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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2023 r.g., promossa da:
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco Serafino e nel cui studio in LA ON (RC), Via
Umberto I n. 36, elettivamente domicilia;
- attore - contro
(cod. fisc.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Roberto Antonelli e nel cui studio in Roma, Via Lucrino n. 41, elettivamente domicilia;
- convenuta -
Oggetto: actio negatoria servitutis
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. l'attrice evocava in giudizio , CP_1 assumendo di essere proprietaria e possessore del bene immobile sito nel Comune di
Fabrizia, terreno con qualità seminativo, censito in catasto al Foglio n. 6, particella
433 (ex 354). Riferiva che, qualche anno addietro, la Telecom installava e collocava su dette terreno, abusivamente e senza alcuna autorizzazione, un impianto di telefonia, con appoggio, costituito da n. 6 sostegni in legno, di cui due con contropalo, che sorreggono una conduttura telefonica aerea che attraversa il fondo, ad esclusivo servizio di terzi. Rilevava poi che la proprietà delle strutture telefoniche collocate sul terreno sopra indicato veniva trasferita da Telecom AL spa alla pagina 1 di 6 società nel corso del 2021 in conseguenza della suddivisione della Controparte_1 rete, giusto atto di trasferimento di ramo d'azienda del 29.03.2021 rep. 16086, racc.
8643, registrato il 07.04.2021 al n. 28793. Evidenziava che la predetta linea telefonica non era posta al servizio dell'immobile dell'attrice né che vi fosse stato un decreto di esproprio né che l'attrice avesse espresso alcun consenso per la posa in opera di detti pali. Concludeva dunque nel dichiarare illegittima ed illecita l'apposizione dei cavi telefonici appoggiati ai pali di legno nel fondo di sua proprietà e per effetto condannare la società al ripristino dello stato dei luoghi Controparte_1 ed alla rimozione dei manufatti realizzati sul fondo dell'attrice. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 28/01/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale impugnava e contestava la domanda attorea, deducendo che infrastrutture del tipo di quelle dedotte nella specie costituiscono “opere private di pubblica utilità” destinate al soddisfacimento di un pubblico servizio, come tali idonee, senza necessità di autorizzazione e nei limiti del necessario, a determinare ex lege una compromissione e/o comunque un pati rispetto all'altrui diritto di proprietà in vista della sua funzione sociale imposta a livello costituzionale dall'art. 42 della Carta
Fondamentale e legislativo dall'art. 1056 cc nonché, più nello specifico, dagli artt.
52, 53 e 91 del D.Lgs n. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e che, comunque, il diritto di a far passare i propri impianti telefonici e CP_1 relative infrastrutture sul terreno di proprietà e sull'immobile dell'odierna ricorrente deriverebbe comunque dalla costituzione della servitù ad uso pubblico per intervenuta usucapione, posto che le infrastrutture telefoniche di cui si discute insistono sulla proprietà ab immemorabili, e comunque da ben oltre vent'anni. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, all'udienza del 23.06.25, svoltasi nella forma della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
La domanda è fondata.
pagina 2 di 6 In via preliminare giova ricostruire la disciplina normativa che viene in rilievo nella fattispecie oggetto di controversia.
La disciplina applicabile al caso in esame va ravvisata negli artt. 90 e ss. D. Lgs. 259 del 2003, ratione temporis vigenti, oggi trasfusi negli artt. 51 e ss. del medesimo
Codice delle Telecomunicazioni, a seguito della modifica legislativa apportata con il
D. Lgs. 207/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). L'art. 91 (oggi art. 52) del D. Lgs. 259 del
2003, rubricato “limitazioni legali della proprietà” prevede al comma 1 che “negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”.
A norma del successivo art. 92 (oggi art. 53) “fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”. A norma infine dell'art. 95 del regolamento approvato con R.D. 19 luglio 1941 n. 1198, ancora in vigore, il richiedente l'abbonamento al servizio telefonico, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il telefono, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti. In tale ultimo caso nessuna servitù è invero concepibile, in quanto, essendo l'appoggio e il passaggio indispensabili per fornire un servizio nell'interesse esclusivo del proprietario del fondo e da lui richiesto, alla costituzione della servitù osterebbe il principio "nemini res sua servit" (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 12245 del 02/12/1998).
Dal complesso di tali disposizioni emerge che, in mancanza di un consenso espresso o di un provvedimento amministrativo ablatorio, la società concessionaria del servizio telefonico che installa un proprio impianto sul fondo altrui incorre in una attività lesiva dell'altrui diritto di proprietà.
pagina 3 di 6 A tali conclusioni si giunge anche tenendo conto delle recenti pronunce della Corte di Cassazione che ha precisato che “il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto
a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite
l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del
2003” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 788 del 12/01/2022) e ancora che “in mancanza di consenso del proprietario dell'immobile gravato, il potere di costituire, su fondi privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del
2003, alla Pubblica amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del
2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione «ex lege» di siffatto potere all'autorità amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18011 del
23/06/2021).
Passando all'esame della res controversa, rileva questo Tribunale, in primo luogo, che deve ritenersi pacifica e incontestata tra le parti l'avvenuta installazione di sei pali in legno della linea telefonica nel fondo dell'attrice.
Orbene la circostanza relativa all'installazione dei sei pali di legno e della conduttura telefonica aerea sul fondo dell'attrice è dimostrata dalla documentazione fotografica agli atti del fascicolo di parte attrice e non contestata da parte convenuta.
Né dal compendio probatorio documentale sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuta manifestazione del consenso da parte dell'attrice all'installazione dei pali telefonici nel proprio fondo.
In assenza di alcun atto negoziale non si ravvisa l'esistenza del diritto della compagnia telefonica di apporre e mantenere i pali telefonici nel fondo dell'attore, a nulla valendo l'assunto, non provato, della pubblica utilità dell'opera, essendo necessario, per le ragioni sopra esposte, un provvedimento amministrativo. Alcuna prova, inoltre, è stata offerta da parte convenuta circa la riconducibilità del servizio telefonico a favore esclusivo dell'attore.
pagina 4 di 6 La stessa eccezione di usucapione della servitù dell'impianto è rimasta totalmente sfornita di prova e, pertanto, deve essere rigettata.
In definitiva, non essendovi in atti alcuna determinazione amministrativa o comunque prova di un'attività ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della
Pubblica Amministrazione, né di alcun accordo tra le parti, a quanto detto deve seguire l'accoglimento della domanda, per cui va dichiarata l'inesistenza della servitù oggetto dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore e, pertanto,
l'illegittimità dell'apposizione del palo da parte della convenuta sul terreno di proprietà dell'attore.
Le ragioni della decisione giustificano la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del D.M.
147/2022, del valore della controversia, parametri minimi esclusa la fase istruttoria non espletata considerata la limitata attività difensiva svolta..
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù oggetto dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore nonché l'illegittimità dell'apposizione dei sei pali di legno sul terreno dell'attrice;
2. per l'effetto, ordina alla in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 di rimuovere l'impianto di telefonia, costituito da numero sei sostegni in legno (di cui due con contropalo) ed una conduttura telefonica aerea, dal fondo di parte attrice;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, € 317,80 per spese, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Francesco
Serafino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia, il 28/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2023 r.g., promossa da:
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco Serafino e nel cui studio in LA ON (RC), Via
Umberto I n. 36, elettivamente domicilia;
- attore - contro
(cod. fisc.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Roberto Antonelli e nel cui studio in Roma, Via Lucrino n. 41, elettivamente domicilia;
- convenuta -
Oggetto: actio negatoria servitutis
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. l'attrice evocava in giudizio , CP_1 assumendo di essere proprietaria e possessore del bene immobile sito nel Comune di
Fabrizia, terreno con qualità seminativo, censito in catasto al Foglio n. 6, particella
433 (ex 354). Riferiva che, qualche anno addietro, la Telecom installava e collocava su dette terreno, abusivamente e senza alcuna autorizzazione, un impianto di telefonia, con appoggio, costituito da n. 6 sostegni in legno, di cui due con contropalo, che sorreggono una conduttura telefonica aerea che attraversa il fondo, ad esclusivo servizio di terzi. Rilevava poi che la proprietà delle strutture telefoniche collocate sul terreno sopra indicato veniva trasferita da Telecom AL spa alla pagina 1 di 6 società nel corso del 2021 in conseguenza della suddivisione della Controparte_1 rete, giusto atto di trasferimento di ramo d'azienda del 29.03.2021 rep. 16086, racc.
8643, registrato il 07.04.2021 al n. 28793. Evidenziava che la predetta linea telefonica non era posta al servizio dell'immobile dell'attrice né che vi fosse stato un decreto di esproprio né che l'attrice avesse espresso alcun consenso per la posa in opera di detti pali. Concludeva dunque nel dichiarare illegittima ed illecita l'apposizione dei cavi telefonici appoggiati ai pali di legno nel fondo di sua proprietà e per effetto condannare la società al ripristino dello stato dei luoghi Controparte_1 ed alla rimozione dei manufatti realizzati sul fondo dell'attrice. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 28/01/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale impugnava e contestava la domanda attorea, deducendo che infrastrutture del tipo di quelle dedotte nella specie costituiscono “opere private di pubblica utilità” destinate al soddisfacimento di un pubblico servizio, come tali idonee, senza necessità di autorizzazione e nei limiti del necessario, a determinare ex lege una compromissione e/o comunque un pati rispetto all'altrui diritto di proprietà in vista della sua funzione sociale imposta a livello costituzionale dall'art. 42 della Carta
Fondamentale e legislativo dall'art. 1056 cc nonché, più nello specifico, dagli artt.
52, 53 e 91 del D.Lgs n. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e che, comunque, il diritto di a far passare i propri impianti telefonici e CP_1 relative infrastrutture sul terreno di proprietà e sull'immobile dell'odierna ricorrente deriverebbe comunque dalla costituzione della servitù ad uso pubblico per intervenuta usucapione, posto che le infrastrutture telefoniche di cui si discute insistono sulla proprietà ab immemorabili, e comunque da ben oltre vent'anni. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, all'udienza del 23.06.25, svoltasi nella forma della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
La domanda è fondata.
pagina 2 di 6 In via preliminare giova ricostruire la disciplina normativa che viene in rilievo nella fattispecie oggetto di controversia.
La disciplina applicabile al caso in esame va ravvisata negli artt. 90 e ss. D. Lgs. 259 del 2003, ratione temporis vigenti, oggi trasfusi negli artt. 51 e ss. del medesimo
Codice delle Telecomunicazioni, a seguito della modifica legislativa apportata con il
D. Lgs. 207/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). L'art. 91 (oggi art. 52) del D. Lgs. 259 del
2003, rubricato “limitazioni legali della proprietà” prevede al comma 1 che “negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”.
A norma del successivo art. 92 (oggi art. 53) “fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”. A norma infine dell'art. 95 del regolamento approvato con R.D. 19 luglio 1941 n. 1198, ancora in vigore, il richiedente l'abbonamento al servizio telefonico, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il telefono, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti. In tale ultimo caso nessuna servitù è invero concepibile, in quanto, essendo l'appoggio e il passaggio indispensabili per fornire un servizio nell'interesse esclusivo del proprietario del fondo e da lui richiesto, alla costituzione della servitù osterebbe il principio "nemini res sua servit" (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 12245 del 02/12/1998).
Dal complesso di tali disposizioni emerge che, in mancanza di un consenso espresso o di un provvedimento amministrativo ablatorio, la società concessionaria del servizio telefonico che installa un proprio impianto sul fondo altrui incorre in una attività lesiva dell'altrui diritto di proprietà.
pagina 3 di 6 A tali conclusioni si giunge anche tenendo conto delle recenti pronunce della Corte di Cassazione che ha precisato che “il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto
a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite
l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del
2003” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 788 del 12/01/2022) e ancora che “in mancanza di consenso del proprietario dell'immobile gravato, il potere di costituire, su fondi privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del
2003, alla Pubblica amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del
2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione «ex lege» di siffatto potere all'autorità amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18011 del
23/06/2021).
Passando all'esame della res controversa, rileva questo Tribunale, in primo luogo, che deve ritenersi pacifica e incontestata tra le parti l'avvenuta installazione di sei pali in legno della linea telefonica nel fondo dell'attrice.
Orbene la circostanza relativa all'installazione dei sei pali di legno e della conduttura telefonica aerea sul fondo dell'attrice è dimostrata dalla documentazione fotografica agli atti del fascicolo di parte attrice e non contestata da parte convenuta.
Né dal compendio probatorio documentale sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuta manifestazione del consenso da parte dell'attrice all'installazione dei pali telefonici nel proprio fondo.
In assenza di alcun atto negoziale non si ravvisa l'esistenza del diritto della compagnia telefonica di apporre e mantenere i pali telefonici nel fondo dell'attore, a nulla valendo l'assunto, non provato, della pubblica utilità dell'opera, essendo necessario, per le ragioni sopra esposte, un provvedimento amministrativo. Alcuna prova, inoltre, è stata offerta da parte convenuta circa la riconducibilità del servizio telefonico a favore esclusivo dell'attore.
pagina 4 di 6 La stessa eccezione di usucapione della servitù dell'impianto è rimasta totalmente sfornita di prova e, pertanto, deve essere rigettata.
In definitiva, non essendovi in atti alcuna determinazione amministrativa o comunque prova di un'attività ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della
Pubblica Amministrazione, né di alcun accordo tra le parti, a quanto detto deve seguire l'accoglimento della domanda, per cui va dichiarata l'inesistenza della servitù oggetto dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore e, pertanto,
l'illegittimità dell'apposizione del palo da parte della convenuta sul terreno di proprietà dell'attore.
Le ragioni della decisione giustificano la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del D.M.
147/2022, del valore della controversia, parametri minimi esclusa la fase istruttoria non espletata considerata la limitata attività difensiva svolta..
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù oggetto dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore nonché l'illegittimità dell'apposizione dei sei pali di legno sul terreno dell'attrice;
2. per l'effetto, ordina alla in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 di rimuovere l'impianto di telefonia, costituito da numero sei sostegni in legno (di cui due con contropalo) ed una conduttura telefonica aerea, dal fondo di parte attrice;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, € 317,80 per spese, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Francesco
Serafino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia, il 28/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
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