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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. OB ZO Presidente dott. LE De IO Consigliere relatore dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 208/2022 del R.G.C.A., a seguito dell'ordinanza n. 13401/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 28.4.2022, promosso
DA
nato a [...] il [...], C.F. , in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 28/10/2021, Persona_1
C.F.: , in virtù di testamento olografo Rep. N. 6276 Racc. n. 4513 CodiceFiscale_2 pubblicato in Ravanusa in data 20/04/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicattì in data 28/04/2022 al n. 1628 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Candido Cavalcanti
( ) del Foro di Agrigento con studio in Ravanusa e nella Piazza Mameli n. C.F._3
13, (fax 0922875813; pec: e l'Avv. EP Augello Email_1
( ), del Foro di Caltanissetta (fax 0922 709139; pec: CodiceFiscale_4
, ed elettivamente domiciliato nello studio di Email_2 quest'ultimo in Sommatino (CL), in Corso Vittorio LE, 117, giusta procura in atti;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
1 APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima della P.A.; indennità di occupazione legittima.
CONCLUSIONI
Per , come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 29.05.2025 Parte_1 depositate in data 16.05.2025:
“Gli Avv.ti Candido Cavalcanti e EP Augello, nell'interesse dell'attore in riassunzione
, precisano le conclusioni riportandosi integralmente alle richieste di cui all'atto Parte_1 di citazione del 24/06/2022 introduttivo del presente giudizio di riassunzione che di seguito si riportano:
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'area di proprietà del sig. catastata alla pagina 5735, foglio 5, particella 1335 (oggi Persona_1 particella 1982) di mq 3.694 del Comune di Sommatino, per la realizzazione di un parco urbano;
e per l'effetto:
Condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'integrale risarcimento del danno per equivalente, a titolo di giusto ristoro, nella misura che la
Corte vorrà, in ottemperanza ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, determinare, oltre interessi compensativi nella misura media del 5% annuo sulle somme progressivamente rivalutate, trattandosi di debito di valore e ciò fino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre interessi al tasso legale successivamente e fino al soddisfo. Condannare il Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore al pagamento della indennità di occupazione temporanea legittima dal 27.02.1989 al 27.02.1996, nella misura di 1/12 annuo dell'importo come sopra stabilito, oltre interessi compensativi nella misura media del 5% annuo sulle somme progressivamente rivalutate, trattandosi di debito di valore e ciò fino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre interessi al tasso legale successivamente e fino al soddisfo.
Condannare, inoltre, il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 1994 (nato a [...] Persona_1 il 19.10.1931) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, il CP_1 esponendo che era proprietario di un terreno ritenuto a vocazione edilizia esteso
[...]
5.500 mq., sito in contrada “Piano Conte” a Sommatino, accatastata alla pag. 5736, foglio 5, particella 1335, acquistata per atto di compravendita del 2.4.1980 per notaio;
che Per_2 con provvedimento del 30 gennaio del 1989 il sindaco del Comune di Sommatino aveva ordinato l'occupazione provvisoria e di urgenza per un periodo non superiore a cinque anni di una parte del terreno, per un'area estesa 3.694 mq., per realizzarvi un parco urbano;
che l'occupazione dell'area era avvenuta in data 27/2/1989; che sull'area era stato realizzato il parco urbano di Sommatino di cui al progetto approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 23/11/1988 n. 235; che il Comune, nel termine fissato dalla legge, non aveva provveduto all'espropriazione dell'area occupata.
L'attore, ritenuta l'illegittimità dell'occupazione dell'area una volta decorso il quinquennio di occupazione legittima a fini espropriativi, non seguito dal decreto di espropriazione del terreno, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno pari al valore Controparte_1 del terreno occupato nonché del danno conseguente all'inutilizzazione della residua parte del terreno, oltre interessi legali dalla data di inizio dell'occupazione, asseritamente risalente al 30 gennaio 1989, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva il di Sommatino e contestava le domande proposte dall'attore sul presupposto CP_1 che, nella fattispecie, non potesse configurarsi un'occupazione illegittima dell'area, atteso che la legge n. 158 del 1991, all'articolo 22, prorogava automaticamente il termine quinquennale di occupazione temporanea dell'area per altri due anni, e tale termine non era scaduto. Contestava, inoltre, la vocazione edilizia dell'area, che, per gli strumenti vigenti al momento dell'apposizione del vincolo, era da ritenersi area agricola destinata a verde pubblico.
Esaurita l'attività istruttoria il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 587/2009, pubblicata in data 15/12/2009, condannava il a pagare a la Controparte_1 Persona_1 somma di euro 36.587,86, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute;
condannava inoltre il al pagamento delle spese processuali e della Controparte_1
CTU.
La sentenza n. 587/2009 del Tribunale di Caltanissetta veniva appellata in via principale da ed in via incidentale dal . Persona_1 Controparte_1
3 La Corte di Appello di Caltanissetta, dopo avere richiamato per chiarimenti il CTU nominato in prime cure, con sentenza n. 69/2015, pubblicata in data 9 aprile 2015, rigettava l'appello principale proposto da avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Persona_1
Caltanissetta in data 22 novembre 2008-15 dicembre 2009 e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , condannava l' al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di , della minore somma di euro 7.388,00, oltre rivalutazione monetaria Persona_1 ed interessi, dichiarando la competenza funzionale della Corte di appello in unico grado in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima.
La Corte di Appello, per quel che rileva in questa sede, anzitutto affermava la competenza funzionale della Corte di appello in unico grado ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/1971 sulla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima temporanea formulata da e, richiamando la relazione integrativa del consulente tecnico d'ufficio redatta in Persona_1 grado di appello, affermava la natura non edificatoria dell'area occupata, in quanto area ricadente, secondo lo strumento urbanistico vigente all'epoca della scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u. (P.R.G. approvato con D.A. n. 163/75) in zona F/2 ed F3, destinata in parte ad attrezzature sanitarie e in parte a verde pubblico e dunque a parco urbano, con esclusione di utilizzazione diversa da quella pubblicistica, in ragione del vincolo conformativo imposto dall'Ente territoriale con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
La Corte di Appello riteneva non decisiva la circostanza, valorizzata dal consulente tecnico d'ufficio, che nell'area potevano essere realizzati anche alloggi per il personale sanitario (poiché tale possibilità non escludeva o limitava la destinazione del suolo, mentre ne escludeva comunque il libero sfruttamento edificatorio da parte del privato proprietario), nonché la circostanza che la restante parte del fondo del ricadeva in zona «C» e, dunque, in zona edificabile, perché la Per_1 disomogeneità della destinazione urbanistica delle diverse particelle, seppure limitrofe, giustificava la loro diversa natura e il loro diverso valore, né era stata fornita prova della omogeneità dei suoli di cui si trattava;
la Corte, poi, determinava il valore dell'area espropriata in ragione dell'effettivo valore del bene e riteneva adeguata la valutazione operata per analoga area destinata nel medesimo ad attrezzature sanitarie e a verde pubblico, oggetto della identica procedura espropriativa, CP_1 pari ad un valore unitario di euro 2,00/mq (sent. n. 53/15 nel proc. n. 202/10 R.G.), sulla scorta delle risultanze finali di una più esauriente consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro giudizio e di una precedente pronuncia del Collegio.
proponeva ricorso per cassazione avverso la superiore sentenza, con atto Persona_1 affidato a quattro motivi.
4 Il non svolgeva difese. Controparte_1
Con il primo motivo di ricorso per cassazione lamentava la violazione e/o Persona_1 falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 865/1971 e la difformità della decisione assunta rispetto a Cass. civ., n. 18067/2004 e n. 25013/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la Corte di appello applicato il principio secondo cui la sentenza di secondo grado era sostitutiva di quella di primo grado e che, in definitiva, l'indennità veniva comunque determinata dal giudice funzionalmente competente e non avendo provveduto, anche per ragioni di economia processuale, alla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, pure proposta a pagina 8 dell'atto di appello.
Con il secondo motivo di ricorso per cassazione lamentava la violazione Persona_1
e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, espressamente richiamato dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967 e degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 237/2001 (rectius: 327/2001) e dell'art. 9 della legge n. 2359/1865, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale considerato che il vincolo conformativo dell'area espropriata non impediva che su quella parte di terreno potessero sorgere costruzioni, in tutto o in parte, destinate a funzioni sanitarie private, fossero anche cliniche o strutture similari, né l'edificabilità delle attrezzature sanitarie, sul suolo oggetto di giudizio, era stata sottratta alla iniziativa privata da precise decisioni assunte in sede di strumento urbanistico;
che, dunque, la quantificazione del valore venale dello stesso, ai fin risarcitori, avrebbe dovuto discostarsi dal valore agricolo e, pur senza coincidere con quello proprio di un'area edificabile a carattere abitativo, avrebbe dovuto tenere conto della potenzialità economica di cui si era detto in ragione dell'appetibilità commerciale del mercato delle aree sanitarie (minore rispetto a quella abitativa, ma certamente maggiore rispetto a quella agricola).
Con il terzo motivo di ricorso per cassazione lamentava la violazione o Persona_1 falsa applicazione degli artt. 101 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale non aveva consentito al di verificare la Per_1 giustezza della consulenza tecnica d'ufficio svolta in un diverso giudizio e ritenuta apoditticamente più esaustiva rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento e nel contraddittorio tra le parti, del tutto disattesa dalla Corte stessa.
Con il quarto motivo di ricorso per cassazione lamentava la violazione e/o Persona_1 falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata era viziata da motivazione apparente e, quindi, inesistente, nella parte in cui aveva quantificato il danno subito 5 dal ricorrente per l'illegittima usurpazione del terreno per cui era causa in euro 2 per mq limitandosi al richiamo di un elaborato peritale, relativo ad un altro processo tra altre parti, non acquisito al giudizio.
La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 13401/2022, pubblicata in data 28 aprile
2022, accoglieva il primo, terzo e quarto motivo e rigettava il secondo motivo;
cassava la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviava alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte Suprema di Cassazione così motivava la propria decisione (si trascrive, di seguito, la motivazione dell'ordinanza n. 13401/2022 da pagina 5 a pagina 10):
“4.1 L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso e al rigetto del secondo motivo.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi richiamare sul punto il principio statuito da questa Corte secondo cui «Qualora il tribunale, in un giudizio di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, abbia proceduto anche alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima, pur non essendo competente in materia, la corte di appello, dinanzi alla quale la sentenza sia stata impugnata anche per altre questioni, può, in quanto giudice funzionalmente competente a liquidarla in unico grado, ex art. 20 della legge n. 865 del 1971, confermare la stima dell'indennità effettuata dalla decisione di primo grado, a fronte di espressa richiesta dell'espropriato» (Cass., 9 febbraio 2016, n. 2533; Cass., 11 dicembre 2009, n. 25966; Cass., 24 novembre 2006, n.
25013).
La Corte di appello, dunque, indipendentemente dai motivi di gravame inerenti la portata della decisione del Tribunale di Caltanissetta, avrebbe dovuto, in presenza di rituale richiesta avanzata da di determinazione Persona_1 dell'indennità di occupazione temporanea legittima (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), provvedere al riguardo, come giudice competente in unico grado.
6. Anche il terzo e quarto motivo, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono fondati.
6.1 Questa Corte, in tema di condizioni e limiti di utilizzabilità in un determinato giudizio di una consulenza tecnica espletata, in altro procedimento, in violazione del principio del contraddittorio, ha affermato che «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito», trovando tale principio fondamento «nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione» e «nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost.» ed è stato pure precisato che tale principio «convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice», principio dotato anch'esso di rilievo costituzionale, visto «che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.» (Cass., 3 settembre 2013, n.
11555).
6 Anche di recente è stato ritenuto che una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entro a far parte del «thema probandum» di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell'ipotesi di consulenza, possono chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio, ovvero possono ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali o, in generale, possono svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa, laddove esse, invece, non possono dedurre in sede di legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo
(mancata disposizione di una nuova consulenza richiesta dalla parte;
mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.), visto che a «rilevare, infatti, è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita» (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32784).
6.2 Nel caso in esame, la Corte di appello ha posto a fondamento della sua decisione, ai fini della determinazione del valore dell'area occupata, non già il valore determinato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado e richiamato, con ordinanza collegiale del 25 febbraio 2013, per chiarimenti nel giudizio di secondo grado (valore ritenuto non corretto alla luce delle limitate possibilità di sfruttamento del suolo e nel rispetto di quanto stabilito dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 181/2011, che aveva abrogato il criterio di valutazione automatica dei valori agricoli medi), bensì le risultanze finali di una consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta più esauriente, ed una precedente pronuncia dello stesso Collegio, che aveva ad oggetto analoga area destinata nel medesimo Comune ad attrezzature sanitarie ed a verde pubblico, oggetto della identica procedura espropriativa (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata)
e che, tuttavia, in violazione dei principi sopra richiamati, non è stata acquisita al giudizio nel contraddittorio delle parti.
7. Il secondo motivo deve ritenersi in parte assorbito e in parte infondato.
7.1 E' assorbito nella parte in cui invoca una valutazione aderente alle possibilità di sfruttamento diverse da quelle agricole, affermando che la quantificazione del valore venale avrebbe dovuto discostarsi dal valore agricolo e, pur senza coincidere con quello proprio di un'area edificabile a carattere abitativo, avrebbe dovuto tenere conto della potenzialità economica in ragione dell'appetibilità commerciale del mercato delle aree sanitarie.
7.2 E' infondato nella parte in cui afferma che il vincolo conformativo dell'area espropriata non impediva che su quella parte di terreno potessero sorgere costruzioni, in tutto o in parte, destinate a funzioni sanitarie private e che l'edificabilità delle attrezzature sanitarie non era stata sottratta alla iniziativa privata da precise decisioni assunte in sede di strumento urbanistico.
7.3 In proposito, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente (e quindi specificamente previste) sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314 e, di recente, anche
Cass., Sez. U., 19 marzo 2020, n. 7454).
7 Questa Corte, in particolare, ha affermato che il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348/2007) e dei parametri tabellari, di cui alla legge n. 359/1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, e della legge n. 865/1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene, e che, quindi, il serio ristoro che l'art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d'interesse generale, si identifica con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, ovvero con il valore venale del bene, posto che la dichiarazione d'incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla legge n. 2359/1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo ed ora sancito dal del d.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 90; tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio - anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici - e che le regole di mercato non possono travalicare;
l'inclusione dei suoli nell'uno o nell'altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla legge n. 359/1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al d.P.R. n. 327 del
2001, artt. 32 e 37; in base a tale criterio, un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314, citata).
7.4 Ciò posto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, poiché dopo avere affermato, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, la natura non edificatoria dell'area occupata, in quanto area ricadente, secondo lo strumento urbanistico vigente all'epoca della scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u. (P.R.G. approvato con D.A. n. 163/75) in zona F/2 ed F3 destinata, in parte, ad attrezzature sanitarie e in parte a verde pubblico e dunque a parco urbano, ha escluso, in ragione del vincolo conformativo imposto dal una utilizzazione diversa da quella pubblicistica, ritenendo, peraltro, non decisiva CP_1 la circostanza valorizzata da consulente tecnico d'ufficio che nell'area potevano essere realizzati anche alloggi per il personale sanitario, poiché tale possibilità non escludeva o limitava la destinazione del suolo, mentre ne escludeva comunque il libero sfruttamento edificatorio da parte del privato proprietario.
8. Per quanto esposto, vanno accolti il primo, il terzo e il quarto motivo e va rigettato il secondo motivo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo, terzo e quarto motivo, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta che provvederà, altresì, in ordine alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità”.
Con atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato al Controparte_1 in data 29.6.2022 , in qualità di erede testamentario di , Parte_1 Persona_1 deceduto in data 28/12/2021, promuoveva il presente giudizio di rinvio e, dopo avere richiamato il contenuto della domanda originariamente proposta dal de cuius Per_1
, quanto avvenuto nei precedenti giudizi di merito e quanto statuito dalla Corte
[...]
8 Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 13401/2022 pubblicata in data 28 aprile 2022, rassegnava le proprie conclusioni come in atti.
Il non si costituiva nel giudizio di rinvio e ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
La Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2025, che veniva sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che aveva depositato dette note e rassegnato le Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il difensore di depositava la comparsa conclusionale. Parte_1
§§§
In rito, va ribadita la dichiarazione di contumacia del . Controparte_1
La riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio è avvenuta tempestivamente, con citazione notificata presso la sede del in data 29.6.2022, come risulta Controparte_1 dalla relata di notifica apposta in calce alla copia dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositata nel fascicolo informatico.
Nel merito, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nella ordinanza
13401/2022, laddove ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso per cassazione proposto da può affermarsi, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio Persona_1 svolta nel giudizio di primo grado, la natura non edificatoria dell'area occupata, in quanto area ricadente, secondo lo strumento urbanistico vigente all'epoca della scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u. (P.R.G. approvato con D.A. n. 163/75) in zona F/2 ed F3 destinata, in parte, ad attrezzature sanitarie e in parte a verde pubblico e dunque a parco urbano.
In ragione del vincolo conformativo imposto dal Comune di Sommatino non era possibile una utilizzazione diversa dell'area occupata da quella pubblicistica.
Non decisiva è la circostanza, valorizzata da consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado, che nell'area potevano essere realizzati anche alloggi per il personale sanitario, poiché tale possibilità non escludeva o limitava la destinazione del suolo, mentre ne escludeva comunque il libero sfruttamento edificatorio da parte del privato proprietario.
Alla stregua di questa statuizione, ormai ferma per il giudice del rinvio (natura non edificatoria dell'area occupata dal Comune di Sommatino), si tratta adesso di quantificare il danno patito
9 da per il fatto illecito dell'Amministrazione, consistito nell'aver continuato Persona_1 ad occupare l'area di proprietà del privato dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima a fini di espropriazione, periodo che va correttamente individuato alla data del 27 febbraio 1994 (termine di cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità una volta decorsi i cinque anni dalla data di inizio dell'occupazione non seguiti da decreto di espropriazione), come già ritenuto dalla sentenza n. 69/2015 della Corte di Appello di
Caltanissetta, non impugnata sul punto, e quindi in data anteriore all'inizio del giudizio di primo grado, promosso dal con atto di citazione notificato il 16 maggio 1994. Per_1
A tale riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, fin dalle prime pronunce sulla c.d. occupazione espropriativa (cfr. Cass. 2369/1985; 2872/1985; sez. un. 1464/1983; 3940/1988), ha distinto l'ipotesi in cui la radicale trasformazione dell'immobile si realizza durante il protrarsi di una situazione di detenzione illegittima, da quella in cui si verifica invece nel corso del periodo in cui l'utilizzazione del bene è autorizzata da un decreto di occupazione ,avvertendo che in tal caso (e solo in tal caso) il momento consumativo dell'illecito deve essere differito alla scadenza dell'occupazione autorizzata: perché tutto quanto si produce durante il periodo suddetto ha, per definizione, il carattere della legittimità ed è quindi improduttivo di danno nei termini di cui all'art.2043 cod. civ. (cfr. Cass.
17069/2012).
Nel caso di specie, il CTU nominato in primo grado, Ing. , ha chiarito che Persona_3 il terreno di proprietà di , esteso mq. 3694, è stato irreversibilmente Persona_1 trasformato dopo che la P.A. si è legittimamente immessa in data 27 febbraio 1989 nel possesso dell'area e prima della scadenza dei cinque anni di occupazione legittima (27 febbraio 1994), stabilito dall'art. 20, comma 3, della legge 865/1971.
In tema di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, il disposto dell'art. 20 comma terzo della legge 865/71 ("l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso) rende del tutto legittima una clausola che fissi il periodo dell'occupazione legittima con decorrenza iniziale dalla data di immissione in possesso, anziché dalla data di emanazione del provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza (senza che possa, in contrario, sostenersi che la deliberazione di occupazione d'urgenza determina già immediatamente, dalla data della sua emissione, la compressione del diritto del privato sulla "res", atteso che tale principio attiene esclusivamente al termine della decorrenza degli effetti dell'occupazione legittima, e non incide in alcun modo sul distinto tema della durata dell'occupazione stessa, regolato, in modo autonomo ed esaustivo, dal ricordato terzo comma dell'art. 20 legge 865/71). Ne consegue che, in tal caso, il "dies a quo" del termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto al risarcimento del danno
10 decorre non dalla data del provvedimento dispositivo dell'occupazione legittima, ma dalla data di immissione in possesso del bene da parte dell'Amministrazione occupante (Cass. 4214/1999).
Il "dies a quo" dell'occupazione legittima va individuato, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, alla data del 27 febbraio 1989, data di immissione in possesso del bene da parte dell'Amministrazione occupante e, in mancanza di fatti che giustifichino una durata inferiore, il "dies ad quem" è determinato dall'art. 20, comma terzo, legge n. 865 del 1971, per il quale l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso (Cass.
21143/2007).
L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'amministrazione, sicché il privato ha diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente;
l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso, integra quindi un illecito di natura permanente che dà luogo a una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso (cfr. Cass., Sez. U., 735/2015).
La Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente (e quindi specificamente previste) sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314 e, di recente, anche
Cass., Sez. U., 19 marzo 2020, n. 7454).
Quindi il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348/2007) e dei parametri tabellari, di cui alla legge n. 359/1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, e della legge n. 865/1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene.
Il serio ristoro che l'art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d'interesse generale, si identifica con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, ovvero con il valore venale del bene, posto che la dichiarazione d'incostituzionalità dei menzionati
11 criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla legge n. 2359/1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo ed ora sancito dal del d.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, art. 2, comma
90; tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio - anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività
e della realizzazione di servizi pubblici - e che le regole di mercato non possono travalicare;
l'inclusione dei suoli nell'uno o nell'altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla legge n. 359/1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente,
e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37; in base a tale criterio, un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico
(verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314, citata).
Nel caso di specie, è definitivamente accertato, quale conseguenza del rigetto del secondo motivo di ricorso per cassazione, che l'area di proprietà del , legittimamente occupata Per_1 per cinque anni dal (dal 27/2/1989 al 27/2/1994), non era legalmente Controparte_1 edificabile, in base allo strumento urbanistico vigente alla data della immissione in possesso e fino alla scadenza della occupazione legittima.
Trattandosi di suolo inedificabile, per determinare il valore venale o di mercato dell'area occupata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, potevano assumere rilievo per quest'ultima categoria di suoli, ai fini indennitari e risarcitori, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che fossero assentite dalla normativa vigente (e quindi specificamente previste) sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314
e Cass., Sez. U., 19 marzo 2020, n. 7454).
Tuttavia la prova della possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) non è stata data dal e detta prova neppure Per_1 risulta dalla CTU disposta in primo grado e dai chiarimenti forniti dallo stesso CTU Ing.
12 e resi per iscritto nella relazione integrativa depositata in data 2/7/2013 (quindi in Per_3 epoca in cui era già stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011).
Posto che il suolo occupato dalla P.A. risultava legalmente inedificabile, come stabilito in maniera ormai vincolante per questo giudice del rinvio dall'ordinanza della S.C. n. 13401/22
(stante il rigetto del secondo motivo di ricorso per cassazione proposto dal ), non Per_1 possono essere condivise le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di primo grado, Ing.
, che, nella relazione integrativa chiesta dalla Corte di Appello, nell'ambito Persona_3 della causa di appello iscritta al n. 4/2011 R.G, depositata in data 2/7/2013, ha quantificato in € 23 a mq. il giusto prezzo di mercato del suolo occupato, così giungendo a quantificare in complessivi € 85.000 l'indennizzo dovuto al (€/mq. 23 x mq 3694). Per_1
E però lo stesso CTU Ing. nella relazione depositata in primo grado (pagina 14), Per_3 ha affermato che l'area occupata dalla P.A., estesa 3.694 mq., nel 1989 era qualificata al catasto come seminativo di classe 1^ e tale area, al momento della occupazione legittima da parte del Comune (27/02/1989), laddove qualificata come agricola, aveva un valore di mercato pari a lire 8.618.760 (pari a € 4.451,21).
Quindi, nel 1989, secondo le stesse affermazioni del CTU, il prezzo di mercato di quell'area, non edificabile, sarebbe stato pari a € 1,20 a mq.
Ulteriore indicazione emergente della relazione integrativa del CTU Ing. in data Per_3
2/7/2013, è che l'analisi comparativa forniva un valore pari a 10-12 €/mq per le aree edificabili limitrofe in zona C1.
Occorre, però, ribadire che l'area di proprietà del occupata dal non era Per_1 CP_1 legalmente edificabile, ragione per cui alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, potevano assumere rilievo, per quest'ultima categoria di suoli, ai fini indennitari e risarcitori, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che fossero state assentite dalla normativa vigente (e quindi specificamente previste), sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314 e Cass., Sez. U., 19 marzo 2020, n. 7454).
Peraltro, nel caso di specie, una tale possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) non è stata neppure allegata dal
, con la conseguenza che la quantificazione del risarcimento dovuto deve Per_1 necessariamente basarsi sulla considerazione del fondo come legalmente non edificabile, quindi determinando il giusto prezzo di mercato secondo i criteri propri delle aree agricole e tenendo conto dell'ubicazione del terreno e della sua vicinanza alle aree urbanizzate ed edificate del
[...]
(come emerge dalla relazione del CTU Ing. . CP_1 Per_3
13 In ogni caso, l'inedificabilità giuridica dell'area, intervenuta prima del decreto di occupazione di urgenza del 30 gennaio 1989 da parte della P.A. (con successiva immissione in possesso del 27 febbraio 1989), impone la valutazione del terreno sulla base del suo valore agricolo.
Occorre pure considerare che non deve computarsi il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla P.A. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9871 del
13/04/2023; Cass., Sez. 1, n. 15822 del 06/06/2024).
Il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha chiarito che l'opera pubblica è stata realizzata dalla P.A. nel periodo della occupazione legittima dell'area (quinquennio 27/2/1989-
27/2/1994), con irreversibile trasformazione del fondo occupato, sebbene il ora versi in CP_3 uno stato di abbandono.
Per l'insieme di tali considerazioni, tenuto conto dei valori agricoli delle aree vicine, come indicati nella CTU disposta in primo grado, ma anche di altri elementi, quali il fatto che l'area occupata dalla P.A. risulta prossima alla zona urbana di Sommatino ed è facilmente raggiungibile, la Corte conclude che il giusto prezzo di mercato dell'area non edificabile ed estesa 3694 mq, di proprietà di , occupata dal Comune, alla data 27 febbraio Persona_1
1994 (cioè alla data di scadenza dei cinque anni di occupazione legittima dell'area), era pari
a € 2,00/mq, potendosi così adeguare in aumento il valore agricolo del terreno “de quo” rispetto a quello dei terreni agricoli della zona per come indicato dal CTU Ing. Per_3 per la ubicazione del terreno seminativo e sua prossimità rispetto al centro urbano di
Sommatino.
Pertanto il risarcimento del danno per equivalente spettante in favore del proprietario del fondo
, a cui è succeduto iure hereditatis , può essere fissato, Persona_1 Parte_1 tenuto conto delle indicazioni emergenti dalla CTU disposta in primo grado circa i valori dei terreni agricoli della zona, nella misura complessiva di € 7.388,00 (euro 2 a mq) alla data del 27/02/1994 (scadenza della occupazione legittima da parte del Comune con inizio della occupazione illegittima), mentre va disattesa la richiesta del di un importo Per_1 maggiore, in quanto basata sull'errato assunto che l'area occupata dalla P.A. fosse edificabile.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 7466/2020), in tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione
("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (v. Cass. Sez. U n. 1712-95, Cass.
n. 2780-97, Cass. n. 5054-09, Cass. n. 3931-10) ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e
14 cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito (v. Cass. n. 21396-14).
E più di recente la S.C. ha affermato che “In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10634 del 20/04/2023 Rv. 667610 - 01).
Applicando i superiori principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il CP_1
è condannato a pagare a , quale erede testamentario di
[...] Parte_1 Per_1
e per tale titolo attuale proprietario del terreno occupato, l'importo di € 7.388,00
[...]
a titolo di risarcimento del danno per l'illecita occupazione dell'area, espresso in moneta all'epoca del fatto (27/02/1994), importo sul quale vanno calcolati gli interessi al tasso legale sulle somme via via annualmente rivalutate dal 27/02/1994 e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, quale effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sulle dette somme sono unicamente dovuti gli interessi legali.
Quanto alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima, sulla quale il giudice del rinvio deve ugualmente provvedere, essa è pari ad un dodicesimo del valore effettivo del terreno per ogni anno di occupazione (nella specie, decorrente dal
27/02/1989 e fino al 27/02/1994).
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “L'indennità di occupazione legittima di un terreno agricolo va determinata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua, e ciò anche nel caso in cui il procedimento non si concluda con decreto di esproprio, ma la proprietà passi ugualmente all'ente pubblico per occupazione appropriativa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23279 del 27/10/2006 Rv. 592947
- 01). E' stato pure precisato che “L'indennità di occupazione temporanea dei suoli inedificabili va determinata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, l. n. 865 del 1971, in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da
15 occupare;
la richiamata norma non può ritenersi, infatti, abrogata dalla sentenza della Corte cost. n.
181 del 2011 in virtù del mero collegamento al criterio del valore agricolo medio (cd. V.A.M.) nella stessa contenuto, ove si consideri che l'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 ha generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il predetto collegamento” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
12366 del 18/05/2018 Rv. 648932 - 01).
In presenza di un legittimo procedimento di occupazione e di esproprio, il sistema prevede un nesso, logico ed economico, che per la legge lega, sempre e comunque, tutte le indennità (sia di espropriazione che di occupazione legittima), con la conseguenza che le disposizioni attinenti alle indennità di occupazione provvisoria legittima, poiché tendono al ristoro del reddito perduto durante l'occupazione del bene, non possono che fissare l'entità delle indennità di occupazione in misura strettamente percentuale all'indennità di espropriazione parimenti dovuta: quella annuale di
"un dodicesimo" corrisponde ad una redditività predeterminata in misura percentuale fissa (8,33% all'anno) dallo stesso legislatore.
In conclusione, in riforma della sentenza n. 587/2009 del Tribunale di Caltanissetta, il
[...]
è condannato a pagare in favore di , quale erede di CP_1 Parte_1 Per_1
, per testamento olografo depositato in atti, gli importi indicati nel dispositivo, a titolo
[...] di risarcimento del danno da occupazione illegittima c.d. espropriativa ed indennità di occupazione temporanea legittima.
Ogni altra domanda è rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte richiama il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
- e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
(Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022 Rv. 666076 - 01).
Occorre poi tener presente che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario;
tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 Rv.
655756 - 01).
16 Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto nel maggio 1994 e, quindi, si applica l'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del
2005, che consente la compensazione delle spese processuali nella ricorrenza di giusti motivi.
La Corte osserva che l'iniziale domanda del (adesso coltivata dal suo erede) è stata Per_1 parzialmente accolta, seppur sia stato liquidato un danno inferiore a quello sperato in ragione della allegata natura edificabile dell'area occupata, mentre è stata rigettata la domanda volta a chiedere un risarcimento per la perdita di valore della residua parte del fondo di proprietà dell'attore non occupata dalla P.A.
In ragione del complessivo esito finale del processo, tenuto conto che la domanda proposta dall'originario attore solo parzialmente è stata accolta, tenuto conto del fatto che il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di c.d. occupazione acquisitiva è radicalmente mutato nel periodo compreso tra la proposizione della domanda nel lontano 1994 e la presente decisione, sussistono i giusti motivi indicati dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005 e quindi ratione temporis applicabile al presente processo) per compensare tra le parti metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
La residua metà delle spese processuali segue ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza finale del . Controparte_1
Occorre poi precisare che i parametri dettati dal d.M. 55/2014 oggi vigenti, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale.
Nel caso di specie, i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 non sono applicabili al giudizio di primo grado, in quanto conclusosi nel corso del 2009, quando erano vigenti le tariffe professionali approvate con d.m. n. 127 del 2004.
Le spese del giudizio di appello, quelle del giudizio di cassazione e quelle del giudizio di rinvio possono essere invece regolare, in base agli atti, applicando i parametri del D.M.
55/2014 e successive modificazioni, nel testo vigente “ratione temporis”.
Valutati gli atti di causa, in assenza di nota spese, provvedendo alla liquidazione delle spese grado per grado, si condanna, in ragione della sua prevalente soccombenza ex art. 91 c.p.c., il al pagamento in favore di , quale erede di EP Controparte_1 Parte_1
17 , della residua metà delle spese processuali, che si liquidano, per l'intero, tenuto Per_1 conto che si trattava di controversia di valore indeterminabile, come segue:
➢ quanto al giudizio di primo grado, euro 4.800,00 per spese (di cui € 3.000 per onorari), oltre 10% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
➢ quanto al giudizio di secondo grado, euro 7.500,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA;
➢ quanto al giudizio di cassazione, euro 7.000,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
➢ quanto al giudizio di rinvio, euro 6.500 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Le spese della CTU effettuata in primo grado, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del . Controparte_1
Non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, statuendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza n. 587/2009, pubblicata il 15 dicembre 2009, del Tribunale di Caltanissetta, così provvede:
1) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , quale erede di , dell'importo di Parte_1 Persona_1
€ 7.388,00 a titolo di risarcimento del danno per illecita occupazione dell'area descritta nella motivazione, importo espresso in moneta all'epoca del fatto (27/02/1994), oltre agli interessi al tasso legale su tale somma, via via annualmente rivalutata dal 27/02/1994 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, e soli interessi legali dalla stessa pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di , quale erede di , Parte_1 Persona_1 dell'indennità di occupazione temporanea legittima, pari ad un dodicesimo del valore effettivo del terreno (€ 7.388,00) per ogni anno di occupazione dal 27/02/1989 e fino al 27/02/1994;
3) compensa tra le parti metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio e condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di , in qualità di erede di , della residua metà che, Parte_1 Persona_1 per l'intero, liquida come segue:
18 ➢ quanto al giudizio di primo grado, euro 4.800,00 per spese (di cui € 3.000 per onorari), oltre 10% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
➢ quanto al giudizio di secondo grado, euro 7.500,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA;
➢ quanto al giudizio di cassazione, euro 7.000,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA;
➢ quanto al giudizio di rinvio, euro 6.500,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Pone le spese della CTU effettuata in primo grado, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del . Controparte_1
Caltanissetta, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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