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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.562 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 562 2023 R.G. promossa da:
Parte_1
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Palomba Maria e P.IVA_1
Cassano Loretta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Giavera del Montello (TV), Via S.
Rocco, n. 12
APPELLANTE
contro
( ) e ( quali CP_1 C.F._1 P_ C.F._2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore rappresentati e Persona_1 difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Porcu Claudia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Montebelluna (TV), Via Roma, n. 39
APPELLATI
E contro
1 ( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Miotto Giampaolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Vicolo XX Settembre, n. 1
TERZA CHIAMATA APPELLATA
1.Il Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 20.2.2023
Conclusioni parte appellante: “Nel merito: in accoglimento del primo motivo di appello, riformare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 20.02.2023, dott.ssa nel Controparte_4 procedimento R.G. 2158/2020 e dichiararsi la nullità del provvedimento in questa sede impugnato.
In accoglimento degli ulteriori motivi di appello, accertata l'infondatezza delle domande dei ricorrenti: - rigettare le domande tutte formulate dai signori e quali CP_1 P_ genitori di nei confronti della . Persona_1 Controparte_5
- condannare i sig.ri e al risarcimento in favore della CP_1 P_ CP
, in persona del parroco pro tempore, dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per abuso del
[...] processo anche e soprattutto per aver disconosciuto infondatamente le firme, da quantificarsi equitativamente. - dichiararsi la cessazione della materia del contendere in accoglimento al motivo di appello n.
6. Nel merito in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di conferma di condanna dell'appellante, ridursi la richiesta risarcitoria formulata dai sig.ri e CP_1 [...]
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, dichiarare il P_ terzo chiamato, (C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare la da ogni obbligo anche Controparte_5 risarcitorio e per l'effetto condannare il terzo chiamato al pagamento di tutto quanto la CP
dovesse eventualmente essere tenuta a pagare e/o fare. In ogni caso, in accoglimento dei
[...] motivi di appello in punto spese, in ragione ed in conseguenza della revoca della soccombenza, spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, con aumento per inserzione di collegamento ipertestuale. In via istruttoria: Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e che sia ammessa l'assunzione delle informazioni, a suo tempo formulata, con le seguenti persone informate sui fatti: • residente in [...] – Nervesa della Controparte_6
Battaglia • residente in [...] – Nervesa della Battaglia • Controparte_7 CP_8
, residente in [...], OR (TV) • , residente in [...]
Pinateletto n. 23 – Pieve di Soligo • , residente in [...] – Controparte_10
ON TO • , residente in [...] - Carbonera • Dott.ssa CP_11 Testimone_1 presso il Comune di Spresiano • Dott.ssa c/o Centro Samarotto via Roma n. 232 - Persona_2
2 OR • , residente in [...] - Spresiano Giuliana Moro, residente in [...]
Garibaldi n. 11/A – ON TO • residente in [...] - Controparte_13
Spresiano • Dott.ssa presso associazione ABA • Dott.ssa presso Testimone_2 CP_14 associazione ABA • , residente in [...]H – Arcade”. CP_15
Conclusioni parte appellata: “In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per la carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel Controparte_5 merito, in via principale dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la manifesta infondatezza dello stesso, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, in via subordinata respingersi le domande proposte dall'appellante e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado In ogni caso - condannarsi l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto necessario l'approfondimento istruttorio richiesto dall'appellante, si chiede che vengano sentiti i seguenti testi/persone informate sui fatti: - Persona_2
- - - - - (segretaria Testimone_1 CP_14 Controparte_16 Controparte_7 Persona_3 presso la Scuola dell'infanzia ). Con ogni riserva di merito ed istruttoria”. Parte_1
Conclusioni terzo chiamato: “nel merito: ogni contraria o diversa istanza disattesa, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia accogliere l'appello proposto dalla e per l'effetto
Controparte_5 riformare l'ordinanza appellata, quanto al capo che ha condannato la stessa a
Controparte_5 risarcire il danno lamentato dal minore respingendosi la domanda proposta a Persona_1 nome suo e per suo conto dai genitori, in quanto infondata, e confermandola nel resto;
in ogni caso, rigettare l'appello proposto da con riguardo al capo dell'ordinanza appellata
Controparte_5 che ha rigettato la domanda di garanzia promossa dalla medesima nei confronti
Controparte_5 di e l'ha condannata a rifonderle le spese di lite, in quanto Controparte_3 infondato, confermando integralmente il contenuto dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in parte qua; con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. e quali genitori e legali rappresentanti del figlio minore CP_1 P_ Persona_1
(21.1.2015) radicavano presso il Tribunale di Treviso ricorso ex artt. 28 Dlvo n. 150/2011 e
[...]
3 legge n. 67/2006 al fine di far accertare la condotta discriminatoria asseritamente posta in essere dalla Scuola dell'Infanzia ” in danno del minore per gli anni Parte_1 Persona_1
3 scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli e discriminatorie che impedivano al minore di poter frequentare la scuola ad orario pieno con o senza copertura totale del sostegno, ponendolo in una in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per €15.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
1.1.Invero allegavano che il figlio iscritto a far data dall'anno scolastico 2018/2019 presso Per_1 la di Spresiano (TV), istituto paritario parrocchiale (doc. 1- Parte_1
2), dal gennaio 2016 aveva frequentato l'asilo nido presso l'istituto scolastico appellante con orario a tempo pieno ma che successivamente era intervenuta una diagnosi di un disturbo dello spettro autistico associato ad un disturbo oppositivo provocatorio (doc. 3) con riconoscimento di Per_1 quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3, L. n.
[...]
104/92 (doc. 4) nonché minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della sua età con attribuzione dell'indennità di frequenza (doc. 5) e dell'indennità di accompagnamento (doc. 6).
1.2.Esponevano che l'orario di frequenza concesso a per i mesi di settembre, ottobre e Per_1 novembre 2018 era solamente la mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30, mentre da gennaio 2019 fino alla fine dell'anno scolastico i tempi di frequenza erano progressivamente andati aumentando dapprima prevedendo una frequenza (anche) per un pomeriggio alla settimana fino ad arrivare a tre pomeriggi, cosicché il bambino poteva frequentare ad orario pieno per tre giorni alla settimana, mentre negli altri due (il lunedì ed il venerdì), terminava alle ore 12.30.
1.3.Con il nuovo anno scolastico ed al piccolo veniva imposta l'uscita dal plesso scolastico CP_1 entro le ore 14.30, quindi un'ora e mezza prima di tutti gli altri bambini.
1.4. Allegavano di non aver condiviso tale regolamentazione e che il PEI (Piano Educativo
Individualizzato) per l'anno scolastico 2018/2019 (doc. 10) risultava essere stato compilato e sottoscritto solamente dalla Scuola (insegnanti, addetta all'assistenza) senza alcun coinvolgimento da parte dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il bambino e dei genitori.
1.5. Si costituiva la , Scuola dell'Infanzia , la quale instava per Controparte_5 Parte_1 il rigetto delle domande dei ricorrenti e chiamava in garanzia la Controparte_3
(con la quale aveva stipulato polizza di responsabilità civile) al fine di formulare domanda di manleva nei confronti della predetta.
1.6. Il Tribunale disponeva farsi luogo a CTU grafologica nella quale si accertava che la firma apposta in calce al PEI 2018/2019 apparteneva alla sig.ra CP_1
4 1.7.Con l'ordinanza oggi impugnata il giudice di primo grado accertava la condotta discriminatoria tenuta dalla nei confronti di per non avergli consentito di Controparte_5 Persona_1 fruire di istruzione scolastica con orario pari a quello fruito degli altri alunni, condannava la al pagamento di euro 10.000.00 in favore di - e per lui in Controparte_5 Persona_1 favore dei genitori esercenti la potestà genitoriale – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da a causa della condotta discriminatoria;
ordinava alla Parrocchia Persona_1 [...]
di non reiterare la condotta discriminatoria;
respingeva la domanda proposta nei confronti di CP per essere la copertura limitata ai casi di morte, lesioni Controparte_3 personali e danneggiamento a cose ai sensi dell'art. 14 della condizioni generali;
condannava la
Parrocchia alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti e questi ultimi al CP pagamento delle spese di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo profilo di censura l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione del principio di “parità delle armi” e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 101 della Costituzione
– lesione del diritto di deduzione e controprova –.
2.2. L'istituto scolastico deduce di non aver potuto partecipare alle udienze in una situazione di parità, in quanto, svolgendosi le predette in modalità trattazione scritta, in cui parte ricorrente aveva sempre depositato tardivamente a ridosso dell'udienza, l'intero procedimento si era svolto sulla base delle deduzioni dei ricorrenti, irrituali, tardive e lesive del principio di leale collaborazione, senza possibilità di replica.
2.3.Evidenzia che con la memoria e documentazione depositate a seguito della costituzione della
, controparte avrebbe del tutto modificato le argomentazioni esposte inizialmente nel CP ricorso, a fronte della documentazione prodotta dalla difesa di parte resistente a cui non è potuta seguire alcuna replica, che la non avrebbe avuto la possibilità effettiva di partecipare in CP modo paritario allo svolgimento del processo e di influire, con le proprie attività di difesa, sulla formazione della decisione.
2.4. Quale secondo profilo di censura l'attore in secondo grado rileva l'erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di una condotta discriminatoria per gli anni
2018/2019 e 2019/2020.
2.5. L'appellante deduce che i genitori avrebbero ritenuto congruo e soddisfacente l'orario adottato – dal e non dalla scuola - per nell'anno 2018/2019 e, quindi, dell'assenza di qualsivoglia CP_17 Per_1
5 asserita condotta discriminatoria per l'anno scolastico indicato, nonché tenendo conto della chiusura delle scuole a partire dal giorno 8 marzo 2020.
3. Rileva, quale terzo motivo di doglianza, che l'intero iter argomentativo del giudice di primo grado muove dall'erronea convinzione che parità tra alunno disabile e normodotato significhi attribuire le medesime ore di frequenza, posto che la parità di trattamento non consisterebbe nell'assegnare al disabile tante ore di sostegno quante sono le ore curriculari e che assicurare le ore di sostegno al bambino come indicate dal porrebbe l'alunno disabile in una condizione di parità sotto il CP_17 profilo educativo.
3.1. Espone che stilato il PEI, la scuola deve attenersi alle ore indicate nell'assegnazione di un insegnante di sostegno, non avendo alcun poter discrezionale e che lo stesso Decreto legislativo
66/2017, che detta le norme per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, non accenna minimamente al medesimo numero di ore di frequenza dei bambini normodotati, anzi tiene conto dei differenti bisogni educativi dei bambini.
4.Quale quarto motivo di censura deduce la violazione art. 28 comma 4, D.lgs 150/2011 – errore di fatto - difetto assoluto di motivazione in quanto la scuola non avrebbe alcun potere decisionale o discrezionale, spettando al ogni rilievo della vita scolastica del minore. CP_17
Nel caso di specie, durante la stesura del PEI 2019/2020, in occasione della riunione del del CP_17
29.11.2019, a cui i genitori hanno partecipato, vi sarebbe stata piena condivisione dei contenuti e delle ore di sostegno e di assistenza da riconoscere in favore del minore.
4.1. Ribadisce che la , fin dall'atto introduttivo ed anche nella comparsa conclusionale, CP avrebbe contestato le illazioni di controparte e dato contezza del fatto che era stata messa a disposizione del bambino una ulteriore insegnante di sostegno, , che avrebbe seguito CP_15 dalle 14:30 (termine di servizio della insegnante “titolare”) fino alle 16:00, nonostante non Per_1 fosse previsto dal GLOH o nel PEI e nonostante le somme che annualmente vengono erogate dal
Comune di Spresiano non fossero pervenute per un mero disguido burocratico, ma che tale proposta non era stata accettata dai ricorrenti.
4.1.bis. Tale disponibilità invero era stata ribadita ai genitori di anche in un incontro tenutosi Per_1 in data 3.10.2019, presso il Comune di Spresiano, concordato tra la direttrice scolastica e l'assistente sociale dott.ssa , a cui hanno presenziato anche i genitori di i quali rifiutavano Tes_1 Per_1
l'offerta di una ulteriore insegnate di sostegno, insistendo affinchè l'insegnante “titolare” seguisse il bambino fino alla fine della giornata. Di tale incontro non fu possibile stilare un verbale per un netto
6 rifiuto – incomprensibile – della sig.ra come documentato (cfr: doc. 34), essendo sul punto CP_1 stata omessa l'attività istruttoria orale richiesta per provare l'insussistenza della discriminazione
5. Quale quinto motivo di appello rileva la totale mancanza di giustificazione e di indicazione dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale atteso che – anche in ipotesi di liquidazione equitativa – è sempre necessario indicare i criteri a cui ancorare la liquidazione del risarcimento del danno da discriminazione, nel rispetto dei caratteri di proporzionalità ed effettività.
6. Allega, quale sesto motivo di censura, l'omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere - ineseguibilità dell'ordinanza sul punto che ha accertato l'attualità della condotta discriminatoria allorquando non era contestato che il bambino, a partire dall'anno 2020/2021, era stato iscritto presso altro istituto scolastico. (I ricorrenti precisano la circostanza già nella memoria del 12.11.2020 e la ribadiscono nelle note conclusive “a far data dall'anno scolastico 2020/2021
(terzo anno di asilo) cessando quindi la frequenza presso la Scuola dell'infanzia ” Parte_1
(cfr: note conclusive ricorrenti 4.12.2022, pag. 30, penultimo rigo)
7. Evidenzia, quale settimo profilo di doglianza, l'errato rigetto della domanda di garanzia nei confronti della di assicurazione in quanto la garanzia è operante in caso di “lesioni Controparte_3 personali”, locuzione che non esclude dal novero di queste ultime il danno morale subito da Per_1 per la lesione del diritto all'istruzione e al pari trattamento e il turbamento che ne deriva, oltre che per
“l'indubbia sofferenza patita dal bambino al quale non è stato consentito frequentare la scuola fino la medesimo orario di uscita degli altri alunni, tra i quali il fratello”. (cfr: ordinanza pag. 6, rigo 3).
8. Contesta, quale ottavo profilo di doglianza, la correttezza della quantificazione delle spese di lite liquidate in favore di ricorrenti e della società di assicurazione in violazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 ad un non meglio precisato pregio dell'attività difensiva esposta.
Chiede la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
9.Si sono costituite le parte appellate e in proprio e nella qualità di CP_1 P_ genitori del figlio minore eccependo in via preliminare l'inammissibilità Persona_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
9.1. Quanto al primo motivo d'appello, ne rileva la genericità non essendo rivolto ad alcun capo dell'ordinanza impugnata.
9.2. Quanto al secondo e terzo motivo evidenziano che il diritto alla frequentazione scolastica non deve essere identificato con il diritto alla fruizione del sostegno scolastico, strumento apprestato agli
7 alunni disabili e modulato a seconda delle specifiche necessità individuate dal GLO e trasfuse nel
PEI, in quanto la funzione del GLO è quella di stabilire il numero delle ore di sostegno necessarie per l'alunno, con la conseguenza che per le restanti ore non coperte, egli può fruire della scuola senza il sostegno perché evidentemente in tali ore lo strumento compensativo non è stato ritenuto necessario.
9.3. Contestano che la scuola avrebbe fatto tutto il possibile per coprire l'intero orario scolastico avendo perfino messo a disposizione altra insegnante di sostegno che i genitori avrebbero invece rifiutato.
9.4. Ribadiscono la correttezza della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale operata dal
Tribunale, avendo l'appellante gravemente compromesso uno dei diritti essenziali dell'individuo, costituzionalmente garantito, quale quello all'istruzione, nonché del calcolo delle spese ai sensi dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. modificazioni.
10. Si è costituita aderendo a quanto dedotto dall'appellante nei suoi primi Controparte_3 sei motivi d'appello, opponendosi all'accoglimento del settimo motivo d'appello, relativo alla domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti, e riproponendo le eccezioni e difese tutte formulate in primo grado ex art. 346 c.p.c.
10.1.Rileva come correttamente il Tribunale non abbia considerato ai fini del decidere il contenuto dell'art. 28, comma 2, lett. B) delle C.G.A. nella parte in cui questo prevede che “la garanzia prestata dalla società comprende anche la “responsabilità civile personale degli insegnanti e degli CP_3 addetti all'Istituto nell'esercizio delle attività previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione” e chiarisce che l'oggetto della garanzia prestata a favore della Parrocchia è individuato dall'art. 14 delle C.G.A., in forza del quale “si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di CP_3 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” (cfr. doc. 4), anche con riferimento alle attività complementari (attività scolastica)”.
La causa, previo accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis in vigore in quanto l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
8 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 18309/2024).
1.1. Ritiene il Collegio che nell'atto di appello le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
1.2. Deve in via ulteriormente preliminare essere rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, avendo comunque le parti potuto espletare negli scritti conclusivi (note in vista dell'udienza del 15.12.2022) il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 30180/24; SU n.
36596/2021).
1.3.Quanto alla memoria depositata irritualmente in data 22.11.2020 da parte dei ricorrenti in primo grado, con modifica delle conclusioni e disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul PEI del
2018/2019, rileva la Corte che, essendo il procedimento di cui all'art. 28 Dlvo n. 150 del 2011 soggetto, ratione temporis, al rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e segg. c.p.c.., questo peculiare rito, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non prevede né letteralmente, né sistematicamente, alcuna preclusione (cfr. Cass. 25713/2024;24415/2021).
2.Nel merito l'appello è fondato così accogliendo i motivi secondo, terzo e quarto, congiuntamente delibati.
2.1. Ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 1° marzo 2006, n. 67, - contenente le misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni -, il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2.2. I successivi commi delineano tutte le forme di discriminazione ed, in particolare, il comma secondo la discriminazione indiretta, che ricorre quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, il comma terzo la discriminazione indiretta che si verifica quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Ai sensi del quarto comma sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità
9 e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
2.3. Ritiene la Corte che nel caso di specie non possano essere ascritte all'istituto scolastico condotte di discriminazione sia diretta che indiretta, avendo l'appellante assolto al proprio onere probatorio circa l'insussistenza della discriminazione.
2.3bis. In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che il piano educativo individualizzato, definito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 104/92, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicchè la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario
(Cass. SU n. 25011/2014).
2.4.Deve premettersi che il diritto all'istruzione ed alla frequenza scolastica (Corte EDU, Sez, I
10.9.2020, n. 24888) deve essere garantito così come ai minori normodotati anche ai minori diversamente abili ai sensi dell'art. 14 CEDU, essendo il diritto all'istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno (C. cost. n. 80 del 2010).
2.5. La recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), Convenzione).
2.6.Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38 comma 3 Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla l. 5 febbraio 1992,
n. 104, volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap» (C. cost., sent. n. 406 del 1992). In particolare, l'art. 10 12 citata l. n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università (comma 2).
2.7. La partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (C. cost. n. 215 del 1987).
2.8. In ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 l. n. 104 del 1992, prevede, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l'elaborazione di un profilo dinamico- funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato.
2.9. Sulla base di tale previsione normativa, l'intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 d.m. n. 331 del 1998.
2.10.Tali diritti di rilievo costituzionale si estrinsecano, quanto al minore affetto da disabilità grave, nell'ambito delle attività indicate nel Piano Educativo Individuale.
2.11.Invero il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile in condizione di gravità può ritenersi realizzato non già in base ad una astratta attribuzione di un determinato monte ore, bensì, previa definizione del piano educativo individualizzato o valutazione ad esso equivalente, mediante l'assegnazione di un insegnante specializzato « in deroga » per un numero di ore settimanali adeguato in concreto alla specifica patologia (e alla relativa evoluzione) certificata dalla A.S.L. competente, motivando specificamente in ordine alle esigenze sottese all'adozione dell'atto, così da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell'alunno e il suo completo inserimento nell'ambiente scolastico.
Tuttavia, il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno « in deroga » non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale.
2.11bis. Pertanto, l'aver indicato un monte orario settimanale di 30 ore anziché di 40 ore non costituisce condotta discriminatoria (né diretta né indiretta) in quanto frutto di scelte condivise anche dai genitori del minore e sul presupposto dell'accertamento delle condizioni psico fisiche del bambino, rappresentante nel profilo dinamico funzionale del 15.11.2018 (doc. n. 8), in cui emergono
11 gravi criticità sotto tutte le aree (cognitiva, dell'apprendimento, della comunicazione, relazionale e dell'autonomia personale), per come confermato dalla dott.ssa , psicologa del Centro Persona_2
Samarotto che ha partecipato al (docc. 9 e 10 di primo grado di parte resistente-appellante), Pt_2 la quale ha confermato la necessità di una gradualità anche nell'ampliamento dei tempi della frequenza scolastica.
2.12.Ferma restando l'accertata condivisione del PEI da parte dei genitori alla luce della espletata
CTU grafologica - che ha appurato come la firma apposta in calce al predetto documento sia autografa ed appartenga alla sig.ra – il quale prevedeva per l'anno scolastico 2018 e 2019 un CP_1 numero di ore pari a 30 settimanali (suddivisi in 20 ore di sostegno e di 10 di assistenza), attività effettivamente prestate, il diritto del minore all'istruzione ed alla frequenza scolastica è stato pienamente garantito nei termini sopra indicati.
2.13.In ogni caso l'aumento delle ore di sostegno a copertura totale dell'orario scolastico doveva essere oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al competente Giudice Amministrativo adito in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo, non potendo l'istituto scolastico aumentare discrezionalmente il numero delle ore di sostegno individuate nel PEI 2018/2019 e 2019/2020 anno scolastico quest'ultimo in cui, per effetto della nota pandemia da COVID 2019, la frequenza scolastica in presenza è stata interrotta dal mese di marzo 2020 .
2.14. Rileva pertanto la Corte come la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, legge n. 104/1992, coincida con quella indicata nel piano stesso in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo peraltro l'istituto scolastico garantire una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, come nel caso del piccolo per come risulta dalla documentazione in atti. Risulta infatti Per_1 documentato come la permanenza del bambino oltre le 14.30 (orario pomeridiano) senza adeguata supervisione (nel rapporto uno ad uno) poteva essere di pregiudizio per il minore.
2.15.Il quadro costituzionale (cfr. sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale) e legislativo è nel senso della necessità per l'istituzione scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione, essendo impossibilitato di accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative volte a rimuovere le conseguenze negative della situazione di svantaggio in cui si trova.
2.16.In presenza di un handicap grave, l'amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto e, nello
12 specifico, seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato, il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni esecutive, nucleo che è stato rispettato nel caso di specie.
2.17.Dato atto dell'astratta operatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 28 delle Condizioni generali di assicurazione, in omaggio al quale l'assicurazione da responsabilità civile risarcisce i danni (da intendersi quindi patrimoniali e non) cagionati a terzi compresi gli allievi nel corso dell'attività complementare scolastica, le spese di lite nei confronti di Controparte_3 possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
2.18.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
2.19.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, secondo i parametri medi di cui al DM n. 155 /2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso in data
20.2.2023;
rigetta le domande dei ricorrenti e CP_1 P_
condanna e al pagamento in favore dell'appellante CP_1 P_ [...]
, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese Parte_1 liquidate per il primo grado per l'intero in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge, per il secondo grado, per l'intero in €3.966,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Controparte_3
[...]
pone le spese di CTU definitivamente a carico di e CP_1 P_
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
13 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 562 2023 R.G. promossa da:
Parte_1
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Palomba Maria e P.IVA_1
Cassano Loretta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Giavera del Montello (TV), Via S.
Rocco, n. 12
APPELLANTE
contro
( ) e ( quali CP_1 C.F._1 P_ C.F._2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore rappresentati e Persona_1 difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Porcu Claudia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Montebelluna (TV), Via Roma, n. 39
APPELLATI
E contro
1 ( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Miotto Giampaolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Vicolo XX Settembre, n. 1
TERZA CHIAMATA APPELLATA
1.Il Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 20.2.2023
Conclusioni parte appellante: “Nel merito: in accoglimento del primo motivo di appello, riformare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 20.02.2023, dott.ssa nel Controparte_4 procedimento R.G. 2158/2020 e dichiararsi la nullità del provvedimento in questa sede impugnato.
In accoglimento degli ulteriori motivi di appello, accertata l'infondatezza delle domande dei ricorrenti: - rigettare le domande tutte formulate dai signori e quali CP_1 P_ genitori di nei confronti della . Persona_1 Controparte_5
- condannare i sig.ri e al risarcimento in favore della CP_1 P_ CP
, in persona del parroco pro tempore, dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per abuso del
[...] processo anche e soprattutto per aver disconosciuto infondatamente le firme, da quantificarsi equitativamente. - dichiararsi la cessazione della materia del contendere in accoglimento al motivo di appello n.
6. Nel merito in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di conferma di condanna dell'appellante, ridursi la richiesta risarcitoria formulata dai sig.ri e CP_1 [...]
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, dichiarare il P_ terzo chiamato, (C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare la da ogni obbligo anche Controparte_5 risarcitorio e per l'effetto condannare il terzo chiamato al pagamento di tutto quanto la CP
dovesse eventualmente essere tenuta a pagare e/o fare. In ogni caso, in accoglimento dei
[...] motivi di appello in punto spese, in ragione ed in conseguenza della revoca della soccombenza, spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, con aumento per inserzione di collegamento ipertestuale. In via istruttoria: Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e che sia ammessa l'assunzione delle informazioni, a suo tempo formulata, con le seguenti persone informate sui fatti: • residente in [...] – Nervesa della Controparte_6
Battaglia • residente in [...] – Nervesa della Battaglia • Controparte_7 CP_8
, residente in [...], OR (TV) • , residente in [...]
Pinateletto n. 23 – Pieve di Soligo • , residente in [...] – Controparte_10
ON TO • , residente in [...] - Carbonera • Dott.ssa CP_11 Testimone_1 presso il Comune di Spresiano • Dott.ssa c/o Centro Samarotto via Roma n. 232 - Persona_2
2 OR • , residente in [...] - Spresiano Giuliana Moro, residente in [...]
Garibaldi n. 11/A – ON TO • residente in [...] - Controparte_13
Spresiano • Dott.ssa presso associazione ABA • Dott.ssa presso Testimone_2 CP_14 associazione ABA • , residente in [...]H – Arcade”. CP_15
Conclusioni parte appellata: “In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per la carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel Controparte_5 merito, in via principale dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la manifesta infondatezza dello stesso, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, in via subordinata respingersi le domande proposte dall'appellante e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado In ogni caso - condannarsi l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto necessario l'approfondimento istruttorio richiesto dall'appellante, si chiede che vengano sentiti i seguenti testi/persone informate sui fatti: - Persona_2
- - - - - (segretaria Testimone_1 CP_14 Controparte_16 Controparte_7 Persona_3 presso la Scuola dell'infanzia ). Con ogni riserva di merito ed istruttoria”. Parte_1
Conclusioni terzo chiamato: “nel merito: ogni contraria o diversa istanza disattesa, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia accogliere l'appello proposto dalla e per l'effetto
Controparte_5 riformare l'ordinanza appellata, quanto al capo che ha condannato la stessa a
Controparte_5 risarcire il danno lamentato dal minore respingendosi la domanda proposta a Persona_1 nome suo e per suo conto dai genitori, in quanto infondata, e confermandola nel resto;
in ogni caso, rigettare l'appello proposto da con riguardo al capo dell'ordinanza appellata
Controparte_5 che ha rigettato la domanda di garanzia promossa dalla medesima nei confronti
Controparte_5 di e l'ha condannata a rifonderle le spese di lite, in quanto Controparte_3 infondato, confermando integralmente il contenuto dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in parte qua; con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. e quali genitori e legali rappresentanti del figlio minore CP_1 P_ Persona_1
(21.1.2015) radicavano presso il Tribunale di Treviso ricorso ex artt. 28 Dlvo n. 150/2011 e
[...]
3 legge n. 67/2006 al fine di far accertare la condotta discriminatoria asseritamente posta in essere dalla Scuola dell'Infanzia ” in danno del minore per gli anni Parte_1 Persona_1
3 scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli e discriminatorie che impedivano al minore di poter frequentare la scuola ad orario pieno con o senza copertura totale del sostegno, ponendolo in una in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per €15.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
1.1.Invero allegavano che il figlio iscritto a far data dall'anno scolastico 2018/2019 presso Per_1 la di Spresiano (TV), istituto paritario parrocchiale (doc. 1- Parte_1
2), dal gennaio 2016 aveva frequentato l'asilo nido presso l'istituto scolastico appellante con orario a tempo pieno ma che successivamente era intervenuta una diagnosi di un disturbo dello spettro autistico associato ad un disturbo oppositivo provocatorio (doc. 3) con riconoscimento di Per_1 quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3, L. n.
[...]
104/92 (doc. 4) nonché minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della sua età con attribuzione dell'indennità di frequenza (doc. 5) e dell'indennità di accompagnamento (doc. 6).
1.2.Esponevano che l'orario di frequenza concesso a per i mesi di settembre, ottobre e Per_1 novembre 2018 era solamente la mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30, mentre da gennaio 2019 fino alla fine dell'anno scolastico i tempi di frequenza erano progressivamente andati aumentando dapprima prevedendo una frequenza (anche) per un pomeriggio alla settimana fino ad arrivare a tre pomeriggi, cosicché il bambino poteva frequentare ad orario pieno per tre giorni alla settimana, mentre negli altri due (il lunedì ed il venerdì), terminava alle ore 12.30.
1.3.Con il nuovo anno scolastico ed al piccolo veniva imposta l'uscita dal plesso scolastico CP_1 entro le ore 14.30, quindi un'ora e mezza prima di tutti gli altri bambini.
1.4. Allegavano di non aver condiviso tale regolamentazione e che il PEI (Piano Educativo
Individualizzato) per l'anno scolastico 2018/2019 (doc. 10) risultava essere stato compilato e sottoscritto solamente dalla Scuola (insegnanti, addetta all'assistenza) senza alcun coinvolgimento da parte dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il bambino e dei genitori.
1.5. Si costituiva la , Scuola dell'Infanzia , la quale instava per Controparte_5 Parte_1 il rigetto delle domande dei ricorrenti e chiamava in garanzia la Controparte_3
(con la quale aveva stipulato polizza di responsabilità civile) al fine di formulare domanda di manleva nei confronti della predetta.
1.6. Il Tribunale disponeva farsi luogo a CTU grafologica nella quale si accertava che la firma apposta in calce al PEI 2018/2019 apparteneva alla sig.ra CP_1
4 1.7.Con l'ordinanza oggi impugnata il giudice di primo grado accertava la condotta discriminatoria tenuta dalla nei confronti di per non avergli consentito di Controparte_5 Persona_1 fruire di istruzione scolastica con orario pari a quello fruito degli altri alunni, condannava la al pagamento di euro 10.000.00 in favore di - e per lui in Controparte_5 Persona_1 favore dei genitori esercenti la potestà genitoriale – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da a causa della condotta discriminatoria;
ordinava alla Parrocchia Persona_1 [...]
di non reiterare la condotta discriminatoria;
respingeva la domanda proposta nei confronti di CP per essere la copertura limitata ai casi di morte, lesioni Controparte_3 personali e danneggiamento a cose ai sensi dell'art. 14 della condizioni generali;
condannava la
Parrocchia alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti e questi ultimi al CP pagamento delle spese di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo profilo di censura l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione del principio di “parità delle armi” e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 101 della Costituzione
– lesione del diritto di deduzione e controprova –.
2.2. L'istituto scolastico deduce di non aver potuto partecipare alle udienze in una situazione di parità, in quanto, svolgendosi le predette in modalità trattazione scritta, in cui parte ricorrente aveva sempre depositato tardivamente a ridosso dell'udienza, l'intero procedimento si era svolto sulla base delle deduzioni dei ricorrenti, irrituali, tardive e lesive del principio di leale collaborazione, senza possibilità di replica.
2.3.Evidenzia che con la memoria e documentazione depositate a seguito della costituzione della
, controparte avrebbe del tutto modificato le argomentazioni esposte inizialmente nel CP ricorso, a fronte della documentazione prodotta dalla difesa di parte resistente a cui non è potuta seguire alcuna replica, che la non avrebbe avuto la possibilità effettiva di partecipare in CP modo paritario allo svolgimento del processo e di influire, con le proprie attività di difesa, sulla formazione della decisione.
2.4. Quale secondo profilo di censura l'attore in secondo grado rileva l'erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di una condotta discriminatoria per gli anni
2018/2019 e 2019/2020.
2.5. L'appellante deduce che i genitori avrebbero ritenuto congruo e soddisfacente l'orario adottato – dal e non dalla scuola - per nell'anno 2018/2019 e, quindi, dell'assenza di qualsivoglia CP_17 Per_1
5 asserita condotta discriminatoria per l'anno scolastico indicato, nonché tenendo conto della chiusura delle scuole a partire dal giorno 8 marzo 2020.
3. Rileva, quale terzo motivo di doglianza, che l'intero iter argomentativo del giudice di primo grado muove dall'erronea convinzione che parità tra alunno disabile e normodotato significhi attribuire le medesime ore di frequenza, posto che la parità di trattamento non consisterebbe nell'assegnare al disabile tante ore di sostegno quante sono le ore curriculari e che assicurare le ore di sostegno al bambino come indicate dal porrebbe l'alunno disabile in una condizione di parità sotto il CP_17 profilo educativo.
3.1. Espone che stilato il PEI, la scuola deve attenersi alle ore indicate nell'assegnazione di un insegnante di sostegno, non avendo alcun poter discrezionale e che lo stesso Decreto legislativo
66/2017, che detta le norme per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, non accenna minimamente al medesimo numero di ore di frequenza dei bambini normodotati, anzi tiene conto dei differenti bisogni educativi dei bambini.
4.Quale quarto motivo di censura deduce la violazione art. 28 comma 4, D.lgs 150/2011 – errore di fatto - difetto assoluto di motivazione in quanto la scuola non avrebbe alcun potere decisionale o discrezionale, spettando al ogni rilievo della vita scolastica del minore. CP_17
Nel caso di specie, durante la stesura del PEI 2019/2020, in occasione della riunione del del CP_17
29.11.2019, a cui i genitori hanno partecipato, vi sarebbe stata piena condivisione dei contenuti e delle ore di sostegno e di assistenza da riconoscere in favore del minore.
4.1. Ribadisce che la , fin dall'atto introduttivo ed anche nella comparsa conclusionale, CP avrebbe contestato le illazioni di controparte e dato contezza del fatto che era stata messa a disposizione del bambino una ulteriore insegnante di sostegno, , che avrebbe seguito CP_15 dalle 14:30 (termine di servizio della insegnante “titolare”) fino alle 16:00, nonostante non Per_1 fosse previsto dal GLOH o nel PEI e nonostante le somme che annualmente vengono erogate dal
Comune di Spresiano non fossero pervenute per un mero disguido burocratico, ma che tale proposta non era stata accettata dai ricorrenti.
4.1.bis. Tale disponibilità invero era stata ribadita ai genitori di anche in un incontro tenutosi Per_1 in data 3.10.2019, presso il Comune di Spresiano, concordato tra la direttrice scolastica e l'assistente sociale dott.ssa , a cui hanno presenziato anche i genitori di i quali rifiutavano Tes_1 Per_1
l'offerta di una ulteriore insegnate di sostegno, insistendo affinchè l'insegnante “titolare” seguisse il bambino fino alla fine della giornata. Di tale incontro non fu possibile stilare un verbale per un netto
6 rifiuto – incomprensibile – della sig.ra come documentato (cfr: doc. 34), essendo sul punto CP_1 stata omessa l'attività istruttoria orale richiesta per provare l'insussistenza della discriminazione
5. Quale quinto motivo di appello rileva la totale mancanza di giustificazione e di indicazione dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale atteso che – anche in ipotesi di liquidazione equitativa – è sempre necessario indicare i criteri a cui ancorare la liquidazione del risarcimento del danno da discriminazione, nel rispetto dei caratteri di proporzionalità ed effettività.
6. Allega, quale sesto motivo di censura, l'omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere - ineseguibilità dell'ordinanza sul punto che ha accertato l'attualità della condotta discriminatoria allorquando non era contestato che il bambino, a partire dall'anno 2020/2021, era stato iscritto presso altro istituto scolastico. (I ricorrenti precisano la circostanza già nella memoria del 12.11.2020 e la ribadiscono nelle note conclusive “a far data dall'anno scolastico 2020/2021
(terzo anno di asilo) cessando quindi la frequenza presso la Scuola dell'infanzia ” Parte_1
(cfr: note conclusive ricorrenti 4.12.2022, pag. 30, penultimo rigo)
7. Evidenzia, quale settimo profilo di doglianza, l'errato rigetto della domanda di garanzia nei confronti della di assicurazione in quanto la garanzia è operante in caso di “lesioni Controparte_3 personali”, locuzione che non esclude dal novero di queste ultime il danno morale subito da Per_1 per la lesione del diritto all'istruzione e al pari trattamento e il turbamento che ne deriva, oltre che per
“l'indubbia sofferenza patita dal bambino al quale non è stato consentito frequentare la scuola fino la medesimo orario di uscita degli altri alunni, tra i quali il fratello”. (cfr: ordinanza pag. 6, rigo 3).
8. Contesta, quale ottavo profilo di doglianza, la correttezza della quantificazione delle spese di lite liquidate in favore di ricorrenti e della società di assicurazione in violazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 ad un non meglio precisato pregio dell'attività difensiva esposta.
Chiede la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
9.Si sono costituite le parte appellate e in proprio e nella qualità di CP_1 P_ genitori del figlio minore eccependo in via preliminare l'inammissibilità Persona_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
9.1. Quanto al primo motivo d'appello, ne rileva la genericità non essendo rivolto ad alcun capo dell'ordinanza impugnata.
9.2. Quanto al secondo e terzo motivo evidenziano che il diritto alla frequentazione scolastica non deve essere identificato con il diritto alla fruizione del sostegno scolastico, strumento apprestato agli
7 alunni disabili e modulato a seconda delle specifiche necessità individuate dal GLO e trasfuse nel
PEI, in quanto la funzione del GLO è quella di stabilire il numero delle ore di sostegno necessarie per l'alunno, con la conseguenza che per le restanti ore non coperte, egli può fruire della scuola senza il sostegno perché evidentemente in tali ore lo strumento compensativo non è stato ritenuto necessario.
9.3. Contestano che la scuola avrebbe fatto tutto il possibile per coprire l'intero orario scolastico avendo perfino messo a disposizione altra insegnante di sostegno che i genitori avrebbero invece rifiutato.
9.4. Ribadiscono la correttezza della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale operata dal
Tribunale, avendo l'appellante gravemente compromesso uno dei diritti essenziali dell'individuo, costituzionalmente garantito, quale quello all'istruzione, nonché del calcolo delle spese ai sensi dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. modificazioni.
10. Si è costituita aderendo a quanto dedotto dall'appellante nei suoi primi Controparte_3 sei motivi d'appello, opponendosi all'accoglimento del settimo motivo d'appello, relativo alla domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti, e riproponendo le eccezioni e difese tutte formulate in primo grado ex art. 346 c.p.c.
10.1.Rileva come correttamente il Tribunale non abbia considerato ai fini del decidere il contenuto dell'art. 28, comma 2, lett. B) delle C.G.A. nella parte in cui questo prevede che “la garanzia prestata dalla società comprende anche la “responsabilità civile personale degli insegnanti e degli CP_3 addetti all'Istituto nell'esercizio delle attività previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione” e chiarisce che l'oggetto della garanzia prestata a favore della Parrocchia è individuato dall'art. 14 delle C.G.A., in forza del quale “si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di CP_3 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” (cfr. doc. 4), anche con riferimento alle attività complementari (attività scolastica)”.
La causa, previo accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis in vigore in quanto l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
8 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 18309/2024).
1.1. Ritiene il Collegio che nell'atto di appello le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
1.2. Deve in via ulteriormente preliminare essere rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, avendo comunque le parti potuto espletare negli scritti conclusivi (note in vista dell'udienza del 15.12.2022) il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 30180/24; SU n.
36596/2021).
1.3.Quanto alla memoria depositata irritualmente in data 22.11.2020 da parte dei ricorrenti in primo grado, con modifica delle conclusioni e disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul PEI del
2018/2019, rileva la Corte che, essendo il procedimento di cui all'art. 28 Dlvo n. 150 del 2011 soggetto, ratione temporis, al rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e segg. c.p.c.., questo peculiare rito, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non prevede né letteralmente, né sistematicamente, alcuna preclusione (cfr. Cass. 25713/2024;24415/2021).
2.Nel merito l'appello è fondato così accogliendo i motivi secondo, terzo e quarto, congiuntamente delibati.
2.1. Ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 1° marzo 2006, n. 67, - contenente le misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni -, il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2.2. I successivi commi delineano tutte le forme di discriminazione ed, in particolare, il comma secondo la discriminazione indiretta, che ricorre quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, il comma terzo la discriminazione indiretta che si verifica quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Ai sensi del quarto comma sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità
9 e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
2.3. Ritiene la Corte che nel caso di specie non possano essere ascritte all'istituto scolastico condotte di discriminazione sia diretta che indiretta, avendo l'appellante assolto al proprio onere probatorio circa l'insussistenza della discriminazione.
2.3bis. In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che il piano educativo individualizzato, definito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 104/92, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicchè la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario
(Cass. SU n. 25011/2014).
2.4.Deve premettersi che il diritto all'istruzione ed alla frequenza scolastica (Corte EDU, Sez, I
10.9.2020, n. 24888) deve essere garantito così come ai minori normodotati anche ai minori diversamente abili ai sensi dell'art. 14 CEDU, essendo il diritto all'istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno (C. cost. n. 80 del 2010).
2.5. La recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), Convenzione).
2.6.Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38 comma 3 Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla l. 5 febbraio 1992,
n. 104, volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap» (C. cost., sent. n. 406 del 1992). In particolare, l'art. 10 12 citata l. n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università (comma 2).
2.7. La partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (C. cost. n. 215 del 1987).
2.8. In ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 l. n. 104 del 1992, prevede, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l'elaborazione di un profilo dinamico- funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato.
2.9. Sulla base di tale previsione normativa, l'intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 d.m. n. 331 del 1998.
2.10.Tali diritti di rilievo costituzionale si estrinsecano, quanto al minore affetto da disabilità grave, nell'ambito delle attività indicate nel Piano Educativo Individuale.
2.11.Invero il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile in condizione di gravità può ritenersi realizzato non già in base ad una astratta attribuzione di un determinato monte ore, bensì, previa definizione del piano educativo individualizzato o valutazione ad esso equivalente, mediante l'assegnazione di un insegnante specializzato « in deroga » per un numero di ore settimanali adeguato in concreto alla specifica patologia (e alla relativa evoluzione) certificata dalla A.S.L. competente, motivando specificamente in ordine alle esigenze sottese all'adozione dell'atto, così da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell'alunno e il suo completo inserimento nell'ambiente scolastico.
Tuttavia, il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno « in deroga » non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale.
2.11bis. Pertanto, l'aver indicato un monte orario settimanale di 30 ore anziché di 40 ore non costituisce condotta discriminatoria (né diretta né indiretta) in quanto frutto di scelte condivise anche dai genitori del minore e sul presupposto dell'accertamento delle condizioni psico fisiche del bambino, rappresentante nel profilo dinamico funzionale del 15.11.2018 (doc. n. 8), in cui emergono
11 gravi criticità sotto tutte le aree (cognitiva, dell'apprendimento, della comunicazione, relazionale e dell'autonomia personale), per come confermato dalla dott.ssa , psicologa del Centro Persona_2
Samarotto che ha partecipato al (docc. 9 e 10 di primo grado di parte resistente-appellante), Pt_2 la quale ha confermato la necessità di una gradualità anche nell'ampliamento dei tempi della frequenza scolastica.
2.12.Ferma restando l'accertata condivisione del PEI da parte dei genitori alla luce della espletata
CTU grafologica - che ha appurato come la firma apposta in calce al predetto documento sia autografa ed appartenga alla sig.ra – il quale prevedeva per l'anno scolastico 2018 e 2019 un CP_1 numero di ore pari a 30 settimanali (suddivisi in 20 ore di sostegno e di 10 di assistenza), attività effettivamente prestate, il diritto del minore all'istruzione ed alla frequenza scolastica è stato pienamente garantito nei termini sopra indicati.
2.13.In ogni caso l'aumento delle ore di sostegno a copertura totale dell'orario scolastico doveva essere oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al competente Giudice Amministrativo adito in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo, non potendo l'istituto scolastico aumentare discrezionalmente il numero delle ore di sostegno individuate nel PEI 2018/2019 e 2019/2020 anno scolastico quest'ultimo in cui, per effetto della nota pandemia da COVID 2019, la frequenza scolastica in presenza è stata interrotta dal mese di marzo 2020 .
2.14. Rileva pertanto la Corte come la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, legge n. 104/1992, coincida con quella indicata nel piano stesso in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo peraltro l'istituto scolastico garantire una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, come nel caso del piccolo per come risulta dalla documentazione in atti. Risulta infatti Per_1 documentato come la permanenza del bambino oltre le 14.30 (orario pomeridiano) senza adeguata supervisione (nel rapporto uno ad uno) poteva essere di pregiudizio per il minore.
2.15.Il quadro costituzionale (cfr. sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale) e legislativo è nel senso della necessità per l'istituzione scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione, essendo impossibilitato di accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative volte a rimuovere le conseguenze negative della situazione di svantaggio in cui si trova.
2.16.In presenza di un handicap grave, l'amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto e, nello
12 specifico, seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato, il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni esecutive, nucleo che è stato rispettato nel caso di specie.
2.17.Dato atto dell'astratta operatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 28 delle Condizioni generali di assicurazione, in omaggio al quale l'assicurazione da responsabilità civile risarcisce i danni (da intendersi quindi patrimoniali e non) cagionati a terzi compresi gli allievi nel corso dell'attività complementare scolastica, le spese di lite nei confronti di Controparte_3 possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
2.18.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
2.19.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, secondo i parametri medi di cui al DM n. 155 /2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso in data
20.2.2023;
rigetta le domande dei ricorrenti e CP_1 P_
condanna e al pagamento in favore dell'appellante CP_1 P_ [...]
, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese Parte_1 liquidate per il primo grado per l'intero in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge, per il secondo grado, per l'intero in €3.966,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Controparte_3
[...]
pone le spese di CTU definitivamente a carico di e CP_1 P_
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
13 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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