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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1570 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: lesioni personali, e vertente T R A
, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta Parte_1 in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacomo Grazioli e Rosario Luccio ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi presso lo studio sito in Torre del Greco alla Via V. Veneto n. 26.
-attore- E
in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_1 entata e difesa, giusta Procura Generale alle liti conferito per atto notar del 18.12.2014, rep. n. Per_1
186905/30367, dall'avv. Fabri ccesi ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2. -convenuto- NONCHE'
, dom.ta in Torre del Greco (NA) alla Via Controparte_2
-convenuta contumace- NONCHE'
, dom. to in Torre del Greco (NA) alla Via Controparte_3
Napoli n.
8 -convenuto contumace- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, la compagnia assicur Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...]
e , al fine di sentirli Controparte_2 Controparte_3 condannare in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificato il 10.07.2015, alle ore 04.30 a Torre Annunziata alla Via Plinio. In particolare, l'istante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Honda SH 300, tg. DS44078, condotto nell'occasione da mentre Controparte_4 transitava in direzione Castellammare di Stabia, giunto
1 all'altezza del civico n. 187/189, posto alla sinistra rispetto al senso di marcia percorso, per evitare di investire una persona anziana che era in procinto di attraversare la strada da destra a sinistra rispetto al senso di marcia sbandava e perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo unitamente al trasportato. Aggiungeva che a seguito dell'impatto riportava lesioni personali per cui se ne richiedeva necessario il trasporto presso il P.S di
“Asl Na 3 Sud” Ospedali Riuniti Area Stabiese ove i sanitari di turno gli refertavano le seguenti lesioni “Frattura chiusa dell'estremità prossimale di radio e ulna non specificata sx, frattura chiusa navicolare del polso (scafoide), escoriazioni multiple e contusione della regione della spalla”, con prognosi di giorni 30 s.c. Si costituiva , in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, contestando il fatto storico e il quantum. Concludeva eccependo il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Non si costituivano, pur regolarmente evocati in giudizio
[...]
e , per cui se ne dic CP_2 Controparte_3 contumacia. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in via preliminare va evidenziato come la domanda proposta dall'attore vada inquadrata ai sensi dell'art 141 d.lgs. 209/2005, avendo l'attore, nelle proprie conclusioni, richiesto la condanna in via principale della e solo in Controparte_5 subordine dei convenuti in solido Controparte_2 CP_3
.
[...] di tale norma, il trasportato, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro, ha in ogni caso diritto ad essere risarcito dei danni subiti dalla compagnia assicurativa presso la quale, al momento dell'evento dannoso, era assicurato il veicolo trasportante. Ne consegue che l'onere probatorio a carico del danneggiato si limita alla sola dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento, della presenza di esso danneggiato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro ed alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni. L'esercizio di tale azione, nel cui giudizio si prescinde dall'accertamento delle colpe, preclude la possibilità di agire a tale titolo nei confronti del responsabile del danno e del conducente (trib. Roma, 30-3-2010, in repertorio giur., , CP_6
Utet giuridica). La norma in discorso - art. 141 del codice delle assicurazioni - che disciplina il risarcimento del danno al terzo trasportato,
2 prevede: “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”. La norma, tecnicamente non scritta in maniera felice, ha dato luogo a diverse interpretazioni. Secondo quella più ampia, presupposto per l'applicabilità della norma è unicamente la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal terzo trasportato, per cui non occorre che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli, con la conseguenza che la disciplina del risarcimento del terzo trasportato, prevista dall'art. 141, trova applicazione anche nei casi di incidente stradale senza coinvolgimento di altri veicoli, oltre a quello del vettore sul quale viaggiava a bordo il danneggiato (incidente causato, ad esempio, dalla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente e alla conseguente fuoriuscita di strada o collisione contro ostacoli fissi). In base a tale interpretazione, l'art. 141 si applica anche nel caso di turbativa senza collisione e nel caso in cui l'altro veicolo non sia soggetto ad assicurazione obbligatoria (es. un mezzo a trazione animale). L'unico caso escluso è quello del caso fortuito ma che, si ritiene, debba avere una accezione diversa da quella tradizionale, posto che la norma ha avuto cura di sottolineare che la responsabilità dell'impresa del vettore prescinde “dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Per cui l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso
3 esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito, ma non in quella specifica recepita dall'art.141. Secondo altra interpretazione, seguita dalla giurisprudenza di merito e da questo tribunale, argomentando dal tenore letterale della norma che evoca la presenza di almeno due veicoli regolarmente coperti di assicurazione per la responsabilità civile, si ritiene che, perchè si applichi l'art. 141 sia necessario che il sinistro che ha dato origine alla lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli, e che tali veicoli siano regolarmente assicurati. La mancanza di uno dei citati requisiti, quindi, fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141 (ma non la tutela del terzo trasportato) con la conseguenza che: 1) nel caso di sinistro senza coinvolgimento di altro veicolo oltre quello del vettore, il trasportato potrà agire, ex artt. 2043 e 2054 c.c. nei confronti del vettore e della propria compagnia di assicurazione;
2) nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non è assicurato, se la responsabilità è imputabile in via esclusiva al veicolo antagonista, il trasportato potrà agire nei confronti del proprietario dello stesso e della propria compagnia di assicurazione ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 del cod. ass. mentre se tale veicolo non sarà assicurato potrà agire, invece, ai sensi dell'art. 283 e 287 cod. ass. nel confronti del proprietario e della impresa designata dalla Isvap, ex art. 286 d.lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
se, al contrario è ipotizzabile una responsabilità esclusiva del vettore allora il terzo trasportato avrà azione contro lo stesso e la propria compagnia di assicurazione (contro l'impresa designata in caso di scopertura assicurativa); nel caso di responsabilità concorrente, il trasportato potrà agire, ex art. 2055 c.c., nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e delle rispettive compagnie di assicurazioni (impresa designata per il veicolo scoperto di assicurazione). Peraltro con provvedimento del 5.9.2024 il precedente giudice, così qualificava e disponeva: “letti gli atti e i verbali di causa, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 20.06.2024 , osserva: rammentato che lo scrivente subentrava in corso di causa al precedente istruttore, è a rilevarsi che all'esito dell'udienza citata parte convenuta chiedeva “rinvio per conclusioni in quanto, non essendo coinvolto altro veicolo, il ricorso all'art. 141 codice assicurazioni, non è applicabile”. Orbene, il fatto storico risulta prospettato nei termini evidenziati da parte convenuta ed è giurisprudenza assolutamente pacifica
4 quella per cui “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. assicurazioni private, che ha natura facoltativa, può essere esercitata dal passeggero che ha subì to un danno in un sinistro in cui sono coinvolti almeno due veicoli, anche in assenza di uno scontro materiale tra gli stessi e salvo il caso fortuito” (Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318 e successive). Nella specie, il sinistro è avvenuto senza coinvolgimento di altro veicolo, per cui è evidente, alla stregua di quanto illustrato, che non è applicabile l'art. 141 cod. ass. Conseguentemente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. In ragione del rilievo d'ufficio della mancanza di un presupposto per l'accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti, di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per disporre la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti. di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ale rappresentate Controparte_7
p.t., e e , ogni altra Controparte_2 Controparte_3 istanza, ne e: A) dichiara la domanda inammissibile;
B) compensa per intero le spese processuali tra le parti. Torre Annunziata, 4 novembre 2025
ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta Parte_1 in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacomo Grazioli e Rosario Luccio ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi presso lo studio sito in Torre del Greco alla Via V. Veneto n. 26.
-attore- E
in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_1 entata e difesa, giusta Procura Generale alle liti conferito per atto notar del 18.12.2014, rep. n. Per_1
186905/30367, dall'avv. Fabri ccesi ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2. -convenuto- NONCHE'
, dom.ta in Torre del Greco (NA) alla Via Controparte_2
-convenuta contumace- NONCHE'
, dom. to in Torre del Greco (NA) alla Via Controparte_3
Napoli n.
8 -convenuto contumace- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, la compagnia assicur Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...]
e , al fine di sentirli Controparte_2 Controparte_3 condannare in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificato il 10.07.2015, alle ore 04.30 a Torre Annunziata alla Via Plinio. In particolare, l'istante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Honda SH 300, tg. DS44078, condotto nell'occasione da mentre Controparte_4 transitava in direzione Castellammare di Stabia, giunto
1 all'altezza del civico n. 187/189, posto alla sinistra rispetto al senso di marcia percorso, per evitare di investire una persona anziana che era in procinto di attraversare la strada da destra a sinistra rispetto al senso di marcia sbandava e perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo unitamente al trasportato. Aggiungeva che a seguito dell'impatto riportava lesioni personali per cui se ne richiedeva necessario il trasporto presso il P.S di
“Asl Na 3 Sud” Ospedali Riuniti Area Stabiese ove i sanitari di turno gli refertavano le seguenti lesioni “Frattura chiusa dell'estremità prossimale di radio e ulna non specificata sx, frattura chiusa navicolare del polso (scafoide), escoriazioni multiple e contusione della regione della spalla”, con prognosi di giorni 30 s.c. Si costituiva , in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, contestando il fatto storico e il quantum. Concludeva eccependo il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Non si costituivano, pur regolarmente evocati in giudizio
[...]
e , per cui se ne dic CP_2 Controparte_3 contumacia. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in via preliminare va evidenziato come la domanda proposta dall'attore vada inquadrata ai sensi dell'art 141 d.lgs. 209/2005, avendo l'attore, nelle proprie conclusioni, richiesto la condanna in via principale della e solo in Controparte_5 subordine dei convenuti in solido Controparte_2 CP_3
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[...] di tale norma, il trasportato, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro, ha in ogni caso diritto ad essere risarcito dei danni subiti dalla compagnia assicurativa presso la quale, al momento dell'evento dannoso, era assicurato il veicolo trasportante. Ne consegue che l'onere probatorio a carico del danneggiato si limita alla sola dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento, della presenza di esso danneggiato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro ed alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni. L'esercizio di tale azione, nel cui giudizio si prescinde dall'accertamento delle colpe, preclude la possibilità di agire a tale titolo nei confronti del responsabile del danno e del conducente (trib. Roma, 30-3-2010, in repertorio giur., , CP_6
Utet giuridica). La norma in discorso - art. 141 del codice delle assicurazioni - che disciplina il risarcimento del danno al terzo trasportato,
2 prevede: “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”. La norma, tecnicamente non scritta in maniera felice, ha dato luogo a diverse interpretazioni. Secondo quella più ampia, presupposto per l'applicabilità della norma è unicamente la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal terzo trasportato, per cui non occorre che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli, con la conseguenza che la disciplina del risarcimento del terzo trasportato, prevista dall'art. 141, trova applicazione anche nei casi di incidente stradale senza coinvolgimento di altri veicoli, oltre a quello del vettore sul quale viaggiava a bordo il danneggiato (incidente causato, ad esempio, dalla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente e alla conseguente fuoriuscita di strada o collisione contro ostacoli fissi). In base a tale interpretazione, l'art. 141 si applica anche nel caso di turbativa senza collisione e nel caso in cui l'altro veicolo non sia soggetto ad assicurazione obbligatoria (es. un mezzo a trazione animale). L'unico caso escluso è quello del caso fortuito ma che, si ritiene, debba avere una accezione diversa da quella tradizionale, posto che la norma ha avuto cura di sottolineare che la responsabilità dell'impresa del vettore prescinde “dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Per cui l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso
3 esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito, ma non in quella specifica recepita dall'art.141. Secondo altra interpretazione, seguita dalla giurisprudenza di merito e da questo tribunale, argomentando dal tenore letterale della norma che evoca la presenza di almeno due veicoli regolarmente coperti di assicurazione per la responsabilità civile, si ritiene che, perchè si applichi l'art. 141 sia necessario che il sinistro che ha dato origine alla lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli, e che tali veicoli siano regolarmente assicurati. La mancanza di uno dei citati requisiti, quindi, fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141 (ma non la tutela del terzo trasportato) con la conseguenza che: 1) nel caso di sinistro senza coinvolgimento di altro veicolo oltre quello del vettore, il trasportato potrà agire, ex artt. 2043 e 2054 c.c. nei confronti del vettore e della propria compagnia di assicurazione;
2) nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non è assicurato, se la responsabilità è imputabile in via esclusiva al veicolo antagonista, il trasportato potrà agire nei confronti del proprietario dello stesso e della propria compagnia di assicurazione ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 del cod. ass. mentre se tale veicolo non sarà assicurato potrà agire, invece, ai sensi dell'art. 283 e 287 cod. ass. nel confronti del proprietario e della impresa designata dalla Isvap, ex art. 286 d.lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
se, al contrario è ipotizzabile una responsabilità esclusiva del vettore allora il terzo trasportato avrà azione contro lo stesso e la propria compagnia di assicurazione (contro l'impresa designata in caso di scopertura assicurativa); nel caso di responsabilità concorrente, il trasportato potrà agire, ex art. 2055 c.c., nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e delle rispettive compagnie di assicurazioni (impresa designata per il veicolo scoperto di assicurazione). Peraltro con provvedimento del 5.9.2024 il precedente giudice, così qualificava e disponeva: “letti gli atti e i verbali di causa, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 20.06.2024 , osserva: rammentato che lo scrivente subentrava in corso di causa al precedente istruttore, è a rilevarsi che all'esito dell'udienza citata parte convenuta chiedeva “rinvio per conclusioni in quanto, non essendo coinvolto altro veicolo, il ricorso all'art. 141 codice assicurazioni, non è applicabile”. Orbene, il fatto storico risulta prospettato nei termini evidenziati da parte convenuta ed è giurisprudenza assolutamente pacifica
4 quella per cui “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. assicurazioni private, che ha natura facoltativa, può essere esercitata dal passeggero che ha subì to un danno in un sinistro in cui sono coinvolti almeno due veicoli, anche in assenza di uno scontro materiale tra gli stessi e salvo il caso fortuito” (Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318 e successive). Nella specie, il sinistro è avvenuto senza coinvolgimento di altro veicolo, per cui è evidente, alla stregua di quanto illustrato, che non è applicabile l'art. 141 cod. ass. Conseguentemente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. In ragione del rilievo d'ufficio della mancanza di un presupposto per l'accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti, di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per disporre la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti. di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ale rappresentate Controparte_7
p.t., e e , ogni altra Controparte_2 Controparte_3 istanza, ne e: A) dichiara la domanda inammissibile;
B) compensa per intero le spese processuali tra le parti. Torre Annunziata, 4 novembre 2025
ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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