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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dr.ssa Chiara Comune Presidente dr.ssa Marisa Gallo Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 18380/2022 promossa da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo Fiorio
( , che la rappresenta e difende, unitamente Email_1 agli avv.ti Maurizio Basile ( e Marco Gagliardi Email_2
( , per delega in atti;
Email_3 attrice;
contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Corso della Vittoria n. 2/F, presso lo studio dall'avv. Ignazio Pagani CP_1
( ), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_4 convenuta;
Oggetto: contratti pubblici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…
1. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare, ai sensi dall'art. 5 del Capitolato, la rivalutazione di tutti i corrispettivi (in particolare
a titolo esemplificativo di Colazioni, Pasti, Investimenti, Manutenzioni, Attrezzature, Generi
Extra, Mini pasti e Cestini Pasto) a far data dal 01.08.2020 e fino al 31.7.2021 in misura pari allo 0,20% annuo del fatturato per la somma complessiva di € 2.578,00.
2. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare, ex
1 art. 5 del Capitolato, la rivalutazione di tutti i corrispettivi (in particolare a titolo esemplificativo di Colazioni, Pasti, Investimenti, Manutenzioni, Attrezzature, Generi Extra,
Mini pasti e Cestini Pasto) per il periodo 1.8.2021-28.2.2023 in misura pari all'1,3% dei corrispettivi di gara già rivalutati dello 0,2% per l'anno precedente, per l'importo di € 4.390,00 oltre all'importo di cui al capo precedente, per un totale compreso quest'ultimo di € 6.967,00.
3. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare la rivalutazione monetaria prevista all'art. 5 del Capitolato sugli importi di gara via via rivalutati
a decorrere dal 1.8.2020.
4. Accertare il diritto della convenuta ad ottenere la rivalutazione monetaria prevista dall'art. 5 del Capitolato per tutti i corrispettivi indicati nell'offerta economica senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari.
5. Dichiarare tenuta la convenuta al pagamento della somma di € 175.679,70 per ogni annualità di durata della Convenzione intercorsa con l'attrice oggetto del presente giudizio per complessivi 7 anni (84 mesi) a titolo di corrispettivo dovuto per Attrezzature, Investimenti
e Manutenzioni oggetto dell'offerta economica risultata aggiudicataria. Accertare in particolare che in caso di un numero annuo di pasti ordinato dalla convenuta inferiore a quello indicato nell'offerta economica, pari a 202.682, la convenuta è tenuta a corrispondere immediatamente, in subordine al termine del rapporto contrattuale, all'attrice un conguaglio pari ad € 0,85, da rivalutarsi secondo l'indice Istat indicato in contratto, per ogni pasto ordinato inferiore al quantitativo annuo sopra indicato per la durata del contratto.
6. Condannare in particolare la convenuta a corrispondere all'attrice € 22.016,70 in ragione della riduzione di n. 28.623 pasti negli anni 2020 e 2021, o quell'altra somma da determinarsi in corso di giudizio anche per le annualità successive.
7. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, delle domande che precedono, accertato l'inadempimento della convenuta ai doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto in conseguenza della mancata rinegoziazione del contratto, condannarla al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dall'attrice pari ad €
22.016,70 negli anni 2020 e 2021, o nella diversa misura da accertare nel corso del giudizio.
8. In via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, delle domande che precedono, condannare la convenuta a corrispondere un indennizzo ex art.
2041 c.c. pari ad € 22.016,70 per gli anni 2020 e 2021, o nella diversa misura da accertare nel corso del giudizio.
2
9. Condannare la convenuta a corrispondere su ogni credito dell'attrice interessi e rivalutazione e dalla domanda giudiziale interessi ex art. 1284 c.c. quarto comma c.c.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre addizionale 15%, CPA ed
IVA.
In via istruttoria …”;
Convenuta: “IN RITO:
In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria - e quindi dell'adito
Tribunale Civile di Torino - in relazione a tutte le domande svolte, a favore del Giudice
Amministrativo, sussistendone giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. (D. Lgs. 2.7.2010,
n.104), per quanto in atti, specie al punto 1 di diritto;
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
, ut supra, per quanto in atti, specie al punto 2.1 in diritto;
dichiarare la
[...] carenza di interesse ad agire dell'attrice, ex art. 100 c.p.c. per quanto in atti, specie al punto
2.2 in diritto;
NEL MERITO:
Pur ritenute assorbenti le due eccezioni in rito, respingersi ogni domanda avversaria, infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari, IVA e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA …”;
MOTIVAZIONE
1. Premessa.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue:
- con deliberazione n. 189 del 27/12/2017, la SC MO (società di committenza della regione MO) ha indetto una procedura aperta ex art. 59, 60 Dlgs 50/2016, articolata in 6 lotti territoriali, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alle aziende del servizio sanitario della regione MO (gara s.cr. 141-2017)” (cfr. doc. 2 fasc. conv.);
- con la citata deliberazione è stata approvata la documentazione di gara;
in particolare: il disciplinare di gara (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.), il capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.) e i relativi allegati (cfr. doc.
1.2 fasc. att.);
- il capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.), all'art. 2, ha individuato i servizi oggetto dell'appalto, cioè: da un lato, il principale servizio di
3 ristorazione [“a) produzione e fornitura di pranzo e cena, … b) produzione e fornitura delle colazioni … c) fornitura di generi extra (derrate sfuse) … d) fornitura dei pasti preso le strutture territoriali … e) gestione mense aziendali con produzione e somministrazione dei pasti per il personale dipendente ed altro personale autorizzato secondo i singoli regolamenti aziendali”]; dall'altro lato, i servizi accessori aventi ad oggetto investimenti, attrezzature e manutenzioni;
- la a partecipato alla gara e, con riferimento al lotto 5 (Asl Al, Parte_1
Aou No e Asl No), ha formulato la propria offerta economica in data 10/05/2018 (cfr. doc. 2 Cont fasc. att.); in particolare, con riferimento al servizio in favore dell' i , l'attrice ha CP_1 offerto:
A. per le “colazioni degenti”, un prezzo unitario di € 0,44 (Iva esclusa);
B. per i “pasti”, un prezzo unitario di € 5,32 (Iva esclusa);
C. per le “manutenzioni (quota a pasto imputabile x 108 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,09 (Iva esclusa); totale annuo € 18.601,38 (Iva esclusa);
D. per le “attrezzature (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,46 (Iva esclusa); totale annuo € 95.073,72 (Iva esclusa);
E. per gli “investimenti (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,30 (Iva esclusa); totale annuo € 62.004,60 (Iva esclusa); per “singolo pasto (Iva esclusa) x la durata contrattuale di 84 mesi (=B+C+D+E)”, un prezzo unitario di € 6,17 (Iva esclusa); per “singolo pasto (Iva esclusa) in RINNOVO x ulteriori 24 mesi (=B+C)”, un prezzo unitario di € 5,41 (Iva esclusa);
- con provvedimento n. 174 del 5/06/2019, la SC MO ha aggiudicato alla l lotto 5 (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.); Parte_1
- in data 24/07/2019, la SC MO ha stipulato con la la Parte_1
“convenzione per il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale, per le aziende del servizio sanitario della regione MO di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) della l.r. 19/2007 e s.m.i”, avente durata sino al 31/12/2025 e contenente le condizioni generali dei successivi contratti da stipulare con le singole amministrazioni contraenti per i vari lotti aggiudicati (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.); è, dunque, stato demandato alle singole amministrazioni contraenti la stipula dei rispettivi atti di regolamentazione del servizio (per la definizione ed il dettaglio delle prestazioni richieste, nei limiti della convenzione) e l'individuazione della data di effettivo avvio del servizio;
- con l'atto di regolamentazione del servizio -trasmesso alla SC MO il 25/10/2019
4 Cont e da questa approvato in pari data- l i ha indicato alla a CP_1 Parte_1 data del 1/11/2019 quale “data inizio erogazione del servizio” ed ha altresì indicato le modalità di erogazione del servizio (cfr. doc.
4.2. fasc. att.; doc. 7 e 7a fasc. conv.);
- in data 12/11/2019, la SC MO e la hanno stipulato un Parte_1 apposito atto aggiuntivo alla convenzione, con il quale -“considerate le tempistiche comunicate dalle Amministrazioni contraenti che, indicano ritardi e disallineamenti nell'avvio del servizio, tali da determinare la riduzione dei periodi di erogazione del medesimo con riferimento a ciascun lotto, configurando una possibile alterazione dell'equilibrio economico del contratto”- hanno convenuto (per tutti i lotti aggiudicati) il differimento del termine conclusivo dal 31/12/2025 al 31/10/2026 (cfr. doc.
4.1 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.);
- con deliberazione n. 1797 del 12/11/2019, l ha aderito “alla CP_1
Convenzione stipulata da e la ditta risultata Parte_2 Parte_1 aggiudicataria nella procedura ad evidenza pubblica espletata dalla predetta Società in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per la fornitura del servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale” e ha dato atto “che gli aspetti relativi alla regolamentazione del servizio, contenuti all'interno dell'”atto di regolamentazione del servizi” sottoscritto da entrambe le parti contraenti, sono stati approvati da S.C.R. con nota in data 25/10/2019” (cfr. doc. 8 fasc. conv.);
- nel corso di esecuzione del contratto, all'esito dell'incontro del 15/11/2021, la e l hanno stipulato un atto aggiuntivo all'atto di Parte_1 CP_1 regolamentazione del servizio;
in particolare, con tale atto, le parti hanno disciplinato alcuni lavori-extra e costi-extra emersi nella fase esecutiva (tra cui i costi per l'acquisto di mascherine e dispositivi di sicurezza conseguenti all'emergenza Covid19) ed inoltre all'art. 6 è stato affrontato il tema del “calo pasti rimborso ammortamenti”, prevendendo che “per la diminuzione dei pasti, viene quantificato un importo pari ad € 22.805,65, corrispondente alla quota del costo pasto relativa agli ammortamenti. Per gli accantonamenti dovuti ai costi di investimento non incassati da parte della ditta per la diminuzione dei pasti Pt_1 causa emergenza Covid, si conviene che l'ASL NO presenti apposito quesito a S.C.R.
MO circa le modalità di compensazione, se dovute, ovvero: - tramite proroga del servizio di ristorazione sino al raggiungimento del numero pasti previsto in gara;
- compensazione deroghe merceologiche” (cfr. doc.
4.3. e 16 fasc. att.; doc. 15 fasc. conv.).
2. Prospettazioni delle parti.
2.1. La a convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l , sostenendo che costei si sarebbe resa inadempiente nel corso CP_1
5 dell'esecuzione del contratto d'appalto relativo al servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale. In particolare, l'attrice ha contestato alla convenuta:
- l'omesso riconoscimento della corretta rivalutazione Istat dei corrispettivi contrattuali, in violazione della clausola di cui all'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale;
- l'omesso pagamento del corrispettivo previsto per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni.
2.1.1. Con riferimento alla rivalutazione Istat dei corrispettivi, l'attrice ha invocato l'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale, che prevede che, “ai sensi dell'art.
106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è ammesso l'adeguamento dei prezzi, in aumento
o in diminuzione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività
(NIC), per la classe ECOICOP 11.1.2. Mense, a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.) e ha sostenuto che la (non in proprio ma) quale mandataria dell'amministrazioni Controparte_2
Cont coinvolte, tra cui l i CP_1
- avrebbe ingiustamente omesso di riconoscerle la rivalutazione dei prezzi dal
1/08/2020 (secondo anno di decorrenza della convenzione stipulata con la SC MO il
24/07/2019) al 31/07/2021, avendo riconosciuto l'adeguamento Istat solo a decorrere dal
1/08/2021 (cfr. doc. 6, 6.1 fasc. att.; doc. 11 fasc. conv.), cioè dal terzo anno di decorrenza della convenzione del 24/07/2019, in violazione del citato art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale;
- avrebbe errato nel calcolare la rivalutazione dei prezzi riconosciuta dal 1/08/2021, essendo stata applicata sui corrispettivi di aggiudicazione non rivalutati per il periodo
1/08/2020-31/07/2021; “la convenuta avrebbe invece dovuto, in un primo momento, rivalutare i corrispettivi dello 0,2% per il periodo 1.8.2020 – 31.7.2021 e successivamente applicare la rivalutazione dell'1,3% sul corrispettivo rivalutato. L'indice Istat indicato nel contratto fotografa, infatti, l'incremento dei prezzi rispetto all'anno precedente con la conseguenza che, a decorrere dal 1° agosto 2021, alla base del computo dovevano (e dovranno) essere necessariamente posti i prezzi rivalutati” (cfr. cit. p. 11);
- avrebbe applicato un metodo di calcolo erroneo e irragionevole per la valorizzazione dell'incremento dei prezzi dei “generi alimentari extra”, prendendo in considerazione i prezzi unitari con un arrotondamento alla seconda cifra decimale, il che -tenuto conto che si tratta di prezzi estremamente contenuti e inferiori all'unità di euro- ha portato all'esclusione pressoché totale di qualunque adeguamento Istat per i “generi alimentari extra”.
6 Sulla base di tali doglianze, l'attrice ha chiesto (cfr. note di pc del 24/07/2025):
1) di condannare la convenuta ad applicare la rivalutazione dei corrispettivi per il periodo 1/08/2020-31/07/2021 (periodo in cui non è stata riconosciuta alcuna rivalutazione), nella misura dello 0,2% annuo del fatturato, per un importo complessivo quantificato in €
2.521,88 nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc e poi corretto in €
2.578,00 nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc;
2) di condannare la convenuta ad applicare la rivalutazione dei corrispettivi per il periodo 1/08/2021-28/02/2023, nella misura dell'1,3% dei corrispettivi di gara già rivalutati
(dunque, tenuto conto dei corrispettivi rivalutati dello 0,2% per il periodo 1/08/2020-
31/07/2021); in particolare, nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, l'attrice ha quantificato l'importo dovutole in € 4.390,00, dettagliando i seguenti importi:
- per il periodo 1/08/2021-31/07/2022 (“periodo nel quale è stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione del 1,3% sui prezzi non rivalutati dello 0,2% per il periodo precedente”): € 2.633,00 (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, p. 2, 3);
- per il periodo 1/08/2022-30/09/2022 (“periodo nel quale il diritto alla rivalutazione del
1,3% è stato riconosciuto e applicato, sui corrispettivi non correttamente rivalutatati per il periodo da agosto 2020 – luglio 2021”): € 444,00 (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6
n. 2 Cpc, p. 3, 4);
- per il periodo 1/10/2022-28/02/2023 (“periodo nel quale il diritto alla rivalutazione è stato riconosciuto e applicato, sui prezzi non correttamente rivalutatati per il periodo agosto 2020 – luglio 2021”): € 1.313,00 (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, p. 3,
4);
3) di “dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare la rivalutazione monetaria prevista all'art. 5 del Capitolato sugli importi di gara via via rivalutati
a decorrere dal 1.8.2020” (cfr. note di pc del 24/07/2025, p. 2);
4) di accertare il diritto di ottenere la rivalutazione ex art. 5 del capitolato tecnico prestazione “per tutti i corrispettivi indicati nell'offerta economica senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari” (cfr. note di pc del
24/07/2025, p. 2), optando per un criterio alternativo che valorizzi le cifre decimali dopo la seconda ovvero che consideri come base di calcolo non i prezzi unitari ma il totale degli ordini.
2.1.2. Con riferimento agli investimenti, attrezzature e manutenzioni, l'attrice ha premesso che la remunerazione di tali costi doveva esserle “riconosciuta dalla convenuta con il pagamento di una quota aggiuntiva sul costo del pasto per le rispettive voci e
7 parametrata alla durata programmata del contratto ed al numero di pasti presuntivamente indicati nei documenti di gara” (cfr. cit. p. 14.).
In particolare, con l'offerta economica del 10/05/2018 (cfr. doc. 2 fasc. att.), la a offerto: Parte_1
C. per le “manutenzioni (quota a pasto imputabile x 108 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,09 (Iva esclusa); totale annuo € 18.601,38 (Iva esclusa);
D. per le “attrezzature (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,46 (Iva esclusa); totale annuo € 95.073,72 (Iva esclusa);
E. per gli “investimenti (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,30 (Iva esclusa); totale annuo € 62.004,60 (Iva esclusa); valori che sono stati quantificati “come la risultante del rapporto tra il totale degli investimenti di cui al computo dettagliato in sede di offerta per le attrezzature (doc. 2.1) e per gli investimenti (doc. 2.2) e il numero di pasti di gara presunti e conteggiati sulla durata di 7 anni (84 mesi)” (cfr. cit. p. 14).
L'attrice ha, quindi, spiegato che la remunerazione per investimenti, attrezzature e manutenzioni è stata oggetto di quotazione sulla base delle forniture e dei servizi indicati nella documentazione di gara ed è stata poi conteggiata sul costo dei pasti sulla base di due presupposti:
- la durata del servizio, indicata in 84 mesi all'art. 6 del disciplinare di gara e nella convenzione (cfr. doc. 1.1, 4 fasc. att.; doc. 3, 5 fasc. conv.);
- il numero presunto e predeterminato dei pasti.
Ciò premesso, la ha sostenuto di aver subito un'ingiusta Parte_1 riduzione della remunerazione pattuita per investimenti, attrezzature e manutenzioni, a causa dell'anomala e imprevedibile riduzione del numero dei pasti effettivamente richiesti e pagati nel periodo 1/02/2020-ottobre 2021 (rispetto a quelli indicati nei documenti di gara),
a causa della riduzione del numero dei ricoveri in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid19 (cfr. doc. 11, 11.1 fasc. att.) – evento di forza maggiore (non rientrante tra i rischi di impresa prevedibili) in conseguenza del quale “la remunerazione degli investimenti, quale spesa fissa spesa invariabile distribuita “pro quota” su ogni singolo pasto, pari ad € 0,85, è risultata nel complesso insufficiente ad assicurare il corrispettivo di aggiudicazione, in palese violazione della funzione e della struttura stessa della gara e dell'offerta economica risultata aggiudicataria” (cfr. cit. p. 15).
A sostegno della propria tesi, la ha poi richiamato l'atto Parte_1 aggiuntivo all'atto di regolamentazione del servizio -conseguente all'incontro del
8 15/11/2021- (cfr. doc.
4.3. e 16 fasc. att.; doc. 15 fasc. conv.), sostenendo che, attraverso la previsione di cui all'art. 6, la convenuta avrebbe riconosciuto "espressamente la necessità di remunerare gli investimenti per il calo dei pasti dovuto alla pandemia, rimettendo però, pilatescamente, la questione a SCR la quale non ha mai dato alcuna risposta” (cfr. cit. p.
15).
Sulla base di tali doglianze, l'attrice ha chiesto (cfr. note di pc del 24/07/2025):
5) di accertare che la convenuta è tenuta, per ogni annualità di durata della convenzione, al pagamento in favore dell'attrice di € 175.679,70, a titolo di corrispettivo per investimenti, attrezzature e manutenzioni e che, in caso di numero annuo di pasti ordinati dalla convenuta inferiore a quello indicato nell'offerta economica (pari a 202.682 annui), la stessa convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice un conguaglio di € 0,85 (da rivalutarsi secondo l'indice Istat indicato in contratto) per ogni pasto ordinato inferiore al citato quantitativo, immediatamente o, in subordine, alla scadenza del contratto (in base al numero complessivo dei pasti previsti);
6) di condannare la convenuta a pagarle la somma € 22.016,70 in ragione della riduzione di 28.623 pasti nel 2020 e nel 2021;
7) in via subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, sostenendo che la a fronte dei due succitati fattori che hanno ridotto Parte_1 la remunerazione pattuita per investimenti, attrezzature e manutenzioni- avrebbe dovuto rinegoziare il contratto per garantire l'equilibrio economico in punto investimenti, attrezzature e manutenzioni (equilibrio che presuppone il riconoscimento di un corrispettivo annuo per tali costi pari a € 175.679,70); in particolare, per gli anni 2020 e 2021 il danno è stato quantificato in € 22.016,70;
8) in via di ulteriore subordine, la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 Cc per ingiusto arricchimento.
2.2. L' , costituendosi, ha innanzitutto sollevato una serie di eccezioni CP_1 preliminari:
- eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, “afferendo la controversia a provvedimento applicativo della clausola di revisione prezzi, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva dall'art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo ammi- nistrativo, c.p.a.)”, mentre non vi è “contestazione sull'esecuzione del contratto” (cfr. comp. risp. p. 7, 8);
9 - eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva sia rispetto alle domande attoree di adeguamento dei corrispettivi all'indice Istat sia rispetto alle domande relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni, sul presupposto che, in entrambi i casi, la legittimazione/titolarità passiva spetterebbe alla SC MO;
- eccezione di carenza di interesse ad agire, essendo il contratto d'appalto ancora in essere (la scadenza è prevista al 31/10/2026), sicché “ tenuta per legge di gara Pt_1
e convenzione a fornire le quantità richieste, ben potrebbe … recuperare le quantità di pasti
– che pur non vincolanti – non fornite tra il 2020 e il 2021 e, così, anche la quota per
Investimenti, le Attrezzature e le Manutenzioni calcolata sul costo dei pasti”; pertanto, “ogni valutazione circa la avvenuta remunerazione di tale voce di costo deve essere rinviata alla conclusione del contratto” (cfr. comp. risp. p. 13).
Nel merito, la convenuta ha sostenuto l'infondatezza delle avverse pretese e ne ha chiesto il rigetto.
3. Svolgimento del processo.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con ordinanza in data 20/10/2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
4. Sulla giurisdizione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata:
- sia con riferimento alle domande attoree relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni, non trattandosi di domande relative a una “clausola di revisione del prezzo” ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 Dlgs 104/2010, ma di domande concernenti la fase di esecuzione del contratto, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione ordinaria
(cfr. Cass. 4425/2007);
- sia con riferimento alle domande attoree fondate sull'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.) poiché, se è vero che tali domande sono relative a una clausola di revisione del prezzo, è pur vero che il contenuto della clausola invocata (che prevede “l'adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per la classe ECOICOP 11.1.2. Mense, a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR”) esclude la permanenza di una posizione di potere in capo alla
Pubblica amministrazione committente, essendo individuato puntualmente e compiutamente un obbligo di adeguamento dei prezzi in base all'indice Istat e con decorrenza dal secondo anno della convenzione, sicché la posizione dell'attrice-appaltatrice
10 deve essere qualificata come diritto soggettivo, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, nelle controversie in materia di clausole revisione di prezzi, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 Dlgs 104/2010 sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all'amministrazione committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione;
mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto (come nel caso di specie), deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. Su 9289/2025; Cass.
Su 9290/2025; Cass. Su 18374/2023; Cass. Su 3935/2022; Cass. Su 35952/2021; Cass.
Su 21990/2020).
5. Sulla legittimazione passiva.
Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , va CP_1 premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto delle domande della (che ha Pt_1 Parte_1
11 individuato nella committente il soggetto tenuto alla rivalutazione dei prezzi CP_1 ex art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazione nonché al pagamento dei corrispettivi per investimenti, le attrezzature e le manutenzioni)- bensì al merito, cioè alla titolarità passiva e in quest'ottica verrà vagliata (punto 7).
6. Sull'interesse ad agire.
Con riferimento all'eccezione di carenza di interesse ad agire (art. 100 Cpc), va premesso che, come la legitimatio ad causam, anche l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto ab origine impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito.
L'interesse ad agire è disciplinato all'art. 100 Cpc e consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che l'interesse deve essere attuale e concreto ed apportare, cioè, una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti
(cfr. Cass. 13906/2002; Cass. n. 2721/2002; e, più di recente, Cass. 12532/2024).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista in capo all'attrice un interesse concreto e attuale ad agire, tenuto conto che sia le domande (di accertamento e condanna) aventi ad oggetto la rivalutazione Istat dei corrispettivi sia le domande (di accertamento e condanna) relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni - quest'ultime formulate, in subordine, con decorrenza dalla scadenza del contratto- mirano ad ottenere una pronuncia idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
7. Nel merito.
7.1. Le domande attoree aventi ad oggetto la rivalutazione dei corrispettivi sono fondate nei limiti che seguono.
Innanzitutto, sussiste la titolarità passiva dell' -parte pubblica CP_1
(committente) del contratto d'appalto di cui è causa-, tenuto conto che l'attrice ha invocato l'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.) -clausola che (come già detto) individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto di adeguamento dei prezzi in base all'indice Istat
e con decorrenza dal secondo anno della convenzione- e non anche l'art. 5 ult. comma del capitolato tecnico prestazionale, il quale -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- contempla un'ipotesi di revisione dei prezzi diversa rispetto a quella del comma precedente. Infatti, mentre il penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale si
12 riferisce a un adeguamento rispetto al quale la parte pubblica è priva di discrezionalità
(essendo stato pattuito uno specifico criterio di adeguamento e le relative tempistiche),
l'ultimo comma non contempla alcun criterio contrattuale di revisione dei prezzi, sicché, solo in questo caso, venendo in rilievo valutazioni discrezionali, si rende necessaria l'autorizzazione della SC MO.
Ciò detto, l'adeguamento Istat riconosciuto solo a partire dal 1/08/2021 (cfr. doc. 6, 6.1 fasc. att.; doc. 11 fasc. conv.) confligge con il chiaro significato letterale dell'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale che prevede “l'adeguamento dei prezzi …a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.), cioè dall'agosto 2020, risalendo la convenzione al 24/07/2019 (cfr. doc.
4 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.). In senso conforme, si richiamano (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.), due precedenti specifici di questo Tribunale e cioè la sentenza n. 3783/2025, resa nell'ambito del procedimento Nrg 12912/2022, e la sentenza n. 1330/2024, resa nell'ambito del procedimento Nrg 21355/2022.
Ne consegue che:
- deve essere accolta la domanda attorea relativa al riconoscimento della rivalutazione
Istat dei corrispettivi per il periodo 1/08/2020-31/07/2021 (domanda n. 1), con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 2.578,00, così come ricalcolato dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc - ricalcolo da ritenersi ammissibile, trattandosi di un'allegazione che non attiene ai fatti costitutivi (rimasti immutati) ma a una mera operazione matematica, e rispetto al quale la convenuta ha omesso contestazioni puntuali, nonostante la specificità delle tabelle di cui alla memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 2
Cpc e nonostante l'analitica documentazione prodotta a sostegno dei conteggi eseguiti (cfr. doc. 14, 14.1. -prodotti anche in formato Excel- e 15 fasc. att.);
- deve essere altresì accolta la domanda attorea relativa al riconoscimento della rivalutazione Istat per il periodo 1/08/2021-28/02/2023 da calcolarsi sugli importi annualmente rivalutati -tenendo perciò conto anche dei corrispettivi rivalutati per il periodo
1/08/2020-31/07/2021- (domanda n. 2), con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 4.390,00, così come calcolato nella memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 Cpc - calcolo rispetto al quale la convenuta ha omesso contestazioni puntuali, nonostante la specificità delle tabelle di cui alla memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc e nonostante l'analitica documentazione prodotta a sostegno dei conteggi eseguiti (cfr. doc. 14, 14.1. - prodotti anche in formato Excel- e 15 fasc. att.).
In ordine al principio di non contestazione (art. 115 Cpc), va infatti ricordato che,
13 secondo la Corte di Cassazione, il livello di specificità della contestazione deve essere proporzionale a quello dell'allegazione, nel senso che più è specifica l'allegazione, più deve essere specifica la contestazione (Cass. 8933/2009), mentre, se l'allegazione è più generica, è sufficiente una più generica contestazione (Cass. 21075/2016).
Deve essere, invece, rigettata, in quanto generica, la domanda attorea relativa ai periodi successivi al 28/02/2023, formulata senza indicazione delle somme richieste e di specifici intervalli temporali (domanda n. 3 di riconoscimento della rivalutazione e conseguente condanna della convenuta ad applicare la rivalutazione monetaria prevista all'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale “a decorrere dal 1.8.2020” in poi - cfr. note di pc del 24/07/2025, p. 2);
Deve altresì essere rigettata la domanda attorea di accertamento del diritto di ottenere la rivalutazione ex art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale, per tutti i corrispettivi indicati nell'offerta economica, senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari (domanda n. 4), non potendo applicarsi nessuno dei due criteri alternativi proposti dall'attrice (la quale, peraltro, non ha indicato quali sarebbero le somme dovutele in conseguenza dell'applicazione di tali criteri).
In particolare, occorre tenere conto che:
- il criterio consistente nel porre, quale base di calcolo della rivalutazione, non i prezzi unitari ma il totale degli ordini, non è coerente con il disposto dell'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale, che stabilisce l'“'adeguamento dei prezzi” e non l'adeguamento del prezzo complessivo degli ordini;
- il criterio consistente nel valorizzare le cifre decimali dopo la seconda (cioè oltre i centesimi di euro) non trova riscontro nell'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale né negli altri documenti di gara, mentre il criterio dell'arrotondamento alla seconda cifra decimale trova un riscontro nell'art. 20 del disciplinare di gara, che stabilisce che gli importi da indicare nell'offerta economica “devono riportare al massimo 2 (due) cifre decimali;
devono inoltre essere espressi in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 (due) cifre dopo la virgola” (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.); ebbene, posto che l'attrice, nel momento in cui ha formulato l'offerta, sapeva che gli importi dovevano essere arrotondati alla seconda cifra decimale, il fatto che tale arrotondamento sia stato applicato dalla convenuta anche in sede rivalutazione Istat non può ritenersi contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
peraltro,
l'applicazione del criterio dell'arrotondamento alla seconda cifra decimale rappresenta la
14 prassi in ambito contabile.
In senso conforme, si richiama la sentenza di questo Tribunale n. 3783/2025, resa nell'ambito del procedimento Nrg 12912/2022.
In conclusione, in relazione al periodo 1/08/2020-28/02/2023, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di rivalutazione prezzi, la somma complessiva di € 6.968,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 31/07/2021 al 27/09/2022
(notifica della citazione) sugli importi maturati prima della domanda giudiziale ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 28/09/2022 al saldo sull'intero.
7.2. Rispetto alle domande attoree aventi ad oggetto i corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni (domande n. 5 e 6) deve, innanzitutto, affermarsi che sussiste la titolarità passiva dell' , tenuto conto che il rapporto contrattuale a cui CP_1 si riferisce la domanda di pagamento in analisi intercorre tra l (committente CP_1 pubblica) e la (appaltatrice), come confermato, peraltro, dalla Parte_1 convenzione stipulata il 24/07/2019 tra la SC MO e la ove si Parte_1 legge espressamente che “la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole
Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura” (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.).
Ciò detto, la domanda deve essere respinta, stante l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto il minor numero di pasti ordinati rispetto a quelli indicati nell'offerta economica poiché -come già affermato in diversi precedenti specifici di questo Tribunale
(sentenza n. 1330/2024 resa nell'ambito del procedimento Nrg 21355/2022; sentenza n.
1800/2023 resa nell'ambito del procedimento Nrg 23700/2021; sentenza n. 1381/2025 resa nell'ambito del procedimento Nrg 5608/2023; sentenza n. 3783/2025 resa nell'ambito del procedimento Nrg 12912/2022), che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc- non emerge dagli atti di gara alcun obbligo contrattuale, in capo alla parte pubblica-committente, relativo all'acquisto di determinati quantitativi di pasti. Anzi, gli atti di gara escludono un obbligo di questo tipo;
in particolare:
- l'art. 2 c. 6 della convenzione del 24/07/2019 recita: “La stipula della presente
Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche … all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del
Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche …” (cfr. doc. 4
15 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.);
- l'art. 6 del disciplinare di gara stabilisce che “L'importo massimo sopraindicato non è vincolante…. per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del Fornitore.
Il quantitativo sarà di fatto determinato dall'effettivo fabbisogno di ciascuna
Amministrazione contraente, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.
Il valore complessivo dell'appalto per ciascun lotto e per la rispettiva diversa durata di
84, 77, 75 mesi, è comprensivo di tutti le seguenti voci di costo: totale costo pasti e colazioni, quota manutenzioni, quota investimenti, quota ammortamento attrezzature e valore annuo generi extra.
I singoli ordinativi di fornitura saranno emessi, per le quantità fruite, al costo offerto per colazione, singoli generi extra, pasti ridotti e costo del singolo pasto, quest'ultimo sarà costituito dalla sommatoria di tutte le seguenti voci di costo= costo pasto+ quota manutenzioni +quota investimenti +quota ammortamento attrezzature)” (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.);
- l'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale prevede al comma primo che “L'importo corrisposto da ogni singola Amministrazione Contraente sarà calcolato in funzione del servizio e in rapporto al numero di colazioni, pasti e pasti-ridotti ordinati e prodotti giornalmente ed ai quantitativi di generi extra, come disciplinato al successivo art 16. I prezzi saranno quelli offerti dall'OEA in sede di gara per ciascuna Amministrazione Contraente” e il successivo art. 6 precisa “che il numero dei pasti indicato, desunto dal numero di pasti erogati nell'anno precedente la pubblicazione della gara, e da considerare indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta (il corrispettivo riconosciuto all'OEA sara determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati)” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 10 fasc. conv.).
L'atto di regolamentazione del servizio (cfr. doc.
4.2 fasc. att.; doc. 7 fasc. conv.) -che indica uno specifico numero di pasti annuo richiesto dalla committente-, come già affermato dalla Corte d'appello di Torino nella sentenza n. 953/2024 (che, sul punto in analisi, ha confermato la sentenza Trib. Torino n. 1800/2023, resa nel procedimento Nrg 23700/2021), delinea in realtà un quantitativo massimo di pasti che possono essere richiesti, dovendo interpretarsi tale atto alla luce dell'intera documentazione contrattuale, comprensiva della convenzione del 24/07/2019, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico prestazionale - documentazione da cui “si rileva l'assenza di un obbligo di acquisto, per l'ente appaltante,
16 di quantitativi fissi e determinati di pasti”-; del resto, “non sarebbe ragionevole ritenere che una Pubblica Amministrazione appaltante indichi una volta per tutte e definitivamente
l'erogazione di una quantità di pasti fissa in un ambito, quale quello della fornitura di servizi di ristorazione presso i presidi ospedalieri, in cui non è possibile prevedere anticipatamente
e in maniera certa il numero di degenti per i quali dovrà essere fornito il servizio richiesto”
(cfr. Corte d'appello Torino sentenza n. 953/2024).
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto di cui all'art. 6 dell'atto aggiuntivo all'atto di regolamentazione del servizio (cfr. doc.
4.3. e 16 fasc. att.; doc. 15 fasc. Cont conv.), atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, con tale previsione, l di non ha riconosciuto il diritto della di ottenere un certo CP_1 Parte_1 corrispettivo per gli investimenti quale conseguenza del calo dei pasti, ma si è limitata a impegnarsi a presentare un quesito alla SC MO “circa le modalità di compensazione, se dovute” (cfr. doc.
4.3. e 16 fasc. att.; doc. 15 fasc. conv.) – espressione ipotetica che esclude qualsivoglia riconoscimento.
Deve altresì essere rigettata la domanda attorea subordinata (domanda n. 7 di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del dovere di buona fede), tenuto conto:
- che l'invocata rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto avrebbe dovuto coinvolgere la SC MO (art. 5 ult. comma del capitolato tecnico prestazionale), che non è stata convenuta nella presente vertenza;
- che la violazione del dovere di buona fede non è ravvisabile con riferimento al numero dei pasti, tenuto conto che i succitati atti di gara escludono espressamente un obbligo contrattuale della parte pubblica-committente di acquistare determinati quantitativi di pasti, sicché non può ritenersi scorretto il rifiuto della convenuta di negoziare sul punto.
Parimenti va rigettata la domanda attorea formulata in via di ulteriore subordine
(domanda n. 8), volta ad ottenere la condanna dell'attrice a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc, non sussistendo il carattere residuale dell'azione (art. 2042
Cc), non essendo state proposte domande relative all'eccessiva onerosità della prestazione
(in tal senso, sentenza del Tribunale di Torino n. 1330/2024 resa nel procedimento Nrg
21355/2022).
8. Spese di lite.
Tenuto conto delle plurime domande attoree e dell'esito delle stesse [in particolare,
l'attrice ha formulato: una domanda concernente la rivalutazione Istat dei corrispettivi, articolata in 4 capi (domande da n. 1 a n. 4), di cui ne sono stati accolti 2; una domanda avente ad oggetto i corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni,
17 articolata in 2 capi, entrambi rigettati;
e due domande subordinate entrambe rigettate], il
Tribunale -alla luce dei principi di cui alla sentenza Cass. Su 32061/2022- ritiene che le spese di lite debbano essere poste a carico di parte attrice nella misura del 50%, dovendo considerarsi (anche) l'esistenza di diversi precedenti specifici in ordine alle domande attoree rigettate. Il restante 50% delle spese viene compensato tra le parti.
Le spese vengono liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014 (modificato dal Dm
147/2022), in base ai valori medi della tabella di riferimento (scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00).
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l a pagare alla per il titolo di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, la somma di € 6.968,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 31/07/2021 al
27/09/2022 (notifica della citazione) sugli importi maturati prima della domanda giudiziale
(27/09/2022) ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 28/09/2022 al saldo sull'intero; Cont condanna la a rimborsare all' i il 50% delle spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
il restante 50% delle spese viene compensato tra le parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/12/2025 (in base alla composizione del Collegio del 5/12/2025).
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente
dr.ssa Chiara Comune
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