Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/02/2025 , RGC n. 423 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Ceccherini (per delega dell'avv. Bulotta) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste e si oppone all'ammissione delle avverse richieste istruttorie;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 423 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco M. Cornicello
ATTORE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donato Bulotta P.IVA_1
CONVENUTA
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Tommaso Simari
1
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attore ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 03420210027337551000, con la quale è stato richiesto il pagamento di euro 36.123,78, a titolo di restituzione di contributi agricoli indebitamente percepiti.
Ha dedotto: a) l'inesistenza del credito, in quanto, per l'anno riportato in cartella (2016), non ha richiesto alcun contributo;
b) il difetto di motivazione;
c) la prescrizione.
1.2. Si è costituita deducendo: a) che l'anno indicato in cartella è quello in cui è stato CP_1 accertato definitivamente l'indebito, a seguito di un'attività avviata nell'anno 2015 su segnalazione della Procura della Repubblica;
b) la sufficienza della motivazione;
c)
l'applicabilità del termine decennale di prescrizione.
Ha chiesto, quindi, il riget to dell'opposizione. Cont 1.3. Si è costituita anche eccependo l'assenza di ogni responsabilità in ordine ai vizi dedotti, eventualmente imputabili soltanto all'ente creditore.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, va respinto il mo tivo relativo al difetto di motivazione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l 'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza)” (Cass. civ., Sez. VI - 5, 11 ottobre 2018, n. 25343).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, nella cartella è chiaramente indicato che il credito è riferito a recupero di contributi agricoli indebitamente percepiti e che i provvedimenti sottesi, vale a dire tutti gli at ti del procedimento di accertamento e il provvedimento finale di richiesta di restituzione del 3 novembre 2016 (anno indicato in cartella), notificato per compiuta giacenza il 21 novembre 2016 presso l'indirizzo di residenza riportato anche nell'atto introduttivo, sono tutti conosciuti dall'attore, il quale ha partecipato al procedimento medesimo, esercitando il proprio diritto di difesa, non sussiste alcun difetto di motivazione.
2 2.2. E' infondata anche l'eccezione di prescrizione, trovando applicazione il termine ordinario decennale.
Infatti, la prescrizione del diritto a ripetere il contributo da parte di è decennale e CP_4 pertanto il termine non era ancora decorso al momento della trattenuta. Infatti è vero che il
Reg. UE n. 2988 del 1995 stabilisce la prescrizione quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall'esecuzione della irregolarità, tuttavia, come afferma il
Tribunale, il medesimo Regolamento attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare termini più lunghi” (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2023, n. 21443).
Ciò premesso, nel caso di specie, il provvedimento di richiesta di restituzione, come detto, è stato notificato il 21 novembre 2016 ed ha ad oggetto le annualità 2011, 2012 e 2013.
Pertanto, al momento della notifica della cartella non è decorso il termine di prescrizione decennale.
2.3. Da ultimo, va respinto il motivo di opposizione relativo all'inesistenza del credito.
La vicenda per cui è causa ha origine da un accertamento della Guardia di Finanza, in esito al quale, il 25 agosto 2015, è stata contestata all'attore l'indebita percezione di aiuti agricoli comunitari.
E' bene evidenziare che il verbale di contestazione rappresenta un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 ottobre 2007, n. 21493), che viene trasmesso dai verbalizzanti all'autorità cui è attribuito il potere di emettere, all'esito dell'istruttoria procedimentale, nell'ambito della quale l'interessato può far valere le proprie ragioni, i provvedimenti conse guenziali e definitivi (sanzionatori, di recupero ecc.).
Nel caso di specie, a seguito della trasmissione del rapporto e del verbale di contestazione della Guardia di Finanzia del 25 agosto 2015, l'Arcea ha avviato l'istruttoria, nel corso della quale l'odierno attore ha anche presentato memorie difensive, emettendo all'esito, il 3 novembre 2016, il provvedimento finale consistente nella richiesta di recupero degli aiuti indebitamente percepiti.
E', quindi, evidente che, contrariamente a quanto sostenut o dal secondo cui Pt_1
l'accertamento del debito sarebbe stato effettuato nell'anno 2015 e, conseguentemente, sarebbe erronea l'indicazione in cartella dell'anno 2016, il debito per cui è causa deve ritenersi accertato, ai fini della formazione del ruo lo e dell'emissione della cartella, soltanto a seguito del provvedimento finale di richiesta di quanto indebitamente percepito.
Di conseguenza, considerato che detto provvedimento è stato emesso, come detto, il 3 novembre 2016, del tutto corretta è l'indic azione in cartella dell'anno 2016 come anno di maturazione del credito.
2.3.1. In ogni caso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al
3 contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individu azione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 11466/2011).
Recentemente si è ribadito che la cartella esattoriale, che non costit uisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, Parte conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (Cass. 21177/2014). La pertanto, avrebbe dovuto compiere una esaustiva valutazione volta a stabilire se il contribuente aveva o meno subito un effettivo pregiudi zio per effetto dell'indicazione errata relativa all'imposta dovuta con riferimento ad un contratto di locazione, pur se inserita in un contesto nel quale veniva correttamente richiamata la compravendita in relazione alla quale il contribuente aveva già ri cevuto un avviso di accertamento. Nella sentenza impugnata, invece, viene totalmente omessa la verifica in ordine all'effettiva possibilità per il contribuente di comprendere il fondamento del tributo richiesto, essendosi la CTR limitata a dar conto della presenza di una indicazione parzialmente errata nella motivazione della cartella, senza al contempo verificarne in concreto gli effetti” (Cass. civ., sez. trib., 15 marzo 2017, n. 6679).
In buona sostanza, quindi, l'errata indicazione di alcuni elementi ne lla cartella non implica nullità laddove il debitore sia perfettamente in grado di comprendere le ragioni della pretesa creditoria.
Pertanto, considerato che l'attore era pienamente consapevole del procedimento, al quale ha partecipato, e delle contestazio ni a lui mosse (peraltro ne ha fatto cenno anche in citazione laddove ha menzionato l'attività della Guardia di Finanza del 2015) e tenuto conto dell'inesistenza di ulteriori procedimenti simili, anche nel caso in cui si ritenesse erronea l'indicazione in cartella dell'anno 2016 al posto dell'anno 2015, non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio, essendo indubbio che la pretesa fosse riferita ai fatti oggetto del procedimento medesimo.
3. L'opposizione è, quindi, respinta.
4. Le spese di lite sostenute se guono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di
4 trattazione e euro 1.500,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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