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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 1872/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1166/2024 pubblicata il 19.03.24
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Pietro Giannone n. 44 presso l'avv. Bruno
Giannico da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata telematicamente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
APPELLANTE
E sito in Caserta alla via San Nicola n. 49 (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Caserta alla via San Nicola n.
49 presso il difensore costituito in primo grado avv. Teresa Viggiano.
(C.F. ), già titolare della ditta individuale Gallo Costruzioni, Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere alla via Mazzocchi n. 130 presso il difensore costituito in primo grado avv. Nicola Bovienzo.
APPELLATI NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'ing. ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarata la risoluzione del contratto di appalto concluso pagina 1 di 2 tra il e la ditta per grave inadempimento di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo, l'ha condannato in solido con l'appaltatore al pagamento di € 66.107,00 in favore del condominio committente e, accogliendo in parte la riconvenzionale da lui proposta in veste di direttore dei lavori, gli ha riconosciuto un compenso professionale di € 2.800,00, da compensare con il credito del condominio, compensando tra le parti le spese processuali.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 13.12.2024, ha disposto che l'udienza del 07.02.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con successiva ordinanza comunicata il 10.02.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 28.02.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 03.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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