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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1242/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INVERNIZZI ALESSIO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTTINI Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- ha convenuto in giudizio educendo Parte_1 Controparte_1
di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 05.08.2021 al 08.02.2023 in qualità di guardia giurata e prestando servizio presso il supermercato Coop di Asti;
ha aggiunto il ricorrente che a far data dal mese agosto 2021 e sino al gennaio 2023, le proprie buste paga vedevano comparire una voce, non prevista dal CCNL di riferimento, “Trasferta
Italia”, e che corrispondentemente il numero di ore straordinarie regolarmente lavorate pagina 1 di 6 si riducevano nelle buste paga di un numero pari a quelle indicate con la fittizia voce
“Trasferta Italia”;
- tanto premesso in fatto, il ricorrente ha evidenziato la natura fittizia della imputazione della somma complessiva netta di € 2.939,00 a titolo di “trasferta Italia”, alla luce della mancanza di specifica previsione in tal senso nel CCNL e in considerazione del fatto che le ore indicate a tale titolo nelle buste paga corrispondevano a quelle di lavoro straordinario ivi non evidenziate ma risultanti dal prospetto prodotto sub doc. 2, stigmatizzando altresì che l'imputazione di detta erogazione a trasferta aveva comportato il suo mancato assoggettamento a contribuzione e la mancata considerazione nella base di calcolo per il tfr;
considerando che l'importo netto di €
2.939,00 corrisponderebbe ad un importo lordo di € 4.220,00 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della natura retributiva dell'erogazione in esame e la condanna della convenuta al pagamento di € 2.000 a titolo di risarcimento nella misura corrispondente ai contributi omessi oltre alla differenza dovuta sul tfr;
in subordine, in caso di ritenuta legittimità della erogazione a titolo di trasferta, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 2.000 lordi a titolo di differenze retributive per il mancato adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal CCNL di riferimento;
- costituita in giudizio, la società ha dedotto la nullità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza per difetto di allegazione e prova dei presupposti della pretesa, contestando i conteggi allegati al ricorso;
- senza svolgimento di istruttoria, la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza;
* * * * * considerato che:
1. – parte ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento della natura retributiva delle erogazioni imputate dal datore di lavoro a titolo di “trasferta italia” e la condanna al risarcimento del danno per il mancato assoggettamento a contribuzione della somma netta di € 2.939,00 (asseritamente pari ad €4.220 lordi), nella misura di € 2.000;
pagina 2 di 6 1.1. – tali domande, alla luce delle complessive allegazioni del ricorso (in cui si fa più volte riferimento alla natura risarcitoria della pretesa) e a prescindere dal mero tenore letterale delle conclusioni del ricorso (in cui è richiesto il pagamento di € 2.000 a titolo di
“contributi”) possono essere qualificate come domanda di accertamento dell'omissione contributiva e di risarcimento del danno;
1.2. – in proposito va richiamato il recente arresto della Suprema Corte n. 11730/2024 secondo cui:
“12. (…) Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116
c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Così, Sez. L, n. 5825/1995, e in senso conforme Sez. L n.
10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014,
n. 21300/2014; n. 1179/201 ; n. 22660/2016 e le altre prima citate).
(…)
14.- Va solo chiarito che la domanda di accertamento proposta, secondo principi risalenti, sorge sul piano contrattuale, con l'instaurazione del rapporto di lavoro, e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi -come ripetutamente detto - il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla
pagina 3 di 6 integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto.
15.- La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.
16.- Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338).
17.- Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81
c.p.c. il quale recita che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". (Cass. n. 6722 del
10/03/2021).
18.- Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso inoltre la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo,
Cass. n. 7212/2024 cit.)”;
1.3. – ebbene, benchè possa ritenersi astrattamente ammissibile la domanda di accertamento dell'omissione contributiva e di condanna, nei limiti della condanna generica, al risarcimento del danno da omissione contributiva, non può nondimeno pagina 4 di 6 trascurarsi che nel caso in esame la pretesa del ricorrente non è suffragata da idonea allegazione e prova;
1.3.1. – invero, il presupposto della denunciata omissione contributiva risiede nella pretesa natura retributiva delle somme erogate a titolo di “trasferta Italia” giacchè in realtà dirette a retribuire la prestazione di lavoro straordinario;
senonchè, tale affermazione non è supportata da una specifica allegazione nè da una valida offerta di prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, non essendo stato indicato in ricorso in quali giorni esso sarebbe stato prestato, in quali orari e in che misura;
1.3.2. – né d'altra parte può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario dal prospetto allegato al ricorso sub doc. 2, trattandosi in parte di un prospetto con l'indicazione (presumibile) del numero di ore lavorate privo di valenza probatoria in quanto di provenienza attorea e in parte di un elaborato contabile che si limita a riportare gli importi erogati in busta paga a titolo di “trasferta Italia”;
1.3.3. – infine, va rilevato che parte ricorrente non si è neppure offerta di provare di aver sempre svolto attività lavorativa presso la sede di Asti e di non aver svolto attività in trasferta nel periodo in esame, di talchè non può desumersi la natura retributiva delle erogazioni a titolo di “trasferta Italia” neppure in via deduttiva, anche in ragione del fatto che l'art. 100 del CCNL – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – prevede una serie di erogazioni collegate allo svolgimento della prestazione in luoghi diversi dalla normale località di lavoro (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente);
1.4. – alla luce di tutto quanto sopra la domanda svolta in via principale da parte ricorrente non può essere accolta;
2. – né a diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il tenore letterale delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in via principale, non essendo il ricorrente legittimato a pretendere il pagamento dei contributi in proprio favore, né ponendosi il problema della integrazione del contraddittorio con l'INPS, non avendo il ricorrente – senza dubbio alcuno - chiesto il versamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale;
pagina 5 di 6 3. – in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sul ricorrente, in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, non può essere accolta neppure la domanda di condanna al pagamento delle conseguenti incidenze sul t.f.r.;
4. – infine, non può essere accolta neppure la domanda subordinata di pagamento della somma di € 2.000 a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato
“aggiornamento al trattamento minimo complessivo di garanzia” difettando ogni specifica allegazione in ordine alle ragioni di tale pretesa: non è stato operato alcun raffronto tra il trattamento complessivamente erogato e quello asseritamente dovuto né
è stato prodotto un conteggio da cui poter ricavare i presupposti contabili di tale pretesa;
5. – le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo alla luce del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• respinge il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
2.059,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1242/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INVERNIZZI ALESSIO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTTINI Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- ha convenuto in giudizio educendo Parte_1 Controparte_1
di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 05.08.2021 al 08.02.2023 in qualità di guardia giurata e prestando servizio presso il supermercato Coop di Asti;
ha aggiunto il ricorrente che a far data dal mese agosto 2021 e sino al gennaio 2023, le proprie buste paga vedevano comparire una voce, non prevista dal CCNL di riferimento, “Trasferta
Italia”, e che corrispondentemente il numero di ore straordinarie regolarmente lavorate pagina 1 di 6 si riducevano nelle buste paga di un numero pari a quelle indicate con la fittizia voce
“Trasferta Italia”;
- tanto premesso in fatto, il ricorrente ha evidenziato la natura fittizia della imputazione della somma complessiva netta di € 2.939,00 a titolo di “trasferta Italia”, alla luce della mancanza di specifica previsione in tal senso nel CCNL e in considerazione del fatto che le ore indicate a tale titolo nelle buste paga corrispondevano a quelle di lavoro straordinario ivi non evidenziate ma risultanti dal prospetto prodotto sub doc. 2, stigmatizzando altresì che l'imputazione di detta erogazione a trasferta aveva comportato il suo mancato assoggettamento a contribuzione e la mancata considerazione nella base di calcolo per il tfr;
considerando che l'importo netto di €
2.939,00 corrisponderebbe ad un importo lordo di € 4.220,00 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della natura retributiva dell'erogazione in esame e la condanna della convenuta al pagamento di € 2.000 a titolo di risarcimento nella misura corrispondente ai contributi omessi oltre alla differenza dovuta sul tfr;
in subordine, in caso di ritenuta legittimità della erogazione a titolo di trasferta, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 2.000 lordi a titolo di differenze retributive per il mancato adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal CCNL di riferimento;
- costituita in giudizio, la società ha dedotto la nullità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza per difetto di allegazione e prova dei presupposti della pretesa, contestando i conteggi allegati al ricorso;
- senza svolgimento di istruttoria, la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza;
* * * * * considerato che:
1. – parte ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento della natura retributiva delle erogazioni imputate dal datore di lavoro a titolo di “trasferta italia” e la condanna al risarcimento del danno per il mancato assoggettamento a contribuzione della somma netta di € 2.939,00 (asseritamente pari ad €4.220 lordi), nella misura di € 2.000;
pagina 2 di 6 1.1. – tali domande, alla luce delle complessive allegazioni del ricorso (in cui si fa più volte riferimento alla natura risarcitoria della pretesa) e a prescindere dal mero tenore letterale delle conclusioni del ricorso (in cui è richiesto il pagamento di € 2.000 a titolo di
“contributi”) possono essere qualificate come domanda di accertamento dell'omissione contributiva e di risarcimento del danno;
1.2. – in proposito va richiamato il recente arresto della Suprema Corte n. 11730/2024 secondo cui:
“12. (…) Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116
c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Così, Sez. L, n. 5825/1995, e in senso conforme Sez. L n.
10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014,
n. 21300/2014; n. 1179/201 ; n. 22660/2016 e le altre prima citate).
(…)
14.- Va solo chiarito che la domanda di accertamento proposta, secondo principi risalenti, sorge sul piano contrattuale, con l'instaurazione del rapporto di lavoro, e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi -come ripetutamente detto - il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla
pagina 3 di 6 integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto.
15.- La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.
16.- Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338).
17.- Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81
c.p.c. il quale recita che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". (Cass. n. 6722 del
10/03/2021).
18.- Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso inoltre la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo,
Cass. n. 7212/2024 cit.)”;
1.3. – ebbene, benchè possa ritenersi astrattamente ammissibile la domanda di accertamento dell'omissione contributiva e di condanna, nei limiti della condanna generica, al risarcimento del danno da omissione contributiva, non può nondimeno pagina 4 di 6 trascurarsi che nel caso in esame la pretesa del ricorrente non è suffragata da idonea allegazione e prova;
1.3.1. – invero, il presupposto della denunciata omissione contributiva risiede nella pretesa natura retributiva delle somme erogate a titolo di “trasferta Italia” giacchè in realtà dirette a retribuire la prestazione di lavoro straordinario;
senonchè, tale affermazione non è supportata da una specifica allegazione nè da una valida offerta di prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, non essendo stato indicato in ricorso in quali giorni esso sarebbe stato prestato, in quali orari e in che misura;
1.3.2. – né d'altra parte può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario dal prospetto allegato al ricorso sub doc. 2, trattandosi in parte di un prospetto con l'indicazione (presumibile) del numero di ore lavorate privo di valenza probatoria in quanto di provenienza attorea e in parte di un elaborato contabile che si limita a riportare gli importi erogati in busta paga a titolo di “trasferta Italia”;
1.3.3. – infine, va rilevato che parte ricorrente non si è neppure offerta di provare di aver sempre svolto attività lavorativa presso la sede di Asti e di non aver svolto attività in trasferta nel periodo in esame, di talchè non può desumersi la natura retributiva delle erogazioni a titolo di “trasferta Italia” neppure in via deduttiva, anche in ragione del fatto che l'art. 100 del CCNL – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – prevede una serie di erogazioni collegate allo svolgimento della prestazione in luoghi diversi dalla normale località di lavoro (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente);
1.4. – alla luce di tutto quanto sopra la domanda svolta in via principale da parte ricorrente non può essere accolta;
2. – né a diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il tenore letterale delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in via principale, non essendo il ricorrente legittimato a pretendere il pagamento dei contributi in proprio favore, né ponendosi il problema della integrazione del contraddittorio con l'INPS, non avendo il ricorrente – senza dubbio alcuno - chiesto il versamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale;
pagina 5 di 6 3. – in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sul ricorrente, in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, non può essere accolta neppure la domanda di condanna al pagamento delle conseguenti incidenze sul t.f.r.;
4. – infine, non può essere accolta neppure la domanda subordinata di pagamento della somma di € 2.000 a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato
“aggiornamento al trattamento minimo complessivo di garanzia” difettando ogni specifica allegazione in ordine alle ragioni di tale pretesa: non è stato operato alcun raffronto tra il trattamento complessivamente erogato e quello asseritamente dovuto né
è stato prodotto un conteggio da cui poter ricavare i presupposti contabili di tale pretesa;
5. – le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo alla luce del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• respinge il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
2.059,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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