Art. 9. 1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione , dopo le parole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante". 2. L' articolo 115 , l' articolo 124, il primo comma dell' articolo 125 , l' articolo 128 , l' articolo 129 e l' articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 132 della Costituzione , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".
- Il testo dell' art. 125 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione".
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 132 della Costituzione , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".
- Il testo dell' art. 125 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione".