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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8319 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Magistro
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione (art. 6 D.lgs. n. 150/2011)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001706563 (relativa ad atto di accertamento n. .3100.06/05/2018.0149204 del 6.5.2018, riferito all'anno 2016 per un CP_1
importo di euro 7.615,61) e n. OI-001752395 (relativa ad atto di accertamento n.
.3100.05/07/2019.0202207 del 5.7.2019, riferito all'anno 2017 per un importo di euro CP_1
7.743,24), entrambe notificate in data 2.9.2024 in forza del mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, convertito in L 638/83, e sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in
L. 85/2023. Premesso di non aver mai ricevuto segnalazione circa presunte violazioni per omessi versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali e di non aver ottenuto gli avvisi di accertamento sottesi alle suddette ordinanze, neppure a seguito di istanza appositamente
CP_ avanzata in via amministrativa, la società opponente eccepiva la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, nonché la prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni irrogate.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “preliminarmente, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza di comparizione parti e discussione, sospendere le ordinanze ingiunzioni in intestazione oggetto della presente opposizione: a) n. OI-001706563 relativa ad atto di accertamento n. 3100.06/05/2018.0149204 del 06/05/2018 riferito CP_1 all'anno 2016 per € 7.615,61; b) n. OI-001752395 relativa ad atto di accertamento b.
3100.05/07/2019.0202207 del 05/07/2019 riferito all'anno 2017 per € 7.743,24; - nel CP_1
merito, annullare i titoli opposti, innanzi riportati e qui dati per ritrascritti, per tutte le ragioni di cui al presente atto, per effetto della decadenza dell'Ente dalla potestà di erogare sanzioni, oltre che per l'intervenuta prescrizione del presunto diritto vantato;
nonché ed in ogni caso per indeterminatezza e genericità della domanda svolta;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Disattesa l'istanza di sospensione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , CP_2
deducendo che, con disposizioni n. 310000-25-0251 e n. 310000-25-0252 del 3.4.2025, le ordinanze impugnate erano state annullate in via di autotutela.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione, da parte della sola società ricorrente, di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico, oltre ad essere documentalmente provato (cfr. docc. 3-4, CP_ fascicolo dell' , che l' abbia annullato, in via di autotutela, le ordinanze in questa CP_2
2 sede impugnate, per “mancato rispetto del termine decadenziale per la contestazione di cui all'art. 14 della L. 689/81”.
Alla luce di quanto precede, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
3. Sebbene l'annullamento sia intervenuto in data 3.4.2025, ovvero dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta, quest'ultima, il 12.2.2025), si reputa equo compensare per intero le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Difatti, la questione di diritto sottesa all'odierna opposizione è stata risolta dalla recentissima sentenza n. 9016 del 5.4.2025, con cui la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi sulla decorrenza del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.lgs. n. 8/2016 (a mente del quale
“L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art.
3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria”. CP_1
Ne consegue che, anche in ragione della assoluta novità della questione trattata, le spese di lite restano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8319/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8319 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Magistro
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione (art. 6 D.lgs. n. 150/2011)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001706563 (relativa ad atto di accertamento n. .3100.06/05/2018.0149204 del 6.5.2018, riferito all'anno 2016 per un CP_1
importo di euro 7.615,61) e n. OI-001752395 (relativa ad atto di accertamento n.
.3100.05/07/2019.0202207 del 5.7.2019, riferito all'anno 2017 per un importo di euro CP_1
7.743,24), entrambe notificate in data 2.9.2024 in forza del mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, convertito in L 638/83, e sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in
L. 85/2023. Premesso di non aver mai ricevuto segnalazione circa presunte violazioni per omessi versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali e di non aver ottenuto gli avvisi di accertamento sottesi alle suddette ordinanze, neppure a seguito di istanza appositamente
CP_ avanzata in via amministrativa, la società opponente eccepiva la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, nonché la prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni irrogate.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “preliminarmente, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza di comparizione parti e discussione, sospendere le ordinanze ingiunzioni in intestazione oggetto della presente opposizione: a) n. OI-001706563 relativa ad atto di accertamento n. 3100.06/05/2018.0149204 del 06/05/2018 riferito CP_1 all'anno 2016 per € 7.615,61; b) n. OI-001752395 relativa ad atto di accertamento b.
3100.05/07/2019.0202207 del 05/07/2019 riferito all'anno 2017 per € 7.743,24; - nel CP_1
merito, annullare i titoli opposti, innanzi riportati e qui dati per ritrascritti, per tutte le ragioni di cui al presente atto, per effetto della decadenza dell'Ente dalla potestà di erogare sanzioni, oltre che per l'intervenuta prescrizione del presunto diritto vantato;
nonché ed in ogni caso per indeterminatezza e genericità della domanda svolta;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Disattesa l'istanza di sospensione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , CP_2
deducendo che, con disposizioni n. 310000-25-0251 e n. 310000-25-0252 del 3.4.2025, le ordinanze impugnate erano state annullate in via di autotutela.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione, da parte della sola società ricorrente, di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico, oltre ad essere documentalmente provato (cfr. docc. 3-4, CP_ fascicolo dell' , che l' abbia annullato, in via di autotutela, le ordinanze in questa CP_2
2 sede impugnate, per “mancato rispetto del termine decadenziale per la contestazione di cui all'art. 14 della L. 689/81”.
Alla luce di quanto precede, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea.
3. Sebbene l'annullamento sia intervenuto in data 3.4.2025, ovvero dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta, quest'ultima, il 12.2.2025), si reputa equo compensare per intero le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Difatti, la questione di diritto sottesa all'odierna opposizione è stata risolta dalla recentissima sentenza n. 9016 del 5.4.2025, con cui la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi sulla decorrenza del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.lgs. n. 8/2016 (a mente del quale
“L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art.
3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria”. CP_1
Ne consegue che, anche in ragione della assoluta novità della questione trattata, le spese di lite restano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8319/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
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