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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5450 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
Avv. UMBRO FRANCA Avv. BARBANERA FABIANA e CP_1
Avv. GIZZI LUIGI MARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'LA in epigrafe impugna la sentenza n. 338 del 2021 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “Richiamati integralmente l'atto di citazione in opposizione al precetto contenente domanda riconvenzionale di declaratoria di usucapione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, osserva questo Giudice – subentrato al precedente titolare del fascicolo soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.9.2020 – che l'opposizione al precetto notificato in data 24.3.2015, proposta sull'assunto dell'omessa notifica del titolo esecutivo, eseguita esclusivamente nei confronti dell'esecutata , implichi CP_2 una breve disamina della questione relativa all'individuazione del destinatario della notificazione degli atti prodromici (titolo esecutivo e precetto) all'esecuzione per rilascio, costituendo vexata quaestio se esso coincida con il debitore risultante dal titolo esecutivo oppure con l'effettivo occupante del bene da rilasciare: invero, all'orientamento che individuava il legittimato passivo nel soggetto tenuto ad eseguire l'obbligo risultante dal titolo (v. Cass., 7.7.99, n. 7026), si è contrapposto quello secondo cui non era necessario notificare al detentore il titolo esecutivo e il precetto, né comunicargli l'avviso di rilascio (v. Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865, secondo cui “Il titolo esecutivo che dà ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e precetto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l'esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo”). Il contrasto giurisprudenziale è stato composto da Cass., 2.9.13, n. 20053, secondo cui: “Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente”. Ciò posto, nel caso di specie, l'occupazione dell'immobile da parte dell'opponente era stata già rappresentata nella c.t.u. disposta nella procedura esecutiva n. 466/2004 (v. pag. 14), per cui era onere dell'opposta notificare non solo il precetto, ma anche il decreto di trasferimento ad effettivo occupante dell'immbile Parte_1 oggetto del decreto di trasferimento. Tanto, però, non è avvenuto, poiché all'opponente non è stato notificato il titolo esecutivo, prima o contestualmente all'atto di precetto, per cui, in accoglimento della proposta opposizione, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato in data 24.3.2015. Venendo ora alla domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento per usucapione, preliminarmente va revocata l'ordinanza ammissiva della prova orale sui capitoli specificamente indicati della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., emessa dal precedente istruttore con ordinanza depositata il 23.7.2018, atteso che: il capo 2) ha ad oggetto una circostanza (acquisto della proprietà) da provarsi per tabulas;
il capo 7) è di carattere valutativo, demandando al giudizio del teste l'avvenuta immissione di nel possesso dell'immobile; il capo 21) Parte_1
pag. 2/5 non ha carattere dirimente, per quanto si dirà appresso;
i capi 22) e 23) concernono circostanze generiche, peraltro da provarsi mediante documenti. Ciò posto, seppure dalla documentazione prodotta risulta che Pt_1 risiede nell'immobile staggito sin dal 10.12.1991 (v. doc. sub
[...]
10), lo stesso non ha dato prova di averne avuto la disponibilità uti CP_ dominus per aver manifestato l'animus rem sibi habendi alla sorella , proprietaria dell'immobile per averlo acquistato da Persona_1
per atto pubblico per Notar di Roma del Persona_2 Per_3
21.3.1991, rep. n. 59611. Conseguentemente la domanda di declaratoria dell'usucapione va rigettata. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri – I Sezione civile – in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 24.3.2015; b) rigetta la domanda di usucapione;
c) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'LA impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda di usucapione. Osserva la Corte che la sentenza accerta che la sorella dell'LA fosse divenuta la proprietaria dell'immobile per cui è causa CP_2
“per averlo acquistato da e per atto Persona_1 Persona_2 pubblico per Notar di Roma del 21.3.1991, rep. n. 5961”. Per_3
Non solo, ma è lo stesso odierno LA che in primo grado afferma “La presente difesa è ben consapevole che la trascrizione dell'atto concluso dal con prodotta da controparte prevale sulle citate Per_1 CP_2 scritture private, ma è del tutto irrilevante sotto un profilo fattuale.” Ebbene, poiché la sorella ne è divenuta proprietaria sin dal 1991, l'odierno LA avrebbe dovuto fornire innanzitutto la prova che CP_2 non avesse esercitato il possesso dell'immobile nel ventennio utile ai fini pag. 3/5 dell'acquisto per usucapione, tenuto conto che egli sostiene di possedere uti dominus sin da prima che lei avesse acquistato. Sicchè, nel caso di specie, non si verte nella tipica situazione del possesso di terzi che si inserisce in un contesto di abbandono del possesso da parte del proprietario. E, comunque, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, e quindi dell'uso esclusivo, la sua mera utilizzazione, poiché tale attività è pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo contrattuale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, occorre dimostrare l'intenzione del possessore di possedere l'immobile come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
sul punto, nella prima difesa utile in primo grado Parte_1
(successiva alla allegazione della convenuta relativa all'acquisto dell'immobile da parte della sorella nel ventennio invocato CP_2 per l'usucapione) non ha speso una parola neppure per dire che l'immobile non era nel possesso dell'allora proprietaria, nonostante che, ai fini dell'acquisto per usucapione, non potesse prescindersi dal presupposto fondamentale che quest'ultima non ne avesse mai avuto il possesso. Quel che difetta, pertanto, è la prova che la titolare del diritto di proprietà nel periodo del ventennio non avesse mai esercitato il possesso sull'immobile dal momento dell'acquisto e, conseguentemente, che l'usucapente avesse esercitato un potere sul bene esclusivo e continuativo, idoneo ad escluderne l'uso da parte di altri. Prova comunque indispensabile, ma resa ancor più cogente dalla vicenda processuale che vede quale soggetto esecutato proprio la sorella dell'LA (posto che il rapporto di parentela risulta contestato solo nel presente grado). Le circostanze dedotte nei capitoli della prova per testi, non riguardando tale aspetto, sono irrilevanti. Così come lo sono i lavori eseguiti presso l'immobile dall'LA, non dirimenti ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo in quanto del tutto compatibili anche con un una situazione di detenzione e, persino, di compossesso. Sicchè la domanda di usucapione, sebbene con la motivazione che precede, va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida in euro 10.000,00, oltre CP_1 spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'LA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 5/5
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5450 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
Avv. UMBRO FRANCA Avv. BARBANERA FABIANA e CP_1
Avv. GIZZI LUIGI MARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'LA in epigrafe impugna la sentenza n. 338 del 2021 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “Richiamati integralmente l'atto di citazione in opposizione al precetto contenente domanda riconvenzionale di declaratoria di usucapione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, osserva questo Giudice – subentrato al precedente titolare del fascicolo soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.9.2020 – che l'opposizione al precetto notificato in data 24.3.2015, proposta sull'assunto dell'omessa notifica del titolo esecutivo, eseguita esclusivamente nei confronti dell'esecutata , implichi CP_2 una breve disamina della questione relativa all'individuazione del destinatario della notificazione degli atti prodromici (titolo esecutivo e precetto) all'esecuzione per rilascio, costituendo vexata quaestio se esso coincida con il debitore risultante dal titolo esecutivo oppure con l'effettivo occupante del bene da rilasciare: invero, all'orientamento che individuava il legittimato passivo nel soggetto tenuto ad eseguire l'obbligo risultante dal titolo (v. Cass., 7.7.99, n. 7026), si è contrapposto quello secondo cui non era necessario notificare al detentore il titolo esecutivo e il precetto, né comunicargli l'avviso di rilascio (v. Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865, secondo cui “Il titolo esecutivo che dà ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e precetto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l'esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo”). Il contrasto giurisprudenziale è stato composto da Cass., 2.9.13, n. 20053, secondo cui: “Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente”. Ciò posto, nel caso di specie, l'occupazione dell'immobile da parte dell'opponente era stata già rappresentata nella c.t.u. disposta nella procedura esecutiva n. 466/2004 (v. pag. 14), per cui era onere dell'opposta notificare non solo il precetto, ma anche il decreto di trasferimento ad effettivo occupante dell'immbile Parte_1 oggetto del decreto di trasferimento. Tanto, però, non è avvenuto, poiché all'opponente non è stato notificato il titolo esecutivo, prima o contestualmente all'atto di precetto, per cui, in accoglimento della proposta opposizione, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato in data 24.3.2015. Venendo ora alla domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento per usucapione, preliminarmente va revocata l'ordinanza ammissiva della prova orale sui capitoli specificamente indicati della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., emessa dal precedente istruttore con ordinanza depositata il 23.7.2018, atteso che: il capo 2) ha ad oggetto una circostanza (acquisto della proprietà) da provarsi per tabulas;
il capo 7) è di carattere valutativo, demandando al giudizio del teste l'avvenuta immissione di nel possesso dell'immobile; il capo 21) Parte_1
pag. 2/5 non ha carattere dirimente, per quanto si dirà appresso;
i capi 22) e 23) concernono circostanze generiche, peraltro da provarsi mediante documenti. Ciò posto, seppure dalla documentazione prodotta risulta che Pt_1 risiede nell'immobile staggito sin dal 10.12.1991 (v. doc. sub
[...]
10), lo stesso non ha dato prova di averne avuto la disponibilità uti CP_ dominus per aver manifestato l'animus rem sibi habendi alla sorella , proprietaria dell'immobile per averlo acquistato da Persona_1
per atto pubblico per Notar di Roma del Persona_2 Per_3
21.3.1991, rep. n. 59611. Conseguentemente la domanda di declaratoria dell'usucapione va rigettata. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri – I Sezione civile – in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 24.3.2015; b) rigetta la domanda di usucapione;
c) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'LA impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda di usucapione. Osserva la Corte che la sentenza accerta che la sorella dell'LA fosse divenuta la proprietaria dell'immobile per cui è causa CP_2
“per averlo acquistato da e per atto Persona_1 Persona_2 pubblico per Notar di Roma del 21.3.1991, rep. n. 5961”. Per_3
Non solo, ma è lo stesso odierno LA che in primo grado afferma “La presente difesa è ben consapevole che la trascrizione dell'atto concluso dal con prodotta da controparte prevale sulle citate Per_1 CP_2 scritture private, ma è del tutto irrilevante sotto un profilo fattuale.” Ebbene, poiché la sorella ne è divenuta proprietaria sin dal 1991, l'odierno LA avrebbe dovuto fornire innanzitutto la prova che CP_2 non avesse esercitato il possesso dell'immobile nel ventennio utile ai fini pag. 3/5 dell'acquisto per usucapione, tenuto conto che egli sostiene di possedere uti dominus sin da prima che lei avesse acquistato. Sicchè, nel caso di specie, non si verte nella tipica situazione del possesso di terzi che si inserisce in un contesto di abbandono del possesso da parte del proprietario. E, comunque, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, e quindi dell'uso esclusivo, la sua mera utilizzazione, poiché tale attività è pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo contrattuale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, occorre dimostrare l'intenzione del possessore di possedere l'immobile come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
sul punto, nella prima difesa utile in primo grado Parte_1
(successiva alla allegazione della convenuta relativa all'acquisto dell'immobile da parte della sorella nel ventennio invocato CP_2 per l'usucapione) non ha speso una parola neppure per dire che l'immobile non era nel possesso dell'allora proprietaria, nonostante che, ai fini dell'acquisto per usucapione, non potesse prescindersi dal presupposto fondamentale che quest'ultima non ne avesse mai avuto il possesso. Quel che difetta, pertanto, è la prova che la titolare del diritto di proprietà nel periodo del ventennio non avesse mai esercitato il possesso sull'immobile dal momento dell'acquisto e, conseguentemente, che l'usucapente avesse esercitato un potere sul bene esclusivo e continuativo, idoneo ad escluderne l'uso da parte di altri. Prova comunque indispensabile, ma resa ancor più cogente dalla vicenda processuale che vede quale soggetto esecutato proprio la sorella dell'LA (posto che il rapporto di parentela risulta contestato solo nel presente grado). Le circostanze dedotte nei capitoli della prova per testi, non riguardando tale aspetto, sono irrilevanti. Così come lo sono i lavori eseguiti presso l'immobile dall'LA, non dirimenti ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo in quanto del tutto compatibili anche con un una situazione di detenzione e, persino, di compossesso. Sicchè la domanda di usucapione, sebbene con la motivazione che precede, va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida in euro 10.000,00, oltre CP_1 spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'LA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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