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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 223 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile – Magistratura del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 223 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 17/12/2025 ore 9:45, innanzi alla dr.ssa CR MA, collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
Ministero della Giustizia, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giovanni Rinaldi;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né in collegamento da remoto.
L'avv. Rinaldi dichiara di aderire alla quantificazione operata dal convenuto ed CP_1 insiste nell'accoglimento della domanda nei limiti indicati.
Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.40
Il Giudice
Dr.ssa CR MA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa
CR MA, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 223 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Parte_1
CO IE e AL LI;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. CP_4
[...]
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 dell'indennità pretesa, quantificata in €. 2.745,30, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data di cessazione dei rapporti di lavoro alla concreta attribuzione;
Pag. 2 di 3 2) condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite, che liquida CP_1 per l'intero in €. 1.500,00 (€. 1.000,00, pertanto, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 17.12.2025
La Giudice del Lavoro dr.ssa CR MA
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile – Magistratura del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 223 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 17/12/2025 ore 9:45, innanzi alla dr.ssa CR MA, collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
Ministero della Giustizia, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giovanni Rinaldi;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né in collegamento da remoto.
L'avv. Rinaldi dichiara di aderire alla quantificazione operata dal convenuto ed CP_1 insiste nell'accoglimento della domanda nei limiti indicati.
Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.40
Il Giudice
Dr.ssa CR MA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa
CR MA, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 223 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Parte_1
CO IE e AL LI;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. CP_4
[...]
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 dell'indennità pretesa, quantificata in €. 2.745,30, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data di cessazione dei rapporti di lavoro alla concreta attribuzione;
Pag. 2 di 3 2) condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite, che liquida CP_1 per l'intero in €. 1.500,00 (€. 1.000,00, pertanto, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 17.12.2025
La Giudice del Lavoro dr.ssa CR MA
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