Articolo 17 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 novembre 1960
Art. 17.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 388, 538 e 585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960