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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. IMONDI AUGUSTO
- OPPONENTE -
E
, procuratore di se stesso CP_1
- OPPOSTO -
E
AVV. SALVATORE DI CATERINO, Controparte_2
AVV. GENNARO GIGLIO, AVV. GIUSEPPE CACCAVALE, AVV. VINCENZO
PIETRO PAGANINI, AVV. VALERIO CURCIO, AVV. CARLO PIROZZI,
AVV. PASQUALE DIANA, AVV. NICOLA SERAO, AVV. ANTONIO
IACOLARE, AVV. FERDINANDO CREDENDINO, AVV. FABIO PAGANO, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. SALTALAMACCHIA ALESSANDRO
- OPPOSTI -
E
AVV. , difeso da se stesso Controparte_3
- OPPOSTO -
E
AVV. FRANCESCO ROSARIO VISTA, difeso da se stesso
1 - OPPOSTO -
E
AVV. STANISLAO DI BELLO, difeso da se stesso
- OPPOSTO –
E
AVV. MARCO COPPOLA, difeso da se stesso
- OPPOSTO –
E
AVV. FRANCESCO ROSARIO VISTA, difeso da stesso
- OPPOSTO –
E
AVV. OTTAVIO CANTIELLO, AVV. SALVATORE SCHIAVONE, PIROZZI
SALVATORE
- OPPOSTI CONTUMACI -
E
Controparte_4
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.2.2023, l'
[...]
introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione da essa proposta nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE
13328/2019, deducendo essenzialmente l'insussistenza del diritto di tutti i creditori di procedere ad esecuzione forzata, l'inammissibilità per tardività degli interventi proposti successivamente al provvedimento del 21.1.2022,
l'eccessività e/o non debenza degli importi azionati da tutti i creditori.
Si costituivano ritualmente in giudizio l'avv. CP_1
, creditore procedente, nonché gli altri creditori
[...] intervenuti ad eccezione degli avv.ti Ottavio Cantiello e
2 Salvatore Schiavone e di Pirozzi Salvatore, dei quali va dichiarata la contumacia. I predetti costituiti opposti eccepivano tutti essenzialmente l'inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva neppure il terzo pignorato
[...]
, della quale va dichiarata la contumacia. CP_4
Preliminarmente, va detto che non sussiste la mancanza di mandato ad litem eccepita da alcuni degli opposti, dal momento che, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' impregiudicata la Controparte_5 generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit.
- nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a Pt_1
3 mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cfr. Cass. S.U.
30008/2019).
Detto ciò, occorre rilevare che, subito dopo il deposito dell'opposizione da parte dell' (cfr. atti depositati CP_6 nella procedura esecutiva in data 13.5.2022 e 22.7.2022) e, poi, nel corso del presente processo (cfr. in particolare l'atto depositato nella procedura esecutiva il 23.10.2024 dagli avv.ti Sergio e Alessandro Saltalamacchia), tutti i creditori intervenuti hanno rinunciato a tutti gli interventi spiegati, determinando di fatto, per la quasi totalità dell'oggetto del presente giudizio (con esclusione soltanto della posizione del creditore procedente), la cessazione della materia del contendere, che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
In proposito, occorre dire che secondo un consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
1826/1993), dal combinato disposto degli artt. 629 e 306
c.p.c. si deve ricavare che la dichiarazione di estinzione
è pronunciata dal Giudice dopo la verifica della regolarità dell'atto di rinuncia senza che sia necessaria l'accettazione della controparte né la fissazione di apposita udienza.
Pertanto, con riferimento a tutti i creditori intervenuti opposti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla
4 regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, considerando sia la posizione del creditore procedente, rispetto al quale la causa va decisa nel merito, sia la posizione degli altri opposti, rispetto ai quali, come detto, occorre verificare la soccombenza virtuale, l'opposizione in esame risulta parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione
(insussistenza del diritto di tutti i creditori di procedere ad esecuzione forzata), esso non risulta fondato, dal momento che l' si è limitata a produrre CP_6 documentazione, peraltro non del tutto idonea (atti ad uso interno, copie non del tutto leggibili di avvisi ricevimento di raccomandate inviate mediante poste private, schermate video tratte dai sistemi informatici dell' , CP_6 relativa all'invio di assegni ai diversi creditori, con raccomandate per lo più restituite per compiuta giacenza.
Orbene, il pagamento del dovuto non risulta allo stato effettivamente intervenuto, avendo però la debitrice fornito quanto meno un principio di prova di aver tentato,
a tempo debito, di pagare, inviando ai creditori assegni mai ritirati e restituiti al mittente (cfr. copiosa documentazione allegata all'atto di citazione).
È evidente, dunque, che i crediti azionati non risultano (o almeno non risultavano al momento della proposizione dell'opposizione) ancora soddisfatti e che l' non può CP_6
(non poteva) dirsi liberata dalla sua obbligazione in virtù degli atti compiuti, liberazione che avrebbe potuto conseguire soltanto facendo ricorso al procedimento di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.
Sul punto, questo Giudice rileva che l'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al
5 tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ. (offerta non formale), che vale però ad escludere soltanto la mora del debitore (cfr. Cass. 23364/2014) e non a costituire in mora il creditore.
Quanto all'inammissibilità degli interventi depositati successivamente al provvedimento del 21.1.2022, con il quale il GE autorizzava l'estensione del pignoramento, ritiene questo Giudice che essa non sussista, in quanto l'art. 551 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 499 comma 2 c.p.c., per cui, ai fini della tempestività degli interventi, occorre tener conto non dell'udienza fissata ab origine bensì all'udienza in cui effettivamente il GE abbia provveduto ad emettere l'ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c.
L'opposizione è fondata, invece, con riferimento alla contestazione degli importi richiesti da tutti i creditori.
Invero, quanto alla posizione del creditore procedente, avv. va detto in primis che, in forza del CP_1
D.M. 55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), l'unica voce che poteva essere legittimamente richiesta in precetto, in aggiunta a quanto liquidato nella sentenza azionata col pignoramento (sent.
3864/2019 del GDP di Marano), era quella relativa al compenso per l'atto di precetto, pari ad € 135,00 ed anzi sarebbe stato probabilmente più corretto applicare una congrua riduzione essendo il credito di modestissimo importo (€ 112,00).
Invece, il creditore risulta avere richiesto anche la somma di € 90,00, oltre spese generali e CPA, per “Esame dispositivo sentenza”, “Disamina titolo esecutivo”, “Esame relata precetto”, “Esame relata titolo esecutivo”,
“Notifica Enti impositori”, “Ritiro copie”, senz'altro non dovute e non richiedibili con il precetto.
6 Dunque, a fronte della richiesta di complessivi € 564,39
(al lordo della ritenuta d'acconto), al creditore procedente deve riconoscersi, tutt'al più, la minor somma complessiva di € 442,66, oltre competenze e spese della procedura esecutiva.
Con riferimento a tutti gli atti di intervento, senza entrare nel merito di ciascuno di essi, attesa la già evidenziata cessata materia del contendere in parte qua, va detto che, come già visto per il precetto sotteso al pignoramento, anche per i precetti di cui agli atti di intervento, i diversi creditori richiedevano somme per compensi eccessive (a volte, per importi superiori anche all'entità del credito) e/o non dovute, ad esempio per
“fase istruttoria e/o di trattazione”, per “competenze necessarie all'esazione”, per interessi ex art. 1284 comma
4 c.c., per spese di notifica di sentenza e precetto (non dovute in quanto notifiche avvenute via PEC).
Inoltre, con il progetto di distribuzione amichevole depositato nella procedura esecutiva il 13.5.2022, venivano richiesti i compensi per ciascuno degli atti di intervento spiegati da ciascun creditore, anche quando tali interventi erano stati depositati in pari data.
Pertanto, quanto al creditore procedente, l'opposizione è parzialmente fondata, dovendosi rideterminare le somme dovute a detto creditore in € 442,66, oltre competenze e spese della procedura esecutiva, a fronte della richiesta di cui al precetto per € 564,39.
Le spese di lite tra opponente e creditore opposto vanno compensate alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e della sostanziale reciproca soccombenza.
Quanto a tutti gli altri creditori, deve dichiararsi la cessata materia del contendere e le spese di lite, alla luce della soccombenza virtuale e della fondatezza solo parziale della domanda, vanno compensate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Avv. Controparte_4
Ottavio Cantiello, Avv. Salvatore Schiavone e
Pirozzi Salvatore;
B) Accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione, con riferimento al creditore procedente avv. CP_7
, e, per l'effetto,
[...]
C) Ridetermina le somme dovute a detto creditore in €
442,66, oltre competenze e spese della procedura esecutiva, a fronte della richiesta di cui al precetto per € 564,39;
D) Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento a tutti gli altri creditori opposti;
E) Compensa le spese di lite tra le parti.
Dispone che la Cancelleria riassegni il fascicolo RGE
13328/2019 al GE, GOP Angela Verolla.
29/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. IMONDI AUGUSTO
- OPPONENTE -
E
, procuratore di se stesso CP_1
- OPPOSTO -
E
AVV. SALVATORE DI CATERINO, Controparte_2
AVV. GENNARO GIGLIO, AVV. GIUSEPPE CACCAVALE, AVV. VINCENZO
PIETRO PAGANINI, AVV. VALERIO CURCIO, AVV. CARLO PIROZZI,
AVV. PASQUALE DIANA, AVV. NICOLA SERAO, AVV. ANTONIO
IACOLARE, AVV. FERDINANDO CREDENDINO, AVV. FABIO PAGANO, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. SALTALAMACCHIA ALESSANDRO
- OPPOSTI -
E
AVV. , difeso da se stesso Controparte_3
- OPPOSTO -
E
AVV. FRANCESCO ROSARIO VISTA, difeso da se stesso
1 - OPPOSTO -
E
AVV. STANISLAO DI BELLO, difeso da se stesso
- OPPOSTO –
E
AVV. MARCO COPPOLA, difeso da se stesso
- OPPOSTO –
E
AVV. FRANCESCO ROSARIO VISTA, difeso da stesso
- OPPOSTO –
E
AVV. OTTAVIO CANTIELLO, AVV. SALVATORE SCHIAVONE, PIROZZI
SALVATORE
- OPPOSTI CONTUMACI -
E
Controparte_4
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.2.2023, l'
[...]
introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione da essa proposta nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE
13328/2019, deducendo essenzialmente l'insussistenza del diritto di tutti i creditori di procedere ad esecuzione forzata, l'inammissibilità per tardività degli interventi proposti successivamente al provvedimento del 21.1.2022,
l'eccessività e/o non debenza degli importi azionati da tutti i creditori.
Si costituivano ritualmente in giudizio l'avv. CP_1
, creditore procedente, nonché gli altri creditori
[...] intervenuti ad eccezione degli avv.ti Ottavio Cantiello e
2 Salvatore Schiavone e di Pirozzi Salvatore, dei quali va dichiarata la contumacia. I predetti costituiti opposti eccepivano tutti essenzialmente l'inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva neppure il terzo pignorato
[...]
, della quale va dichiarata la contumacia. CP_4
Preliminarmente, va detto che non sussiste la mancanza di mandato ad litem eccepita da alcuni degli opposti, dal momento che, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' impregiudicata la Controparte_5 generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit.
- nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a Pt_1
3 mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cfr. Cass. S.U.
30008/2019).
Detto ciò, occorre rilevare che, subito dopo il deposito dell'opposizione da parte dell' (cfr. atti depositati CP_6 nella procedura esecutiva in data 13.5.2022 e 22.7.2022) e, poi, nel corso del presente processo (cfr. in particolare l'atto depositato nella procedura esecutiva il 23.10.2024 dagli avv.ti Sergio e Alessandro Saltalamacchia), tutti i creditori intervenuti hanno rinunciato a tutti gli interventi spiegati, determinando di fatto, per la quasi totalità dell'oggetto del presente giudizio (con esclusione soltanto della posizione del creditore procedente), la cessazione della materia del contendere, che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
In proposito, occorre dire che secondo un consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
1826/1993), dal combinato disposto degli artt. 629 e 306
c.p.c. si deve ricavare che la dichiarazione di estinzione
è pronunciata dal Giudice dopo la verifica della regolarità dell'atto di rinuncia senza che sia necessaria l'accettazione della controparte né la fissazione di apposita udienza.
Pertanto, con riferimento a tutti i creditori intervenuti opposti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla
4 regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, considerando sia la posizione del creditore procedente, rispetto al quale la causa va decisa nel merito, sia la posizione degli altri opposti, rispetto ai quali, come detto, occorre verificare la soccombenza virtuale, l'opposizione in esame risulta parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione
(insussistenza del diritto di tutti i creditori di procedere ad esecuzione forzata), esso non risulta fondato, dal momento che l' si è limitata a produrre CP_6 documentazione, peraltro non del tutto idonea (atti ad uso interno, copie non del tutto leggibili di avvisi ricevimento di raccomandate inviate mediante poste private, schermate video tratte dai sistemi informatici dell' , CP_6 relativa all'invio di assegni ai diversi creditori, con raccomandate per lo più restituite per compiuta giacenza.
Orbene, il pagamento del dovuto non risulta allo stato effettivamente intervenuto, avendo però la debitrice fornito quanto meno un principio di prova di aver tentato,
a tempo debito, di pagare, inviando ai creditori assegni mai ritirati e restituiti al mittente (cfr. copiosa documentazione allegata all'atto di citazione).
È evidente, dunque, che i crediti azionati non risultano (o almeno non risultavano al momento della proposizione dell'opposizione) ancora soddisfatti e che l' non può CP_6
(non poteva) dirsi liberata dalla sua obbligazione in virtù degli atti compiuti, liberazione che avrebbe potuto conseguire soltanto facendo ricorso al procedimento di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.
Sul punto, questo Giudice rileva che l'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al
5 tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ. (offerta non formale), che vale però ad escludere soltanto la mora del debitore (cfr. Cass. 23364/2014) e non a costituire in mora il creditore.
Quanto all'inammissibilità degli interventi depositati successivamente al provvedimento del 21.1.2022, con il quale il GE autorizzava l'estensione del pignoramento, ritiene questo Giudice che essa non sussista, in quanto l'art. 551 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 499 comma 2 c.p.c., per cui, ai fini della tempestività degli interventi, occorre tener conto non dell'udienza fissata ab origine bensì all'udienza in cui effettivamente il GE abbia provveduto ad emettere l'ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c.
L'opposizione è fondata, invece, con riferimento alla contestazione degli importi richiesti da tutti i creditori.
Invero, quanto alla posizione del creditore procedente, avv. va detto in primis che, in forza del CP_1
D.M. 55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), l'unica voce che poteva essere legittimamente richiesta in precetto, in aggiunta a quanto liquidato nella sentenza azionata col pignoramento (sent.
3864/2019 del GDP di Marano), era quella relativa al compenso per l'atto di precetto, pari ad € 135,00 ed anzi sarebbe stato probabilmente più corretto applicare una congrua riduzione essendo il credito di modestissimo importo (€ 112,00).
Invece, il creditore risulta avere richiesto anche la somma di € 90,00, oltre spese generali e CPA, per “Esame dispositivo sentenza”, “Disamina titolo esecutivo”, “Esame relata precetto”, “Esame relata titolo esecutivo”,
“Notifica Enti impositori”, “Ritiro copie”, senz'altro non dovute e non richiedibili con il precetto.
6 Dunque, a fronte della richiesta di complessivi € 564,39
(al lordo della ritenuta d'acconto), al creditore procedente deve riconoscersi, tutt'al più, la minor somma complessiva di € 442,66, oltre competenze e spese della procedura esecutiva.
Con riferimento a tutti gli atti di intervento, senza entrare nel merito di ciascuno di essi, attesa la già evidenziata cessata materia del contendere in parte qua, va detto che, come già visto per il precetto sotteso al pignoramento, anche per i precetti di cui agli atti di intervento, i diversi creditori richiedevano somme per compensi eccessive (a volte, per importi superiori anche all'entità del credito) e/o non dovute, ad esempio per
“fase istruttoria e/o di trattazione”, per “competenze necessarie all'esazione”, per interessi ex art. 1284 comma
4 c.c., per spese di notifica di sentenza e precetto (non dovute in quanto notifiche avvenute via PEC).
Inoltre, con il progetto di distribuzione amichevole depositato nella procedura esecutiva il 13.5.2022, venivano richiesti i compensi per ciascuno degli atti di intervento spiegati da ciascun creditore, anche quando tali interventi erano stati depositati in pari data.
Pertanto, quanto al creditore procedente, l'opposizione è parzialmente fondata, dovendosi rideterminare le somme dovute a detto creditore in € 442,66, oltre competenze e spese della procedura esecutiva, a fronte della richiesta di cui al precetto per € 564,39.
Le spese di lite tra opponente e creditore opposto vanno compensate alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e della sostanziale reciproca soccombenza.
Quanto a tutti gli altri creditori, deve dichiararsi la cessata materia del contendere e le spese di lite, alla luce della soccombenza virtuale e della fondatezza solo parziale della domanda, vanno compensate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Avv. Controparte_4
Ottavio Cantiello, Avv. Salvatore Schiavone e
Pirozzi Salvatore;
B) Accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione, con riferimento al creditore procedente avv. CP_7
, e, per l'effetto,
[...]
C) Ridetermina le somme dovute a detto creditore in €
442,66, oltre competenze e spese della procedura esecutiva, a fronte della richiesta di cui al precetto per € 564,39;
D) Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento a tutti gli altri creditori opposti;
E) Compensa le spese di lite tra le parti.
Dispone che la Cancelleria riassegni il fascicolo RGE
13328/2019 al GE, GOP Angela Verolla.
29/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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