino perchè da noi non funzionava l'impianto elettrico. CP_1
Siamo andati lì ed ho conosciuto la ricorrente.
Io sono andata tutti i giorni intorno alle 8.30/8,45 e andavo via vero le 15,00/15,30
La ricorrente non c'era al mio arrivo ma di solito la vedevo quando andavo via
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Non so dire cosa facesse lei.
Io ero impiegata commerciale.
Io la vedevo fisicamente lì quasi tutti i giorni.
Aveva una sua postazione di lavoro, e noi eravamo nella stessa stanza con un tavolo rotondo. veniva a dare a noi disposizioni di lavoro e poi parlava con la ricorrente nella loro lingua, credo di Per_2 lavoro;
ma non saprei dire.
La ricorrente mi ha detto che aveva un ruolo commerciale e seguiva dei clienti per la;
aveva CP_1 chiesto a me e alla collega se potevamo aiutarla a preparare dei preventivi dei clienti e quindi si occupava della parte commerciale.
Lei aveva l'accesso all'home banking e quindi lei ci comunicava i pagamenti che erano stati effettuati dai nostri clienti sul c/c della Banca. Parte_2
Non so di trasferte all'estero”.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di accertamento della subordinazione della ricorrente dal
01/12/2022 al 28/02/2023 con la mansione di impiegata amministrativa con inquadramento nel II livello del CCNL di settore che ivi inquadra i “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: […] 4. corrispondente di concetto con o conoscenza di lingue estere;
…. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Infatti la ricorrente svolgeva mansioni impiegatizie collaborando strettamente con il titolare della società conoscendo il persiano;
peraltro, ciò trova particolare conferma anche nella circostanza documentale chela ricorrente aveva immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta proseguito a lavorare per conto della che aveva il medesimo Parte_2 titolare e per conto della quale svolgeva le medesime mansioni con un inquadramento nel livello AE2.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
Deve essere respinta unicamente la richiesta di pagamento dello straordinario del quale non
è stata offerta sufficiente prova.
va condannata a corrispondere al ricorrente le CP_1 Parte_1 differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va altresì condannata a rimborsare CP_1 all'Avv.to CARINI SANDRO dichiaratosi antistatario le spese di lite determinate in € 1.800,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
4/5 Dott. Riccardo Atanasio
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore della parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 5.424,24 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria nonché a rimborsare all'Avv.to CARINI SANDRO dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 23/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23/10/2025 N. 3408/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to CARINI SANDRO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato e pagamento somme
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2024 la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: CP_1
1/5 Dott. Riccardo Atanasio “A) In via principale accertare, ritenere e dichiarare, che il rapporto di lavoro della sig.ra Parte_1
intercorso con la dal 01/12/2022 al 28/02/2023 era di natura subordinata, a
[...] CP_1 tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.
B) Sempre nel merito, accertare, ritenere e dichiarare che i rapporti di lavoro subordinato della CP_1
[... sono disciplinati e regolamentati dal CCNL per i DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI e consequenzialmente ritenere e dichiarare che la ricorrente andava inquadrata nel II livello, o in subordine nel III livello, di cui all'art 113 del CCNL di categoria.
C) Per l'effetto, ritenere dovute le somme richieste dalla ricorrente in narrativa e di cui ai conteggi allegati, nella misura complessiva di € 6.933,76, di cui euro 6.399,00 per retribuzione ed euro 534,76 per TFR o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che il Giudicante riterrà di liquidare.
D) Conseguentemente condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 differenze retributive (comprensive delle somme dovute per indennità di contingenza, EDR, ratei di tredicesima mensilità, indennità per ferie e festività non godute, lavoro straordinario, lavoro straordinario festivo, permessi retribuiti non goduti, TFR) giusta conteggio effettuato e prodotto da questa difesa e ammontante a complessivi euro 6.933,76, di cui euro 6.399,00 per retribuzione ed euro 534,76 per TFR o quelle maggiori o minori somme che risultassero dovute in corso di causa;
E) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria su tutte le somme richieste dalle singole scadenze al soddisfo con la relativa condanna al loro pagamento;
F).…….
G) Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva e Spese
Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
E' rimasta contumace la parte resistente
Dopo l'esame dei testi indotti da parte ricorrente, il Giudice ha fissato udienza di discussione,
l'esito della quale, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale (ed in particolare del monumentale numero di mail scambiate nell'ambito del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società) nonché delle dichiarazioni testimoniali la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in giudizio nel periodo indicato in ricorso.
In particolare, poi: la teste ha dichiarato: Tes_1
“Io ho lavorato per dal fine gennaio 2023 fino al giugno 2024 quando mi Parte_2 sono dimessa.
2/5 Dott. Persona_1 [
[
ero impiegata addetta al commerciale estero.
Ho conosciuto la ricorrente a fine gennaio 2023.
ha preso prima in affitto e poi acquistato da 'azienda e il relativo immobile a Cesano Parte_2 CP_2
Maderno .
Io lavoravo per al 1997. CP_2
Quando siamo stati acquisiti da ci siamo ritrovati ad avere rapporti con la in quanto il Parte_2 CP_1 legale rappresentante delle due società era . Persona_2
Nell'immobile di Cesano non avevamo corrente elettrica;
quindi per circa un mese io la collega siamo venute per un mese a Milano presso la sede della;
ed ho conosciuto Persona_3 CP_1 la ricorrente.
Non so quando avesse cominciato a lavorare per . CP_1
Noi avevamo lavori totalmente diversi.
Per la ricorrente verificava solo l'avvenuto pagamento sul comune conto corrente da parte Parte_2 dei clienti della . Parte_2
Ciò in un primo periodo
Poi non so cosa facesse.
Nel corso di quel mese ci siamo incontrate negli uffici.
A volte negli uffici c'era anche il legale rapp.te.
Loro parlavano in persiano e quindi non saprei dire cosa si dicessero.
Io lavoravo dalle 8.30 alle 15.30 era un orario un pò elastico in quel periodo.
A volte lei era già lì e a volte arrivava dopo.
Era stata anche in Iran per lavoro per un certo tempo.
Talvolta quando andavamo via era ancora lì.
Più o meno ci vedevamo tutti i giorni.
Quando siamo andati a Cesano Maderno lei ogni tanto è venuta lì da noi e l'ho vista lavorare ma in un ufficio diverso”
E la teste ha sua volta ha ricordato: Persona_3
“Non ho lavorato per la . CP_1
Sono stata dipendente della società dal gennaio 2023 a ottobre Parte_2
2024.
Il nostro ad IR AT lo era anche della società . CP_1
A gennaio 2023 per tre o quattro settimane siamo stati costretti a prestare la nostra attività lavorativa presso gli uffici della in via Solferino perchè da noi non funzionava l'impianto elettrico. CP_1
Siamo andati lì ed ho conosciuto la ricorrente.
Io sono andata tutti i giorni intorno alle 8.30/8,45 e andavo via vero le 15,00/15,30
La ricorrente non c'era al mio arrivo ma di solito la vedevo quando andavo via
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Non so dire cosa facesse lei.
Io ero impiegata commerciale.
Io la vedevo fisicamente lì quasi tutti i giorni.
Aveva una sua postazione di lavoro, e noi eravamo nella stessa stanza con un tavolo rotondo. veniva a dare a noi disposizioni di lavoro e poi parlava con la ricorrente nella loro lingua, credo di Per_2 lavoro;
ma non saprei dire.
La ricorrente mi ha detto che aveva un ruolo commerciale e seguiva dei clienti per la;
aveva CP_1 chiesto a me e alla collega se potevamo aiutarla a preparare dei preventivi dei clienti e quindi si occupava della parte commerciale.
Lei aveva l'accesso all'home banking e quindi lei ci comunicava i pagamenti che erano stati effettuati dai nostri clienti sul c/c della Banca. Parte_2
Non so di trasferte all'estero”.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di accertamento della subordinazione della ricorrente dal
01/12/2022 al 28/02/2023 con la mansione di impiegata amministrativa con inquadramento nel II livello del CCNL di settore che ivi inquadra i “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: […] 4. corrispondente di concetto con o conoscenza di lingue estere;
…. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Infatti la ricorrente svolgeva mansioni impiegatizie collaborando strettamente con il titolare della società conoscendo il persiano;
peraltro, ciò trova particolare conferma anche nella circostanza documentale chela ricorrente aveva immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta proseguito a lavorare per conto della che aveva il medesimo Parte_2 titolare e per conto della quale svolgeva le medesime mansioni con un inquadramento nel livello AE2.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
Deve essere respinta unicamente la richiesta di pagamento dello straordinario del quale non
è stata offerta sufficiente prova.
va condannata a corrispondere al ricorrente le CP_1 Parte_1 differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va altresì condannata a rimborsare CP_1 all'Avv.to CARINI SANDRO dichiaratosi antistatario le spese di lite determinate in € 1.800,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
4/5 Dott. Riccardo Atanasio
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore della parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 5.424,24 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria nonché a rimborsare all'Avv.to CARINI SANDRO dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 23/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio