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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4925/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. NE OL VO - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4925/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Magnani e dall'Avv. Laura Borri, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte conclusive, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2025 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 6 dicembre 2010) il figlio . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro rapporto e fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, essi hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte conclusive, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso datato 3 giugno 2025 e depositato il 25 giugno 2025.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
NE OL VO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. NE OL VO - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4925/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Magnani e dall'Avv. Laura Borri, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte conclusive, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2025 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 6 dicembre 2010) il figlio . Per_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro rapporto e fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, essi hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte conclusive, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso datato 3 giugno 2025 e depositato il 25 giugno 2025.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
NE OL VO
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