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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4010 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato GHENO MASSIMO
e
DA DI, C.F. , nato a [...], il C.F._2
15/02/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato URBANET FRANCESCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono, pur con l'obbligo per ciascuno di comunicare all'altro il nuovo indirizzo prima del trasferimento. La residenza anagrafica delle figlie resterà presso la madre fino a quando lo vorranno.
2) L'abitazione coniugale sita in Casoni di SO (VI) via Madonna della Salute n. 15/A, incluse le pertinenze, resta assegnata alla moglie, esclusiva proprietaria, con gli arredi ivi presenti;
3) A titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente dal punto Per_1
di vista economico, il IG. UA GO si obbliga a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 pagina 1 di 4 somma mensile di Euro 275,00. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo bonifico nel conto corrente iban [...] che la IG.ra ha Controparte_1
già comunicato al marito. La somma suddetta verrà rivalutata annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, con prima decorrenza dal mese di gennaio 2026. Il IG. UA GO concorrerà altresì al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie quali appunto le spese mediche, (scolastiche), ricreative e sportive sostenute dalla IG.ra per la figlia e che dovranno essere Controparte_1 Per_1
preventivamente concordate tra i coniugi, fatta eccezione per quelle aventi carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza, documentate con opportune pezze di appoggio o documenti giustificativi e comunque quelle che si renderanno necessarie per la ragazza secondo il protocollo del Tribunale di
Vicenza;
4) I coniugi, entrambi occupati, si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5) L'assegno unico e universale spetterà interamente, al 100%, alla IG.ra . Le parti Controparte_1 inoltre concordano che eventuali assegni familiari ed eventuali “bonus” per figli saranno devoluti alla madre, mentre le eventuali detrazioni familiari per figli a carico spetteranno da un punto di vista fiscale al 50% a ciascun genitore.
6) Il premio della polizza vita stipulata da UA GO con l'Istituto ErgoAssicura continuerà ad essere pagata a metà da entrambi i coniugi, come è sempre stato fatto e così l'importo della futura liquidazione andrà diviso tra le parti al 50%.
7) La manutenzione ordinaria della casa coniugale, nonché tutte le tasse/imposte (es. di asporto rifiuti,
TARI ed eventualmente anche l'I.M.U. e TASI) ed i costi per tutte le utenze domestiche, saranno a carico della IGnora (a far data dalla omologa della separazione). Controparte_1
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito separatamente ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra di loro intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere o rivendicare l'uno nei confronti dell'altra in ordine alle rispettive proprietà e beni personali, quali conti correnti, immobili o altro. I coniugi convengono che i mobili esistenti nell'abitazione vengono assegnati definitivamente in proprietà alla moglie. I coniugi dichiarano di aver identificato con precisione i predetti beni, che sono loro noti e sui quali non esiste contestazione.
9) Spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti. pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SO (VI) in data 08/01/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di UA GO l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 275,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Casoni di SO
(VI) via Madonna della Salute n. 15/A in favore di quale genitore convivente con la Controparte_1
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di pagina 3 di 4 separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e UA GO, uniti in Controparte_1
matrimonio in SO (VI) in data 08/01/2000 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4010 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato GHENO MASSIMO
e
DA DI, C.F. , nato a [...], il C.F._2
15/02/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato URBANET FRANCESCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono, pur con l'obbligo per ciascuno di comunicare all'altro il nuovo indirizzo prima del trasferimento. La residenza anagrafica delle figlie resterà presso la madre fino a quando lo vorranno.
2) L'abitazione coniugale sita in Casoni di SO (VI) via Madonna della Salute n. 15/A, incluse le pertinenze, resta assegnata alla moglie, esclusiva proprietaria, con gli arredi ivi presenti;
3) A titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente dal punto Per_1
di vista economico, il IG. UA GO si obbliga a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 pagina 1 di 4 somma mensile di Euro 275,00. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo bonifico nel conto corrente iban [...] che la IG.ra ha Controparte_1
già comunicato al marito. La somma suddetta verrà rivalutata annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, con prima decorrenza dal mese di gennaio 2026. Il IG. UA GO concorrerà altresì al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie quali appunto le spese mediche, (scolastiche), ricreative e sportive sostenute dalla IG.ra per la figlia e che dovranno essere Controparte_1 Per_1
preventivamente concordate tra i coniugi, fatta eccezione per quelle aventi carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza, documentate con opportune pezze di appoggio o documenti giustificativi e comunque quelle che si renderanno necessarie per la ragazza secondo il protocollo del Tribunale di
Vicenza;
4) I coniugi, entrambi occupati, si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5) L'assegno unico e universale spetterà interamente, al 100%, alla IG.ra . Le parti Controparte_1 inoltre concordano che eventuali assegni familiari ed eventuali “bonus” per figli saranno devoluti alla madre, mentre le eventuali detrazioni familiari per figli a carico spetteranno da un punto di vista fiscale al 50% a ciascun genitore.
6) Il premio della polizza vita stipulata da UA GO con l'Istituto ErgoAssicura continuerà ad essere pagata a metà da entrambi i coniugi, come è sempre stato fatto e così l'importo della futura liquidazione andrà diviso tra le parti al 50%.
7) La manutenzione ordinaria della casa coniugale, nonché tutte le tasse/imposte (es. di asporto rifiuti,
TARI ed eventualmente anche l'I.M.U. e TASI) ed i costi per tutte le utenze domestiche, saranno a carico della IGnora (a far data dalla omologa della separazione). Controparte_1
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito separatamente ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra di loro intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere o rivendicare l'uno nei confronti dell'altra in ordine alle rispettive proprietà e beni personali, quali conti correnti, immobili o altro. I coniugi convengono che i mobili esistenti nell'abitazione vengono assegnati definitivamente in proprietà alla moglie. I coniugi dichiarano di aver identificato con precisione i predetti beni, che sono loro noti e sui quali non esiste contestazione.
9) Spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti. pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SO (VI) in data 08/01/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di UA GO l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 275,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Casoni di SO
(VI) via Madonna della Salute n. 15/A in favore di quale genitore convivente con la Controparte_1
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di pagina 3 di 4 separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e UA GO, uniti in Controparte_1
matrimonio in SO (VI) in data 08/01/2000 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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