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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Scotti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di primo grado iscritta al n. RG 366 /2025, promossa da
(c.f. , nt. a MONTE SANT'NG (FG) il Parte_1 C.F._1
13/01/1970, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Con il patrocinio dell'Avv. Donatella GIUGLIANO parte ricorrente contro
(c.f. nt. a MONTE SANT'NG (FG) il CP_1 C.F._2
31/07/1974, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta BORGIA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza sullo status
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con in Monte Sant'Angelo, atto trascritto CP_2 nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno 1999. Per_ Dalla loro unione sono nati in data 23/06/2003; in data 29/03/2008 e il Per_1 Per_3
24/08/2013.
Con decreto n. 3420/2022 emesso in data 18/5/2022, il Tribunale di Novara ha omologato la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi e vivranno CP_2 Parte_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Cameri, Strada Privata Mameli n. 5 viene assegnata alla sig.ra con tutti i beni in essa contenuti, eccezion fatta per i beni e gli effetti personali del CP_1 Per_
che questi porterà seco;
3) i figli minori e vengono affidati in via esclusiva alla madre con Parte_1 Per_3 collocazione presso la stessa per il periodo di un anno dalla data di omologa del presente ricorso;
4) il padre potrà Per_ vedere e una volta alla settimana previo accordo con la madre sugli orari e solo alla presenza della Per_3 stessa;
5) il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_1 CP_1 di bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (maggiorenne ma non autosufficiente Per_1 Per_ sotto il profilo economico), e la somma mensile pari ad € 450,00 mensili rivalutabili annualmente in Per_3 base all'indice Istat (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, ivi compresa la mensa scolastica, da suddividersi secondo il Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
6) l'importo del contributo al mantenimento sarà pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a far tempo dalla data di estinzione del mutuo oggi gravante sulla casa coniugale;
7) la giacenza presente sul conto corrente n. 01976 197600041500 cointestato ad entrambi i coniugi pari ad € 38.999,82 alla data del 26 dicembre 2021 verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi al netto della somma di € 15.000,00 che verrà bonificata sul c/c della sig.ra CP_1 rappresentando tale importo il suo trattamento di fine rapporto relativo al precedente contratto di lavoro;
8) la somma di € 30.000,00 oltre agli interessi maturati depositata sul conto N 0052478356090 intestato unicamente al sig.
ma di proprietà di entrambi i coniugi dovranno essere utilizzati per le necessità dei figli impegnandosi in Parte_1 tal senso espressamente il sig. ; 9) l'autovettura Ford Fiesta, tg DY351EL ed intestata alla sig.ra Parte_1 CP_1 rimarrà nella disponibilità ed in uso alla stessa mentre la Hyundai Tucson, tg GD139YB ed intestata al sig.
, rimarrà nella disponibilità ed in uso del proprietario;
10) i coniugi si impegnano a rivedere le statuizioni Parte_1 oggi pattuite e, in particolare, il regime di affidamento dei figli minori e i tempi di permanenza dei figli minori presso il padre al massimo allo scadere di un anno a decorrere dalla data di omologa del presente ricorso”.
Ha chiesto, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70 e la regolamentazione dei profili economici e della prole.
Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha formulato conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche sia gli aspetti relativi alla prole.
All'udienza del 10/7/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
***
Pag. 2 La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2
e in data 16/7/1999 in Monte Sant'Angelo, atto trascritto nei Registri
[...] CP_2 dello Stato Civile del predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno 1999;
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Pag. 3 4. provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/08/2025
Il Presidente
Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Scotti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di primo grado iscritta al n. RG 366 /2025, promossa da
(c.f. , nt. a MONTE SANT'NG (FG) il Parte_1 C.F._1
13/01/1970, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Con il patrocinio dell'Avv. Donatella GIUGLIANO parte ricorrente contro
(c.f. nt. a MONTE SANT'NG (FG) il CP_1 C.F._2
31/07/1974, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta BORGIA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza sullo status
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con in Monte Sant'Angelo, atto trascritto CP_2 nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno 1999. Per_ Dalla loro unione sono nati in data 23/06/2003; in data 29/03/2008 e il Per_1 Per_3
24/08/2013.
Con decreto n. 3420/2022 emesso in data 18/5/2022, il Tribunale di Novara ha omologato la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi e vivranno CP_2 Parte_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Cameri, Strada Privata Mameli n. 5 viene assegnata alla sig.ra con tutti i beni in essa contenuti, eccezion fatta per i beni e gli effetti personali del CP_1 Per_
che questi porterà seco;
3) i figli minori e vengono affidati in via esclusiva alla madre con Parte_1 Per_3 collocazione presso la stessa per il periodo di un anno dalla data di omologa del presente ricorso;
4) il padre potrà Per_ vedere e una volta alla settimana previo accordo con la madre sugli orari e solo alla presenza della Per_3 stessa;
5) il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_1 CP_1 di bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (maggiorenne ma non autosufficiente Per_1 Per_ sotto il profilo economico), e la somma mensile pari ad € 450,00 mensili rivalutabili annualmente in Per_3 base all'indice Istat (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, ivi compresa la mensa scolastica, da suddividersi secondo il Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
6) l'importo del contributo al mantenimento sarà pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a far tempo dalla data di estinzione del mutuo oggi gravante sulla casa coniugale;
7) la giacenza presente sul conto corrente n. 01976 197600041500 cointestato ad entrambi i coniugi pari ad € 38.999,82 alla data del 26 dicembre 2021 verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi al netto della somma di € 15.000,00 che verrà bonificata sul c/c della sig.ra CP_1 rappresentando tale importo il suo trattamento di fine rapporto relativo al precedente contratto di lavoro;
8) la somma di € 30.000,00 oltre agli interessi maturati depositata sul conto N 0052478356090 intestato unicamente al sig.
ma di proprietà di entrambi i coniugi dovranno essere utilizzati per le necessità dei figli impegnandosi in Parte_1 tal senso espressamente il sig. ; 9) l'autovettura Ford Fiesta, tg DY351EL ed intestata alla sig.ra Parte_1 CP_1 rimarrà nella disponibilità ed in uso alla stessa mentre la Hyundai Tucson, tg GD139YB ed intestata al sig.
, rimarrà nella disponibilità ed in uso del proprietario;
10) i coniugi si impegnano a rivedere le statuizioni Parte_1 oggi pattuite e, in particolare, il regime di affidamento dei figli minori e i tempi di permanenza dei figli minori presso il padre al massimo allo scadere di un anno a decorrere dalla data di omologa del presente ricorso”.
Ha chiesto, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70 e la regolamentazione dei profili economici e della prole.
Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha formulato conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche sia gli aspetti relativi alla prole.
All'udienza del 10/7/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
***
Pag. 2 La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2
e in data 16/7/1999 in Monte Sant'Angelo, atto trascritto nei Registri
[...] CP_2 dello Stato Civile del predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno 1999;
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Pag. 3 4. provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/08/2025
Il Presidente
Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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