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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1515/2023 RG, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale”
e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pellegrino Iglio e Marco Cocilovo;
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
, piazzale Salvatore Iermano n. 4; CP_1
resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.09.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.4.2023, adiva il Parte_1
Tribunale di Avellino, all'uopo deducendo: - di essere proprietario di un'unità immobiliare ad uso commerciale in Pietrastornina (AV), al corso Partenio n. 88/B, sita al piano terra, con antistante marciapiedi, costituita da due locali oltre ai servizi igienici, adibita a macelleria e rivendita di generi alimentari (censita in catasto al foglio 6, particella 784 sub 5); - che la copertura dell'immobile è costituita da una terrazza che il Comune di ha adibito a piccola piazza pubblica, CP_1 dotata di ringhiere, una fontana e un'area in gradoni rialzata rispetto al piano di copertura;
- che alcuni gradini posti sul lato destro conducono a un'ulteriore terrazza, posta superiormente, anch'essa di proprietà comunale;
- che i locali di sua proprietà subiscono cospicue infiltrazioni d'acqua, prevalentemente localizzate nella zona retrostante del fabbricato, lungo tutta la lunghezza del suo lato maggiore;
- che le infiltrazioni provengono dalla terrazza situata al piano superiore e sono dovute al degrado in cui versa la copertura del terrazzo, ove si possono costatare fessure in diversi punti e, di conseguenza, una mancata impermeabilizzazione dalla quale derivano le infiltrazioni, la cui consistenza è aggravata dalla mancata canalizzazione delle acque piovane provenienti dalla sovrastante zona montana;
- che le infiltrazioni d'acqua arrecano danni alle finiture dei locali, agli arredi e alle strutture impiantistiche a servizio dell'attività commerciale esercitata dal ricorrente;
- di aver sollecitato innumerevoli volte il Comune di CP_1 all'adozione dei provvedimenti risolutivi e ciò prima verbalmente e poi con nota pec del 23 maggio
2022 senza alcun riscontro;
- di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc (proc. 3154/2022 RG) per accertare lo stato dei luoghi e determinare le cause delle infiltrazioni d'acqua e l'entità dei danni sofferti dall'istante.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere la domanda e, per l'effetto:
“1) preso atto della Relazione Tecnica d'Ufficio redatta dall'architetto Persona_1 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui al R.G. n. 3154/2022 del
Tribunale di Avellino, condanni il alla esecuzione delle opere Controparte_1 necessarie a impedire le infiltrazioni d'acqua nei succitati locali di proprietà di Parte_1
2) condanni il al risarcimento dei danni subìti a tutt'oggi dal ricorrente - Controparte_1 con riserva di richiedere ulteriori danni eventualmente sofferti nelle more del giudizio - ammontanti ad euro 3.300,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
3) condanni il al pagamento delle spese legali sia del presente Controparte_1 procedimento che del pregresso procedimento per ATP di cui al R.G. n. 3154/2022 del Tribunale di
Avellino, il tutto con attribuzione ai difensori anticipatari.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, restava contumace il , Controparte_1 sebbene ritualmente citato con atto notificato a mezzo pec in data 3.5.2023.
Acquisita la visibilità del fascicolo dell'ATP espletato ante causam, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita nelle note scritte depositate telematicamente, veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult comma c.p.c.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , ritualmenet evocato in Controparte_1 giudizio e non costituitosi.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Il ricorrente agisce in giudizio deducendo di aver subito ingenti danni a causa delle infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà, originate dal cattivo stato di manutenzione della terrazza soprastante, di proprietà del Comune di , come accertati in sede di ATP, nell'ambito CP_1 del proc. n. 3154/2022 RG. svoltosi ante causam.
Ed invero, dalla relazione tecnica redatta dal CTU arch. in sede di ATP è Persona_1 emerso che:
- Nel corso delle operazioni è stato ispezionato il luogo di causa verificando la presenza, sul soffitto del locale commerciale ad uso macelleria del sig. censito al Parte_1 catasto al foglio 6, p.lla 784 sub.5, sito in Corso Partenio n 88b, la presenza di infiltrazioni meteoriche che hanno comportato in più zone dei gocciolamenti, ampie macchie di umido e muffe, piccoli distacchi di intonaci ed esfoliazioni della tinteggiatura;
- In copertura, in diversi punti, sono presenti delle microlesioni dello strato protettivo superficiale, ben visibili e che risultavano nel corso del sopralluogo ancora umide, nonostante nei precedenti giorni non si fossero verificate precipitazioni. Inoltre, la vernice verde posta a completamento e a protezione della guaina presenta in alcuni punti delle esfoliazioni indicanti un mancato rinnovo periodico, che mostra il sottostante strato di vernice rosso utilizzato precedentemente. Lungo il perimetro della piazza si evidenzia inoltre, la presenza di una canalina per lo scolo delle acque piovane, in cattivo stato di manutenzione, con terriccio e vegetali che ostruiscono il deflusso dell'acqua. A protezione del bordo della piazza verso corso Partenio sono collocati dei terminali in marmo e, in prossimità del perimetro del locale sono stati incollati dei listelli in marmo aggiuntivi, presumibilmente per impedire all'acqua di trasbordare il canale di scolo e precipitare sul marciapiede sottostante. Il territorio in cui è ubicato il fabbricato è particolarmente umido
e piovoso, pertanto la soluzione esecutiva di copertura a terrazzo, tipica delle zone soleggiate o di mare, presenta nel corso del tempo quasi sempre delle criticità di infiltrazioni, condense etc.ai livelli inferiori.
- dall'analisi della documentazione e dal sopralluogo effettuato si è potuto determinare che la causa di tali problematiche sia dovuto alla cattiva tenuta del manto di copertura della terrazza soprastante ed in particolare dell'impermeabilizzazione della stessa. È stata riscontrata una carente manutenzione delle canaline di scolo e l'assenza di giunti di dilatazione, che hanno provocato un veloce degrado dei materiali che costituiscono la copertura;
- Il terrazzo è di proprietà comunale, destinato ad uso pubblico, censito al catasto al foglio
6, p.lla 784 sub 7, con accesso da Corso Partenio n. 78. Tali condizioni stanno creando dei danni al locale commerciale sottostante non compatibili con l'art. 24 del D.P.R 380/2001 (in materia di agibilità) in quanto gli ambienti sono parzialmente insalubri per la presenza di parti umide. “
- ”… le infiltrazioni perdurate nei trascorsi anni hanno oramai deteriorato in maniera irreversibile parti del pacchetto di impermeabilizzazione della copertura presente, per cui eventuali interventi condotti in modo parziale o locale sulla copertura e sul sistema di deflusso delle acque non potranno risolvere le criticità delle infiltrazioni riscontrate, se non eseguite secondo la regola d'arte..”;
- …Partendo da questa considerazione è scaturito l'intervento proposto, limitato alla sola superficie del terrazzo di uso pubblico soprastante il locale commerciale oggetto di causa.
Intervento che, tuttavia, si consiglia di estendere anche alle parti limitrofe di detto terrazzo per evitare simili inconvenienti di infiltrazione alle altre proprietà sottostanti. Per garantire la riuscita dell'intervento, il perimetro viene definito da un giunto di dilatazione e da un tubo drenante che avrebbe la funzione di raccogliere ed allontanare eventuali ruscellamenti provenienti dalle zone su cui non si interverrebbe….”;
Le valutazioni tecniche del CTU arch. vanno senz'altro condivise e Persona_1 richiamate nella presente sede, in quanto la sua relazione risulta corretta nell'impostazione, esauriente nell'indagine e suffragata da dati tecnici oggettivi.
Va peraltro osservato che il è rimasto contumace sia in sede di ATP sia Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio e, dunque, non ha offerto alcun contributo critico rispetto all'elaborato peritale. Dunque, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale svolto in sede di ATP – che questo
Giudice ritiene pienamente utilizzabili (Cass. civ. 8496/2023) e ritualmente acquisite anche nel corso del presente giudizio - può dunque affermarsi non solo la sussistenza dei fenomeni infiltrativi denunciati dalla parte ricorrente ma anche la riconducibilità causale degli stessi alla scarsa impermeabilizzazione della sovrastante terrazza comunale, che ha consentito il propagarsi dell'infiltrazione verso l'immobile di parte ricorrente.
Va dunque affermata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale CP_1 custode-proprietario del terrazzo da cui si originano le infiltrazioni.
In conseguenza dell'accertata responsabilità, va senz'altro accolta la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di eliminare le cause dei danni lamentati.
Il va dunque condannato ad eseguire tutte le opere necessarie alla rimozione delle cause CP_1 delle infiltrazioni, così come indicate a p. 11 della relazione peritale redatta dal CTU arch.
nell'ambito del proc. 3154/2022 RG, che di seguito si riportano: Persona_1
1) demolizione della pavimentazione presente (pavimento guaine e massetto) fino a riportare a nudo il solaio per circa 20 cm di spessore;
2) rifacimento degli strati demoliti ponendo in opera sequenzialmente: massetto di pendenza, primer, guaina impermeabile, strato di TNT (per evitare che le differenti dilatazioni tra i materiali possano provocare delle rotture), ulteriore massetto di sottofondo, impermeabilizzazione con resina impermeabile del tipo già presente in copertura per uniformare lo strato più superficiale (si allega il dettaglio costruttivo nella Tav. n. 3). Si pone l'attenzione sull'importanza dei risvolti degli strati impermeabili che dovranno essere realizzati per almeno 20 cm sulle pareti di contrasto;
3) messa in opera di un giunto di dilatazione a coronamento dell'intervento e di un tubo drenante a ridosso del solaio, sul lato esterno del giunto, per far defluire l'acqua presente nelle parti esterne all'intervento, nei canali di scolo già presenti.
Va altresì accolta la domanda risarcitoria formulata con riferimento ai danni verificatisi nell'immobile di proprietà del ricorrente.
In particolare, tali danni sono stati riscontrati e documentati fotograficamente dal CTU, il quale, nella relazione peritale svolta in sede di ATP, ha indicato gli interventi necessari a rimuovere gli effetti delle infiltrazioni all'interno dell'immobile attoreo e ripristinare lo status quo ante, come di seguito individuati (cfr. p. 10 della relazione di ATP):
“I danni nel locale consistono nelle spese occorrenti per ripristinare l'originario stato di salubrità e confort degli ambienti interni come indicato dall' art. 24 del D.P.R 380/2001 (in materia di agibilità). In particolare constano nella preparazione alla tinteggiatura e pitturazione dei soffitti oggetto di infiltrazione: spostamento dei generi alimentari, smontaggio degli arredi che potrebbero interferire con i lavori, smontaggio parziale della controsoffittatura esistente e realizzazione dei seguenti interventi: raschiatura della vecchia tinteggiatura del soffitto ed eliminazione delle porzioni di intonaco degradato;
sanificazione degli intonaci, stuccatura, stesura di primer e doppia mano di tinteggiatura di pittura traspirante e sanificante, pulizia e sanificazione degli ambienti, rimontaggio arredi e ricollocazione generi alimentari..”. I costi economici delle lavorazioni indicate per eliminare i suddetti danni sono stati quantificati in
€ 3.300,00 ( cfr. computo metrico allegato all'ATP).
Trattandosi di debito di valore, la suddetta cifra va rivalutata all'attualità dall'epoca dell'ATP
(gennaio 2023) ad oggi ed sulla somma di anno in anno rivalutata vanno calcolati gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo con funzione compensativa fino alla pubblicazione della presente decisione e moratoria da tale momento al soddisfo.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente accolto.
Le spese – ivi comprese quelle relative alla fase di ATP - seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ssmmii, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 5.000-26.0001) ed all'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1515/2023 RG, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
p.t., ad eseguire i lavori di rimozione delle cause delle infiltrazioni indicati in parte CP_2 motiva e a p. 11 della relazione di CTU depositata dall' Arch. Persona_1 nell'ambito del proc. di ATP recante n. 3154/2022 RG;
2. condanna condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di
€ 3.300, oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida:
- per il giudizio di ATP, in € 286,00 per spese ed in € 2.337,00 per compenso professionale, nonchè rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione;
- per il presente giudizio, in € 125,00 per spese ed in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione;
4. condanna il , in persona del Sindaco p.t., al rimborso in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di ATP, come liquidate nell'ambito del proc. 3154/2022 RG con decreto del 23.01.2023.
Così deciso in Avellino, il 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri