Sentenza breve 16 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/07/2018, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2018
N. 01096/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 446 del 2018, proposto da:
RE De SE, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Scolavino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in LE, alla via Agostino Nifo, 2, presso l’Avv. Angela Ferrara;
contro
Comune di Taurano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in LE, alla via Zara, 72, presso l’Avv. Sabato Pisapia;
per l’annullamento
1) della deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018, notificata al sig. RE De SE in data 12 gennaio 2018, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Taurano ha deliberato di acquisire per quota parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis del d. P. R. n. 327/2001, il terreno di proprietà del sig. RE De SE, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Taurano al foglio 6, particella 98, altresì liquidando l’indennizzo dovuto, nonché disponendo l’adozione degli atti consequenziali;
2) ove e per quanto necessario, della deliberazione n. 70 del 29 novembre 2017, mai notificata, mediante la quale la Giunta Comunale di Taurano ha espresso l’indirizzo politico al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere gli adempimenti necessari per l’adozione del provvedimento di acquisizione di cui al punto 1);
3) ove e per quanto necessario, della relazione tecnica del 4 dicembre 2017, mai notificata, mediante la quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Taurano ha determinato l’indennizzo spettante al sig. De SE, in esecuzione dell’atto di indirizzo di cui al punto 2);
4) della nota prot. n. 3033 del 5 dicembre 2017, mediante la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Taurano ha comunicato al sig. De SE l’avvio del procedimento di acquisizione del cespite di cui al punto 1), ai sensi dell’art. 42-bis, d. P. R. n. 327/2001;
5) d’ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quelli espressamente impugnati
nonché, all’esito dell’accoglimento della domanda di annullamento, per la esecuzione della sentenza n. 1482/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE, pubblicata in data 16 ottobre 2017, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
Questa l’esposizione dei fatti, che si ricava dall’atto introduttivo del giudizio:
“Con deliberazione n. 36 del 4 maggio 2011, la Giunta Comunale di Taurano disponeva l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di una strada rurale in località Maddalena - Ciglio, nel contempo dichiarando la pubblica utilità dell’opera, nonché approvando il piano particellare delle aree soggette ad esproprio.
Tra i fondi soggetti ad esproprio veniva indicato anche un terreno di proprietà del sig. RE De SE, odierno ricorrente, catastalmente riportato nel foglio 6, mappale 98, con destinazione a noccioleto, esteso are 60,50, da espropriarsi per complessivi mq. 195.
Con determinazione n. 72 del 13 luglio 2011, il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Taurano determinava, d’urgenza ed in via provvisoria, l’indennità di espropriazione degli immobili interessati dalla procedura ablatoria di che trattasi.
Con successivo decreto n. 2217 del 19 agosto 2011, il Responsabile del Settore U.T.C. del Comune di Taurano decretava l’occupazione d’urgenza degli immobili da espropriare e, all’esito delle notifiche di legge, in data 16 novembre 2011 redigeva processo verbale di presa di possesso e di accertamento dello stato di consistenza del terreno di proprietà del sig. De SE.
In data 25 luglio 2012, il Comune di Taurano procedeva alla consegna dell’area occupata all’impresa edile AN IE, incaricata della esecuzione dei lavori.
Sta di fatto che, all’esito della occupazione del terreno di proprietà del sig. De SE: 1) il Comune di Taurano ometteva di adottare il decreto di esproprio dei fondi occupati; 2) i lavori venivano realizzati esclusivamente per la parte ricadente sui fondi estranei alla proprietà del sig. De SE.
In data 13 novembre 2016, il sig. De SE riceveva la notificazione della deliberazione n. 67 del 10 agosto 2016, pubblicata in data 7 novembre 2016, mediante la quale la Giunta Comunale di Taurano disponeva: 1) “Di prorogare per i motivi espressi in narrativa di anni 2 (due) il termine per la definitiva espropriazione dei suoli occorrenti per la sistemazione dell’opera meglio specificata in premessa ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.”; 2) “Di prorogare per tutta la durata dell’occupazione la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere”.
Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 84/2017 R.R. di codesto Ecc.mo Tribunale, il sig. De SE denunciava la sopravvenuta inefficacia - per decorrenza del termine legale di validità - della dichiarazione di pubblica utilità disposta a mezzo della deliberazione di G.C. n. 36/2011, altresì contestando la illegittimità della proroga disposta dal Comune di Taurano con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10 agosto 2016, quando il termine di efficacia della medesima dichiarazione di pubblica utilità era già trascorso, in subordine contestando la carenza dei presupposti legali della proroga in questione.
In vista della camera di consiglio del 7 febbraio 2017, fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, si costituiva in giudizio il Comune di Taurano, e, all’esito della celebrazione della udienza camerale, il Tribunale adito respingeva l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora denunciato dal ricorrente.
Stante il diniego della tutela cautelare, l’Amministrazione comunale proseguiva i lavori di realizzazione della strada rurale, nello specifico del tratto ricadente sul fondo di proprietà del sig. De SE, che veniva completato nel mese di luglio del 2017.
Tali circostanze venivano rappresentate e documentate dalle parti in causa in vista dell’udienza pubblica del 27 settembre 2017, all’esito della quale codesto Tribunale depositava, in data 16 ottobre 2017, sentenza n. 1482/2017, recante il seguente dispositivo: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, in epigrafe sub 1) e dichiara - per l’effetto - la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, resa con deliberazione di G.C. del Comune di Taurano, n. 36 del 4 maggio 2011, relativamente al terreno di proprietà del ricorrente, oggetto della procedura oblatoria in esame. Condanna il Comune di Taurano al risarcimento, in forma specifica, del danno subito dal ricorrente, mediante restituzione del predetto terreno in suo favore, salvo che il Comune non intenda acquisirlo non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile, ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001, e tanto nel termine indicato in parte motiva e fermo restando, in entrambi i casi, l’obbligo di risarcire, in favore del ricorrente medesimo, il danno per l’occupazione sine titulo di tale terreno, a decorrere dalla scadenza della dichiarazione di p.u. e secondo i criteri, specificati in parte motiva. Condanna il Comune di Taurano al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna altresì alla restituzione, in suo favore, del contributo unificato versato”.
In data 12 gennaio 2018, il sig. RE De SE ha ricevuto la notificazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Taurano n. 2 del 10 gennaio 2018, mediante la quale l’Amministrazione comunale: 1) ha deliberato di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, il bene immobile di proprietà dell’odierno ricorrente; 2) ha liquidato l’indennizzo dovuto al proprietario espropriato, disponendo il relativo pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività della medesima delibera, dando atto che tale pagamento avrebbe comportato l’acquisto del cespite in questione; 3) ha dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere all’adozione degli atti consequenziali ed al pagamento dell’indennizzo.
In data 15 gennaio 2018, la sentenza n. 1482/2017 di codesto Tribunale è passata in giudicato, stante il decorso del termine lungo per la relativa impugnazione.
In data 9 febbraio 2018, il sig. De SE ha ricevuto, per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario presso l’UNEP del Tribunale di Nola, l’offerta reale della somma dovuta dal Comune di Taurano a titolo di indennizzo; detta offerta è stata accettata dall’odierno ricorrente, ma con espressa riserva di impugnare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10 gennaio 2018, entro il relativo termine di decadenza”.
Rispetto a tale vicenda, il ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:
- “I) VIOLAZIONE ARTICOLI 3, 42 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ARTICOLI 42-BIS, D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 - ECCESSO DI POTERE PER PLURIMI VIZI DELLA MOTIVAZIONE - CARENZA DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO - ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE - PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ
1.1 (…) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10 gennaio 2018, il Comune di Taurano, dando seguito a quanto statuito da codesto Tribunale mediante la richiamata sentenza, quindi entro il termine di 90 giorni fissato nella parte motiva della medesima pronuncia, ha adottato il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis, d. P. R. n. 327/2001.
1.2 - Il comma 4 del richiamato art. 42-bis stabilisce che “Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione”; ciò in coerenza con l’incipit del comma 1, secondo il quale il provvedimento di acquisizione in parola può essere adottato “Valutati gli interessi in conflitto”.
Nello scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 42-bis citato, la Consulta ne ha ritenuto sussistente la conformità alle norme costituzionali in ragione della peculiare motivazione che deve corredare il provvedimento di acquisizione; sul punto, infatti, la Corte ha precisato quanto segue: “L’adozione del provvedimento acquisitivo presuppone, appunto, una valutazione comparata degli interessi in conflitto, qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. E l’assenza di ragionevoli alternative all’adozione del provvedimento acquisitivo va intesa in senso pregnante, in stretta correlazione con le eccezionali ragioni di interesse pubblico richiamate dalla disposizione in esame, da considerare in comparazione con gli interessi del privato proprietario. Non si tratta, soltanto, di valutare genericamente una eccessiva difficoltà ed onerosità delle alternative a disposizione dell’amministrazione, secondo un principio già previsto in generale dall’art. 2058 cod. civ.. Per risultare conforme a Costituzione, l’ampiezza della discrezionalità amministrativa va delimitata alla luce dell’obbligo giuridico di far venire meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, la quale ultima non risulta mutata neppure a seguito di trasformazione irreversibile del fondo. Ne deriva che l’adozione dell’atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l’extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, come recita lo stesso art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni. Dunque, solo quando siano state escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà. Soltanto sotto questa luce tornano ad essere valorizzati (...) i <<motivi di interesse generale>> presupposti dall’art. 42 Cost., secondo il quale il diritto di proprietà può essere compresso <<sol quando lo esiga il limite della “funzione sociale” (...): funzione sociale, la quale esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra Costituzione>> (sentenza n. 108 del 1986)” (Corte Costituzionale, 30 aprile 2015, n. 71).
In coerenza con i chiarimenti resi dalla Consulta, anche la giurisprudenza amministrativa ha autorevolmente evidenziato che la norma citata “configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo; (...) un tale obbiettivo istituzionale, inoltre, deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipative rigorose - basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali, che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica “... eccessiva difficoltà ed onerosità dell’alternativa a disposizione dell’amministrazione”), per la tutela di siffatte imperiose esigenze pubbliche” (Consiglio di Stato, ad. pl., 9 febbraio 2016, n. 2).
1.3 - Tali essendo gli ineludibili parametri da considerare per l’applicazione dell’art. 42-bis del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, mette conto verificare se il provvedimento di acquisizione, adottato dal Comune di Taurano ai sensi della norma citata, sia conforme alle prescrizioni operative dettate dagli autorevoli precedenti giurisprudenziali innanzi richiamati.
1.4 - Al netto della imponente struttura del provvedimento censurato - talora ridondante in tautologiche e svianti ricostruzioni puramente teoriche -, il contenuto motivazionale che occorre scrutinare per le finalità innanzi esposte è quello collocato a pagina 3) della deliberazione consiliare, che qui di seguito si trascrive: “1) trattasi di bene immobile utilizzato per scopo di interesse pubblico, in quanto l’area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall’Amministrazione in strada rurale. Pertanto, si conferma l’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area di cui trattasi, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, compromessi definitivamente dall’opera pubblica eseguita, nonché in considerazione delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione dell’opera; 2) l’utilizzo dell’area di proprietà privata è, ad oggi, sine titulo, pertanto la procedura di acquisizione relativa al mappale n. 98 necessita di regolarizzazione, tenuto conto di quanto sopra descritto; 3) si rileva una prevalenza dell’interesse pubblico, ancora persistente ed attuale, al mantenimento dell’opera pubblica sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene (terreno che non ha vocazione edificabile ed è a destinazione agricola); 4) si rileva un’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, anche per la necessità di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell’Ente”.
I quattro punti della motivazione resa a sostegno del censurato provvedimento di acquisizione contrastano radicalmente con i precetti applicativi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, come fissati dalla Consulta e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, finendo per connotare la conclamata violazione della norma applicata.
1.5.1 - Il punto 1) della parte motivazionale del provvedimento censurato afferma che “l’area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall’Amministrazione comunale in strada rurale”.
Mentre è vero, e non contestato, che la parte di terreno di proprietà del ricorrente, occupata dal Comune di Taurano, è stata trasformata in strada rurale, di contro del tutto non veritiera si rivela la tesi secondo la quale la trasformazione del fondo privato sarebbe irreversibile.
Come si ricava dalla perizia tecnica che si allega, a firma del geom. Angelo Ferraro, sul terreno di proprietà del sig. De SE “... sono stati realizzati lavori di scavo di sbancamento, con rimozione di arbusti e ceppaie, profilatura del fondo e configurazione di pareti a monte della strada stessa. In merito alla irreversibilità dell’opera, in particolare visto la modesta entità della stessa, consistente in semplici lavori di sbancamento e movimento terra con mezzi meccanici, si conferma che è possibile il ripristino dello stato dei luoghi, visto l’assenza di opere edili realizzate (assenza di materiali e tecniche costruttive)”.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Taurano, non vi è dubbio alcuno in merito al fatto che l’area occupata dalla strada rurale possa essere ricondotta nello stato in cui si trovava, trattandosi essenzialmente di eseguire delle opere di movimento terra.
Ciò posto, è di tutta evidenza che l’attualità, l’eccezionalità e “la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area di che trattasi” non possono derivare dalla “ormai irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi”, che non sussiste, come chiaramente evidenziato dal tecnico di parte, rilevando, invece, la ragionevole possibilità di restituzione totale del fondo al privato, previa una più che praticabile riduzione in pristino.
(…)
Con la conseguenza che l’interesse pubblico che deve assistere il provvedimento di acquisizione non può coincidere - come erroneamente preteso dal Comune di Taurano - con la presunta irreversibilità della trasformazione materiale del terreno.
1.5.2 - Meno che mai le “imperiose esigenze pubbliche” necessarie per legittimare il provvedimento di acquisizione possono essere ricondotte - come ancora preteso dall’Amministrazione comunale - alla valutazione delle “risorse pubbliche impiegate per la realizzazione dell’opera”.
Si osserva, a tal proposito, che l’impiego di risorse economiche pubbliche per la realizzazione dell’opera non costituisce in sé motivo in grado di legittimare l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, atteso che: 1) tra le opzioni da considerare per ovviare all’applicazione dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, la giurisprudenza individua anche “la cessione volontaria mediante atto di compravendita” (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2016, n. 3905), che di per sé comporta un aggravio economico a carico dell’Amministrazione; 2) l’analisi delle modalità di impiego delle risorse pubbliche in relazione con la adozione di un provvedimento di acquisizione di tal fatta deve essere obbligatoriamente rimessa alla valutazione della Giustizia contabile, che, sussistendone i presupposti, potrà dare corso alle azioni necessarie per il recupero del danno erariale.
Che il dato economico non possa svolgere un ruolo determinante nella motivazione del provvedimento di acquisizione è, inoltre, comprovato dal fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza innanzi richiamata, la assoluta necessità di tale soluzione non può essere motivata in ragione della eccessiva onerosità delle soluzioni alternative a disposizione dell’amministrazione.
Infine, ed in maniera determinante, è opportuno evidenziare che il valore economico dell’opera realizzata sul terreno di proprietà del ricorrente, come ancora si ricava dalla allegata perizia di parte, è stato stimato dal geom. Ferraro nel senso che “tale intervento incide con un valore di circa il 10% del corpo d’opera, pari a circa euro 2.500,00 e sono stati realizzati lavori di scavo di sbancamento, con rimozione di arbusti e ceppaie, profilatura del fondo, pareti della strada e trasporto a rifiuto”.
(…).
1.5.3 - In disparte quanto precede, quindi al netto degli inconsistenti profili motivazionali incartati nel provvedimento di acquisizione, è di tutta evidenza che ciò che difetta in assoluto è la ostensione del concreto interesse pubblico in grado di giustificare la compressione del diritto di proprietà in ragione della sua funzione sociale, non essendo affatto chiaro - al di là delle risorse economiche impiegate - quali siano, in concreto, gli attuali e nuovi “interessi generali” alla cui soddisfazione dovrebbe concorrere il privato, sacrificando il proprio bene a cagione della funzione sociale del diritto di proprietà, come predicato dall’art. 42 della Costituzione.
(…)
Sta di fatto che il provvedimento citato non fornisce alcun elemento in grado di individuare quale sia lo scopo di pubblico interesse - svincolato dalle ragioni della pregressa procedura ablatoria - invocato per comprovare la sussistenza delle ineludibili “imperiose esigenze pubbliche” richieste dalla giurisprudenza.
(…)
1.6 - Il punto 2) della parte motivazionale del provvedimento censurato, ribadita la sussistenza della occupazione sine titulo, invoca la necessità di regolarizzazione della acquisizione del bene privato.
Anche in questo caso, tuttavia, la deliberazione consiliare è inficiata da chiaro vizio motivazionale, atteso che: 1) l’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, come già evidenziato, non può essere applicato al solo scopo di sanare un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione, sicché l’esigenza di regolarizzazione non può costituire ex se la giustificazione del provvedimento di acqusizione; 2) non rilevano le esigenze pubbliche, diverse da quelle che hanno ispirato la pregressa occupazione illecita, in grado di comprovare la necessità del provvedimento acquisitivo (TAR Campania, Napoli, sez. V, 16 gennaio 2017).
1.7.1 - Il punto 3) della parte motivazionale del provvedimento censurato pretenderebbe di svolgere la comparazione tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera pubblica e quello speculare del privato alla restituzione del bene.
Quanto all’interesse pubblico, il mero riferimento al “mantenimento dell’opera pubblica” non vale ad identificare le “imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo”; tale formula pretoria, infatti, distingue chiaramente i) l’interesse che deve sorreggere il provvedimento di acquisizione ii) dall’effetto utile che, in tal modo, l’amministrazione vorrebbe conseguire, cioè il mantenimento dell’opera.
Tale rilievo, quindi, conferma l’assoluta carenza motivazionale del provvedimento censurato, evidentemente basato su una errata e distorta interpretazione dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001.
1.7.2 - Quanto, invece, all’interesse privato alla restituzione del bene, questo sarebbe recessivo in considerazione del fatto che lo stesso è un “terreno che non ha vocazione edificabile ed è a destinazione agricola”.
Il giudizio comparativo - comunque di per sé inficiato dalla omessa ostensione dell’interesse pubblico, costituente uno dei due elementi oggetto di valutazione - si basa, quindi, sulla illogica, pretestuosa ed immotivata premessa che un terreno agricolo avrebbe un valore d’uso inferiore ad un terreno avente vocazione edificatoria.
Tale premessa, tuttavia, trascura di considerare che la vocazione del terreno, quindi il relativo valore d’uso, deriva dalla destinazione urbanistica impressa dallo strumento urbanistico comunale; sicché il valore di un terreno agricolo, proprio perché collocato in un ambito territoriale dove si esercita esclusivamente l’attività agricola, non può essere assolutamente valutato in relazione ad una contrapposta vocazione edificatoria, che costituisce una mera astrazione concettuale del tutto avulsa dall’attuale regime giuridico del terreno di proprietà del ricorrente.
La comparazione, quindi, è illogica ed errata, anche perché oggettivamente basata su parametri disomogenei, nonché sul travisamento dell’effettivo interesse privato.
Il provvedimento censurato, infatti, ha trascurato di considerare che il sig. De SE è imprenditore agricolo che utilizza il terreno per cui vi è causa in ragione della sua attività professionale, e, quindi, della sua destinazione a noccioleto.
Al fine, dunque, di mettere bene in evidenza gli elementi di comparazione tra l’interesse pubblico - mai chiaramente descritto dall’amministrazione comunale - e quello privato del ricorrente, torna utile recuperare l’ulteriore contenuto della perizia redatta dal tecnico di parte, geom. Ferraro, che, nel descrivere le “criticità dell’opera realizzata”, ha evidenziato che: 1) “nella realizzazione dell’intervento “nuovo tratto di strada” ricadente nel fondo del sig. De SE risulta indispensabile la realizzazione di una parete di contenimento, anche con opera d’ingegneria naturalistica tipo staccionata viva, per il contenimento delle pareti a monte della stessa strada”; 2) “bisogna eseguire appropriate opere di regimazione delle acque superficiali, per evitare ristagni d’acqua e favorire, mediante idonee canalizzazioni, il razionale deflusso delle stesse, per evitare danni al fondo del sig. De SE e dei confinanti”; 3) “inoltre allo stato attuale, la realizzazione di tale strada ha tagliato il fondo e una stradina interna a servizio del fondo stesso in due, lasciando la porzione di fondo a monte con limitata possibilità di accesso, e il fondo a valle intercluso, e pertanto è impossibilitato alla lavorazione e al raccolto stesso”.
È a dire, quindi, che mentre il censurato provvedimento di acquisizione non indica affatto le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che lo dovrebbero connotare, di contro rilevano con oggettiva evidenza i pregiudizi, materiali ed economici, che la realizzazione della strada rurale ha provocato al fondo agricolo - da considerarsi nella sua intera estensione - di proprietà del ricorrente, e, per l’effetto, all’attività imprenditoriale che questi ivi esercita.
Tale condizione critica, derivante dalla approssimativa progettazione e realizzazione della strada rurale in questione: 1) dà conto della radicale illogicità e falsità motivazionale del provvedimento di acquisizione; 2) sta provocando danni consistenti alla porzione di fondo non interessata dalla occupazione illecita; 3) rileva anche ai fini della tutela cautelare sottesa al presente ricorso, come in prosieguo meglio chiarito.
1.8. - Il punto 4) della parte motivazionale del provvedimento censurato “rileva un’assenza di ragionevoli alternative” al provvedimento di acquisizione, “anche per evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell’Ente”.
Anche tale ultimo passaggio motivazionale si basa su formule di puro stile, atteso che non chiarisce affatto di quali soluzioni alternative l’amministrazione comunale ha verificato la praticabilità; sta di fatto che, come confermato anche dal Superiore Collegio di g.a., recuperando gli argomenti motivazionali di Corte Costituzionale n. 71/2015, l’adozione del provvedimento di acquisizione di cui si discute “è consentita solo quando costituisce l’extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e a conclusione di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, sempre che non siano configurabili altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione del bene al privato, sia essa totale o parziale, previa riduzione in pristino” (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2016, n. 3905)
(…)
1.9 - Le carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento in esame sono, dunque, esiziali, anche in considerazione del fatto che l’illecito del quale si discute - che il Comune di Taurano ha cercato di “sanare” mediante l’adozione del provvedimento di acquisizione - è scaturito da una gestione radicalmente superficiale della procedura ablatoria avviata nel lontano 2011, atteso che l’amministrazione: 1) non ha mai adottato il decreto di esproprio, come pure avrebbe potuto e dovuto operare; 2) ha fatto scadere, senza motivo alcuno, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 3) ha disposto la proroga di tale ultimo termine solo dopo la proroga.
1.10 - Le osservazioni che precedono, considerate nel complesso, evidenziano, quindi, una serie di concorrenti ed insuperabili profili di criticità del provvedimento di acquisizione che ne impongono l’annullamento giudiziale.
- II) SULL’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1482/2017 MEDIANTE ADOZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI TAURANO, DI ORDINE DI RESTITUZIONE DEL FONDO DI PROPRIETÀ DEL RICORRENTE
2.1 - All’esito dell’annullamento del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione comunale è tenuta alla restituzione del terreno occupato sine titulo, al fine di ottemperare alla conforme condanna “al risarcimento, in forma specifica, del danno subito dal ricorrente, mediante restituzione del predetto terreno in suo favore”, statuita sempre mediante la richiamata sentenza n. 1482/2017, passata in giudicato.
Considerato, infatti, che con l’adozione della deliberazione consiliare qui censurata, il Comune di Taurano ha consumato il potere di cui all’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, stante anche il decorso del termine di 90 giorni fissato - nella motivazione ed espressamente richiamato nel dispositivo della sentenza n. 1482/2017 - per “l’eventuale adesione (...) all’opzione rappresentata dall’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis T. U. Espr.”, all’esito dell’annullamento giudiziale del provvedimento di acquisizione residua solo l’obbligo di restituzione del fondo, in virtù del giudicato formatosi in merito al conforme ordine fissato da codesto Tribunale nella richiamata sentenza, essendo stata già esercitata, ancorché in maniera non conforme alla disposizione normativa applicata, la facoltà di scelta fra la acquisizione del fondo e la non acquisizione.
(…)
2.2 - Previo, dunque, l’accertamento del giudicato formatosi nei termini innanzi esposti, il sig. De SE ha interesse ad ottenere l’adozione dei provvedimenti necessari per garantire l’esatta ottemperanza alla sentenza n. 1482/2017”.
Il ricorrente – previa esposizione delle ragioni a sostegno della domanda di tutela cautelare – formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Si chiede che l’adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
- 1) in via cautelare, previa audizione del sottoscritto difensore in camera di consiglio, adottare provvedimento cautelare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.;
- 2) nel merito, annullare i provvedimenti impugnati;
- 3) all’esito dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare che il Comune di Taurano è obbligato a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1482/2017 di codesto Ecc.mo Tribunale nei termini di cui in ricorso, ordinando ad esso Comune di Taurano, in persona del legale rapp.te p.t., la restituzione, previa riduzione in pristino, del fondo di proprietà del sig. RE De SE, sito nel medesimo Comune di Taurano, località Maddalena - Ciglio, in C.T. al foglio 6, particella 98, sin d’ora fissando un termine per l’ottemperanza all’ordine che precede, con contestuale nomina di commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, nonché fissando, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la somma dovuta dal Comune di Taurano in conseguenza dell’eventuale ritardo nella esecuzione del giudicato;
- 4) con vittoria di compenso professionale come per legge, rimborso delle spese generali, degli oneri fiscali e previdenziali e del costo del contributo unificato complessivamente versato”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Taurano, dapprima con memoria di stile e quindi depositando scritto difensivo, del seguente testuale tenore:
“Viene in discussione all’udienza in Camera di Consiglio del 24/4/18, l’intestato ricorso, con cui, sorprendentemente, incurante della sentenza n. 1482/17, resa proprio da Codesto TAR, il sig. De SE impugna la delibera consiliare, con cui il Comune di Taurano non ha fatto altro che dare esecuzione a tale pronuncia. Con l’inoppugnata sentenza n. 1482/17 il TAR LE ha, infatti, accolto il ricorso proposto dal sig. De SE per l’annullamento della delibera di proroga dei termini dell’efficacia dell’occupazione di urgenza (RG n. 84/17) finalizzata all’acquisizione del bene di proprietà solo per un vizio formale, rinvenibile nella decorrenza del termine decadenziale disposto per la detta acquisizione, riconoscendo, invece, la bontà del progetto realizzato, vagliato, anzi, positivamente.
Il preminente interesse pubblico (teso alla tutela dell’ambiente e dell’incolumità delle comunità locali), finalizzato a garantire una via di accesso all’area montana (costone Pietra Maula), interessata da sempre ed anche all’attualità da ripetuti incendi, è stato, infatti, la ragione per cui il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare formulata dal ricorrente nel giudizio RG n. 84/17 che ha consentito alla PA resistente di portare a termine l’opera, rimasta al tempo incompiuta solo per la parte di terreno di proprietà del ricorrente (“il ricorso non pare favorevolmente valutabile in sede cautelare, per l’assenza di un apprezzabile periculum in mora, stante la rilevanza esclusivamente economica del dedotto pregiudizio (un’eventuale trasformazione irreversibile dei luoghi, oggetto d’occupazione – ove effettivamente non ancora realizzata – ben potendo essere oggetto di ristoro patrimoniale da parte dell’amministrazione, avvalendosi degli strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento di settore)”. A fronte, dunque, del preminente interesse pubblico, i Giudicanti hanno ritenuto che l’unico danno riconoscibile al sig. De SE fosse quello di un ristoro economico.
Sorprende, dunque, che ancora una volta, il ricorrente riproponga a supporto dell’odierno gravame le medesime ragioni già vagliate e non condivise dal Giudicante nel giudizio conclusosi con l’inoppugnata sentenza n. 1482/17.
Il sig. De SE, infatti, pone a supporto delle ragioni dell’odierno gravame la presunta – invero inesistente – omessa valutazione da parte del Comune resistente dei contrapposti interessi (pubblici-privati), arrivando a contestare, in buona sostanza, nuovamente il progetto della strada rurale che ha investito l’esiguo terreno (soli mq 195) di proprietà, dimenticando che su tale censura si è formato un giudicato (sentenza n. 1482/17) che ha sancito la bontà dell’opera, non più contestabile anche per le inoppugnate delibere comunali che ne avevano approvato le modalità di esecuzione (cfr.: pag. 21 della sentenza: “quindi, l’eccezione della difesa del Comune resistente coglie nel segno, se intesa nel limitato senso dell’impossibilità, per il ricorrente, di contestare la validità delle scelte progettuali e insediative connesse alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, ormai cristallizzate da lungo tempo, stante l’omessa impugnativa degli atti suelencati risalenti al 2011, da parte medesimo”) “
Quanto innanzi, senza considerare che a fronte del presunto danno, già ristorato al ricorrente (che beneficia anch’esso del nuovo tracciato), decisivo è, invece, il grave pregiudizio economico derivante da tale inammissibile ed infondata azione tenuto conto che l’opera è stata realizzata con fondi regionali; la PA resistente nella denegata – non creduta – ipotesi di restituzione (comunque non perseguibile) sarebbe costretta a restituire il finanziamento regionale concesso per la realizzazione della strada rurale.
(…)
Preso atto della detta sentenza, con delibera n. 70 del 29/11/17 la Giunta Comunale di Taurano, esprimendo indirizzo favorevole all’acquisizione del bene del sig. de SE, ha demandato al responsabile del servizio tecnico di porre in essere i necessari adempimenti.
In tal senso, giusta relazione di stima del 4/12/17 l’UTC ha, dapprima, determinato l’indennità dovuta al ricorrente nella misura di € 1.672,93 (l’indennità è stata accettata dal ricorrente: cfr. verbale di offerta reale del 18/10/18) e, poi, con nota prot n. 3033 del 5/12/17 ha comunicato al sig. De SE l’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione del bene di proprietà; ancora una volta, in linea con l’ostruzionistico atteggiamento da sempre tenuto, il sig. De SE ha rifiutato la notifica della detta comunicazione, comunque, perfezionatasi ai sensi dell’art. 138 co. 2 del c.p.c.
Avendo adempiuto agli obblighi di legge e non avendo ricevuto alcuna rimostranza da parte del ricorrente, con deliberazione n. 2 del 10/1/18 il Consiglio Comunale di Taurano ha deliberato l’acquisizione, ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01, al patrimonio indisponibile del Comune il bene di proprietà del sig. De SE, distinto in catasto al fg. n. 6, mappale n. 98. Nonostante l’accettazione dell’indennità, la chiara rappresentazione delle ragioni (tra l’altro, ben conosciute, visto il giudizio intercorso tra le parti) addotte dall’amministrazione a supporto dell’acquisizione, ma soprattutto la bontà dell’opera di interesse, vagliata positivamente dal TAR LE con la sentenza dell’ottobre 2017, con il ricorso cui si resiste, il sig. De SE ha gravato, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, la delibera consiliare di acquisizione (…).
Il ricorso del sig. De SE è inammissibile, improcedibile ed infondato e va, pertanto, respinto, unitamente all’istanza cautelare, alla stregua delle seguenti considerazioni in diritto:
1) Sull’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
1.1. Sull’inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di ricorso.
Assolutamente inammissibile ed infondato è il primo motivo di ricorso, con cui, attraverso una suggestiva - ma non efficace - modalità di contestazione, che non tiene conto del complesso delle ragioni fattuali e giuridiche sottese all’adozione della delibera gravata, il ricorrente eccepisce l’illegittimità del deliberato, inficiato, a suo dire, da difetto di motivazione e di istruttoria.
- I) Diversamente, non è la delibera gravata, indiscutibilmente legittima (non essendo inficiata da nessuno dei vizi contestati), bensì il ricorso proposto dal sig. De SE ad essere inficiato da evidenti profili, non solo di infondatezza, ma, soprattutto, di inammissibilità e/o improcedibilità, atteso che le censure formulate violano il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1482/17, resa dal TAR LE, in ordine alla controversia (RG n. 84/17), intercorsa tra le medesime parti ed avente ad oggetto la bontà del progetto che ha investito il bene di proprietà del ricorrente e, dunque, le ragioni della sua acquisizione, nuovamente messe in discussione con l’odierno gravame.
La sentenza in parola, di cui la delibera gravata è esecuzione, ha riconosciuto la possibilità per il Comune di procedere all’acquisizione del bene del ricorrente, attivando la procedura di cui all’art. 42 bis del DPR 327/01, in esito ad una valutazione che ha investito nel merito, non solo la bontà del progetto da realizzare, ma anche i contrapposti interessi, pubblici e privati.
La riconosciuta possibilità dell’acquisizione sanante non è, dunque, un dato, né meramente “formale”, né “scontato”, proprio in virtù del vaglio, già operato dal Giudicante sulla “perseguibilità” del prevalente interesse pubblico alla completa realizzazione dell’opera; ciò, è provato anche dalla puntuale ricostruzione, non solo delle circostanze fattuali, ma soprattutto delle ragioni rappresentate dalle contrapposte parti in causa (ricorrente/PA resistente).
I Giudicanti, infatti, nel riconoscere la “opzione” sanante, stabilendone anche un termine di esercizio (90 giorni), ne hanno valutato la fondatezza, in considerazione dell’intenzione che, in sede di giudizio, più volte la PA resistente ha manifestato di voler perseguire, rappresentandone le ragioni fattuali e giuridiche.
(…)
In tal senso, la sentenza, di cui – si ribadisce – la delibera gravata è mera esecuzione, ha statuito, non solo il “tempus” per l’avvio della procedura sanante, ma anche il “modus”, disponendo che il Comune ristorasse i danni patrimoniali e non, dovuti per l’illecita occupazione.
Sorprende, dunque, che (…) ancora una volta, anziché dolersi al più dell’importo riconosciuto dal Comune, tra l’altro accettato, il ricorrente riproponga a supporto dell’odierno gravame le ragioni già vagliate e non condivise dal Giudicante nel giudizio conclusosi con l’inoppugnata sentenza n. 1482/17.
(…)
- II) Ciò posto, in ogni caso, per mero tuziorismo, si rappresenta che le censure formulate dal ricorrente sono infondate, in quanto smentite dalla stessa delibera, in cui sono puntualmente rappresentate le ragioni che ne hanno determinato l’adozione, atteso che la “ratio” di un provvedimento è connessa al complesso delle ragioni in esso rappresentate.
(…) Nella delibera gravata la PA resistente ha, in ossequio a quanto previsto dall’art. 42 bis del DPR 327/01, rappresentato:
a) le circostanze fattuali che hanno determinato l’illiceità dell’occupazione, riferendo dei principali atti deliberativi comunali e della intervenuta sentenza del TAR LE;
b) i presupposti giuridici sottesi all’acquisizione, non solo menzionando l’art. 42 bis del DPR 327/01, ma anche arresti giurisprudenziali che ne consentono l’applicazione;
c) i provvedimenti comunali, preordinati al deliberato, attraverso cui è stato garantito il ristoro del pregiudizio economico subito dal ricorrente;
d) la sussistenza dell’interesse pubblico all’acquisizione, riportando in modo esemplificativo, le seguenti ragioni: (vedi sopra).
- III) Né valgono a smentire tale circostanza, ovvero la pretestuosità del gravame, le avverse generiche argomentazioni riferite ai soli e singoli punti (1, 2, 3 e 4) della delibera innanzi riportati. In particolare:
a) priva di pregio è l’avversa tesi che, nel contestare l’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi (punto sub 1), arriva addirittura a sostenere che il terreno di proprietà del ricorrente possa essere oggetto di ripristino, ponendo a conforto di tale infondata ragione le perizie di parte del geometra Ferraro. Al riguardo, nell’impugnare e contestare le perizie del Ferraro del 23/2/18 e del 26/3/18, in quanto palesemente infondate e resistite per tabulas dalla documentazione (vedi accertamenti di pubblici ufficiali aventi carattere fidefacente), si rappresenta che tali infondate argomentazioni sono assolutamente inammissibili, non solo perché tardive, afferendo al progetto originario, ma anche perché impingono il merito discrezionale delle scelte della PA, che ha proceduto alla realizzazione del progetto al solo scopo di garantire una via di accesso al costone Pietra Maula, interessato da sempre ed anche all’attualità da ripetuti incendi.
In tal senso, il presunto (invero non provato) interesse privato è comunque recessivo rispetto a quello pubblico, teso alla tutela dell’ambiente e dell’incolumità delle comunità locali, attraverso la realizzazione – come detto – di una facile via di accesso al costone Pietra Maula, da sempre interessato da intensi e frequenti incendi, soprattutto durante la stagione estiva.
In particolare, le perizie del geom. Ferraro non hanno alcun valore probatorio, in quanto:
- atti di parte, redatti nell’interesse del ricorrente e, dunque, non “oggettive”;
- contraddittorie; infatti, la perizia del 23/2/18 quantifica il valore dell’opera realizzata in € 2.500,00, mentre in quella del 26/3/18 in € 3.000,00;
- inconferenti, sia perché relativi ad eventuali – invero non dovuti – ulteriori interventi a realizzarsi, sia perchè riferiti ad altra porzione di terreno esclusa dalla procedura di interesse; in entrambi i casi il ricorrente può agire in altra sede, con altre modalità le richieste non rientrano nella competenza dell’Ecc.mo Collegio;
- infondate, in quanto già vagliate nel ricorso RG n. 84/17 e ritenute non meritevoli d’accoglimento da parte del TAR LE;
- smentite: I) dalla relazione del tecnico comunale, in cui si rappresenta che: “Il sottoscritto Geom Giovanni Pacia, Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Taurano, esaminate le relazioni del Geom. Angelo Ferraro (tecnico incaricato dal sig. De SE RE), ha operato un riscontro materiale in esito ad accesso sui luoghi del 18.4.2018 (…);
II) dalle autorizzazioni dei sovraordinati Enti regionali che hanno valutato positivamente il progetto. In particolare, l’autorizzazione della Comunità Montana “Partenio Vallo di Lauro” (provvedimento prot n. 1202 del 23/3/17) che la VIA, rilasciata dal responsabile del servizio tutela paesaggistica del Comune di Taurano (cfr. provvedimento prot n. 860 del 29/3/17), confermano l’assoluta bontà dell’operato della PA resistente (conclamato dalle pubbliche autorità che hanno rilasciato i citati titoli autorizzatori), che ha sempre agito nell’interesse della comunità e nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni legislative. In altri termini, l’opera è stata realizzata con tutte le autorizzazioni necessarie.
In ogni caso, le generiche ragioni poste a supporto della presunta reversibilità dell’opera sono inammissibili, in quanto afferiscono al progetto della strada, assentito con le delibere del 2011, mai gravate dal ricorrente.
(…)
L’opera, ovvero il tracciato della strada rurale non potrebbe essere diverso da quello che è stato realizzato.
L’esigua porzione di terreno del ricorrente (195 mq del valore di soli € 1.672,93) rientra nell’ambito di un’area già interamente trasformata per effetto dei realizzati lavori pubblici conseguenti alla procedura espropriativa che, dunque, non avrebbe mai potuto trovare alcuna diversa soluzione; in altri termini, il percorso tracciato non era e non è più modificabile, dovendo attraversare necessariamente il fondo del ricorrente (circondato – come già detto – da particelle già acquisite ed occupate legittimamente dal Comune per la detta strada), come facilmente rilevabile dall’allegata planimetria.
Del resto, un’eventuale – si ribadisce, non creduta – restituzione (in spregio di atti mai gravati che hanno esplicato i propri effetti anche sull’interesse dei terzi investiti dall’opera) dovrebbe comportare di fatto una modifica progettuale, invero però in tutta all’attualità non più possibile, per tutte le oggettive ragioni sostanziali relative all’opera realizzata innanzi esplicitate.
Quanto innanzi, smentisce tutte le generiche e pretestuose avverse considerazioni sulla perseguibilità del ripristino, attesa il “modus” della intervenuta trasformazione; non è certo la presunta modalità di ripristino a rendere perseguibile la restituzione del bene, ma – come detto – l’immodificabilità dell’opera, realizzata nell’interesse pubblico, anche del ricorrente.
b) Altresì priva di pregio è l’avversa argomentazione, con cui, obliterando le ben note ragioni di finanzia pubblica, il ricorrente contesta le “risorse impiegate per la realizzazione dell’opera” (punto sub 2), decontestualizzando l’affermazione dal complesso delle ragioni ad essa sottese; come rilevabile anche dal tenore letterale dell’affermazione, le risorse sono quelle impiegate per la realizzazione dell’intera opera, finanziata con fondi regionali (“risorse pubbliche”).
Come ben noto al ricorrente, le opere di interesse sono state finanziate interamente dalla Regione e assistite da contratto di prestito stipulato con la Cassa DD.PP, con capitalizzazione del suddetto contributo con rate a solo carico dell’Ente regionale (cfr.: delibera n. 36 del 4/5/11: “i detti lavori sono finanziati per l’intero importo con i fondi di cui alla LR 8/2004 annualità 2006 giusta DGR n. 224 del 21/2/2006, assistito da contratto di prestito stipulato con la Cassa DD.PP”).
Orbene, tale circostanza che ha impattato, al tempo, sull’interesse pubblico ed ambientale all’esecuzione dei lavori, ha una incidenza, anche all’attualità, tenuto conto che, nella denegata – non creduta – ipotesi di restituzione del bene al ricorrente, la PA resistente sarà obbligata alla restituzione del finanziamento.
Al riguardo, non va sottaciuto che il Comune di Taurano è un piccolissimo centro delle aree interne campane che a fatica riesce a far fronte alle esigenze della comunità con i fondi di cui dispone; non è un caso, infatti, che l’opera in parola, di interesse pubblico è stata realizzata con l’aiuto della Regione.
In altri termini, a prescindere dall’oggettiva impossibilità, una eventuale – non creduta – restituzione avrebbe effetti devastanti anche sulle finanze del piccolo Comune resistente: di questa circostanza va tenuto conto, anche in considerazione dell’importanza e strategicità dell’opera, a fronte dell’esiguità del valore del bene del De SE (poco più di mille euro), del fatto che lo stesso ammette nelle proprie difese di continuare a disporre della restante parte dei propri beni non oggetto della procedura e della legittimità dell’operato del Comune.
In ragione di tali considerazioni è evidente l’assoluta inammissibilità ed infondatezza della presunta possibile reversibilità della trasformazione operata che, certamente, non può essere stabilita dal ricorrente.
Né valgono a smentire tutte le riferite circostanze le richiamate infondate “valutazioni” del geometra Ferraro sul presunto esiguo “costo” per il ripristino dello status quo ante e sulle modalità della sua esecuzione. Al riguardo, nell’impugnare e contestare nuovamente tutto quanto rilevato, dedotto e prodotto nelle relazioni del 23/2/18 e del 26/3/18, come meglio chiarito al punto sub III, a), che qui si intendano per trascritte, si ribadisce che, non è solo il “costo” impiegato per l’occupazione del terreno del ricorrente ad avere una incidenza in ordine alla irreversibilità del bene, bensì il finanziamento pubblico concesso per la realizzazione dell’intera opera, che in caso di ripristino (l’opera risulterebbe incompiuta), dovrà essere restituito; ciò, chiaramente in danno delle finanze del piccolo ente comunale.
(…)
c) Tutte le considerazioni innanzi riportate dimostrano la sussistenza dell’interesse pubblico alla formale acquisizione del bene di proprietà. In tal senso alcuna pregio ha la pretestuosa eccezione riferita alla vocazione del bene e, dunque, al motivo sub 3 della delibera, in cui la qualificazione urbanistica del bene è un mero inciso (connesso al valore economico dell’indennità corrisposta), che non ha alcun rilievo sostanziale rispetto alle ragioni indicate al detto punto 3 (…).
d) Assolutamente inammissibile, impingendo il merito delle scelte della PA, nonché infondata è la avversa censura formulata sul motivo 4 della delibera, ovvero sulla “assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, anche per la necessità di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell’Ente”.
Alla luce, infatti, di tutte le considerazioni che precedono, che qui si intendano per trascritte, e che, per brevità, di seguito, si riportano succintamente, l’acquisizione è dovuta, necessaria e non superabile, in alcun modo, in quanto, l’opera:
- (completata) realizzata in forza di atti deliberativi validi ed efficaci, autorizzati dalle competenti e sovraordinate Autorità, non può, né avrebbe mai potuto, avere una diversa conformazione. L’esigua porzione di terreno del ricorrente (195 mq) rientra nell’ambito di un’area già interamente trasformata per effetto dei realizzati lavori pubblici conseguenti alla procedura espropriativa: il percorso tracciato non era e non è più modificabile, dovendo attraversare necessariamente il fondo del ricorrente (circondato – come già detto – da particelle già acquisite ed occupate legittimamente dal Comune per la detta strada);
- è necessaria a garantire la tutela dell’ambiente e dell’incolumità delle comunità locali, attraverso la realizzazione di una facile via di accesso al costone Pietra Maula da sempre interessato da intensi e frequenti incendi, soprattutto durante la stagione estiva;
- è stata realizzata con fondi regionali: ciò, conferma l’interesse pubblico alla sua realizzazione. Tale circostanza ha, comunque, una rilevanza non di poco conto, considerato che, in caso di restituzione, il Comune ne sarebbe danneggiato in termini economici e finanziari. Ne discende, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso che va respinto.
IV) Tutte le ragioni innanzi esposte confermano, nel caso di specie (alla luce anche della precedente puntuale sentenza del TAR LE) la natura vincolata degli atti oggetto dell’odierno gravame. In tal senso, in ogni caso, la legittimità degli stessi è sostanziata dalle note prescrizioni dell’art. 21 octies L. 241/90.
- V) Ciò posto, per completezza, si eccepisce l’inammissibilità del gravame proposto avvero la relazione di stima del 4/12/18, in quanto sottratta al giudicato dell’Ecc.mo Collegio, si sensi dell’art. 133, comma 1, lett g), ovvero: “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso e dell’istanza cautelare.
1.2) Sull’inammissibilità ed infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Ferma l’assorbenza di quanto innanzi, si rileva l’inammissibilità e l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente chiede la restituzione del bene.
Tale richiesta è, in primo luogo inammissibile, data la commistione e sovrapposizione tra l’azione demolitoria e di restituzione in maniera non conforme a paradigma di legge ed al codice di rito.
Inoltre, la richiesta di restituzione è priva di pregio, attesa la legittimità della delibera consiliare gravata, per tutte le ragioni innanzi esposte, che qui si intendano per trascritte. (…)
In ogni caso, la richiesta di esecuzione non è, né dovuta, né possibile, in quanto anche nella denegata – non creduta – ipotesi di annullamento della delibera gravata, la PA resistente potrebbe esercitare la facoltà di cui all’art. 42 bis del DPR 327/01, in forza di quanto disposto dal comma 8, del medesimo articolo che dispone: “Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”. Le ragioni, dunque, poste a supporto dal ricorrente, ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 1482/17, sono inammissibili, oltre che infondate, atteso, in ogni caso, il potere di rinnovazione riconosciuto dalla legge in favore della PA.
Ne discende l’inammissibilità e l’infondatezza della richiesta che va pertanto respinta”.
Esposte le ragioni, che s’opponevano, a suo avviso, all’accoglimento della domanda cautelare, la difesa dell’Amministrazione concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Dopo il deposito, per il ricorrente, di copia conforme della sentenza 1482/2017 di questo Tribunale, e di ulteriore perizia giurata di parte del geom. Ferraro, del 30 marzo 2018, seguiva lo scambio di memorie tra le parti.
Nell’ultimo scritto difensivo, il Comune di Taurano faceva presente, in particolare, che:
“Lette le avverse difese, onde confutare qualsiasi dubbio sulla sussistenza dell'interesse pubblico sotteso all'adozione della delibera gravata ed alla relativa opera pubblica interessata (strada Maddalena – Ciglio), si rappresenta che è lo stesso è ampiamente provato in atti, da ultimo, anche con nota prot n. 979 del 19/2/18, con cui la Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro ha comunicato al Comune di Taurano: "come noto, questa Comunità Montana sta da mesi utilizzando la strada di cui in oggetto per l'accesso, con propri mezzi, all'area ed al costone Pietra Maula, così da assicurare la tempestività delle azioni di monitoraggio e controllo del territorio, nell'ambito dei propri compiti. In tal senso, si comunica che, in ragione dei prossimi mesi estivi, vi sarà un'intensificazione del transito di mezzi di questa Comunità Montana, onde garantire la pronta esecuzione degli interventi antincendio nell'area ed in particolare del costone Pietra Maula. Tanto si comunica anche ai fini dei provvedimenti del caso". Come evincibile anche dalla citata nota, l'opera realizzata dalla PA resistente che, attraversa per oggettive ragioni (data la struttura del tracciato della strada, necessitata dalla conformazione del territorio) anche quella del ricorrente, è necessaria perché consente, non solo il monitoraggio del costone Pietra Maula, ma soprattutto garantisce un agevole percorso per "spegnere" gli incendi, che nei mesi estivi si intensificano, rischiando di devastare un’area particolarmente rilevante costituente un “polmone verde” di rilevanza ambientale (con ogni conseguenza anche in termini di frane e smottamenti derivanti); non è un caso, infatti, che la Comunità Montana ha effettuato tale comunicazione al Comune di Taurano, prima della stagione estiva, affinché si adottino i provvedimenti necessari e dovuti per garantire la piena fruizione della strada, essenziale per tali attività antincendio”.
All’udienza in camera di consiglio del 23 maggio 2018, il ricorso era trattenuto in decisione.
Lo stesso può essere deciso con sentenza breve, perché è evidentemente infondato.
Richiamato il contenuto precettivo della sentenza n. 1482/2017 di questa Sezione, del 16.10.2017, resa sul ricorso n. 1482/2017 R. G., si osserva, anzitutto, che: “La complessiva disciplina di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 consente di prefigurare due grandi categorie di controversie, a seconda che il loro oggetto sia costituito dalla denuncia di illegittimità del «provvedimento di acquisizione» (ad esempio, per incompetenza o per vizi di motivazione del provvedimento: commi 4 e 5) e dalla eventuale consequenziale richiesta di risarcimento del danno (artt. 7 e 30 del cod. proc. amm.), oppure dalla domanda di «determinazione» (ad esempio, controversia sul quantum) o di «corresponsione» (ad esempio, controversia per omesso o ritardato pagamento) «delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa», sicché, in linea di massima ed in stretta applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e dell'art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001, in ordine al riparto di giurisdizione, la prima categoria di controversie deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre la seconda deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario” (T. A. R. Emilia – Romagna – Parma, Sez. I, 12/12/2016, n. 349).
Ne consegue, senz’altro, la declaratoria di difetto di giurisdizione dell’impugnativa della nota, indicata al n. 3) dell’epigrafe, vale a dire del ricorso, nella parte in cui è rivolto all’annullamento “ove e per quanto necessario, della relazione tecnica del 4 dicembre 2017, mai notificata, mediante la quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Taurano ha determinato l’indennizzo spettante al sig. De SE, in esecuzione dell’atto di indirizzo di cui al punto 2)” (in quanto sostanzialmente rivolta a sindacare la misura dell’indennizzo spettante al ricorrente); e, in relazione a tale parte del petitum, la giurisdizione spetta, in aderenza all’indirizzo giurisprudenziale citato, al G. O., innanzi al quale la causa potrà essere riproposta, nel termine previsto dall’art. 11 cpv. c. p. a.
Tanto stabilito, e passando all’esame della prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente si duole dell’insufficiente motivazione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Taurano, circa le ragioni – come testualizzate nell’art. 42 bis d. P. R. 327/2001 – per le quali la stessa A. C. ha ritenuto di acquisire l’immobile di sua proprietà, utilizzato per la costruzione della surriferita strada, sfruttando la disposizione di legge in commento, anziché restituirlo al suo proprietario.
Si duole, cioè, della circostanza che l’Amministrazione abbia aderito all’uno, anziché all’altro, dei due corni dell’alternativa, entrambi perfettamente legittimi ed entrambi prefigurati, quali possibili sbocchi procedimentali, nella prefata sentenza della Sezione.
Ma si tratta della contestazione di un provvedimento che, come rilevato dalla giurisprudenza, è connotato dal suo carattere spiccatamente discrezionale (come la giurisprudenza non ha mancato di rilevare: “Il provvedimento di acquisizione dei terreni illecitamente occupati emanato ai sensi dell’art. 42 bis, d. P. R. 327/2001, è caratterizzato da ampia discrezionalità” – T. A. R. Toscana, sez. I, 23/01/2014, n. 148).
Ma vi è di più.
Come s’evince, infatti, dalla perspicua motivazione della sentenza del T. A. R. Sicilia – Catania, Sez. II, 7/12/2012, n. 2874:
“L’affermazione secondo cui, nelle ipotesi contemplate dal menzionato art. 42-bis, primo e secondo comma, d.p.r. n. 327/2001, l'Amministrazione abbia semplicemente l'obbligo "civilistico" di procedere alla restituzione dell'immobile in favore del proprietario, previa riduzione in pristino, non tiene conto della più complessa situazione normativa che disciplina tali fattispecie e, in primo luogo, delle previsioni contenute nel medesimo art. 42-bis.
Se è vero, infatti, che l'Amministrazione ha l'obbligo, in base al diritto civile, di procedere alla restituzione del bene e di risarcire il danno, è anche vero che la stessa, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, dispone del potere, in base al diritto amministrativo, di procedere all'acquisizione del bene immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico, previa valutazione degli interessi in conflitto.
In buona sostanza, nei casi come quello in esame, si pone per l'Amministrazione un'alternativa fra l'adempimento di un obbligo restitutorio e risarcitorio disciplinato dal diritto civile e l'esercizio di una potestà autoritativa di acquisizione del bene di cui la stessa dispone in forza del regime speciale ad essa assicurato dal diritto amministrativo.
La scelta che l'Amministrazione deve compiere non è, però, libera, come accade invece nel caso - che appare analogo da un punto di vista meramente descrittivo e funzionale - delle obbligazioni alternative, in cui il debitore può effettuare la cosiddetta concentrazione individuando, a sua insindacabile ed arbitraria scelta, la prestazione che egli preferisce eseguire.
Come è ovvio, infatti, l'art. 42-bis, primo comma, d.p.r. n. 327/2001, nell'affermare che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell'interesse pubblico.
Ne consegue che l'Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all'esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all'interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell'immobile.
La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l'interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l'acquisizione del bene, all'Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell'immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell'interesse che l'autorità è deputata a soddisfare.
Ciò - si ripete - dipende dal fatto che le potestà (e in primo luogo la potestà amministrativa), a differenza delle facoltà, non costituiscono un mero potere, ma si sostanziano in un potere-dovere, nel senso, cioè, che il loro titolare ha l'obbligo di esercitare il potere che l'ordinamento gli attribuisce ogniqualvolta tale esercizio risulti idoneo a soddisfare l'interesse per il quale il potere stesso è stato attribuito.
Se, quindi, la restituzione dell'immobile e la corresponsione di quanto dovuto a titolo risarcitorio secondo la disciplina civilistica può intervenire, nei casi come quello in esame, solo qualora l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, abbia ritenuto che l'esercizio della potestà autoritativa di acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 non costituisca uno strumento di migliore soddisfazione dell'interesse pubblico nella sua doverosa composizione con gli ulteriori interessi concorrenti, ciò significa che, nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, il primo dovere che incombe sull'Amministrazione non è quello "civilistico" relativo alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, ma quello “amministrativo” relativo alla valutazione degli interessi in conflitto (valutazione dalla quale dipende il concreto esercizio della potestà di acquisizione del bene, ovvero la concreta restituzione dell’immobile ai sensi della disciplina di diritto comune).
In altri termini, l’Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamata a decidere in via preliminare se esercitare o non esercitare la potestà amministrativa di acquisizione che l'ordinamento le attribuisce e, solo nel caso in cui tale decisione abbia avuto esito negativo, essa è tenuta, come qualsiasi soggetto di diritto comune, alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno.
La valutazione degli interessi in conflitto di cui all'art. 42-bis, primo comma, d.p.r. n. 327/2001 è, perciò, necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione "civilistica" e deve essere obbligatoriamente compiuta dall'Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata.
Tale valutazione amministrativa - che potrebbe anche non essere formalizzata in uno specifico provvedimento nel caso in cui la stessa abbia esito negativo e risulti implicitamente dalla restituzione dell'immobile e dalla liquidazione del danno - deve tuttavia pur sempre intervenire, proprio in quanto l'ordinamento non attribuisce all'Amministrazione una libera facoltà di acquisizione dell'immobile, ma le impone il dovere di procedere a tale acquisizione qualora, in base alla valutazione prescritta dal citato art. 42-bis, essa costituisca una strumento più adeguato per il corretto perseguimento dell'interesse pubblico.
A fronte di una situazione quale quella in esame, l'Amministrazione è, quindi, tenuta in primo luogo a valutare gli interessi in conflitto, esercitando il potere amministrativo discrezionale che l'ordinamento le riconosce (esercizio che ben può concretizzarsi nella decisione di non acquisire l'immobile in via autoritativa), e solo in seconda battuta, qualora cioè l'esito di tale valutazione discrezionale si traduca nella decisione di non acquisire il bene, essa dovrà considerarsi effettivamente tenuta alla restituzione dell'immobile secondo gli ordinari canoni civilistici.
Sulla scorta di tali considerazioni deve, perciò, ritenersi che in tutti i casi in cui si verifichi la situazione contemplata dall'art. 42-bis, primo e secondo comma, d.p.r. n. 327/2001 (utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero in forza di atto da cui da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero di atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera, ovvero di decreto di esproprio successivamente annullato in sede giurisdizionale, ovvero nel caso di ritiro di uno di tali atti da parte dell'Amministrazione durante la pendenza di un giudizio per il loro annullamento), l'autorità abbia l'obbligo di attivare e concludere il procedimento relativo alla valutazione degli interessi in conflitto al fine di stabilire se procedere all'acquisizione autoritativa dell'immobile, ovvero alla sua restituzione secondo la disciplina civilistica”.
Si tratta, dunque, come correttamente evidenziato nella suddetta decisione, dell’esercizio di una potestà, e, pertanto, l’Amministrazione non può adottare, semplificando al massimo, le proprie determinazioni liberamente, come se fosse un normale contraente privato, bensì, nell’ottica della funzionalizzazione del potere di scelta commessole, e una volta “valutati gli interessi in conflitto”, deve (non può) scegliere l’opzione, più confacente alla soddisfazione dell’interesse pubblico.
Sicché, applicando i superiori principi alla specie, il Collegio osserva come, dall’ampia narrativa che precede, emerga, con chiarezza, come il necessario confronto tra gli interessi in gioco nella specie, pubblicistico, del Comune di Taurano, al mantenimento dell’opera pubblica stradale ormai realizzata (il cui tracciato, all’evidenza, non può più essere modificato, a meno di uno stravolgimento dei caratteri essenziali dell’arteria stradale, e conseguente impossibilità di rifinanziare l’opera, così modificata) e privatistico, del ricorrente, a rientrare nella disponibilità dell’esigua porzione immobiliare, già di sua proprietà, depone, in senso assoluto, nella direzione, scelta dalla P. A., del mantenimento dell’opus publicum e dell’attivazione, a tale scopo, dello strumentario tecnico, apprestato dall’istituto dell’acquisizione sanante, ex art. 42 bis T. U. Espr. (si richiamano, a tale proposito, per ovvie ragioni di sintesi, le ampie argomentazioni, svolte dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, nella sua memoria in atti).
Sicché, le motivazioni espresse dal Consiglio Comunale di Taurano nell’impugnata deliberazione n. 2 del 10.01.2018, nei termini seguenti:
“RAVVISATA:
la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste per: l'applicazione del summenzionato art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., c.d. T.U. Espropri, legittimanti l' acquisizione dell'area al patrimonio indisponibile del Comune per scopi di preminente interesse pubblico, ed in particolare:
1) trattasi di bene immobile utilizzato per scopo di interesse pubblico, in quanto l'area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall'Amministrazione comunale in strada, rurale. Pertanto, si conferma l’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area di cui trattasi, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, compromessi definitivamente dall’opera pubblica eseguita, nonché in considerazione delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione dell’opera;
2) l’utilizzo dell’area di proprietà privata è, ad oggi, sine titulo, pertanto la procedura di acquisizione relativa al mappale n. 98 necessita di regolarizzazione, tenuto conto di quanto sopra descritto;
3) si rileva una prevalenza dell’interesse pubblico, ancora persistente ed attuale, al mantenimento dell’opera pubblica sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene (terreno che non ha vocazione edificabile ed è a destinazione agricola);
4) si rileva un’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, anche per la necessità di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell’Ente”,
ad avviso del Tribunale esprimono compiutamente le ragioni dell’adesione, da parte della P. A., al corno dell’alternativa, rappresentato dall’adozione del provvedimento ex art. 42 bis d. P. R. 327/2001, anziché all’altro, costituito dalla restituzione del bene immobile al suo proprietario.
In questi termini, potrebbe addirittura convenirsi, con la difesa del Comune, nel senso dell’inammissibilità del ricorso, nel senso che lo stesso sarebbe, in definitiva, volto a sostituire, alla determinazione amministrativa – di carattere potestativo – adottata dall’Amministrazione Comunale resistente, una diversa valutazione, impingente nell’esercizio di poteri squisitamente discrezionali, senza, per di più, l’esplicitazione di censure di palese incongruità, illogicità od irragionevolezza della decisione assunta (i soli che – secondo consolidata giurisprudenza – potrebbero giustificare l’intervento del G. A., in vista dell’auspicato – da ricorrente – annullamento della determinazione in questione).
In ogni caso, passando ad esaminare, comunque, le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, il provvedimento de quo non sarebbe idoneamente motivato, come espressi nella prima doglianza del ricorso introduttivo, ed iniziando dalla contestazione, secondo cui non sarebbe vero che “l’area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall’Amministrazione comunale in strada rurale”, perché “se è vero, e non contestato, che la parte di terreno di proprietà del ricorrente, occupata dal Comune di Taurano, è stata trasformata in strada rurale, di contro del tutto non veritiera si rivela la tesi secondo la quale la trasformazione del fondo privato sarebbe irreversibile” (come da perizia giurata di parte, in atti), osserva il Collegio come l’irreversibile trasformazione de qua non vada intesa in senso puramente materiale, bensì in senso economico – funzionale, nel senso cioè che l’irreversibilità va intesa come impossibilità, per il Comune, a cose fatte (ovvero, a lavori conclusi), di modificare – con l’invocata restituzione del cespite al suo proprietario – il tracciato della strada in argomento, con conseguente venir meno della stessa possibilità di utilizzare il medesimo, nell’interesse della collettività, posto che – stanti le esigue risorse, a disposizione dell’ente – il progetto non potrebbe essere rifinanziato (anzi, gli importi del finanziamento regionale dovrebbero, a quel punto, essere restituiti) e l’opera completata.
Di conseguenza, nella valutazione del relativo costo, non deve certamente tenersi conto della sola – pressoché irrisoria – spesa per la eliminazione del tracciato viario, in corrispondenza del terreno di pertinenza del ricorrente, bensì dell’assai più significativo – ed intollerabile, per le magre finanze dell’ente locale – costo per la ristrutturazione del tracciato viario, prescindendo da tale tratto (talmente intollerabile, da rendere l’intera operazione non più concretamente attuabile).
Quanto, poi, alla contestazione, secondo cui “meno che mai le “imperiose esigenze pubbliche” necessarie per legittimare il provvedimento di acquisizione possono essere ricondotte – come ancora preteso dall’Amministrazione comunale - alla valutazione delle “risorse pubbliche impiegate per la realizzazione dell’opera”, s’osserva, in contrario, che: “In caso di occupazione divenuta sine titulo di un’area, l’Amministrazione — pur tenuta al ripristino della legalità — è titolare del potere (“valutati gli interessi in conflitto”) di scegliere tra la restituzione del bene ovvero l’acquisizione dello stesso ai sensi dell’art. 42 bis d. P. R. n. 327 del 2001; solo essa (non potendo il giudice amministrativo sovrapporre una propria statuizione) può valutare se, in relazione alle risorse economiche disponibili ed agli interessi da soddisfare, il terreno vada restituito, previa demolizione di quanto costruito, ovvero vada acquisito ” (T. A. R. Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 26/03/2015, n. 310).
In maniera ancor più pregnante, la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare, viceversa, che: “La temporanea carenza di fondi per procedere alla bonifica di un sito illegittimamente occupato dalla Pubblica amministrazione può costituire per essa una valida motivazione a supporto di una acquisizione sanante, che evita la restituzione di un’area, previa sua bonifica, ordinata dal giudice, atteso che diversamente essa dovrebbe far ricorso ad un gravoso indebitamento mentre invece le consente di sostenere di avere agito dopo aver ponderato gli interessi in conflitto e di motivare specificatamente sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/09/2015, n. 4403).
In conseguenza di quanto sinora osservato, ne deriva che non può affatto convenirsi sull’ulteriore deduzione di parte ricorrente, secondo cui: “È di tutta evidenza che ciò che difetta in assoluto è la ostensione del concreto interesse pubblico in grado di giustificare la compressione del diritto di proprietà in ragione della sua funzione sociale, non essendo affatto chiaro - al di là delle risorse economiche impiegate - quali siano, in concreto, gli attuali e nuovi “interessi generali” alla cui soddisfazione dovrebbe concorrere il privato, sacrificando il proprio bene a cagione della funzione sociale del diritto di proprietà, come predicato dall’art. 42 della Costituzione”.
Detta deduzione risente, a ben vedere, dell’equivoco, su cui, in pratica, l’intero ricorso si fonda, vale a dire che la scelta tra acquisizione sanante e restituzione del terreno si presenti come l’esercizio di un’opzione libera nei fini, laddove, come s’è ampiamente detto sopra, essa è l’espressione di una potestà pubblicistica, nella cui nozione è implicito il sacrificio (ovviamente assistito da tutte le garanzie di legge, quanto al suo ristoro) dell’interesse individuale, al fine del raggiungimento di un obiettivo superindividuale, vale a dire di un beneficio per la collettività.
In ogni caso, gli “interessi generali” alla cui salvaguardia è rivolta l’acquisizione sanante de qua, sono – a differenza di quanto espresso in ricorso – assai chiari e consistono, come già visto, nella necessità di conservare l’arteria viaria, ormai realizzata, onde porla al servizio della comunità locale, piuttosto che dovervi, in definitiva, rinunziare (risultato che finirebbe per determinarsi, ove il corrispondente tracciato dovesse essere stravolto).
Continuando nell’analisi dei vari profili della prima doglianza dell’atto introduttivo del giudizio, si rileva come la contestazione del “punto 2) della parte motivazionale del provvedimento censurato, (ove) ribadita la sussistenza della occupazione sine titulo, (si) invoca la necessità di regolarizzazione della acquisizione del bene privato”, operata sulla base del rilievo, per il quale “l’esigenza di regolarizzazione non può costituire ex se la giustificazione del provvedimento di acquisizione”, lasci, in effetti, il tempo che trova, non trattandosi certamente di un punto qualificante della motivazione, quanto piuttosto dell’esplicitazione, forse ridondante, da parte del Comune, dei presupposti giustificativi dell’applicabilità, nella specie, dell’istituto, ex art. 42 bis T. U. Espr.
Il successivo argomento, secondo il quale “quanto all’interesse pubblico, il mero riferimento al “mantenimento dell’opera pubblica” non varrebbe ad identificare le “imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo” (formula pretoria che distinguerebbe chiaramente l’interesse che deve sorreggere il provvedimento di acquisizione dall’effetto utile che, in tal modo, l’amministrazione vorrebbe conseguire, cioè il mantenimento dell’opera), si rileva come essa sia frutto, in sostanza, di una petizione di principio, posto che non è chi non veda, al contrario, come la delibera gravata abbia sufficientemente posto in risalto “l’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area di cui trattasi, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, compromessi definitivamente dall’opera pubblica eseguita, nonché in considerazione delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione dell’opera”; sicché “si rileva una prevalenza dell’interesse pubblico, ancora persistente ed attuale, al mantenimento dell’opera pubblica sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene (terreno che non ha vocazione edificabile ed è a destinazione agricola)” (nel che s’esprime null’altro che la, più volte citata, valutazione, di natura eminentemente funzionale, circa il corretto modo d’esercitare, nella specie, la potestà pubblicistica in argomento).
Ed anche l’ulteriore contestazione, secondo la quale “il giudizio comparativo (…) si basa (…) sulla illogica, pretestuosa ed immotivata premessa che un terreno agricolo avrebbe un valore d’uso inferiore ad un terreno avente vocazione edificatoria”, la quale non terrebbe conto della circostanza “che il De SE è imprenditore agricolo che utilizza il terreno per cui vi è causa, in ragione della sua attività professionale, e, quindi, della sua destinazione a noccioleto”, se pur valida in senso assoluto, non lo è più, se si considera che non l’intero terreno del ricorrente è stato, attraverso l’utilizzo del rimedio dell’acquisizione sanante, ablato dalla P. A., e comunque – ancora una volta – non può che ribadirsi la natura discrezionale della valutazione operata, nella specie, dall’Amministrazione, tale da implicare la convinzione – che non appare né palesemente illogica, né manifestamente arbitraria – che nella specie debba prevalere, conclusivamente, l’interesse pubblicistico al mantenimento dell’opera pubblica, rispetto all’invero modesto sacrificio, imposto all’attività di coltivazione del fondo, esercitata dal ricorrente (laddove la contestazione circa l’avvenuta interclusione del fondo medesimo, pure operata dal ricorrente, e in disparte la sua negazione, da parte della difesa dell’ente, non può evidentemente rilevare in questa sede, ma soltanto, eventualmente, in sede di controversia circa la misura dell’indennità da liquidare in suo favore, di spettanza di altro ordine giurisdizionale, giusta quanto sopra rilevato).
Quanto, poi, all’omessa esplicitazione delle “alternative all’acquisizione coattiva del bene, cioè la restituzione al proprietario o l’acquisizione consensuale”, che pure inficerebbe, secondo il ricorrente, la motivazione della deliberazione impugnata, la censura non ha pregio, posto che è viceversa evidente che le uniche alternative (del resto già prefigurate, con chiarezza, nella sentenza del Tribunale, n. 1482/2017), erano, nella specie, rappresentate dall’uso dello strumento di cui all’art. 42 bis cit. ovvero dalla restituzione del cespite al suo proprietario (non si vede davvero come sarebbe potuta venire in rilievo un’eventuale – ma obiettivamente irrealizzabile, visto il contrasto esistente tra le parti – acquisizione consensuale del terreno de quo).
Per ciò che concerne, infine, la denunziata “esizialità” delle “carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento in esame”, “anche in considerazione del fatto che l’illecito del quale si discute - che il Comune di Taurano ha cercato di “sanare” mediante l’adozione del provvedimento d’acquisizione – è scaturito da una gestione radicalmente superficiale della procedura ablatoria avviata nel lontano 2011, atteso che l’amministrazione: 1) non ha mai adottato il decreto di esproprio, come pure avrebbe potuto e dovuto operare; 2) ha fatto scadere, senza motivo alcuno, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 3) ha disposto la proroga di tale ultimo termine solo dopo la scadenza dello stesso”, la stessa pretende di rimettere in discussione questioni ormai coperte dal giudicato, derivante dalla prefata sentenza n. 1482/2017, nella quale s’è posto in risalto, inter alias, “l’impossibilità, per il ricorrente, di contestare la validità delle scelte progettuali e insediative connesse alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, ormai cristallizzate da lungo tempo, stante l’omessa impugnativa degli atti suelencati, risalenti al 2011, da parte del medesimo”.
In definitiva, la censura, oltre che presentare i profili d’inammissibilità, sopra riferiti, è comunque, e in maniera dirimente, infondata.
Ne consegue che non deve proprio scendersi all’esame della seconda doglianza del ricorso introduttivo, la quale avrebbe avuto senso, solo nell’ipotesi d’accoglimento della prima (invece respinta nel modo, testé riferito).
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione all’Avv. Luigi Tretola, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione del T. A. R. adito, in relazione ai profili (emergenti dall’impugnativa dell’atto, in epigrafe sub 3), concernenti la determinazione della misura dell’indennità spettante al ricorrente, ex art. 42 bis d. P. R. 327/2001, indicando nell’A. G. O. il giudice nazionale, fornito di giurisdizione in materia, innanzi al quale il processo, per tale parte, potrà essere riproposto, nel termine di cui all’art. 11 cpv. c. p. a.;
respinge, nel resto, il ricorso.
Condanna De SE RE al pagamento, in favore del Comune di Taurano, di spese e compensi di lite, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione all’Avv. Luigi Tretola, antistatario, ex art. 93 c. p. c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in LE, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Severini | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO