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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti GAETANO IROLLO e GAETANO BOSONE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS,
CA OL, VI NO e CO MO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di visita di revisione del 24.11.2023..
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 67%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 10.02.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
Inoltre, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 12/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da esiti di quadrantectomia alla mammella sinistra per neoplasia, osteoartrosi diffusa, depressione ansiosa.
Difatti, il ctu chiamato a chiarimenti, affermava: “Orbene, da attenta rilettura della nuova documentazione sanitaria si evince che la patologia tumorale (diagnosticata nel lontano 2019) è, come affermato nella precedente relazione, in follow up ed è assente ripresa di malattia. Difatti come riportato nella nuova consulenza versata dal legale di parte ricorrente, i marcatori sono nei limiti, le indagini strumentali (eco addome, eco mammaria, mammografia, MOC, etc) sono nei limiti fisiologici. Inoltre, si può affermare, con certezza che “lo stato di osteoporosi” rilevato dal legale di parte ricorrente, in assenza di qualsiasi competenza, non è assolutamente rilevabile, difatti il T-score presente alla MOC è nei limiti fisiologici. Ed ancora la prescrizione di terapia farmacologica, da parte dello specialista di branca psichiatrica, seppur in assenza di qualsiasi rilievo diagnostico, oltre che con firma illeggibile e senza timbro, conferma la nevrosi d'ansia precedentemente valutata nella misura del 15%. In merito
a quanto espresso dal CTP dottor nelle osservazioni pervenute, si fa Persona_1
rilevare che: lo stesso era presente alla discussione medico-legale tenutasi al termine della visita, dove è stato ampiamente discusso il caso ed è opportuno far rilevare che lo stesso non ha esposto alcun rilievo al termine delle operazioni peritali.
Inoltre per quanto da Lui affermato in merito alla patologia neoplastica, è d'obbligo ricordare a noi stessi che il giudizio prognostico si basa su dati scientifici, come opportunamente descritto nell'elaborato peritale. In merito alla psicopatologia menzionata dal dottor si fa rilevare che la paziente non è seguita da Persona_1
alcun centro di igiene mentale di riferimento né tantomeno da specialista privato. Infine si deve ricordare che la valutazione medico-legale, cosa ben nota al dottor
specialista di branca, non è semplice elenco delle patologie con utilizzo di Per_1
codici a piacere, bensì è frutto di attenta valutazione del dato clinico e di quello documentale (visite specialistiche e indagini strumentali). all'incarico ricevuto, si ritiene di poter e dover pienamente confermare l'epicrisi valutativa espressa nella precedente Relazione di consulenza tecnica da questo CTU redatta.”
Pertanto, concludeva: “Pertanto, alla luce delle predette considerazioni è possibile riaffermare che la Signora è da ritenersi “invalido civile” Parte_1
nella misura del 67% a decorrere dall'epoca della revisione (24.11.23).”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce la ricorrente invalido al 67% con decorrenza dal 24.11.23;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto. Si comunichi.
Aversa, 28/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti GAETANO IROLLO e GAETANO BOSONE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS,
CA OL, VI NO e CO MO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di visita di revisione del 24.11.2023..
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 67%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 10.02.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
Inoltre, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 12/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da esiti di quadrantectomia alla mammella sinistra per neoplasia, osteoartrosi diffusa, depressione ansiosa.
Difatti, il ctu chiamato a chiarimenti, affermava: “Orbene, da attenta rilettura della nuova documentazione sanitaria si evince che la patologia tumorale (diagnosticata nel lontano 2019) è, come affermato nella precedente relazione, in follow up ed è assente ripresa di malattia. Difatti come riportato nella nuova consulenza versata dal legale di parte ricorrente, i marcatori sono nei limiti, le indagini strumentali (eco addome, eco mammaria, mammografia, MOC, etc) sono nei limiti fisiologici. Inoltre, si può affermare, con certezza che “lo stato di osteoporosi” rilevato dal legale di parte ricorrente, in assenza di qualsiasi competenza, non è assolutamente rilevabile, difatti il T-score presente alla MOC è nei limiti fisiologici. Ed ancora la prescrizione di terapia farmacologica, da parte dello specialista di branca psichiatrica, seppur in assenza di qualsiasi rilievo diagnostico, oltre che con firma illeggibile e senza timbro, conferma la nevrosi d'ansia precedentemente valutata nella misura del 15%. In merito
a quanto espresso dal CTP dottor nelle osservazioni pervenute, si fa Persona_1
rilevare che: lo stesso era presente alla discussione medico-legale tenutasi al termine della visita, dove è stato ampiamente discusso il caso ed è opportuno far rilevare che lo stesso non ha esposto alcun rilievo al termine delle operazioni peritali.
Inoltre per quanto da Lui affermato in merito alla patologia neoplastica, è d'obbligo ricordare a noi stessi che il giudizio prognostico si basa su dati scientifici, come opportunamente descritto nell'elaborato peritale. In merito alla psicopatologia menzionata dal dottor si fa rilevare che la paziente non è seguita da Persona_1
alcun centro di igiene mentale di riferimento né tantomeno da specialista privato. Infine si deve ricordare che la valutazione medico-legale, cosa ben nota al dottor
specialista di branca, non è semplice elenco delle patologie con utilizzo di Per_1
codici a piacere, bensì è frutto di attenta valutazione del dato clinico e di quello documentale (visite specialistiche e indagini strumentali). all'incarico ricevuto, si ritiene di poter e dover pienamente confermare l'epicrisi valutativa espressa nella precedente Relazione di consulenza tecnica da questo CTU redatta.”
Pertanto, concludeva: “Pertanto, alla luce delle predette considerazioni è possibile riaffermare che la Signora è da ritenersi “invalido civile” Parte_1
nella misura del 67% a decorrere dall'epoca della revisione (24.11.23).”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce la ricorrente invalido al 67% con decorrenza dal 24.11.23;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto. Si comunichi.
Aversa, 28/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna