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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opposta, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2097 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Leonetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Luigi Palma n. 18, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 355/2022 del 26.06.2022 (R.G. n. 1101/2022), depositato in data 27.06.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 8.113,24, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento concluso con OS
FI in data 04.07.2003, che ha poi ceduto il credito all'odierna opposta.
Parte opponente, in particolare, deducendo di aver rimborsato integralmente il finanziamento ricevuto, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e la mancata prova del credito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 14.09.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in merito all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sollevata da parte opponente, che ha rilevato correttamente che l'estratto conto depositato in sede monitoria dalla società opposta si riferisse a un soggetto terzo, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità,
pagina 2 di 5 sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
5. In punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pagina 3 di 5 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio - producendo il contratto di finanziamento, che prevedeva altresì il rilascio di una carta di credito revolving (circostanza non contestata), il contratto di cessione dei crediti, il relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la propria legittimazione attiva (circostanza non contestata), la raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione e di costituzione in mora della debitrice, gli estratti conto relativi al prestito (che risultano essere stati depositati correttamente solo in sede di giudizio di opposizione) - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria, eccependo l'estinzione della stessa per intervenuto pagamento e la prescrizione del credito.
7. Ebbene, risulta non provata l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, non avendo l'opponente prodotto alcuna prova al riguardo.
8. Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione, in quanto dalla documentazione in atti emerge che l'opponente ha utilizzato la carta di credito revolving, connessa al finanziamento sottoscritto con OS e dai cui deriva la debitoria, almeno sino al 06.03.2012 e, pertanto, da tale data decorre il dies a quo del termine di prescrizione decennale, che non risulta maturato, atteso che lo stesso è stato interrotto dalla comunicazione dell'intervenuta cessione del credito e di messa in mora del 23.03.2017, la cui ricezione non risulta essere stata contestata.
9. Per tutto quanto precede, l'opposizione è infondata e va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei valori minimi, atteso che l'opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo un estratto conto riferito a un soggetto terzo estraneo al presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 355/2022 del
26.06.2022 (R.G. n. 1101/2022), depositato in data 27.06.2022 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alle refusione, in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opposta, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2097 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Leonetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Luigi Palma n. 18, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 355/2022 del 26.06.2022 (R.G. n. 1101/2022), depositato in data 27.06.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 8.113,24, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento concluso con OS
FI in data 04.07.2003, che ha poi ceduto il credito all'odierna opposta.
Parte opponente, in particolare, deducendo di aver rimborsato integralmente il finanziamento ricevuto, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e la mancata prova del credito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 14.09.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in merito all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sollevata da parte opponente, che ha rilevato correttamente che l'estratto conto depositato in sede monitoria dalla società opposta si riferisse a un soggetto terzo, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità,
pagina 2 di 5 sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
5. In punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pagina 3 di 5 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio - producendo il contratto di finanziamento, che prevedeva altresì il rilascio di una carta di credito revolving (circostanza non contestata), il contratto di cessione dei crediti, il relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la propria legittimazione attiva (circostanza non contestata), la raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione e di costituzione in mora della debitrice, gli estratti conto relativi al prestito (che risultano essere stati depositati correttamente solo in sede di giudizio di opposizione) - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria, eccependo l'estinzione della stessa per intervenuto pagamento e la prescrizione del credito.
7. Ebbene, risulta non provata l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, non avendo l'opponente prodotto alcuna prova al riguardo.
8. Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione, in quanto dalla documentazione in atti emerge che l'opponente ha utilizzato la carta di credito revolving, connessa al finanziamento sottoscritto con OS e dai cui deriva la debitoria, almeno sino al 06.03.2012 e, pertanto, da tale data decorre il dies a quo del termine di prescrizione decennale, che non risulta maturato, atteso che lo stesso è stato interrotto dalla comunicazione dell'intervenuta cessione del credito e di messa in mora del 23.03.2017, la cui ricezione non risulta essere stata contestata.
9. Per tutto quanto precede, l'opposizione è infondata e va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei valori minimi, atteso che l'opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo un estratto conto riferito a un soggetto terzo estraneo al presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 355/2022 del
26.06.2022 (R.G. n. 1101/2022), depositato in data 27.06.2022 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alle refusione, in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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