Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2024, proposto da
EP TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariliano TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL TA, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità della condotta omissiva/commissiva tenuta dal Comune di Manduria nel procedimento sanzionatorio conseguente all’inottemperanza, da parte del responsabile dell’abuso, all’ordinanza di demolizione n. 191/2023 del 21 giugno 2023;
nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Manduria di concludere il procedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 e di porre in essere tutta l’attività provvedimentale e/o materiale necessaria in conseguenza dell’accertata inottemperanza, previo occorrendo l’annullamento e/o la declaratoria di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, relativi alla parte di immobile destinata alla demolizione; il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso notificato in data 6 dicembre 2024 e depositato in data 19 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata da parte del Comune di Manduria in ordine alle attività sanzionatorie consequenziali all’ordinanza n. 191 del 21 giugno 2023 (con la quale veniva disposta la demolizione di alcune opere abusive presenti in un immobile confinante con quello di cui è proprietario), la cui attuazione veniva sollecitata in diverse occasioni e da ultimo con nota del 25 maggio 2024;
- alla camera di consiglio dell’1 aprile 2025, la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 ai fini del deposito della prova della regolare notificazione del ricorso al Comune di Manduria;
- il Comune di Manduria si è costituito in giudizio in data 23 maggio 2025, mentre il controinteressato, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2. Considerato che:
- il Comune di Manduria, con memoria depositata in data 30 maggio 2025, ha dato atto dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza n. 191/2023, come verificato a seguito di sopralluogo effettuato dall’Amministrazione presso l’immobile in data 6 maggio 2025 e ha evidenziato, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e comunque la sua infondatezza del merito;
- alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, insistendo per il riconoscimento delle spese di lite; la difesa del Comune di Manduria ha, invece, richiesto la compensazione delle spese;
- ad esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Ritenuto che:
- conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), deve prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente e, pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
- il Comune di Manduria, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di parte ricorrente, tenuto conto che l’attività di verifica in ordine all’esecuzione dell’ordinanza demolitoria n. 191/2023, sollecitata dalle istanze presentate dal ricorrente, è stata attuata solo successivamente alla proposizione del ricorso;
- deve disporsi, invece, la compensazione delle spese nei confronti del controinteressato, stante la sua sostanziale estraneità rispetto all’inerzia contestata all’Amministrazione e oggetto della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Manduria al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO