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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi, previa lettura alle parti presenti in udienza, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da: on l'Avv. BIANCHINI FRANCESCA (PEC: Parte_1
) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CALABRO' LIVIO (PEC CP_1 Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.7.2025,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa, considerata la natura tributaria del credito, riconosciuta anche dalla parte ricorrente, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' . Controparte_2
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla odierna attrice delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione deve essere delibata dal giudice tributario (cfr. Cass. 16986/2022 “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Per l'effetto il Tribunale adito dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, invitando le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione di riproporre le domande e le eccezioni dinanzi al Giudice dichiarato competente, con le salvezze, le decadenze e le preclusioni maturate di legge, pena, in caso di inosservanza del prefato termine fissato per la riproposizione del pagina 1 di 3 giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, l'estinzione del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto del valore controversia e con applicazione dei minimi, per le fasi in cui concretamente si è svolto il giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.T.M. il Tribunale Ordinario di Velletri, rigettata ogni ulteriore domanda e eccezione o comunque assorbite, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione della Corte Tributaria di primo grado competente per territorio;
b) assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
c) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , che si Controparte_2 liquidano in € 1.453,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15,00% per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Sentenza resa ex articolo 281 - sexies c.p.c..
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi, previa lettura alle parti presenti in udienza, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da: on l'Avv. BIANCHINI FRANCESCA (PEC: Parte_1
) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CALABRO' LIVIO (PEC CP_1 Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.7.2025,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa, considerata la natura tributaria del credito, riconosciuta anche dalla parte ricorrente, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' . Controparte_2
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla odierna attrice delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione deve essere delibata dal giudice tributario (cfr. Cass. 16986/2022 “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Per l'effetto il Tribunale adito dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, invitando le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione di riproporre le domande e le eccezioni dinanzi al Giudice dichiarato competente, con le salvezze, le decadenze e le preclusioni maturate di legge, pena, in caso di inosservanza del prefato termine fissato per la riproposizione del pagina 1 di 3 giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, l'estinzione del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto del valore controversia e con applicazione dei minimi, per le fasi in cui concretamente si è svolto il giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.T.M. il Tribunale Ordinario di Velletri, rigettata ogni ulteriore domanda e eccezione o comunque assorbite, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione della Corte Tributaria di primo grado competente per territorio;
b) assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
c) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , che si Controparte_2 liquidano in € 1.453,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15,00% per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Sentenza resa ex articolo 281 - sexies c.p.c..
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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