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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/12/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3207/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DE STEFANO SA e dell'avv.to MARCON LORENZO, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE STEFANO SA e dell'avv.to MARCON LORENZO, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
23/11/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del
1 11/11/2024 e cioè “1) confermato l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, disporsi il collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Fontanafredda (PN), Via I. Nievo 27.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e /o collocazione come di seguito specificati.
2) In riferimento alle condizioni di visita del padre, pernotterà presso Per_1
l'abitazione del padre sita in Cordenons secondo il classico schema dei cd.
“finesettimana alternati”, ovvero dal venerdì pomeriggio, sino alla domenica sera.
Lo stesso trascorrerà con il padre inoltre tutte le settimane le nottate del martedì e mercoledì sera dalle ore 19 circa sino al giorno successivo, occasione in cui il sig. accompagnerà il figlio a scuola. CP_1
Salvi diversi accordi fra i genitori da comunicarsi con congruo anticipo.
Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, i sig.ri e Pt_1 CP_1
stabiliscono come regola generale che starà con ciascun genitore per Per_1
periodi il più possibile di eguale durata, avendo cura i genitori di alternare negli anni le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua), concordando le modalità di frequentazione anche e, soprattutto, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nel preminente interesse dello stesso.
In ordine alle vacanze estive, i ricorrenti avranno cura di definire il periodo delle rispettive vacanze, in modo da evitare sovrapposizioni e al fine di poter
2 trascorrere con il figlio un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da comunicarsi con debito preavviso e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte “fuori porta”.
Nelle ipotesi di viaggi all'estero, i ricorrenti concordano di comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso tale intenzione.
3) Per quanto concerne il mantenimento c.d. ordinario di i ricorrenti Per_1
hanno convenuto che il sig. provvederà a corrispondere a tale titolo CP_1
alla sig.ra somma mensile pari ad € 150,00 a mezzo bonifico bancario Pt_1
su conto corrente intestato alla stessa da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, salvi gli annuali aggiornamenti STAT (primo aggiornamento, giugno
2025); in aggiunta a ciò le parti concordano che i genitori verseranno ulteriore importo pari ad € 50/mese su conto corrente/libretto di risparmio che i genitori si impegnano ad aprire con firma congiunta sino alla maggiore età di Per_1
ed intestato al figlio presso istituto di credito che verrà scelto di comune accordo.
I ricorrenti convengono altresì che le spese mensili relative alla mensa scolastica e ai servizi di accoglienza pre-scuola e dopo scuola saranno fra loro suddivise nella misura del 50% ciascuno.
Quanto, invece, al mantenimento c.d. straordinario, i ricorrenti convengono di suddividersi tali voci di spesa – così come individuate dal Protocollo di Intesa
vigente presso il Tribunale di Pordenone – al 50 % ciascuno, la cui rifusione verrà effettuata dietro mera esibizione delle pezze giustificative di riferimento entro e non oltre quindi giorni dal relativo esborso.
I genitori si impegnano a suddividere l'esborso “iniziale” quanto più possibile equamente, di talchè non debba essere unicamente uno dei due a sopportare l'anticipazione, salva successiva richiesta di rifusione.
Come previsto dal Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, le spese
3 straordinarie di importo superiore ad € 200 per ogni singola voce di spesa annua dovranno essere preventivamente concordate fra le parti, ed eccezione delle spese scolastiche e di quelle mediche urgenti, pena la decadenza per il genitore che ha anticipato l'esborso dal diritto alla relativa ripetizione.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico e l'Assegno Unico Familiare spetteranno integralmente alla sig.ra , con conseguente rinuncia da parte del sig. Pt_1
a qualsivoglia pretesa in merito. CP_1
4) i ricorrenti – consapevoli dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire la prosecuzione di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio.
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni,
convenute di comune accordo, e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, premesso che dalla loro unione sentimentale nasceva in atti Per_1
generalizzato, premesso che in data 10/05/2017, venuta meno la comunione spirituale che li legava, addivenivano ad un accordo circa le modalità di affido e collocamento del minore, omologato con decreto Cron. n. 3507/2017 del
20/06/2017 – Tribunale ordinario di Pordenone – R.G. n. 1190/2017, premesso che rispetto a tale accordo sono sopraggiunti fatti nuovi nella vita delle parti,
con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 11/07/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali,
4 patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro Per_1
relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno rinunciato al depositato delle dichiarazioni dei redditi.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 25/10/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza di convivenza more uxorio della madre, l'impegno di quest'ultima ad acquistare immobile da destinare ad abitazione, lo stato di disoccupazione di entrambi i genitori, l'alienazione della casa familiare, l'estinzione del mutuo contratto per il relativo acquisto e l'accordo privato tra le parti, allegato in atti, sulla ripartizione del residuo corrispettivo.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
5 provvede:
in modifica del decreto del Tribunale di Pordenone n. 3507/2017, del 20 giugno
2017, n. r.g. 1190/2017,
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3207/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DE STEFANO SA e dell'avv.to MARCON LORENZO, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE STEFANO SA e dell'avv.to MARCON LORENZO, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
23/11/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del
1 11/11/2024 e cioè “1) confermato l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, disporsi il collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Fontanafredda (PN), Via I. Nievo 27.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e /o collocazione come di seguito specificati.
2) In riferimento alle condizioni di visita del padre, pernotterà presso Per_1
l'abitazione del padre sita in Cordenons secondo il classico schema dei cd.
“finesettimana alternati”, ovvero dal venerdì pomeriggio, sino alla domenica sera.
Lo stesso trascorrerà con il padre inoltre tutte le settimane le nottate del martedì e mercoledì sera dalle ore 19 circa sino al giorno successivo, occasione in cui il sig. accompagnerà il figlio a scuola. CP_1
Salvi diversi accordi fra i genitori da comunicarsi con congruo anticipo.
Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, i sig.ri e Pt_1 CP_1
stabiliscono come regola generale che starà con ciascun genitore per Per_1
periodi il più possibile di eguale durata, avendo cura i genitori di alternare negli anni le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua), concordando le modalità di frequentazione anche e, soprattutto, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nel preminente interesse dello stesso.
In ordine alle vacanze estive, i ricorrenti avranno cura di definire il periodo delle rispettive vacanze, in modo da evitare sovrapposizioni e al fine di poter
2 trascorrere con il figlio un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da comunicarsi con debito preavviso e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte “fuori porta”.
Nelle ipotesi di viaggi all'estero, i ricorrenti concordano di comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso tale intenzione.
3) Per quanto concerne il mantenimento c.d. ordinario di i ricorrenti Per_1
hanno convenuto che il sig. provvederà a corrispondere a tale titolo CP_1
alla sig.ra somma mensile pari ad € 150,00 a mezzo bonifico bancario Pt_1
su conto corrente intestato alla stessa da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, salvi gli annuali aggiornamenti STAT (primo aggiornamento, giugno
2025); in aggiunta a ciò le parti concordano che i genitori verseranno ulteriore importo pari ad € 50/mese su conto corrente/libretto di risparmio che i genitori si impegnano ad aprire con firma congiunta sino alla maggiore età di Per_1
ed intestato al figlio presso istituto di credito che verrà scelto di comune accordo.
I ricorrenti convengono altresì che le spese mensili relative alla mensa scolastica e ai servizi di accoglienza pre-scuola e dopo scuola saranno fra loro suddivise nella misura del 50% ciascuno.
Quanto, invece, al mantenimento c.d. straordinario, i ricorrenti convengono di suddividersi tali voci di spesa – così come individuate dal Protocollo di Intesa
vigente presso il Tribunale di Pordenone – al 50 % ciascuno, la cui rifusione verrà effettuata dietro mera esibizione delle pezze giustificative di riferimento entro e non oltre quindi giorni dal relativo esborso.
I genitori si impegnano a suddividere l'esborso “iniziale” quanto più possibile equamente, di talchè non debba essere unicamente uno dei due a sopportare l'anticipazione, salva successiva richiesta di rifusione.
Come previsto dal Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, le spese
3 straordinarie di importo superiore ad € 200 per ogni singola voce di spesa annua dovranno essere preventivamente concordate fra le parti, ed eccezione delle spese scolastiche e di quelle mediche urgenti, pena la decadenza per il genitore che ha anticipato l'esborso dal diritto alla relativa ripetizione.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico e l'Assegno Unico Familiare spetteranno integralmente alla sig.ra , con conseguente rinuncia da parte del sig. Pt_1
a qualsivoglia pretesa in merito. CP_1
4) i ricorrenti – consapevoli dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire la prosecuzione di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio.
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni,
convenute di comune accordo, e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, premesso che dalla loro unione sentimentale nasceva in atti Per_1
generalizzato, premesso che in data 10/05/2017, venuta meno la comunione spirituale che li legava, addivenivano ad un accordo circa le modalità di affido e collocamento del minore, omologato con decreto Cron. n. 3507/2017 del
20/06/2017 – Tribunale ordinario di Pordenone – R.G. n. 1190/2017, premesso che rispetto a tale accordo sono sopraggiunti fatti nuovi nella vita delle parti,
con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 11/07/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali,
4 patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro Per_1
relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno rinunciato al depositato delle dichiarazioni dei redditi.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 25/10/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che le parti hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza di convivenza more uxorio della madre, l'impegno di quest'ultima ad acquistare immobile da destinare ad abitazione, lo stato di disoccupazione di entrambi i genitori, l'alienazione della casa familiare, l'estinzione del mutuo contratto per il relativo acquisto e l'accordo privato tra le parti, allegato in atti, sulla ripartizione del residuo corrispettivo.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
5 provvede:
in modifica del decreto del Tribunale di Pordenone n. 3507/2017, del 20 giugno
2017, n. r.g. 1190/2017,
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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