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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11412 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
1886, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 50, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Franzone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
04.12.2024, il ricorrente nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002770619, relativa ad atto di accertamento n. CP_
.2100.20/02/2024.0114958 del 20/02/2024, notificata in data 18.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2021 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 3.151,50, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- Preliminarmente e in via di rito, per le ragioni infra ampiamente esposte, disporre contestualmente all'emissione del decreto di comparizione parti ed inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, e per l'effetto, disporre l'annullamento e/o revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia, alla luce della dedotta violazione CP_ dell'art.14 L. 689/1981 e la conseguente decadenza dall'esercizio dall'azione da parte dell' ; - Emettere ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA e
C.P.A. come per legge.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 28.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0147 del
06/03/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
2 3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.12.2024 da , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 [...] nei confronti nei confronti dell' ( , in Controparte_2 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente, come sopra generalizzato, le spese di giudizio, che previa CP_1 compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 884,50, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
Così deciso in Catania, 11.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11412 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
1886, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 50, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Franzone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
04.12.2024, il ricorrente nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della società Controparte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002770619, relativa ad atto di accertamento n. CP_
.2100.20/02/2024.0114958 del 20/02/2024, notificata in data 18.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2021 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 3.151,50, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- Preliminarmente e in via di rito, per le ragioni infra ampiamente esposte, disporre contestualmente all'emissione del decreto di comparizione parti ed inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, e per l'effetto, disporre l'annullamento e/o revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia, alla luce della dedotta violazione CP_ dell'art.14 L. 689/1981 e la conseguente decadenza dall'esercizio dall'azione da parte dell' ; - Emettere ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA e
C.P.A. come per legge.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 28.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0147 del
06/03/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
2 3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.12.2024 da , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 [...] nei confronti nei confronti dell' ( , in Controparte_2 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente, come sopra generalizzato, le spese di giudizio, che previa CP_1 compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 884,50, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
Così deciso in Catania, 11.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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