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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 782/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Roma, alla Via Luciano Manara n. 47
APPELLANTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Falzone presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Benedetto Croce, 66 – 68
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7819/2021 pubblicata il 30/09/2021
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato ex art. 2094 c.c. con la dall'1 settembre Controparte_1
2015 al 31 luglio 2017, con inquadramento al 3° livello (allenatore/istruttore) degli operatori sportivi del CCNL applicabile e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in suo favore dell'importo di € 10.753,02 a titolo di differenze retributive, indennità e trattamenti economici dovuti, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva che: - la Controparte_1
[...
affiliata con la Federazione Italiana Tennis, si occupava di gestione di impianti sportivi polivalenti, organizzazione di corsi e attività sportive e, in particolare, gestiva il centro sportivo
“Monteverde Club”, sito in Roma;
- egli stesso aveva lavorato in qualità di istruttore/allenatore presso la scuola di tennis e il centro sportivo gestiti da detta società, ininterrottamente, dall'1 settembre 2015 al 31 luglio 2017; - in tale ultima data era stato licenziato, senza preavviso e senza motivazione, in forma orale;
- aveva lavorato presso il Centro Sportivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00, percependo una retribuzione fissa mensile di euro 1.500,00.
Aggiungeva che non aveva mai ricevuto ulteriori somme, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione per il lavoro straordinario, indennità per festività e ferie, trattamento economico di malattia;
anche in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcun importo, né a titolo di TFR, né per l'indennità di mancato preavviso. Dopo aver descritto l'attività svolta, deduceva che il rapporto di lavoro aveva avuto natura subordinata, Parte_1
ricorrendo tutti gli elementi e gli indici presuntivi che la giurisprudenza ha individuato in materia.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la ricostruzione offerta da controparte e sostenendo, in particolare, l'inesistenza di un rapporto di subordinazione: vi era, stata, invece, una collaborazione di natura autonoma, stante l'assenza di vincoli di orario, la discontinuità della prestazione, l'assenza di un compenso fisso mensile, il mancato stabile inserimento nell'organizzazione aziendale del e l'assenza di poteri di eterodirezione sullo stesso. Pt_1
Aggiungeva che anche il preteso licenziamento era frutto di una capziosa ricostruzione operata da controparte, avendo il ricorrente, alla fine del mese di luglio 2017, iniziato a collaborare con un altro circolo sportivo. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva infatti: “… i testi di parte ricorrente hanno affermato che il impartiva lezioni, lo Pt_1
stesso teste ha dichiarato che prendeva appuntamento direttamente con il e poi Tes_1 Pt_1
confermava gli orari in segreteria;
il teste affermava che chi voleva fare lezioni andava Tes_2
2 in segreteria e la segreteria chiamava il ricorrente per concordare l'orario, pur se poi diceva che il ricorrente aveva dei corsi fissi per la scuola tennis , ma tale circostanza è stata smentita dal
[...]
direttore del centro tennis, la cui attendibilità non appare confutabile, anche perché meglio CP_2 informato sulla gestione del “tennis” rispetto al , addetto alla palestra. Tes_2
In sostanza non è emerso dal complesso delle deposizioni che il fosse a disposizione Pt_1 in orari prestabiliti della società in modo che quest'ultima potesse usufruire della prestazione dell'istruttore a suo piacimento, sembra invece che il ricorrente avesse dato la sua disponibilità a fornire delle lezioni, prima il fine settimana, e poi anche durante la settimana, ma sempre previo accordo su ciascuna lezione, essendo a tal fine interpellato di volta in volta. Deve pertanto escludersi la natura subordinata del rapporto di lavoro ed il ricorso deve essere respinto”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Errata valutazione delle prove testimoniali e dei documenti agli atti in relazione alla sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti (art. 2697 c.c.) offerti dalla parte ricorrente”, avendo il Tribunale errato nell'interpretazione delle deposizioni orali, che avevano confermato la natura subordinata del rapporto;
2) “Le prove orali di parte resistente. Incapacità a testimoniare del teste e Testimone_3 totale inattendibilità delle deposizioni rese dallo stesso e da , avendo il Controparte_3
Tribunale respinto, erroneamente, l'eccezione di incapacità a testimoniare di e, più Testimone_3
in generale, omesso di considerare la generale inattendibilità dei testimoni di parte resistente.
Chiedeva, pertanto, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva nel grado la confutando gli Controparte_1
avversi motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.2.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello - i cui motivi, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente
- è infondato.
2.1. Innanzi tutto, avuto riguardo alla espressa doglianza mossa sul punto dall'appellante, giova evidenziare che non sussiste la dedotta incapacità a testimoniare del teste Testimone_3
“in quanto è stato amministratore unico della società dal 10.11.2009 al 22.02.2017” (così alla pagina
11 dell'atto di gravame). In proposito costituisce ius receptum che l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse
3 attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società (Sez. 2, Sentenza
n. 14987 del 7/09/2012; Sez. 2, Sentenza n. 9826 del 1996).
Ebbene, allorché fu sentito quale teste innanzi al Tribunale, all'udienza del 3.11.2020,
non era il rappresentante legale della società odierna appellata, sicché era Testimone_3 senz'altro capace a testimoniare, né risulta un suo interesse concreto tale poter giustificare la sua partecipazione al presente giudizio.
Ciò detto, rileva il Collegio che l'istruttoria espletata in primo grado, con l'escussione di due testi per parte, è stata del tutto congrua e la parte appellante non ha in alcun modo evidenziato motivi oggettivi per cui avrebbe dovuto procedersi alla “rinnovazione delle prove orali sia con i testi già escussi sia con quelli ulteriormente indicati in ricorso e che non sono stati sentiti in primo grado”
(richiesta alla pagina 13 dell'atto di gravame). È appena il caso di evidenziare che tali motivi non sono ravvisabili né nella dedotta, e insussistente, incapacità del teste né nell'asserita Tes_3
inattendibilità dei testi indicati dalla società né, tantomeno, in un esito complessivo della prova diverso da quello auspicato.
E invero, ferma l'assoluta utilizzabilità delle prove assunte innanzi al Tribunale, appare superflua l'audizione di ulteriori testi. Giova in proposito evidenziare che nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
i (tre) testi sono stati genericamente indicati per riferire sull'intera vicenda per cui è causa, senza evidenziare per alcuno di essi una conoscenza limitata solo ad alcuni fatti di causa o specifiche qualità che ne rendessero necessaria l'audizione. Il giudice ha, quindi, ammesso la prova limitandola a due testi per parte e ha proceduto all'audizione di complessivi quattro testi, due dei quali indicati e citati dall'odierno appellante.
Orbene, non vi sono motivi per modificare tale ordinanza ammissiva, atteso che l'istruttoria svolta appare, nella sua complessità, adeguata ed esauriente in relazione ai fatti dedotti;
e ciò senza sottacere che è comunque onere dell'istante individuare, nell'ambito del numero dei testi ritenuto congruo dal giudice, quelli maggiormente idonei a riferire su tutti i fatti di causa. Né all' esito della prova espletata innanzi al primo giudice sono emersi fatti nuovi, tali da richiedere l'audizione di ulteriori testi.
Infine, non deve sfuggire che, nel vigente ordinamento processuale, sussiste il principio di acquisizione della prova, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (Sez. L, Ordinanza n. 23286 del 28/08/2024). Ne consegue che, ove l'istruttoria esperita con l'escussione dei testi, da qualunque parte forniti, sia idonea a fondare la
4 decisione, il giudice non è tenuto ad escutere ulteriori testimoni.
Del resto, l'appellante non ha chiarito per quali ragioni sarebbe indispensabile, nel presente grado, escutere l'unico teste, tra quelli indicati, non audito dal Tribunale;
e ciò tanto più che, come detto, neanche nell'originario ricorso erano state indicate circostanze o qualità specifiche tali da rendere necessario l'esame di tutti i testi.
2.2. È pacifico che ha collaborato con la Parte_1 Controparte_1
, come istruttore di tennis.
[...]
In discussione sono i caratteri di tale rapporto, rivendicando l'appellante la natura subordinata dell'attività prestata.
Orbene, è pacifico (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 26138 del 2024) che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass.
21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728). E che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436).
5 È stato altresì chiarito che qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto, e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37019 del 2021; Sez. L, Sentenza n.
1 del 2018).
Orbene, nella specie è incontrovertibile che dall'istruttoria espletata non è emersa la sottoposizione di ad ordini specifici della società appellata né l'esercizio da parte Parte_1 della società stessa di un'attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
tantomeno risulta l'esercizio di poteri disciplinari, dovendosi evidenziare che l'asserito licenziamento (che comunque neanche il ha ricondotto ad un intento sanzionatorio) non è in Pt_1 alcun modo provato. Infatti, l'unico teste che ha riferito in proposito (della cui attendibilità si dirà infra) ne ha avuto conoscenza unicamente dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento (cfr., pacificamente, Sez. 1, Sentenza n. 569 del
15/01/2015).
Ciò posto, rileva il Collegio che le testimonianze acquisite non consentono neanche di raggiungere la prova della subordinazione attraverso la considerazione complessiva e unitaria degli indici cd. sussidiari individuati dalla giurisprudenza ed innanzi richiamati. E ciò sebbene il rapporto per cui è causa abbia avuto una durata rilevante, avendo la società ammesso che il “nel mese Pt_1 di ottobre 2015” si rese disponibile a fornire lezioni di tennis ai soci del circolo sportivo, lezioni, poi, pacificamente cessate alla fine del mese di luglio del 2017.
Sulla frequenza di tale attività – quotidiana secondo l'odierno appellante (dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00) ed invece limitata, secondo la società, ad alcuni giorni soltanto e non di tutti i mesi - non vi è prova. I testi, infatti, hanno reso sul punto dichiarazioni contraddittorie e, comunque, inidonee a dimostrare, con il richiesto rigore, quali fossero i giorni e gli orari di lavoro del se gli stessi fossero fissi o variabili e se la presenza o Pt_1 meno dell'appellante fosse legata alle sue disponibilità o, piuttosto, ad accordi predeterminati tra le parti che il era obbligato a rispettare, giustificando le eventuali assenze. Pt_1
Tanto premesso, occorre rilevare che nessuno dei testi ha riferito di una presenza quotidiana del smentendo così l'assunto attoreo. Pt_1
, cliente del centro “dalla fine 2015 o prima, fino alla fine 2016”, ha riferito Testimone_4 che quando aveva frequentava la struttura il “era presente, anche se lui era sui campi da tennis Pt_1
e io seguivo altri corsi con altri istruttori”.
, direttore amministrativo del centro, ha riferito di una frequenza saltuaria, Testimone_3
per lo più legata ad occasionali sostituzioni di altri insegnanti e comunque allo svolgimento di lezioni
6 private, non già ai corsi della “scuola tennis”.
direttore sportivo della società dall'estate del 2015 al settembre Controparte_4
2017, ha dichiarato che l'odierno appellante “aveva come fissa la scuola tennis due tre volte a settimana”; “l'ultimo anno il sabato e la domenica mattina, se ricordo bene, doveva stare a disposizione della società per lezioni che i clienti richiedevano”. ha riferito che la presenza dell'appellante, all'inizio limitata solo a Controparte_3
qualche fine settimana e a una sostituzione, era comunque sempre stata saltuaria.
In ordine all'attendibilità dei testi rileva il Collegio che se indubbiamente i rapporti ancora in essere - al momento dell'audizione innanzi al Tribunale - tra e Testimone_3 Controparte_3
con la società appellata suggeriscono prudenza nella valutazione delle loro dichiarazioni, anche la deposizione resa da (che lavorò “per la società dall'estate del 2015 al Controparte_4 settembre 2017”) non appare in alcun modo rassicurante. E invero, non può che destare sospetto la circostanza che il teste, all'udienza del 4 marzo 2021, e dunque a oltre tre anni e mezzo dai fatti, abbia ricordato il giorno esatto in cui l'odierno appellante sarebbe stato allontanato (“31 luglio 2017”); e tale sospetto è ancora più forte ove si consideri che il teste, per sua stessa ammissione, non era presente ai fatti, avendo invece appreso la notizia dallo stesso (“me lo ha detto lui il pomeriggio Pt_1 del giorno in cui lo hanno mandato via”). Tale circostanza induce, inevitabilmente, a dubitare dell'attendibilità di tutta la deposizione resa, anche con riguardo agli aspetti relativi all'organizzazione dell'attività lavorativa svolta dall'appellante. In particolare, non deve sfuggire come l'affermazione secondo cui “tutti dovevano avvisare se si assentavano, erano ed CP_2
a dire i corsi che il ricorrente doveva fare e gli allievi a cui fare lezioni, erano loro ad Tes_3 autorizzare ferie e permessi” è del tutto generica e priva di specificazioni fattuali;
essa, poi, oltre ad essere priva di qualsivoglia riscontro, è contraddetta non solo dai testi e ma anche Tes_3 CP_2
dalle dichiarazioni del teste (su cui si tornerà), allorché ha riferito di aver preso gli Testimone_4
appuntamenti direttamente con il confermando poi gli orari in segreteria. Pt_1
Del resto, si occupava, per sua stessa ammissione, “di sala pesi, corsi Controparte_4
e personal training”, ma non del tennis (di cui era, invece, direttore ), sicché è Controparte_3
poco credibile che il teste fosse a conoscenza delle concrete e specifiche modalità operative del rapporto tra il e la società, indipendentemente da inammissibili generalizzazioni (“tutti Pt_1 dovevano avvisare se si assentavano”). Risultano, dunque, condivisibili le valutazioni del Tribunale in ordine al fatto che le circostanze riferite dal non sono rassicuranti in quanto lo stesso Tes_2 non risultava “informato sulla gestione del “tennis”.
In definitiva, in relazione all'attività espletata dal la deposizione più attendibile, per Pt_1
quanto in più punti generica, appare quella di , cliente del centro sportivo fino alla Testimone_4
7 fine del 2016. In proposito giova rimarcare che il teste ha riferito in ordine agli orari in cui egli stesso si recava presso la struttura sportiva (“tre volte alla settimana di solito nel pomeriggio verso le
17,00/18,00 ma il fine settimana anche la mattina verso le 10,00/11,00 anche a pranzo”), senza tuttavia precisare se vi si recasse sempre negli stessi giorni infrasettimanali o in giorni variabili;
neanche ha dichiarato se frequentasse il centro ogni fine-settimana, o soltanto qualche volta, e in quali giorni (il sabato, la domenica, o tutti e due i giorni). Quanto al ha dichiarato soltanto di averlo Pt_1 visto, e di non aver fatto ogni volta lezione con lo stesso, avendo comunque seguito “altri corsi con altri istruttori”; in ogni caso, non ha in alcun modo indicato la durata delle prestazioni dell'appellante e delle lezioni tenute dallo stesso.
In proposito rileva il Collegio che nessuno dei testi ha dichiarato quali fossero i giorni e gli orari in cui teneva le sue lezioni. Il che, evidentemente, impedisce di ritenere che Parte_1
l'appellante svolgesse la sua prestazione in giorni ed orari predeterminati, dovendosi così escludere uno stabile inserimento nell'organizzazione della società.
Vi è da aggiungere che non è stata dimostrato, con il richiesto rigore, se la presenza o meno dell'appellante fosse legata alle sue disponibilità o, piuttosto, ad accordi predeterminati tra le parti che il era obbligato a rispettare, giustificando le eventuali assenze. Pt_1
In senso contrario all'assunto dell'appellante deve rilevarsi che, come detto, il teste Tes_1
ha riferito che prendeva appuntamento direttamente con il e poi confermava gli orari in Pt_1 segreteria, fornendo così riscontro alle dichiarazioni del secondo cui il “si gestiva CP_2 Pt_1 le sue ore”, concordando le lezioni con gli allievi.
Né deve meravigliare che i singoli clienti pagassero le lezioni alla segreteria del centro e non all'appellante, essendo evidente che – come sottolineato dalla società – nel prezzo pagato vi era anche l'affitto del campo.
Sotto altro profilo, non vi è prova della corresponsione di un compenso mensile di importo fisso: tale circostanza, allegata ma non documentata dal è stata chiaramente contestata dalla Pt_1 società, che ha dichiarato di aver pagato all'odierno appellante le lezioni svolte, corrispondendo, nel tempo, importi variabili. Dai documenti prodotti quale allegato 4 alla memoria di costituzione di primo grado, firmati dal risulta che vi erano mesi in cui il non percepiva alcunché Pt_1 Pt_1
(evidentemente in assenza di prestazioni) e che il compenso erogato era estremamente variabile, da un minimo di 160,00 a un massimo di 950,00 euro al mese.
Da ultimo, non assume rilievo la richiesta (priva di data) con cui la società ha domandato alla
FIT di consentire la partecipazione di ai suoi corsi di formazione per diventare Parte_1
istruttore di tennis di primo livello, aggiungendo che il possesso del titolo avrebbe consentito al stesso di collaborare con la società (doc. 5 della produzione dell'odierno appellante). Tale Pt_1
8 dichiarazione, invero, nulla dice in ordine alla natura della collaborazione da avviare, mentre la circostanza che il solo nel dicembre 2016 abbia acquisito il titolo di istruttore di tennis di Pt_1
primo livello (doc. 8 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.) avvalora il fatto che non vi fosse un inserimento stabile nell'organizzazione della società e nella scuola di tennis.
Al fine della prova da fornire non rilevano neanche le fotografie prodotte, che oltre a riprendere molte occasioni di vacanza e conviviali (chiaramente irrilevanti stante la pacifica esistenza di rapporti tra le parti), riproducono momenti legati all'attività del “Monteverde Club”, senza tuttavia chiarire le connotazioni del rapporto per cui è causa.
In definitiva, gli elementi raccolti in sede istruttoria non valgono oggettivamente a provare l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
e neppure a dimostrare l'esistenza della maggior parte degli altri elementi, di natura sussidiaria, innanzi indicati.
Per completezza, e ad abundantiam, giova evidenziare che, in ogni caso, e al di là della qualificazione del rapporto, non sarebbe in ogni caso possibile quantificare le pretese differenze retributive, non essendo stati provati i giorni e gli orari dell'attività prestata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 2.200,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 782/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Roma, alla Via Luciano Manara n. 47
APPELLANTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Falzone presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Benedetto Croce, 66 – 68
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7819/2021 pubblicata il 30/09/2021
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato ex art. 2094 c.c. con la dall'1 settembre Controparte_1
2015 al 31 luglio 2017, con inquadramento al 3° livello (allenatore/istruttore) degli operatori sportivi del CCNL applicabile e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in suo favore dell'importo di € 10.753,02 a titolo di differenze retributive, indennità e trattamenti economici dovuti, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva che: - la Controparte_1
[...
affiliata con la Federazione Italiana Tennis, si occupava di gestione di impianti sportivi polivalenti, organizzazione di corsi e attività sportive e, in particolare, gestiva il centro sportivo
“Monteverde Club”, sito in Roma;
- egli stesso aveva lavorato in qualità di istruttore/allenatore presso la scuola di tennis e il centro sportivo gestiti da detta società, ininterrottamente, dall'1 settembre 2015 al 31 luglio 2017; - in tale ultima data era stato licenziato, senza preavviso e senza motivazione, in forma orale;
- aveva lavorato presso il Centro Sportivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00, percependo una retribuzione fissa mensile di euro 1.500,00.
Aggiungeva che non aveva mai ricevuto ulteriori somme, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione per il lavoro straordinario, indennità per festività e ferie, trattamento economico di malattia;
anche in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcun importo, né a titolo di TFR, né per l'indennità di mancato preavviso. Dopo aver descritto l'attività svolta, deduceva che il rapporto di lavoro aveva avuto natura subordinata, Parte_1
ricorrendo tutti gli elementi e gli indici presuntivi che la giurisprudenza ha individuato in materia.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la ricostruzione offerta da controparte e sostenendo, in particolare, l'inesistenza di un rapporto di subordinazione: vi era, stata, invece, una collaborazione di natura autonoma, stante l'assenza di vincoli di orario, la discontinuità della prestazione, l'assenza di un compenso fisso mensile, il mancato stabile inserimento nell'organizzazione aziendale del e l'assenza di poteri di eterodirezione sullo stesso. Pt_1
Aggiungeva che anche il preteso licenziamento era frutto di una capziosa ricostruzione operata da controparte, avendo il ricorrente, alla fine del mese di luglio 2017, iniziato a collaborare con un altro circolo sportivo. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva infatti: “… i testi di parte ricorrente hanno affermato che il impartiva lezioni, lo Pt_1
stesso teste ha dichiarato che prendeva appuntamento direttamente con il e poi Tes_1 Pt_1
confermava gli orari in segreteria;
il teste affermava che chi voleva fare lezioni andava Tes_2
2 in segreteria e la segreteria chiamava il ricorrente per concordare l'orario, pur se poi diceva che il ricorrente aveva dei corsi fissi per la scuola tennis , ma tale circostanza è stata smentita dal
[...]
direttore del centro tennis, la cui attendibilità non appare confutabile, anche perché meglio CP_2 informato sulla gestione del “tennis” rispetto al , addetto alla palestra. Tes_2
In sostanza non è emerso dal complesso delle deposizioni che il fosse a disposizione Pt_1 in orari prestabiliti della società in modo che quest'ultima potesse usufruire della prestazione dell'istruttore a suo piacimento, sembra invece che il ricorrente avesse dato la sua disponibilità a fornire delle lezioni, prima il fine settimana, e poi anche durante la settimana, ma sempre previo accordo su ciascuna lezione, essendo a tal fine interpellato di volta in volta. Deve pertanto escludersi la natura subordinata del rapporto di lavoro ed il ricorso deve essere respinto”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Errata valutazione delle prove testimoniali e dei documenti agli atti in relazione alla sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti (art. 2697 c.c.) offerti dalla parte ricorrente”, avendo il Tribunale errato nell'interpretazione delle deposizioni orali, che avevano confermato la natura subordinata del rapporto;
2) “Le prove orali di parte resistente. Incapacità a testimoniare del teste e Testimone_3 totale inattendibilità delle deposizioni rese dallo stesso e da , avendo il Controparte_3
Tribunale respinto, erroneamente, l'eccezione di incapacità a testimoniare di e, più Testimone_3
in generale, omesso di considerare la generale inattendibilità dei testimoni di parte resistente.
Chiedeva, pertanto, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva nel grado la confutando gli Controparte_1
avversi motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.2.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello - i cui motivi, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente
- è infondato.
2.1. Innanzi tutto, avuto riguardo alla espressa doglianza mossa sul punto dall'appellante, giova evidenziare che non sussiste la dedotta incapacità a testimoniare del teste Testimone_3
“in quanto è stato amministratore unico della società dal 10.11.2009 al 22.02.2017” (così alla pagina
11 dell'atto di gravame). In proposito costituisce ius receptum che l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse
3 attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società (Sez. 2, Sentenza
n. 14987 del 7/09/2012; Sez. 2, Sentenza n. 9826 del 1996).
Ebbene, allorché fu sentito quale teste innanzi al Tribunale, all'udienza del 3.11.2020,
non era il rappresentante legale della società odierna appellata, sicché era Testimone_3 senz'altro capace a testimoniare, né risulta un suo interesse concreto tale poter giustificare la sua partecipazione al presente giudizio.
Ciò detto, rileva il Collegio che l'istruttoria espletata in primo grado, con l'escussione di due testi per parte, è stata del tutto congrua e la parte appellante non ha in alcun modo evidenziato motivi oggettivi per cui avrebbe dovuto procedersi alla “rinnovazione delle prove orali sia con i testi già escussi sia con quelli ulteriormente indicati in ricorso e che non sono stati sentiti in primo grado”
(richiesta alla pagina 13 dell'atto di gravame). È appena il caso di evidenziare che tali motivi non sono ravvisabili né nella dedotta, e insussistente, incapacità del teste né nell'asserita Tes_3
inattendibilità dei testi indicati dalla società né, tantomeno, in un esito complessivo della prova diverso da quello auspicato.
E invero, ferma l'assoluta utilizzabilità delle prove assunte innanzi al Tribunale, appare superflua l'audizione di ulteriori testi. Giova in proposito evidenziare che nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
i (tre) testi sono stati genericamente indicati per riferire sull'intera vicenda per cui è causa, senza evidenziare per alcuno di essi una conoscenza limitata solo ad alcuni fatti di causa o specifiche qualità che ne rendessero necessaria l'audizione. Il giudice ha, quindi, ammesso la prova limitandola a due testi per parte e ha proceduto all'audizione di complessivi quattro testi, due dei quali indicati e citati dall'odierno appellante.
Orbene, non vi sono motivi per modificare tale ordinanza ammissiva, atteso che l'istruttoria svolta appare, nella sua complessità, adeguata ed esauriente in relazione ai fatti dedotti;
e ciò senza sottacere che è comunque onere dell'istante individuare, nell'ambito del numero dei testi ritenuto congruo dal giudice, quelli maggiormente idonei a riferire su tutti i fatti di causa. Né all' esito della prova espletata innanzi al primo giudice sono emersi fatti nuovi, tali da richiedere l'audizione di ulteriori testi.
Infine, non deve sfuggire che, nel vigente ordinamento processuale, sussiste il principio di acquisizione della prova, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (Sez. L, Ordinanza n. 23286 del 28/08/2024). Ne consegue che, ove l'istruttoria esperita con l'escussione dei testi, da qualunque parte forniti, sia idonea a fondare la
4 decisione, il giudice non è tenuto ad escutere ulteriori testimoni.
Del resto, l'appellante non ha chiarito per quali ragioni sarebbe indispensabile, nel presente grado, escutere l'unico teste, tra quelli indicati, non audito dal Tribunale;
e ciò tanto più che, come detto, neanche nell'originario ricorso erano state indicate circostanze o qualità specifiche tali da rendere necessario l'esame di tutti i testi.
2.2. È pacifico che ha collaborato con la Parte_1 Controparte_1
, come istruttore di tennis.
[...]
In discussione sono i caratteri di tale rapporto, rivendicando l'appellante la natura subordinata dell'attività prestata.
Orbene, è pacifico (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 26138 del 2024) che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass.
21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728). E che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436).
5 È stato altresì chiarito che qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto, e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37019 del 2021; Sez. L, Sentenza n.
1 del 2018).
Orbene, nella specie è incontrovertibile che dall'istruttoria espletata non è emersa la sottoposizione di ad ordini specifici della società appellata né l'esercizio da parte Parte_1 della società stessa di un'attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
tantomeno risulta l'esercizio di poteri disciplinari, dovendosi evidenziare che l'asserito licenziamento (che comunque neanche il ha ricondotto ad un intento sanzionatorio) non è in Pt_1 alcun modo provato. Infatti, l'unico teste che ha riferito in proposito (della cui attendibilità si dirà infra) ne ha avuto conoscenza unicamente dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento (cfr., pacificamente, Sez. 1, Sentenza n. 569 del
15/01/2015).
Ciò posto, rileva il Collegio che le testimonianze acquisite non consentono neanche di raggiungere la prova della subordinazione attraverso la considerazione complessiva e unitaria degli indici cd. sussidiari individuati dalla giurisprudenza ed innanzi richiamati. E ciò sebbene il rapporto per cui è causa abbia avuto una durata rilevante, avendo la società ammesso che il “nel mese Pt_1 di ottobre 2015” si rese disponibile a fornire lezioni di tennis ai soci del circolo sportivo, lezioni, poi, pacificamente cessate alla fine del mese di luglio del 2017.
Sulla frequenza di tale attività – quotidiana secondo l'odierno appellante (dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00) ed invece limitata, secondo la società, ad alcuni giorni soltanto e non di tutti i mesi - non vi è prova. I testi, infatti, hanno reso sul punto dichiarazioni contraddittorie e, comunque, inidonee a dimostrare, con il richiesto rigore, quali fossero i giorni e gli orari di lavoro del se gli stessi fossero fissi o variabili e se la presenza o Pt_1 meno dell'appellante fosse legata alle sue disponibilità o, piuttosto, ad accordi predeterminati tra le parti che il era obbligato a rispettare, giustificando le eventuali assenze. Pt_1
Tanto premesso, occorre rilevare che nessuno dei testi ha riferito di una presenza quotidiana del smentendo così l'assunto attoreo. Pt_1
, cliente del centro “dalla fine 2015 o prima, fino alla fine 2016”, ha riferito Testimone_4 che quando aveva frequentava la struttura il “era presente, anche se lui era sui campi da tennis Pt_1
e io seguivo altri corsi con altri istruttori”.
, direttore amministrativo del centro, ha riferito di una frequenza saltuaria, Testimone_3
per lo più legata ad occasionali sostituzioni di altri insegnanti e comunque allo svolgimento di lezioni
6 private, non già ai corsi della “scuola tennis”.
direttore sportivo della società dall'estate del 2015 al settembre Controparte_4
2017, ha dichiarato che l'odierno appellante “aveva come fissa la scuola tennis due tre volte a settimana”; “l'ultimo anno il sabato e la domenica mattina, se ricordo bene, doveva stare a disposizione della società per lezioni che i clienti richiedevano”. ha riferito che la presenza dell'appellante, all'inizio limitata solo a Controparte_3
qualche fine settimana e a una sostituzione, era comunque sempre stata saltuaria.
In ordine all'attendibilità dei testi rileva il Collegio che se indubbiamente i rapporti ancora in essere - al momento dell'audizione innanzi al Tribunale - tra e Testimone_3 Controparte_3
con la società appellata suggeriscono prudenza nella valutazione delle loro dichiarazioni, anche la deposizione resa da (che lavorò “per la società dall'estate del 2015 al Controparte_4 settembre 2017”) non appare in alcun modo rassicurante. E invero, non può che destare sospetto la circostanza che il teste, all'udienza del 4 marzo 2021, e dunque a oltre tre anni e mezzo dai fatti, abbia ricordato il giorno esatto in cui l'odierno appellante sarebbe stato allontanato (“31 luglio 2017”); e tale sospetto è ancora più forte ove si consideri che il teste, per sua stessa ammissione, non era presente ai fatti, avendo invece appreso la notizia dallo stesso (“me lo ha detto lui il pomeriggio Pt_1 del giorno in cui lo hanno mandato via”). Tale circostanza induce, inevitabilmente, a dubitare dell'attendibilità di tutta la deposizione resa, anche con riguardo agli aspetti relativi all'organizzazione dell'attività lavorativa svolta dall'appellante. In particolare, non deve sfuggire come l'affermazione secondo cui “tutti dovevano avvisare se si assentavano, erano ed CP_2
a dire i corsi che il ricorrente doveva fare e gli allievi a cui fare lezioni, erano loro ad Tes_3 autorizzare ferie e permessi” è del tutto generica e priva di specificazioni fattuali;
essa, poi, oltre ad essere priva di qualsivoglia riscontro, è contraddetta non solo dai testi e ma anche Tes_3 CP_2
dalle dichiarazioni del teste (su cui si tornerà), allorché ha riferito di aver preso gli Testimone_4
appuntamenti direttamente con il confermando poi gli orari in segreteria. Pt_1
Del resto, si occupava, per sua stessa ammissione, “di sala pesi, corsi Controparte_4
e personal training”, ma non del tennis (di cui era, invece, direttore ), sicché è Controparte_3
poco credibile che il teste fosse a conoscenza delle concrete e specifiche modalità operative del rapporto tra il e la società, indipendentemente da inammissibili generalizzazioni (“tutti Pt_1 dovevano avvisare se si assentavano”). Risultano, dunque, condivisibili le valutazioni del Tribunale in ordine al fatto che le circostanze riferite dal non sono rassicuranti in quanto lo stesso Tes_2 non risultava “informato sulla gestione del “tennis”.
In definitiva, in relazione all'attività espletata dal la deposizione più attendibile, per Pt_1
quanto in più punti generica, appare quella di , cliente del centro sportivo fino alla Testimone_4
7 fine del 2016. In proposito giova rimarcare che il teste ha riferito in ordine agli orari in cui egli stesso si recava presso la struttura sportiva (“tre volte alla settimana di solito nel pomeriggio verso le
17,00/18,00 ma il fine settimana anche la mattina verso le 10,00/11,00 anche a pranzo”), senza tuttavia precisare se vi si recasse sempre negli stessi giorni infrasettimanali o in giorni variabili;
neanche ha dichiarato se frequentasse il centro ogni fine-settimana, o soltanto qualche volta, e in quali giorni (il sabato, la domenica, o tutti e due i giorni). Quanto al ha dichiarato soltanto di averlo Pt_1 visto, e di non aver fatto ogni volta lezione con lo stesso, avendo comunque seguito “altri corsi con altri istruttori”; in ogni caso, non ha in alcun modo indicato la durata delle prestazioni dell'appellante e delle lezioni tenute dallo stesso.
In proposito rileva il Collegio che nessuno dei testi ha dichiarato quali fossero i giorni e gli orari in cui teneva le sue lezioni. Il che, evidentemente, impedisce di ritenere che Parte_1
l'appellante svolgesse la sua prestazione in giorni ed orari predeterminati, dovendosi così escludere uno stabile inserimento nell'organizzazione della società.
Vi è da aggiungere che non è stata dimostrato, con il richiesto rigore, se la presenza o meno dell'appellante fosse legata alle sue disponibilità o, piuttosto, ad accordi predeterminati tra le parti che il era obbligato a rispettare, giustificando le eventuali assenze. Pt_1
In senso contrario all'assunto dell'appellante deve rilevarsi che, come detto, il teste Tes_1
ha riferito che prendeva appuntamento direttamente con il e poi confermava gli orari in Pt_1 segreteria, fornendo così riscontro alle dichiarazioni del secondo cui il “si gestiva CP_2 Pt_1 le sue ore”, concordando le lezioni con gli allievi.
Né deve meravigliare che i singoli clienti pagassero le lezioni alla segreteria del centro e non all'appellante, essendo evidente che – come sottolineato dalla società – nel prezzo pagato vi era anche l'affitto del campo.
Sotto altro profilo, non vi è prova della corresponsione di un compenso mensile di importo fisso: tale circostanza, allegata ma non documentata dal è stata chiaramente contestata dalla Pt_1 società, che ha dichiarato di aver pagato all'odierno appellante le lezioni svolte, corrispondendo, nel tempo, importi variabili. Dai documenti prodotti quale allegato 4 alla memoria di costituzione di primo grado, firmati dal risulta che vi erano mesi in cui il non percepiva alcunché Pt_1 Pt_1
(evidentemente in assenza di prestazioni) e che il compenso erogato era estremamente variabile, da un minimo di 160,00 a un massimo di 950,00 euro al mese.
Da ultimo, non assume rilievo la richiesta (priva di data) con cui la società ha domandato alla
FIT di consentire la partecipazione di ai suoi corsi di formazione per diventare Parte_1
istruttore di tennis di primo livello, aggiungendo che il possesso del titolo avrebbe consentito al stesso di collaborare con la società (doc. 5 della produzione dell'odierno appellante). Tale Pt_1
8 dichiarazione, invero, nulla dice in ordine alla natura della collaborazione da avviare, mentre la circostanza che il solo nel dicembre 2016 abbia acquisito il titolo di istruttore di tennis di Pt_1
primo livello (doc. 8 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.) avvalora il fatto che non vi fosse un inserimento stabile nell'organizzazione della società e nella scuola di tennis.
Al fine della prova da fornire non rilevano neanche le fotografie prodotte, che oltre a riprendere molte occasioni di vacanza e conviviali (chiaramente irrilevanti stante la pacifica esistenza di rapporti tra le parti), riproducono momenti legati all'attività del “Monteverde Club”, senza tuttavia chiarire le connotazioni del rapporto per cui è causa.
In definitiva, gli elementi raccolti in sede istruttoria non valgono oggettivamente a provare l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
e neppure a dimostrare l'esistenza della maggior parte degli altri elementi, di natura sussidiaria, innanzi indicati.
Per completezza, e ad abundantiam, giova evidenziare che, in ogni caso, e al di là della qualificazione del rapporto, non sarebbe in ogni caso possibile quantificare le pretese differenze retributive, non essendo stati provati i giorni e gli orari dell'attività prestata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 2.200,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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