Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2793/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessio Marfè, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2793/2022 r.g.a.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Costantina D'Antuono, elettivamente domiciliato in Macerata alla Via Ancona n. 188, presso lo studio del difensore;
ATTORE
E
, (c.f. fisc. ), rappresentato e E_ P.IVA_1 difeso dall'Avv. Matteo Vocino, elettivamente domiciliato in al E_
Viale Vittorio Veneto n. 39, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto, giova premettere che, con atto di citazione notificato in data 11/05/2022, Parte_1
, ha convenuto in giudizio il per sentirlo
[...] E_
condannare al risarcimento dei danni per lesioni personali conseguenti ad una caduta verificatasi in data 25/09/2020, ore 22.00, in allorquando egli, E_
percorrendo a piedi la Via degli Enotri, era rovinato al suolo a causa di un dislivello presente sul manto stradale.
A sostegno della sua domanda ha dedotto che: Pt_1
- nelle predette condizioni di tempo e luogo egli stava percorrendo a piedi la discesa di Via degli Enotri allorquando, a causa di un dislivello presente sul manto stradale in alcun modo segnalato, aveva perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
- la mancata segnalazione del pericolo e la scarsa illuminazione della strada non permettevano di vedere l'imminente insidia/trabochetto stante anche l'ora serale dell'occorso
(ore 22:00 circa);
- sopraggiunto il servizio 118, egli era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Teresa Masselli di San Severo ove i sanitari avevano diagnosticato “frattura scomposta diafasi distale della tibia sin., frattura scomposta diafasi perone”; il giorno successivo era stato trasferito presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo ove, in data 29/09/2020, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti tibia e malleolo peroneale gamba sinistra e, infine, in data
24/02/2021 era stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico di rimozioni delle placche e viti malleolo peroneale presso il reparto di ortopedia del di Foggia;
Controparte_2
- il danno subito era stato quantificato nella complessiva somma di € 50.754,90;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al E_
, quale custode e proprietario della strada teatro del sinistro, ai sensi dell'art. 2051
[...]
cc e dell'art. 2043 cc;
- le formali richieste di risarcimento inviate a mezzo pec del 26/11/2020 e del 9/12/2020, così come l'invito alla negoziazione assistita inviata a mezzo pec in data 11/10/2021 erano rimaste prive di riscontro.
L'attore ha concluso chiedendo: “accertata la piena ed esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento del , accertato e valutata la E_ condotta del e la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita ex art. 96 CP_1
cpc. così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, - Condannare il
[...]
in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento integrale del danno E_ patito dal sig. a seguito dell'evento in data 25 settembre 2020 in Parte_1 [...]
e per l'effetto condannarlo al pagamento della complessiva somma di € E_
50.754,90 come in premesso specificato;
- Condannare il E_
P.I. C.F. - in persona del sindaco pro-tempore ai
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni e per l'effetto condannarlo al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA -
Condannare il , in persona del sindaco pro-tempore al E_
pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno subito dal sig. a seguito al sinistro occorso in data Parte_1
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25 settembre 2020 in IN OGNI CASO: Oltre interessi e E_ rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio il , impugnando e contestando E_
la domanda risarcitoria proposta dall'attore e, in primis, la storicità dell'evento per come dedotto, rilevando che l'attore aveva lamentato lesioni solo alla gamba ma non risultavano lesioni anche abrasive alle mani che pure avrebbero dovuto esservi in considerazione della ripidità della strada percorsa in discesa e, inoltre l'anomala posizione assunta dall'attore dopo la caduta come risultante dai reperti fotografici in atti dai quali risultava una posizione assunta dall'attore asseritamente incompatibile con le lesioni lamentate.
Tanto premesso in relazione alla ricostruzione dell'occorso dedotta dall'attore, il CP_1
convenuto ha, altresì, evidenziato che:
- la carreggiata della strada, luogo del sinistro, era in buono stato di manutenzione, senza la presenza di buche o dislivelli di sorta;
- la strada teatro del sinistro si presenta per sua stessa natura (in considerazione dell'orografia del luogo) in forte discesa e con un marciapiede liberamente percorribile;
- il manto stradale non si presentava occultato da acqua piovana;
- nessun pericolo invisibile, occulto, imprevedibile, era presente sul luogo del sinistro;
- il luogo indicato come teatro del sinistro presentava l'impianto di pubblica illuminazione con dei punti luce, di cui uno a distanza di pochissimi metri dal luogo dell'evento e posizionato fra l'abitazione dell'attore ed il luogo della presunta caduta;
- l'attore risiedeva e lavorava a pochi metri dal luogo dell'evento;
- alcuna responsabilità era addebitabile all'ente comunale.
Il ha concluso chiedendo che “l'On.le Tribunale di Foggia, contrariis reiectis, voglia CP_1
rigettare la domanda attrice perché nulla, inammissibile, improcedibile, priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 14/07/2023 lo scrivente giudice ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti nei limiti di cui al provvedimento e ha disposto c.t.u. medico-legale, riservando la nomina del c.t.u. all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali.
All'udienza del 12/02/2024 sono stati escussi i testi , Controparte_3 Testimone_1
, e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
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All'esito delle prove testimoniali, esaminati gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente giudice ha revocato l'ammissione della c.t.u. e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/01/2025.
Precisate le conclusioni la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. L'attore nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna del Parte_1 convenuto al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, ricorrendone CP_1
i presupposti, dell'art. 2043 c.c.
Si ritiene che la responsabilità invocata da sia da ricondursi nell'ambito Pt_1
applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Invero, l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n.
8995/2013; Cass. n. 15761/2016).
Va, peraltro, precisato che l'ente proprietario della strada è esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n.
2692/2014). Invero, “il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; inoltre, è stato evidenziato come “il venir meno del danneggiato all'obbligo di auto responsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito” (Cass.
n. 10463/2023).
Va, altresì, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità valorizza la conoscenza del luogo del sinistro da parte del danneggiato nella valutazione della contrarietà del contegno tenuto dallo stesso ai doveri di cautela e prudenza nell'imbattersi nella cosa pericolosa;
in
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particolare, il danneggiato avendo consapevolezza delle condizioni di dissesto della strada è tenuto ad adottare tutte le cautele richieste dalle circostanze del caso (Cass. n. 17443/2019).
Ciò in applicazione del principio per cui, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. ex multis
Cass. n. 2477/2018, n. 2478/2018, n. 2479/2018).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia - l'insidia stradale - e il danno - le lesioni derivanti dalla caduta.
Nello specifico, l'attore è chiamato a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi e che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra insidia stradale e lesioni (Cass. n. 11023/2018).
Ai fini di una corretta e legittima invocazione dell'art. 2051 c.c. è, dunque, necessario ed indispensabile che parte attorea assolva all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. esistente a suo carico, fornendo la prova dell'asserito evento lesivo, del danno, oltre che della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. E, tanto, tenuto presente che deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca l'antecedente necessario dell'evento - nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso - e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. In altri termini, anche alla stregua di un costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è necessario che il presunto danneggiato fornisca la prova che il danno sia stato imprescindibilmente provocato “per il fatto della cosa”, laddove la cosa non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi. La più recente giurisprudenza ha, poi, posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato, il concetto di prevedibilità
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dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa che postula un maggior grado di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. In altro senso, come affermato anche da ultimo (C.C.09/03/15 n.4661; C.C.22/10/13 n.23919;
C.C., 20/01/2004 n.999), all'obbligo della custodia “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”, tant'è che quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, è da escludere che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
La stessa giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente chiarito e precisato che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. È onere, quindi, del danneggiato di dimostrare in tali termini il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da escludere in radice
l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.”
Su tali premesse acquista particolare rilevanza il cd. caso fortuito - costituito dalla colpa dello stesso danneggiato, oltre che dal fatto del terzo e idoneo ad esonerare il convenuto da qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c. - anche in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti. Deve pertanto ravvisarsi il fortuito anche in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato e che è tale quando acquisti i connotati della imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 18435/2014 e n.4659/2014), ovvero allorquando lo stesso danneggiato non adotti l'ordinaria diligenza, per evitare situazioni di pericolo per la sua incolumità.
Quanto all'art. 2043 c.c., tale norma, impone, nell'osservanza della regola primaria del
"neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto;
detta responsabilità, pertanto, è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
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2. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
L'attore ha infatti sostenuto di essere caduto a causa a “di un dislivello presente sul Pt_1
manto stradale in alcun modo segnalato”, tale da costituire un'insidia perché non sufficientemente illuminato dalla pubblica illuminazione;
il convenuto ha, di contro, CP_1
sostenuto il buono stato manutentivo del tratto stradale in questione e la presenza su ambo i lati di via degli Entropi di marciapiedi pedonali ben manutenuti e percorribili, e la perfetta visibilità del tratto stradale di cui è causa per la presenza di lampade sospese.
Ebbene, dalle riproduzioni fotografiche presenti in atti nonché dalle prove testimoniali è emerso:
- che la carreggiata ove sarebbe avvenuto il sinistro era in condizioni che ne permettevano la agevole percorribilità da parte di un pedone mediamente accorto, presentando solo lievi sconnessioni dell'asfalto;
- che erano presenti ai margini della carreggiata due marciapiedi di cui perlomeno uno in perfette condizioni e munito di gradini, percorribile in piena sicurezza;
- che la zona era illuminata artificialmente dal servizio di pubblica illuminazione, mediante due lampioni sospesi posti a monte e a valle della discesa.
Nessun conforto alla tesi attorea, infatti, hanno apportato le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno dichiarato genericamente che il cadde nel percorrere la discesa, facendo Pt_1
riferimento, quanto alle cause della caduta, solo alla pendenza e alla scivolosità della strada.
Sul punto il teste ha riferito “ mentre percorreva la discesa Controparte_3 Parte_1
di Via degli Entrotri cadde a terra. Noi scendemmo a soccorrerlo, la strada in quel punto non era stabile ed era molto scivolosa. La sera scendere di lì con l'umidità è pericoloso, diventa tutto scivoloso”; mentre il teste ha riferito: “Mentre camminava e Testimone_1
percorreva la discesa lui cadde. Lì si scivola. Non so da dove provenisse , lo Parte_1
vidi soltanto percorrere la strada e cadere”; infine, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“ quella sera uscì dal suo portone, mi salutò, e scendendo la strada cadde”. Parte_1
Nessun riferimento, dunque, all'asserito dissesto stradale quale causa dell'evento, ma, al contrario, un semplice riferimento alla “scivolosità” della strada.
Il teste , Comandante della Polizia Locale del Comune di Testimone_3 CP_1
, ha dichiarato riguardo all'orografia dei luoghi che la strada in questione “è una
[...]
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strada del quartiere collinare Boschetto. In quella zona sono presenti strade in discesa, in alcuni punti anche in forte discesa”; mentre il teste dipendente Testimone_4 dell'ufficio legale del Comune , ha riferito: “Confermo che sul E_
luogo è presente la pubblica illuminazione. Come da foto costituenti doc. n. 3 di parte convenuta. Si tratta di due lampioni sospesi, uno posto a monte della discesa di Via degli
Enotri e uno a valle della stessa. Confermo che il marciapiedi con gradini visibile nelle fotografie di cui al doc. n. 2 di parte convenuta era già presente all'epoca della caduta. Il marciapiedi era all'epoca liberamente percorribile senza ostacoli. Confermo che il marciapiedi era integro e ben conservato, come da foto che mi sono state mostrate. Quanto allo stato della carreggiata, evidenzio che la strada è molto ripida, e che, all'epoca del fatto, come si vede nella prima foto di cui al doc. n. 5 di parte convenuta, vi era solo una lieve scarificazione nel punto vicino a quello indicato nella foto con una freccia. Chiarisco che io ero cliente di , che aveva una bottega di calzolaio all'angolo della sua Parte_1
abitazione, lì in zona. Anzi proprio sotto casa sua. Ebbene, qualche giorno prima portai delle scarpe a riparare alla sua bottega e poi tornati a ritirarle la settimana successiva ma trovai più volte chiuso il negozio. Solo dopo seppi dell'infortunio del . E' in queste occasioni Pt_1 che ebbi modo di riscontrare lo stato dei luoghi”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene debba escludersi che il danno subito sia eziologicamente riconducibile allo stato di pericolo della via intesa nel suo complesso ovvero a un difetto di manutenzione della strada e delle sue pertinenze. Non vi è riscontro della scivolosità della carreggiata, trattandosi di una normale strada asfaltata. Quanto, invece, ai lievi dislivelli dell'asfalto, avrebbero potuto essere evitati con un minimo di diligenza, considerato che l'attore era perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi, vivendo e lavorando in zona, e che, come detto, erano presenti alle estremità della strada delle luci sospese.
Verosimilmente, l'incidente deve quindi ricondursi ad una mera disattenzione nel procedere in discesa da parte del pedone, il quale, peraltro, sebbene a conoscenza dello stato dei luoghi, ha scelto di non avvalersi dei marciapiedi presenti lateralmente alla strada stessa e, in particolare, di quello dotato di gradoni, predisposti appositamente per facilitare la discesa della ripida strada, e di procedere invece sulla carreggiata, assumendosene il rischio.
Si ribadisce, infatti, che l'attore, come emerge dalla documentazione in atti e dalle testimonianze rese, risiede e lavora poco distante dal luogo teatro del sinistro e, dunque, è
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lecito ritenere che conoscesse le condizioni generali del tratto di strada che si accingeva a percorrere.
Le risultanze di causa impongono, dunque, di attribuire dirimente rilievo:
-all'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla causa e alla dinamica del sinistro “ad un tratto, a causa di un dislivello presente sul manto stradale in alcun modo segnalato, l'odierno attore perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra” (cfr. atto di citazione);
- alla scarna allegazione delle ragioni per cui l'asserito dissesto non fosse visibile o fosse stato in quel frangente occultato, in considerazione della presenza limitrofa allo specifico tratto di strada della pubblica illuminazione che garantiva sufficiente visibilità;
- all'assenza di allegazione e prova di valide ragioni per cui i marciapiedi adiacenti alla strada, in buono stato di manutenzione (cfr. foto in atti), non fossero stati utilizzati dall'attore, anche in considerazione della pendenza del tratto di strada percorso.
Deve pertanto concludersi rilevando che gli esiti istruttori non hanno consentito di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità e della evitabilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez.
VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra
l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata e imprudente dell'attore, in ragione del dovere di autoresponsabilità. A tale proposito copiosa giurisprudenza sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato (sul punto Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554).
A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata
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adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recente sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art.
1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attore abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la lieve imperfezione della sede stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta da abbia integrato perfettamente la Pt_1
fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico tanto dell'ente comunale.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attore, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le
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caratteristiche sopra individuate e la consapevole scelta di non utilizzare i marciapiedi presenti sui luoghi di causa, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Poiché l'attore, nell'atto introduttivo, ha argomentato sia per il riconoscimento della responsabilità oggettiva ex art. 2051 sia per il riconoscimento della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell'art.2043 c.c., per aversi insidia o trabocchetto stradale e conseguente responsabilità risarcitoria della PA per eventuali danni subiti dagli utenti della strada, è necessario che la situazione di pericolo occulto sia contraddistinta dal duplice e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva del pericolo e della non visibilità oggettiva dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, la situazione di pericolo, rappresentata da un dislivello del manto stradale, era sicuramente prevedibile soggettivamente ed evitabile, per la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, per la visibilità e per la presenza di ben due marciapiedi percorribili in luogo del piano asfaltato. Di conseguenza appare evidente che ben avrebbe potuto l'istante, usando la dovuta prudenza ed attenzione, avvistare la situazione di pericolo, ed evitarla.
Non sussistono, dunque, nella specie, neppure i presupposti per aversi responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, ex art.2043 cc.
In definitiva, da quanto dedotto e dagli esiti istruttori, non si ritiene che siano stati integrati gli estremi dell'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto, avendo l'attore allegato circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria azionata.
3. Venendo alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi processuali - vista la soccombenza dell'attore vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
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1) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; E_
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre E_
rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 6/05/2025
Il Giudice
(dott. Alessio Marfè)
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