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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4133/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo D'Orlando, come da
[...] procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Re, Controparte_1 come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.08.2016 la
[...]
quale obbligata principale, e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali fideiussori, esponevano che la era Parte_2 Parte_1 intestataria del conto corrente n. 170436 affidato presso la CP_1
sul quale l'istituto di credito aveva illegittimamente applicato interessi
[...] ultralegali, anche usurari, interessi anatocistici, competenze, remunerazioni e costi mai pattuiti, commissioni di massimo scoperto non dovute perché mai validamente pattuite, con antergazione e postergazione dei giorni valuta reali.
Allegavano che con l'ausilio di un ctp aveva ricostruito il conto corrente, dal quale la società risultava creditrice della banca dell'importo di euro 43.160,04
e che i fideiussori, pur consapevoli di aver sottoscritto contratti autonomi di garanzia, potevano validamente sollevare l'exceptio doli e l' exceptio nullitatis atteso che la Banca aveva violato i doveri di correttezza e buona fede avendo applicato tassi anatocistici e usurari. Aggiungevano che la condotta “contra legem” dell'istituto bancario aveva provocato danni ad essa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 società pari ad euro 50.000,00. Per tali motivi, esperita vanamente la mediazione obbligatoria, chiedevano al giudice di accertare in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazione sviluppate in narrativa, che la
è creditrice, in linea accertativa della somma complessiva Parte_1 di euro 43.160,24 oltre interessi nei confronti della;
Controparte_1 riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali;
di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96 , perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la con la propria condotta contra legem, ha commesso sia Controparte_1 reato di usura soggettiva che oggettiva così come contemplati dall'art. 644
c.p.; accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Controparte_1 con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice di euro 50.000,00 importo che sommato a quello per il quale in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice;
condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di euro 93.160,24 o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa anche alla luce del perdurare del rapporto;
accogliere exceptio doli et nullitatis esperite dal fideiussore, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la Controparte_1 eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per violazione dei requisiti inerenti l'edictio actionis e nel merito rilevava l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta, atteso che in data 15.11.2005 la
[...]
(poi divenuta aveva sottoscritto, presso la CP_2 Parte_1
– Filiale di Scafati, un contratto di conto corrente Controparte_1 contraddistinto dal n. 170436, pattuendo, sin d'allora, tutte le condizioni economiche che avrebbero poi regolato il rapporto, con contratti furono debitamente consegnati alla società. Rilevava che in data 06.03.2006, i signori e avevano prestato in favore Parte_2 Parte_2 dell'allora garanzia “a prima richiesta” di euro Controparte_2
50.000,00 e che in data 11.03.2013 la aveva chiesto ed Parte_1 ottenuto un affidamento di Euro 15.000,00 da utilizzarsi mediante “scoperto di c/c” ed uno di Euro 35.000,00 da utilizzarsi mediante “promiscuo di portafoglio”. Deduceva che il debito della società ammontava alla data del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 31/12/2015 ad euro 32.892,63 come da estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. relativo al c/c n. 170436, per cui, oltre al rigetto della domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del suddetto importo, quale saldo debitore del conto corrente n. 170436.
Espletata ctu contabile con il dott. , precisate le Persona_1 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea e quella riconvenzionale della banca sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che lo stesso appare completamente determinato in fatto e in diritto, tanto è vero che la banca si è difesa in modo completo.
Nel merito, il ctu, con relazione ben argomentata in fatto e in diritto, logicamente motivata e che qui si richiama ad integrazione della presente decisione, ha correttamente accertato, sulla base delle documentazione contrattuale e contabile prodotta in atti (quest'ultima versata in atti fino al solo secondo estratto conto trimestrale dell'anno 2015 (quindi alla data del
30/6/2015), che a tale data il conto corrente n. 170436 aveva un saldo pari ad euro 22.609,54 a favore della banca, in luogo di quello di euro 27.113,77 sempre a favore della banca come risultante dalla contabilità bancaria alla stessa data del 30/6/2015.
Il ctu ha ricostruito correttamente il conto corrente, applicando i tassi di interesse convenzionali validamente pattuiti con contratto scritto, anche se monofirma ( cfr. Cass. S.U. n. 898/2018), escludendo la capitalizzazione poiché nei contratti versati in atti non risulta pattuito Tasso Annuo Effettivo rappresentativo dell'incidenza su base annua della capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia essi creditori sia essi debitori); escludendo correttamente la commissione di massimo scoperto in quanto non correttamente pattuite a causa della mancata indicazione delle modalità di calcolo. Il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme (addebitato dalla banca dal terzo trimestre 2009 fino al secondo trimestre 2012) è stato eliso dal saldo giornaliero poiché non pattuito. Per quanto concerne invece la commissione sull'affidamento, introdotta dalla modifica unilaterale delle condizioni economiche del 31/07/2012, la stessa è stata correttamente riconosciuta poiché pattuita nella misura omnicomprensiva dello 0,5% sull'affidamento, così come la CIV (Comm. Istruttoria veloce) fissata in misura fissa di 100,00 euro (limite superiore) per ogni scoperto di conto. Il ctu non ha, infine,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 rilevato usura alla stipula né sopravvenuta, rispetto al tasso soglia riferito, nel caso di specie, ad aperture di credito superiori a 5.000,00 euro.
Considerato che alla del 30/06/2015, fino alla quale sono stati prodotti gli estratti conto, il rapporto di conto corrente era ancora in corso e che non è stata allegata e provata la chiusura del conto successivamente, va pronunciata una mera decisione di accertamento. Infatti solo con la chiusura del rapporto di conto corrente, il saldo finale diventa esigibile, mentre nel caso in esame non solo gli estratti conto sono stati prodotti fino al 30/06/2015, ma la domanda riconvenzionale della banca alla restituzione delle somme di cui è risultata creditrice è stata formulata con riferimento alla data del 31/12/2015, come da estratto conto certificato, senza produrre però gli estratti conto relativi al terzo e quarto trimestre del 2015 e senza provare che alla data del
31/12/2015 la ha receduto dal contratto di conto corrente. CP_3
Non essendo stata accertata usura ed essendo stati esclusi gli interessi anatocistici, va disattesa la domanda dei fideiussori garanti autonomi basata sull'exceptio doli e quella di risarcimento danni, anche perché non specificamente indicati né provati.
Atteso il parziale accoglimento delle domande attoree e della riconvenzionale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e porre quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e quella riconvenzionale e per l'effetto dichiara che il rapporto di conto corrente n. 170436 aveva alla data del 30/06/2015 un saldo pari ad euro 22.609,54 a favore della banca, in luogo di quello di euro 27.113,77 risultante dalla contabilità bancaria
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in data 11/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4133/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo D'Orlando, come da
[...] procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Re, Controparte_1 come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.08.2016 la
[...]
quale obbligata principale, e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali fideiussori, esponevano che la era Parte_2 Parte_1 intestataria del conto corrente n. 170436 affidato presso la CP_1
sul quale l'istituto di credito aveva illegittimamente applicato interessi
[...] ultralegali, anche usurari, interessi anatocistici, competenze, remunerazioni e costi mai pattuiti, commissioni di massimo scoperto non dovute perché mai validamente pattuite, con antergazione e postergazione dei giorni valuta reali.
Allegavano che con l'ausilio di un ctp aveva ricostruito il conto corrente, dal quale la società risultava creditrice della banca dell'importo di euro 43.160,04
e che i fideiussori, pur consapevoli di aver sottoscritto contratti autonomi di garanzia, potevano validamente sollevare l'exceptio doli e l' exceptio nullitatis atteso che la Banca aveva violato i doveri di correttezza e buona fede avendo applicato tassi anatocistici e usurari. Aggiungevano che la condotta “contra legem” dell'istituto bancario aveva provocato danni ad essa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 società pari ad euro 50.000,00. Per tali motivi, esperita vanamente la mediazione obbligatoria, chiedevano al giudice di accertare in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazione sviluppate in narrativa, che la
è creditrice, in linea accertativa della somma complessiva Parte_1 di euro 43.160,24 oltre interessi nei confronti della;
Controparte_1 riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali;
di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96 , perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la con la propria condotta contra legem, ha commesso sia Controparte_1 reato di usura soggettiva che oggettiva così come contemplati dall'art. 644
c.p.; accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Controparte_1 con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice di euro 50.000,00 importo che sommato a quello per il quale in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice;
condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di euro 93.160,24 o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa anche alla luce del perdurare del rapporto;
accogliere exceptio doli et nullitatis esperite dal fideiussore, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la Controparte_1 eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per violazione dei requisiti inerenti l'edictio actionis e nel merito rilevava l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di conto corrente e di apertura di credito per mancanza della forma scritta, atteso che in data 15.11.2005 la
[...]
(poi divenuta aveva sottoscritto, presso la CP_2 Parte_1
– Filiale di Scafati, un contratto di conto corrente Controparte_1 contraddistinto dal n. 170436, pattuendo, sin d'allora, tutte le condizioni economiche che avrebbero poi regolato il rapporto, con contratti furono debitamente consegnati alla società. Rilevava che in data 06.03.2006, i signori e avevano prestato in favore Parte_2 Parte_2 dell'allora garanzia “a prima richiesta” di euro Controparte_2
50.000,00 e che in data 11.03.2013 la aveva chiesto ed Parte_1 ottenuto un affidamento di Euro 15.000,00 da utilizzarsi mediante “scoperto di c/c” ed uno di Euro 35.000,00 da utilizzarsi mediante “promiscuo di portafoglio”. Deduceva che il debito della società ammontava alla data del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 31/12/2015 ad euro 32.892,63 come da estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. relativo al c/c n. 170436, per cui, oltre al rigetto della domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del suddetto importo, quale saldo debitore del conto corrente n. 170436.
Espletata ctu contabile con il dott. , precisate le Persona_1 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea e quella riconvenzionale della banca sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che lo stesso appare completamente determinato in fatto e in diritto, tanto è vero che la banca si è difesa in modo completo.
Nel merito, il ctu, con relazione ben argomentata in fatto e in diritto, logicamente motivata e che qui si richiama ad integrazione della presente decisione, ha correttamente accertato, sulla base delle documentazione contrattuale e contabile prodotta in atti (quest'ultima versata in atti fino al solo secondo estratto conto trimestrale dell'anno 2015 (quindi alla data del
30/6/2015), che a tale data il conto corrente n. 170436 aveva un saldo pari ad euro 22.609,54 a favore della banca, in luogo di quello di euro 27.113,77 sempre a favore della banca come risultante dalla contabilità bancaria alla stessa data del 30/6/2015.
Il ctu ha ricostruito correttamente il conto corrente, applicando i tassi di interesse convenzionali validamente pattuiti con contratto scritto, anche se monofirma ( cfr. Cass. S.U. n. 898/2018), escludendo la capitalizzazione poiché nei contratti versati in atti non risulta pattuito Tasso Annuo Effettivo rappresentativo dell'incidenza su base annua della capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia essi creditori sia essi debitori); escludendo correttamente la commissione di massimo scoperto in quanto non correttamente pattuite a causa della mancata indicazione delle modalità di calcolo. Il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme (addebitato dalla banca dal terzo trimestre 2009 fino al secondo trimestre 2012) è stato eliso dal saldo giornaliero poiché non pattuito. Per quanto concerne invece la commissione sull'affidamento, introdotta dalla modifica unilaterale delle condizioni economiche del 31/07/2012, la stessa è stata correttamente riconosciuta poiché pattuita nella misura omnicomprensiva dello 0,5% sull'affidamento, così come la CIV (Comm. Istruttoria veloce) fissata in misura fissa di 100,00 euro (limite superiore) per ogni scoperto di conto. Il ctu non ha, infine,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 rilevato usura alla stipula né sopravvenuta, rispetto al tasso soglia riferito, nel caso di specie, ad aperture di credito superiori a 5.000,00 euro.
Considerato che alla del 30/06/2015, fino alla quale sono stati prodotti gli estratti conto, il rapporto di conto corrente era ancora in corso e che non è stata allegata e provata la chiusura del conto successivamente, va pronunciata una mera decisione di accertamento. Infatti solo con la chiusura del rapporto di conto corrente, il saldo finale diventa esigibile, mentre nel caso in esame non solo gli estratti conto sono stati prodotti fino al 30/06/2015, ma la domanda riconvenzionale della banca alla restituzione delle somme di cui è risultata creditrice è stata formulata con riferimento alla data del 31/12/2015, come da estratto conto certificato, senza produrre però gli estratti conto relativi al terzo e quarto trimestre del 2015 e senza provare che alla data del
31/12/2015 la ha receduto dal contratto di conto corrente. CP_3
Non essendo stata accertata usura ed essendo stati esclusi gli interessi anatocistici, va disattesa la domanda dei fideiussori garanti autonomi basata sull'exceptio doli e quella di risarcimento danni, anche perché non specificamente indicati né provati.
Atteso il parziale accoglimento delle domande attoree e della riconvenzionale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e porre quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e quella riconvenzionale e per l'effetto dichiara che il rapporto di conto corrente n. 170436 aveva alla data del 30/06/2015 un saldo pari ad euro 22.609,54 a favore della banca, in luogo di quello di euro 27.113,77 risultante dalla contabilità bancaria
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in data 11/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4