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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA R.G. 571/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 28.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17 giugno 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 571/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 571/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della SENTENZA n. 450/2019 pubblicata dal Tribunale di MATERA il
Pag. 1 di 20 28.05.2019 non notificata, in materia di risarcimento danni in relazione a contratto di locazione
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avvocati Marzia Romanelli e Giuseppe Parente, con domicilio in
Potenza, alla Via Cavour n. 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Giordano
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._5
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Antonio De Bonis e Salvatore De Bonis con domicilio in Potenza in via Sabbioneta n 62
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 18.02.2014 e CP_2 Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di RA , , Parte_5 Parte_2
, e esponendo di essere comproprietari di un Parte_3 Parte_4
appartamento ubicato al primo piano di un fabbricato condominiale composto di tre piani sito in Marina di Nova Siri alla via Orazio Flacco, n. 42; detto immobile era stato concesso in locazione, per il mese di agosto 2011, ai signori , Parte_5 [...]
, e , tutti residenti a [...], per il Parte_2 Parte_6 Controparte_3
canone di € 800,00; i conduttori preso possesso dell'appartamento, installarono diverse apparecchiature elettroniche (climatizzatori, apparecchi TV, PC, ecc.) originariamente
Pag. 2 di 20 non presenti nell'immobile; in data 20.08.2011 nell'appartamento oggetto del contratto di locazione, si propagava un incendio dovuto a “cause elettriche” che danneggiavano l'appartamento condotto in locazione oltreché l'appartamento di proprietà della IG
, sito al pian terreno del fabbricato condominiale, e l'appartamento di CP_4
proprietà della IG , sito al secondo piano dello stesso fabbricato, Controparte_5
come accertato dal rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco nella medesima data;
appartamenti, questi, tutti dichiarati inagibili dal Comune di Nova Siri con ordinanza n. 78, notificata il 23 agosto 2011; al momento dell'incendio i conduttori non erano in casa ed avevano incautamente e colposamente lasciato incustoditi apparecchi elettrici ed elettronici mentre erano in funzione;
la circostanza era confermata dal fatto che, nella camera in cui si era sviluppato l'incendio, venivano riscontrate diverse tracce prolunghe
“volanti” utilizzate, dai conduttori, per I'alimentazione dei suddetti apparecchi elettrici ed elettronici;
con ricorso ex art. 696 c.p.c. del 7/11/2011 gli odierni attori avevano adito il
Tribunale di RA affinché questi nominasse un consulente tecnico per accertare preventivamente le cause che diedero origine all'incendio e per descrivere e quantificare i danni;
all'esito della consulenza la causa veniva attribuita ad un cortocircuito del cavo elettrico di collegamento tra la presa fissa (la prolunga) e l'utilizzatore nella stessa stanza;
questo cortocircuito aveva interessato la biancheria (lenzuola, vestiti, ecc.)
presente nella camera da letto che hanno alimentato I'incendio; lo stesso CT stimava i danni subiti dall'immobile di proprietà degli attori in complessivi € 43.496,78 oltre €
2.500,00 per danni agli arredi, quest'ultimi forfettariamente determinati;
deducevano inoltre di aver dovuto mettere in sicurezza l'immobile sostenendo la spesa di € 20.350,00
e di averlo dovuto alienare al prezzo di euro 30.000,00, inferiore al valore di mercato di circa euro 8.000,00 non avendo disponibilità economica di procedere alle riparazioni;
tanto premesso chiedevano al giudice di pronunciarsi nei seguenti termini: “ritenuta
sussistente, per le causali dedotte, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
degli odierni convenuti, quantificare e liquidare il danno patrimoniale subito dai SI.ri
e per il danneggiamento dell'immobile, all'epoca Controparte_1 CP_2
Pag. 3 di 20 dei fatti di loro comproprietà, sito in Marina di Nova Siri, alla via Orazio Flacco 42,
quantificabile in euro 45.996,78 per le causali stimate in sede di istruzione tecnica
preventiva, oltre al maggior danno dagli stessi patito, in conseguenza del minor prezzo
ricavato dalla vendita del predetto immobile e in conseguenza del suo mancato
godimento, relativamente al periodo 20.8.2011 - 20.11.2012 oltre rivalutazione monetaria
ed interessi. Per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento in
favore degli attori, delle somme cosi determinate, oltre spese e competenze di giudizio e
spese relative al procedimento di istruzione preventiva”.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando ogni responsabilità e la circostanza di aver lasciato in funzione gli apparecchi elettrici;
chiedevano il rigetto della domande proposte dagli attori deducendo che dall'accertamento tecnica preventivo era emerso che la causa dell'incendio sicuramente era stata provocata da un cortocircuito in quanto l'impianto elettrico non era stato, negli anni, adeguato opportunamente secondo la normativa vigente, non era presente un dispositivo magnetotermico che protegge adeguatamente il circuito. In via riconvenzionale, chiedevano quindi il risarcimento dei danni subiti sia per la vacanza rovinata sia per i propri beni perduti nell'incendio così
concludendo: “concludono chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto
infondata in fatto ed in diritto. Chiedono, in accoglimento della domanda riconvenzionale
spiegata, che il Tribunale adito riconosca il diritto al risarcimento per il danno da vacanza
rovinata a causa dell'incendio di cui gli attori, con le loro omissioni sono stati causa, e per
l'effetto liquidi sia il danno da vacanza rovinata, che il danno patrimoniale, in via
equitativa e comunque in una somma che non sia inferiore ad euro 1.300,00. Condanni
controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Condanni parte attrice al pagamento delle
spese di lite con distrazione a favore dei procuratori”.
3. Istruita con integrazione della Ctu già espletata dall'ing. e nuova Persona_1
consulenza tecnica per la valutazione dei danni espletata dal geom. CP_6
la causa è stata decisa con sentenza n. 450/2019 pubblicata il
[...]
28.05.2019, non notificata, con la quale il Tribunale di MATERA ha così disposto:
Pag. 4 di 20 “
1.dichiara che I'incendio dell'abitazione di via Orazio Flacco n. 42 di Nova Siri,
verificatosi in data 20.8.2011, è ascrivibile ad un pari concorso di colpa di parte attrice e
di parte convenuta;
2.condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del 50% dei
danni subiti dagli attori, liquidati quanto al dovuto in € 22.998,40, oltre rivalutazione dal
5.4.2012 al giorno di pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta nel resto;
4.compensa, nella misura del 50%, le spese di giudizio tra le parti e, per l'effetto,
condanna i convenuti, in solido, al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio
sostenute dagli attori, che liquida quanto al dovuto così come di seguito esposto: a. per la
fase di ATP in € 2.955,53 per spese ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15%
per spese generali,I.V.A. e C.A.P. come per legge;
b. per la fase di merito in € 252,92 per
spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
5.pone le spese della CT redatta dal Geom. CP_6
definitivamente a carico degli attori, in solido;
6.sentenza esecutiva”.
4. Il Tribunale ha così motivato la decisione:
a) Quanto alle cause dell'incendio, il Tribunale ha richiamato le conclusioni del CT
nominato nel corso dell'ATP, conclusioni che il giudice di primo grado ha ritenuto di condividere senza riserva alcuna, essendo stati valutati esenti da vizi logici o di metodo.
In particolare, il predetto consulente ha rilevato che nella stanza da letto, dalla quale si propagava I'incendio, vi erano due prese/spine tra loro differenti quanto ad amperaggio,
perché furono utilizzati adattatori da 16A e da 10A, utilizzo che può creare surriscaldamento e quindi, bruciatura con possibilità di corto circuito, come ritiene essere avvenuto nella fattispecie, ove il cortocircuito interessò la biancheria che, a sua volta,
alimentò l'incendio. Inoltre, il CT rilevava che l'impianto elettrico dell'appartamento (di proprietà degli attori) non era dotato di un dispositivo magnetotermico che, ove installato,
avrebbe protetto adeguatamente il circuito elettrico da sovracorrenti/cortocircuito e,
quindi, avrebbe evitato l'incendio della biancheria, prima, e il conseguente propagarsi delle fiamme all'intero appartamento, poi.
b) Quanto alla necessità di installazione di un dispositivo magnetotermico nell'appartamento
Pag. 5 di 20 degli attori questi ultimi a loro discarico, richiamavano I'articolo 6, comma 3, del D.M.
22.1.2008 n. 37, il quale dispone che “Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”,
ritenendosi, così, che all'epoca dell'incendio sarebbero stati esenti dall'installazione del dispositivo magnetotermico sopra menzionato. Il Tribunale non ha condiviso tale conclusione, perché non considerava che la norma citata, parlando di “interruttore differenziale”, intendeva riferirsi proprio al dispositivo magnetotermico, che, come detto, è
in grado di interrompere il flusso di corrente elettrica in un circuito elettrico in caso di sovracorrente: pertanto, nel caso in esame, poteva ritenersi che anche la mancata installazione di detto dispositivo fosse stato determinante nella produzione dell'incendio.
c) Altra concausa, comunque, era da individuare nel comportamento tenuto dai convenuti che, come detto, per attivare il climatizzatore utilizzarono adattatori di diverso amperaggio, 16 A il primo e 10A l'altro, ponendo così in essere i presupposti per la creazione di un loro surriscaldamento e, quindi, bruciatura e conseguente corto circuito,
unica causa iniziale dell'incendio ipotizzabile nel caso in esame, atteso che non venivano individuati dal CT altri elementi dai quali dedurre altre probabili cause d'inizio del ripetuto incendio. Tale conclusione, inoltre, portava a disattendere la contestazione sollevata dai convenuti sull'addebito mosso loro dagli attori, secondo i quali i primi lasciarono in funzione gli apparecchi elettrici, ovvero il condizionatore, in quanto ad esso era collegato il cavo elettrico di collegamento con i citati adattatori di diverso amperaggio.
d) Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che l'incendio in questione fosse stato il risultato di due concause, e cioè la mancata installazione, da parte degli attori, di un dispositivo magnetotermico nel loro appartamento e l'utilizzo, da parte dei convenuti, di un cavo elettrico di collegamento munito di adattatori di diverso amperaggio, 16A e 10A,
cause che ebbero un uguale forza determinante dell'evento, in quanto l'assenza di una o
Pag. 6 di 20 dell'altra lo avrebbe escluso. Ha quindi concluso che, per detto incendio, vi fu un pari concorso di colpa, sia degli attori che dei convenuti.
e) Circa la quantificazione dei danni di parte attrice il Tribunale ha rilevato che gli attori hanno chiesto il risarcimento di diverse voci di danno, e cioè di quelli derivanti: 1) al loro immobile dall'incendio, dal CT quantificati in complessivi € 45.996,79; 2) dal minor prezzo al quale sono stati costretti a vendere detto immobile;
3) dal mancato utilizzo dello stesso immobile per il periodo dal 20.8.2011 /a/l 20.11.2012 (data della vendita). Quanto
ai danni sub 1), il Tribunale ha rilevato che la loro quantificazione operata dal CT non è
stata contestata dai convenuti, il che permette di porla a fondamento della decisione.
Conseguentemente, e tenuto conto del concorso di colpa come sopra accertato, il
Tribunale ha ritenuto che i convenuti fossero tenuti a risarcire gli attori di una somma pari al 50% di detto importo, ovvero della somma di € 22.998,40, da rivalutare dall'epoca di redazione della relazione di ATP, e cioè dal 5.4.2012, al giorno di pubblicazione della sentenza.
f) Quanto ai danni sub 2), il Tribunale ha affermato che non vi è stata prova alcuna della necessità, per gli attori, di vendere il loro immobile a seguito del suo incendio, per cui tale vendita deve ritenersi frutto di una loro libera scelta. Difatti, tale immobile era riparabile,
come del resto gli stessi attori avevano iniziato a fare, per cui l'averlo venduto ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato, pur considerando che necessitava di ulteriori riparazioni, deve ritenersi una decisione da essi liberamente assunta.
g) Quanto, infine, ai danni sub 3) il Tribunale ha osservato che la stessa parte attrice ha dedotto di aver concesso in locazione l'immobile in questione per il solo mese di agosto e, quindi, per uso vacanze estive, circostanza che porta a ritenere che gli attori erano soliti concedere in locazione detto immobile per il periodo estivo. Ben potevano, quindi,
provare nel corso del giudizio altre locazioni dello stesso immobile negli anni precedenti,
fornendo cosi al giudicante elementi per quantificare il danno, e il non aver offerto tale prova impedisce di procedere a tale quantificazione in via equitativa..
h) Quanto ai danni lamentati da parte convenuta, relativi a preteso danno da vacanza
Pag. 7 di 20 rovinata, conseguente al grave shock subito a causa dell'incendio, Il Tribunale ha osservato che non essendo stato fornita alcuna prova di tale shock;
ogni ulteriore dissertazione sul punto appariva superflua. Altrettanto i convenuti non hanno fornite prova degli altri danni lamentati. In particolare, non è stato nemmeno specificato il costo d'acquisto dei capi d'abbigliamento e degli utensili che assumono essere stati danneggiati, né quello del condizionatore del quale deducono di aver prodotto fattura d'acquisto, non rinvenuta nel loro fascicolo di parte. Consegue a quanto innanzi che la domanda riconvenzionale da essi formulata andava rigettata.
i) Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, il Tribunale ha poi ritenuto che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalla parte attrice nella misura del 50%
j) Con atto notificato tempestivamente il 5.11.2019 , Parte_5 Parte_2
e hanno impugnato la predetta sentenza, Parte_3 Parte_4
così concludendo: “via preliminare e principale: sospendere l'efficacia esecutiva della
sentenza, accertando e l'esclusiva responsabilità solidale dei soli IG.ri , in CP_2
qualità di locatori, nonché proprietari dell'immobile oggi oggetto del contendere, per il
comportamento illecito dagli stessi tenuto;
Nel merito: b) accogliere integralmente per i
motivi di fatto e di diritto il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la
sentenza n. 450/2019, emessa e pubblicata a definizione del giudizio n. 381/2014 in data
28.05.2019, in quanto carente e contraddittoria sotto il profilo motivazionale;
c) accertare
e dichiarare la responsabilità dei SI.ri per il comportamento illecito tenuto, CP_2
per violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine ai motivi di cui in narrativa;
d) in
subordine, condannare gli appellati -in solido tra di loro- al pagamento della somma di
€.5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, quale risarcimento
per il danno patrimoniale e da vacanza rovinata subito dai convenuti, di cui gli attori con
le loro omissioni sono stati causa, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore
che la Corte di Appello vorrà determinare nel corso del giudizio, anche in via equitativa;
e) in estremo subordine, previa riforma del capo della sentenza riguardante la condanna
Pag. 8 di 20 alle spese di lite (relative al giudizio di primo grado), ritenere sussistente la colpa
concorrente degli odierni appellati, nella causazione dell'incendio, per non avere gli stessi
provveduto all'adeguamento dell'impianto elettrico, con riduzione della condanna;
f) nella
denegata ipotesi di rigetto della domanda, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello, di
disporre la compensazione delle spese relative al presente gravame;
con vittoria di spese
e competenze professionali, oltre accessori di legge”
5. Quali motivi di gravame l'appellante denuncia: 1° ) l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure che ha preso come dato certo il fatto che i cavi elettrici di collegamento fossero di proprietà dei convenuti, oggi odierni appellanti;
2°) l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel condividere senza riserva alcuna le conclusioni del CT, ritenendole esenti da vizi, laddove la relazione del CT risulterebbe inficiata da vizi, ed il CT non avrebbe risposto ai chiarimenti richiesti dallo stesso giudice;
3°) l'errata valutazione del giudice di primo grado, relativamente alla presenza degli adattatori, laddove il CT in sede di sopralluogo sosteneva che, nelle stanze oggetto di sopralluogo erano stati rinvenuti adattatori da 16 A e 10 A, mentre, nella camera da letto,
oggetto dell'incendio, non era stato possibile verificare la situazione a causa dell'incendio che, propagatosi, aveva comportato distacco dell'intonaco e dei mattoni forati Il giudice non ha considerato inoltre che il CT non solo aveva rilevato la presenza di adattatori solo nelle altre stanze dell'immobile e non nella stanza da letto, unica e sola stanza interessata dall'incendio, ma anche di prese elettriche con evidenti segni di fusione dell'isolante dei cavi;
4°) Errata valutazione della concausa che ha determinato il verificarsi dell'incendio nonché errata e carente motivazione della sentenza in ordine al concorso di colpa. In particolare il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'incendio casato dal condizionatore che tuttavia non era in funzione nonché dall'uso di una prolunga che tuttavia rappresenta un dispositivo di sicurezza che non può esser la causa dello svilupparsi di un incendio. in ogni caso il condizionatore non avrebbe potuto esser causa
Co dell'incendio essendo di nuova generazione, marcato e conforme alle direttive;
né nel libretto di istruzioni era prescritto il divieto di utilizzo delle prolunghe. Sostengono gli
Pag. 9 di 20 appellanti che le cause dell'incendio vadano invece ricercate: 1) nella fusione della guaina dei fili conduttori (fili ormai deteriorati e guaina ingottata — guaina di estrema importanza per la sua elasticità e duttilità); 2) nell'interruttore magnetotermico (se pur presente) ormai obsoleto rispetto all'evoluzione tecnologica e normativa, che non solo non ha protetto l'impianto dalle sovracorrenti, ma non ha interrotto neanche il flusso di corrente che circolava all'interno dei cavi dell'impianto sottotraccia in maniera continua: 3) nel corto circuito che è avvenuto all'interno dell'impianto elettrico non a norma. 5°) Errata
quantificazione dei danni riportati dall'immobile ed ingiusta condanna dei convenuti,
considerato che l'unica stanza oggetto dell'incendio è stata la camera da letto mentre le altre stanze non hanno subito alcun danno. 6°) errato mancato riconoscimento del danno per mancanza di prova, non avendo proceduto il Tribunale alla valutazione equitativa dello stesso.
6. Con atto depositato il 20.1.20219 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta appello
[...]
incidentale, così concludendo: in via preliminare, rigettare la formulata istanza di
sospensione dell'esecutivita della sentenza impugnata per carenza dei presupposti
legittimanti il suo esercizio;
2. nel merito. per le causali dedotte, rigettare I'appello
proposto dai sig.ri , , e Parte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
con atto notificato il 5.11.2019, perché inammissibile ed infondato;
3. Parte_4
accogliere l'appello incidentale proposto dai sig.ri e Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, ritenuta sussistente l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale degli odierni appellanti principali, condannare i sig.ri , Parte_5
, e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti dai sig.ri e Controparte_1
, in conseguenza del sinistro per cui è causa, liquidandoli in ulteriori € CP_2
22.998,40 (€ 45.996,78 accertati - € 22.998,40 riconosciuti dal Tribunale di RA) per le
causali già stimate in sede di istruzione tecnica preventiva, oltre al maggior danno, dagli
stessi patito, in conseguenza del minor prezzo ricavato dalla vendita in data 20.11.2012
Pag. 10 di 20 dell'immobile danneggiato, sito in Nova Siri alla via Orazio Flacco n. 42 - quantificato,
anche mediante c.t.u. nella complessiva somma di € 59.918,40 [€ 69.568,40 CP_6
— (€ 30.000,00 — 20.350,00)] - ed in conseguenza del suo mancato godimento,
relativamente al periodo compreso tra il giorno 20.8.2011 ed il giorno 20.11.2012
(quantificato, mediante c.t.u. nel corso del giudizio di merito in € 5.260,66), CP_6
con rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'evento dannoso alla
pubblicazione dell'emananda sentenza e ulteriori interessi legali come per legge;
4. in
subordine, in aderenza a quanto evidenziato dal c.t.u. che qui si abbia per Per_1
integralmente ripetuto e trascritto, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale,
attribuire agli appellanti principali il 70% della responsabilità colposa, in ordine all'incendio
per cui è causa, nonché del restante 30% di responsabilità agli appellanti incidentali e, per
l'effetto, ridurre, nell'indicata misura percentuale, gli importi relativi alle varie componenti
risarcitorie indicate al punto che precede e, conseguentemente, condannare gli appellanti
principali al pagamento degli stessi in favore degli appellanti incidentali, ovvero
condannare gli appellanti principali al pagamento, in favore degli appellanti incidentali, di
quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta;
5. condannare gli
appellanti principali all'integrale pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
giudizio, comprese quelle di c.t.u., ovvero, nel caso di parziale accoglimento dell'appello
incidentale, procedere alla loro proporzionale liquidazione, con conseguente condanna
degli appellanti principali al pagamento delle stesse”.
7. Quali motivi di appello incidentale i costituiti criticano la sentenza: a) nella parte in cui ha ritenuto che l'appartamento di proprietà degli attori non fosse dotato “di un dispositivo
magnetotermico” laddove lo stesso c.tu. con l'integrazione di perizia del 15.12.2016
riconosce che il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti presente nell'appartamento di proprietà degli attori (da lui stesso riportato, con rappresentazione fotografica, nell'allegato B14 del suo primo elaborato peritale) era di tipo magnetotermico e non a fusibili, cosicché era integrata l'esattezza del quadro normativo di riferimento,
tant'è che nelle definitive conclusioni rassegnate con le precisazioni depositate il
Pag. 11 di 20 15.3.2017 il CT non fa più riferimento ad un impianto c.d. “non a norma” ma alla diversa espressione di impianto “obsoleto”; il primo Giudice è incorso in errore laddove fa derivare la concausa dell'incendio dalla violazione della normativa invocata dalla mancata installazione di un dispositivo magnetotermico (e non dal suo cattivo funzionamento
(come asseritamente ritenuto dagli appellanti). Se ne deduce, in conclusione, che il
Tribunale, non ha osservato l'allegato B14 della prima consulenza nel quale, come detto,
è chiaramente raffigurato il dispositivo magnetotermico (e non a fusibili) ritenuto non installato, e non ha considerato l'esplicito riconoscimento effettuato, sul punto, dal CT
con la perizia integrativa. b) in subordine nella parte in cui ha riconosciuto una pari responsabilità delle parti, in luogo della ripartizione nella misura del 30% in capo ai proprietari e del 70% in capo ai conduttori;
c) nella parte in cui non ha riconosciuto i danni da mancato godimento anche diretto dell'immobile, come già quantificato dal ctu geom.
nel corso del giudizio di primo grado;
d) nella parte in cui non ha riconosciuto CP_6
il danno patrimoniale subito pari alla differenza di valore tra il prezzo di vendita e il valore dell'immobile, anch'esso già quantificato dal nominato Ctu e) nella parte in CP_6
cui ha liquidato le spese e competenze, pur nella misura del 50%, in violazione dei parametri di legge in relazione allo scaglione da euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, per le cause di valore indeterminabile e senza tener conto di tutte le spese indicate nella nota specifica.
8. Con ordinanza del 26.5.2020 questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria
sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
9. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti dell'organo giudicante, con ordinanza del
25.3.2025 è stata fissata l'udienza del 17 giugno 2025, per la discussione orale davanti al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
10. All'udienza del 17.06.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
Pag. 12 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello principale è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso mentre l'appello incidentale è infondato per le ragioni che seguono.
12. I primi motivi di appello principale e incidentale possono trattarsi congiuntamente trattandosi di questioni tra loro connesse e chiedendo le parti la riforma della sentenza per ragioni uguali e contrarie.
13. All'esito del riesame delle questioni come sollecitate dalle parti, si giunge a risultato di giudizio difforme rispetto a quello cui è giunto il Tribunale circa una responsabilità paritaria dei locatori e dei conduttori. Emerge infatti che, in applicazione della norma dettata dall'art. 1588 c.c. - che pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile (per tutte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22823 del
26/09/2018) i conduttori hanno dimostrato che la responsabilità dell'incendio è
addebitabile al fatto dei locatori, mentre è rimasta indimostrata la concorrente responsabilità dei primi.
14. Va osservato infatti che dalla consulenza resa in sede di ATP è emerso che l'immobile è
stato costruito dal 1975 al 1978 (maggio 1978 data collaudo), e che “L'impianto elettrico
non è stato, negli anni, adeguato opportunamente secondo la normativa vigente, non è
presente un dispositivo magnetotermico che protegge adeguatamente il circuito da
sovracorrenti/corto circuito, non ci sono certificazioni di ditte specializzate anche per lo
stesso interruttore differenziale puro installato a valle del contatore Enel. Non è presente
un impianto di terra per i contatti indiretti”. Va anche precisato che se è vero che, così
come affermato dai locatori, appellati e appellanti incidentali, di fatto esisteva sin dall'origine un dispositivo magnetotermico, infatti poco prima descritto dal CT (che aveva rilevato che “Dall'esame si costatato la presenza delle seguenti apparecchiature elettriche:
1) contatore elettrico di nuova generazione matricola n.00523006 con potenza da 3 Kw,
allegato 139, BIO 2) differenziale puro , allegato BII, B12 3) cavo da 4,5 mmq, allegato
B13. Il contatore presentava l'interruttore magnetotermico nello stato off mentre
Pag. 13 di 20 l'interruttore del differenziale era nello stato on”), è anche vero che, così come confermato dagli stessi locatori, che nessuna opera di adeguamento era mai stata compiuta dopo l'emanazione della legge 1990 n. 46, (circostanza che essi intendono valorizzare per rivendicare che gli impianti erano di fatto già conformi alle successive disposizione e per giustificare l'assenza di certificazioni dell'impianto, non necessarie per gli immobili già
realizzati alla data del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della citata legge stessa).
Sul punto va ricordato che l'art. 7 comma 3 della legge 46 del 1990 prevedeva: "Tutti gli
impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere
adeguate, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo." L'art. 5
comma 8 del D.P.R. 447/1991 prevedeva: “Per l'adeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto
dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla
globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che
ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli
impianti elettrici preesistenti che presentano i seguenti requisiti: sezionamento e protezioni
contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezioni contro i contatti diretti,
protezioni contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA". Inoltre il Decreto 22 gennaio
2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), all'art. 6 comma 3
prevede oggi e ribadisce: "Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, di protezioni contro i
contatti diretti, di protezioni contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA."
Pag. 14 di 20 15. Sta di fatto che, innanzitutto, il consulente nella propria relazione nell'affermare che “non
e' presente un dispositivo magnetotermico che protegge adeguatamente il circuito da
sovracorrenti/corto circuito”, non ha affermato che non vi fosse un dispositivo magnetotermico (come hanno letto gli appellati), ma ha evidentemente valutato,
tecnicamente, che il dispositivo non fosse adeguato. D'altra parte mancando una certificazione di adeguamento o conformità si deve appunto recepire la valutazione postuma del Ctu secondo cui tale presidio non è risultato adeguato;
inoltre ed in ogni caso detto impianto non era dotato di messa a terra, altro presidio di protezione indispensabile.
Va poi rilevato che nella successiva integrazione il CT ha anche precisato che l'impianto era obsoleto (ed infatti mai sottoposto a manutenzione o adeguamento, come appunto valorizzato dagli stessi locatori), avendo anche affermato il Ctu che è inaccettabile che “un
impianto elettrico, dopo essere stato utilizzato ininterrottamente per 33 anni e non essere
stato sottoposto a manutenzione possa rispettare le regole della normativa”.
16. E' quindi evidente che la mancanza di certificazioni circa la conformità dell'impianto alle nuove norme di sicurezza e le stesse rilevazioni del CT, dimostrano che l'impianto non fosse adeguato alle norme di sicurezza e che pertanto la causa dell'incendio sia stata appunto la mancanza o inadeguatezza di quei presidi di protezione, imposti dalla nuova normativa anche per gli impianti preesistenti, proprio per evitare il rischio di incendio, che infatti si è verificato.
17. Di contro le ulteriori valutazioni rese dal Ctu secondo cui vi sarebbe stata una concausa di tale evento, sono solo frutto di ipotesi, non verificate e non verificabili, e che questo collegio non condivide, circa un eventuale cattivo utilizzo dell'apparecchio condizionatore,
che sarebbe stato lasciato in funzione incustodito dai conduttori;
infatti, pur volendo acquisire come dato certo che per utilizzare il condizionatore, da posizionare vicino alla finestra, i conduttori avessero dovuto utilizzare una prolunga sino alle prese poste più
lontane rispetto al cavo in dotazione all'apparecchio di 1,5 metri, da ciò non può
ulteriormente dedursi, in modo grave, preciso e concordante, che la prolunga non fosse a norma e che fosse stato utilizzato un adattatore sovradimensionato;
ed infatti il Ctu non ha
Pag. 15 di 20 potuto descrivere e valutare la tipologia della prolunga utilizzata e quindi non ha potuto verificare che essa non fosse a “norma”; ha ipotizzato l'utilizzo di adattatori da 16 Ampere
su prese da 10 Ampere, ma non ha potuto verificarlo, considerato che il muro della stanza da letto dove erano posizionate le prese elettriche è stato completamente distrutto. Di
contro è dimostrato che l'apparecchio condizionatore fosse di nuova generazione, e lo stesso CT ha affermato che esso fosse dotato di autonomi sistemi di sicurezza laddove afferma “Infatti è tale la pericolosità di tali apparecchiature che le norme prevedono che
devono essere sicure in se indipendentemente dalla qualità dell'impianto elettrico di
alimentazione. Infatti tale apparecchiature non hanno bisogno di messa a terra per essere
sicura, la sicurezza è garantita da un doppio isolamento verso le parti in tensioni, infatti
hanno prese bipolari ovvero senza polo di terra.”
18. Non vi è alcuna prova quindi che i conduttori abbiano fatto uso improprio dello strumento elettrico ed ancor meno un uso abnorme dello stesso (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto).
19. Resta quindi confermato che l'incendio si è verificato a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione dell'impianto elettrico, che se invece fossero stati adeguati avrebbero potuto impedirlo.
20. Va quindi accolto, sul punto, l'appello principale con conseguente accertamento della responsabilità esclusiva del locatore e totale esonero da responsabilità dei conduttori con l'ulteriore conseguenza del rigetto dell'appello incidentale con esso della domanda principale risarcitoria formulata in primo grado dai locatori.
21. Va anche accolto l'appello principale e la conseguente domanda risarcitoria nella parte in cui i conduttori richiedono i danni da “vacanza rovinata”.
Sul punto va infatti osservato che è pacifico e non contestato che i conduttori avessero preso in conduzione l'immobile, posto in località turistica, per fini esclusivamente vacanzieri. E' quindi pacifico che subire l'incendio dell'alloggio durante la vacanza comporta in re ipsa il turbamento della stessa e quindi realizza la lesione a quell'interesse che oggi riceve tutela autonoma, anche indipendentemente dall'esistenza di un pacchetto
Pag. 16 di 20 turistico, appunto a non vedere “rovinata” la propria vacanza. E' stato infatti affermato che:
“Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto
in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e
successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi
previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del
riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua
del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione
concreta delle parti. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023. Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995). Va anche ricordato che "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente
previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla
legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è
risarcibile. Tuttavia non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento
di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti
di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso
per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito" (Cass. sez. 3, Sentenza n.
7256 del 11.05.2012)
Nella specie aver subito l'incendio dell'alloggio durante la vacanza, certamente rappresenta un disagio che supera la soglia minima di tolleranza.
Quanto alla valutazione di tale danno esso, benché non patrimoniale ma ai soli fini di individuare un criterio appunto equitativo che da un lato sia satisfattivo e dall'altro non costituisca ingiusta locupletazione, può quantificarsi in una somma pari al costo stesso della locazione e quindi ad euro 800,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat dalla data dell'evento sino all'attualità, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per
Pag. 17 di 20 anno solo se e nella misura eccedente la rivalutazione, oltre gli interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dalla data odierna e sino all'effettivo soddisfo.
22. Non può accogliersi invece il motivo di appello principale relativo al danno patrimoniale,
pari al valore dei beni andati distrutti nell'incendio non avendo parte appellante specificatamente aggredito la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provate tali voci di danno.
23. Attesa la riforma della sentenza di primo grado, devono esser nuovamente regolate le spese del doppio grado di giudizio, con assorbimento quindi dell'ulteriore motivo di appello incidentale relativo a ipotizzata errata liquidazione delle stesse.
24. Le spese seguono pertanto la soccombenza e devono quindi esser poste a carico degli appellati e appellanti incidentali ed a favore degli appellanti principali, ma possono esser compensate per un quarto, atteso il rigetto di parte dell'appello principale e con esso di parte della domanda riconvenzionale formulata in primo grado da essi odierni appellanti principali. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM n. 37 del dì 8.3.2018, e per questo grado di giudizio con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 5.201,01, ad euro
26.000,00 (in relazione alla domanda degli appellanti incidentali, integralmente rigettata).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_3 Parte_4
e avente ad oggetto l'impugnazione della Controparte_1 CP_2
SENTENZA n. 450/2019 pubblicata dal Tribunale di MATERA il 28.05.2019, così
provvede:
I. Rigetta l'appello incidentale;
II. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e per l'effetto, in riforma
della predetta sentenza così dispone:
Pag. 18 di 20 III. Rigetta la domanda proposta in primo grado da e Controparte_1
CP_2
IV. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e per l'effetto condanna e Parte_4 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro a pagare per i titoli di cui in motivazione in favore di
[...] [...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro l'importo complessivo di euro 800,00, da rivalutarsi secondo
gli indici Istat dalla data dell'evento sino all'attualità, oltre interessi legali sulla
somma via via rivalutata solo se e nella misura eccedente la rivalutazione, oltre
gli interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dalla data odierna e sino
all'effettivo soddisfo;
V. Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2
pagare in favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, le spese del doppio grado di giudizio e Parte_4
del giudizio di ATP, che, già compensate per un quarto, così liquida;
- per il giudizio di Atp euro 986,25 (1315,00 : ¾ = 986,25) oltre 15% per rimborso
spese generali, cap e iva se dovuta, sulla parte imponibile, come per legge
- per il primo grado, euro 2.053,50 (2738,00 : 3/4 = 2.053,00) oltre contributo
unificato, oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, sulla
parte imponibile, come per legge.
- per il secondo grado, euro 2.179,50 (euro 2.906,00 : ¾ = 2.179,50), oltre
contributo unificato, oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se
dovuta, sulla parte imponibile, come per legge.
VI. Pone le spese del consulente dell'ATP e le spese della CT di merito
interamente a carico di e in solido Controparte_1 CP_2
tra loro.
VII. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1°
Pag. 19 di 20 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di e Controparte_1
del versamento della somma pari a quella dovuta per il CP_2
contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
Pag. 20 di 20
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 28.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17 giugno 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 571/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 571/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della SENTENZA n. 450/2019 pubblicata dal Tribunale di MATERA il
Pag. 1 di 20 28.05.2019 non notificata, in materia di risarcimento danni in relazione a contratto di locazione
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avvocati Marzia Romanelli e Giuseppe Parente, con domicilio in
Potenza, alla Via Cavour n. 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Giordano
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._5
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Antonio De Bonis e Salvatore De Bonis con domicilio in Potenza in via Sabbioneta n 62
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 18.02.2014 e CP_2 Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di RA , , Parte_5 Parte_2
, e esponendo di essere comproprietari di un Parte_3 Parte_4
appartamento ubicato al primo piano di un fabbricato condominiale composto di tre piani sito in Marina di Nova Siri alla via Orazio Flacco, n. 42; detto immobile era stato concesso in locazione, per il mese di agosto 2011, ai signori , Parte_5 [...]
, e , tutti residenti a [...], per il Parte_2 Parte_6 Controparte_3
canone di € 800,00; i conduttori preso possesso dell'appartamento, installarono diverse apparecchiature elettroniche (climatizzatori, apparecchi TV, PC, ecc.) originariamente
Pag. 2 di 20 non presenti nell'immobile; in data 20.08.2011 nell'appartamento oggetto del contratto di locazione, si propagava un incendio dovuto a “cause elettriche” che danneggiavano l'appartamento condotto in locazione oltreché l'appartamento di proprietà della IG
, sito al pian terreno del fabbricato condominiale, e l'appartamento di CP_4
proprietà della IG , sito al secondo piano dello stesso fabbricato, Controparte_5
come accertato dal rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco nella medesima data;
appartamenti, questi, tutti dichiarati inagibili dal Comune di Nova Siri con ordinanza n. 78, notificata il 23 agosto 2011; al momento dell'incendio i conduttori non erano in casa ed avevano incautamente e colposamente lasciato incustoditi apparecchi elettrici ed elettronici mentre erano in funzione;
la circostanza era confermata dal fatto che, nella camera in cui si era sviluppato l'incendio, venivano riscontrate diverse tracce prolunghe
“volanti” utilizzate, dai conduttori, per I'alimentazione dei suddetti apparecchi elettrici ed elettronici;
con ricorso ex art. 696 c.p.c. del 7/11/2011 gli odierni attori avevano adito il
Tribunale di RA affinché questi nominasse un consulente tecnico per accertare preventivamente le cause che diedero origine all'incendio e per descrivere e quantificare i danni;
all'esito della consulenza la causa veniva attribuita ad un cortocircuito del cavo elettrico di collegamento tra la presa fissa (la prolunga) e l'utilizzatore nella stessa stanza;
questo cortocircuito aveva interessato la biancheria (lenzuola, vestiti, ecc.)
presente nella camera da letto che hanno alimentato I'incendio; lo stesso CT stimava i danni subiti dall'immobile di proprietà degli attori in complessivi € 43.496,78 oltre €
2.500,00 per danni agli arredi, quest'ultimi forfettariamente determinati;
deducevano inoltre di aver dovuto mettere in sicurezza l'immobile sostenendo la spesa di € 20.350,00
e di averlo dovuto alienare al prezzo di euro 30.000,00, inferiore al valore di mercato di circa euro 8.000,00 non avendo disponibilità economica di procedere alle riparazioni;
tanto premesso chiedevano al giudice di pronunciarsi nei seguenti termini: “ritenuta
sussistente, per le causali dedotte, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
degli odierni convenuti, quantificare e liquidare il danno patrimoniale subito dai SI.ri
e per il danneggiamento dell'immobile, all'epoca Controparte_1 CP_2
Pag. 3 di 20 dei fatti di loro comproprietà, sito in Marina di Nova Siri, alla via Orazio Flacco 42,
quantificabile in euro 45.996,78 per le causali stimate in sede di istruzione tecnica
preventiva, oltre al maggior danno dagli stessi patito, in conseguenza del minor prezzo
ricavato dalla vendita del predetto immobile e in conseguenza del suo mancato
godimento, relativamente al periodo 20.8.2011 - 20.11.2012 oltre rivalutazione monetaria
ed interessi. Per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento in
favore degli attori, delle somme cosi determinate, oltre spese e competenze di giudizio e
spese relative al procedimento di istruzione preventiva”.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando ogni responsabilità e la circostanza di aver lasciato in funzione gli apparecchi elettrici;
chiedevano il rigetto della domande proposte dagli attori deducendo che dall'accertamento tecnica preventivo era emerso che la causa dell'incendio sicuramente era stata provocata da un cortocircuito in quanto l'impianto elettrico non era stato, negli anni, adeguato opportunamente secondo la normativa vigente, non era presente un dispositivo magnetotermico che protegge adeguatamente il circuito. In via riconvenzionale, chiedevano quindi il risarcimento dei danni subiti sia per la vacanza rovinata sia per i propri beni perduti nell'incendio così
concludendo: “concludono chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto
infondata in fatto ed in diritto. Chiedono, in accoglimento della domanda riconvenzionale
spiegata, che il Tribunale adito riconosca il diritto al risarcimento per il danno da vacanza
rovinata a causa dell'incendio di cui gli attori, con le loro omissioni sono stati causa, e per
l'effetto liquidi sia il danno da vacanza rovinata, che il danno patrimoniale, in via
equitativa e comunque in una somma che non sia inferiore ad euro 1.300,00. Condanni
controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Condanni parte attrice al pagamento delle
spese di lite con distrazione a favore dei procuratori”.
3. Istruita con integrazione della Ctu già espletata dall'ing. e nuova Persona_1
consulenza tecnica per la valutazione dei danni espletata dal geom. CP_6
la causa è stata decisa con sentenza n. 450/2019 pubblicata il
[...]
28.05.2019, non notificata, con la quale il Tribunale di MATERA ha così disposto:
Pag. 4 di 20 “
1.dichiara che I'incendio dell'abitazione di via Orazio Flacco n. 42 di Nova Siri,
verificatosi in data 20.8.2011, è ascrivibile ad un pari concorso di colpa di parte attrice e
di parte convenuta;
2.condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del 50% dei
danni subiti dagli attori, liquidati quanto al dovuto in € 22.998,40, oltre rivalutazione dal
5.4.2012 al giorno di pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta nel resto;
4.compensa, nella misura del 50%, le spese di giudizio tra le parti e, per l'effetto,
condanna i convenuti, in solido, al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio
sostenute dagli attori, che liquida quanto al dovuto così come di seguito esposto: a. per la
fase di ATP in € 2.955,53 per spese ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15%
per spese generali,I.V.A. e C.A.P. come per legge;
b. per la fase di merito in € 252,92 per
spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
5.pone le spese della CT redatta dal Geom. CP_6
definitivamente a carico degli attori, in solido;
6.sentenza esecutiva”.
4. Il Tribunale ha così motivato la decisione:
a) Quanto alle cause dell'incendio, il Tribunale ha richiamato le conclusioni del CT
nominato nel corso dell'ATP, conclusioni che il giudice di primo grado ha ritenuto di condividere senza riserva alcuna, essendo stati valutati esenti da vizi logici o di metodo.
In particolare, il predetto consulente ha rilevato che nella stanza da letto, dalla quale si propagava I'incendio, vi erano due prese/spine tra loro differenti quanto ad amperaggio,
perché furono utilizzati adattatori da 16A e da 10A, utilizzo che può creare surriscaldamento e quindi, bruciatura con possibilità di corto circuito, come ritiene essere avvenuto nella fattispecie, ove il cortocircuito interessò la biancheria che, a sua volta,
alimentò l'incendio. Inoltre, il CT rilevava che l'impianto elettrico dell'appartamento (di proprietà degli attori) non era dotato di un dispositivo magnetotermico che, ove installato,
avrebbe protetto adeguatamente il circuito elettrico da sovracorrenti/cortocircuito e,
quindi, avrebbe evitato l'incendio della biancheria, prima, e il conseguente propagarsi delle fiamme all'intero appartamento, poi.
b) Quanto alla necessità di installazione di un dispositivo magnetotermico nell'appartamento
Pag. 5 di 20 degli attori questi ultimi a loro discarico, richiamavano I'articolo 6, comma 3, del D.M.
22.1.2008 n. 37, il quale dispone che “Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”,
ritenendosi, così, che all'epoca dell'incendio sarebbero stati esenti dall'installazione del dispositivo magnetotermico sopra menzionato. Il Tribunale non ha condiviso tale conclusione, perché non considerava che la norma citata, parlando di “interruttore differenziale”, intendeva riferirsi proprio al dispositivo magnetotermico, che, come detto, è
in grado di interrompere il flusso di corrente elettrica in un circuito elettrico in caso di sovracorrente: pertanto, nel caso in esame, poteva ritenersi che anche la mancata installazione di detto dispositivo fosse stato determinante nella produzione dell'incendio.
c) Altra concausa, comunque, era da individuare nel comportamento tenuto dai convenuti che, come detto, per attivare il climatizzatore utilizzarono adattatori di diverso amperaggio, 16 A il primo e 10A l'altro, ponendo così in essere i presupposti per la creazione di un loro surriscaldamento e, quindi, bruciatura e conseguente corto circuito,
unica causa iniziale dell'incendio ipotizzabile nel caso in esame, atteso che non venivano individuati dal CT altri elementi dai quali dedurre altre probabili cause d'inizio del ripetuto incendio. Tale conclusione, inoltre, portava a disattendere la contestazione sollevata dai convenuti sull'addebito mosso loro dagli attori, secondo i quali i primi lasciarono in funzione gli apparecchi elettrici, ovvero il condizionatore, in quanto ad esso era collegato il cavo elettrico di collegamento con i citati adattatori di diverso amperaggio.
d) Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che l'incendio in questione fosse stato il risultato di due concause, e cioè la mancata installazione, da parte degli attori, di un dispositivo magnetotermico nel loro appartamento e l'utilizzo, da parte dei convenuti, di un cavo elettrico di collegamento munito di adattatori di diverso amperaggio, 16A e 10A,
cause che ebbero un uguale forza determinante dell'evento, in quanto l'assenza di una o
Pag. 6 di 20 dell'altra lo avrebbe escluso. Ha quindi concluso che, per detto incendio, vi fu un pari concorso di colpa, sia degli attori che dei convenuti.
e) Circa la quantificazione dei danni di parte attrice il Tribunale ha rilevato che gli attori hanno chiesto il risarcimento di diverse voci di danno, e cioè di quelli derivanti: 1) al loro immobile dall'incendio, dal CT quantificati in complessivi € 45.996,79; 2) dal minor prezzo al quale sono stati costretti a vendere detto immobile;
3) dal mancato utilizzo dello stesso immobile per il periodo dal 20.8.2011 /a/l 20.11.2012 (data della vendita). Quanto
ai danni sub 1), il Tribunale ha rilevato che la loro quantificazione operata dal CT non è
stata contestata dai convenuti, il che permette di porla a fondamento della decisione.
Conseguentemente, e tenuto conto del concorso di colpa come sopra accertato, il
Tribunale ha ritenuto che i convenuti fossero tenuti a risarcire gli attori di una somma pari al 50% di detto importo, ovvero della somma di € 22.998,40, da rivalutare dall'epoca di redazione della relazione di ATP, e cioè dal 5.4.2012, al giorno di pubblicazione della sentenza.
f) Quanto ai danni sub 2), il Tribunale ha affermato che non vi è stata prova alcuna della necessità, per gli attori, di vendere il loro immobile a seguito del suo incendio, per cui tale vendita deve ritenersi frutto di una loro libera scelta. Difatti, tale immobile era riparabile,
come del resto gli stessi attori avevano iniziato a fare, per cui l'averlo venduto ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato, pur considerando che necessitava di ulteriori riparazioni, deve ritenersi una decisione da essi liberamente assunta.
g) Quanto, infine, ai danni sub 3) il Tribunale ha osservato che la stessa parte attrice ha dedotto di aver concesso in locazione l'immobile in questione per il solo mese di agosto e, quindi, per uso vacanze estive, circostanza che porta a ritenere che gli attori erano soliti concedere in locazione detto immobile per il periodo estivo. Ben potevano, quindi,
provare nel corso del giudizio altre locazioni dello stesso immobile negli anni precedenti,
fornendo cosi al giudicante elementi per quantificare il danno, e il non aver offerto tale prova impedisce di procedere a tale quantificazione in via equitativa..
h) Quanto ai danni lamentati da parte convenuta, relativi a preteso danno da vacanza
Pag. 7 di 20 rovinata, conseguente al grave shock subito a causa dell'incendio, Il Tribunale ha osservato che non essendo stato fornita alcuna prova di tale shock;
ogni ulteriore dissertazione sul punto appariva superflua. Altrettanto i convenuti non hanno fornite prova degli altri danni lamentati. In particolare, non è stato nemmeno specificato il costo d'acquisto dei capi d'abbigliamento e degli utensili che assumono essere stati danneggiati, né quello del condizionatore del quale deducono di aver prodotto fattura d'acquisto, non rinvenuta nel loro fascicolo di parte. Consegue a quanto innanzi che la domanda riconvenzionale da essi formulata andava rigettata.
i) Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda principale, il Tribunale ha poi ritenuto che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalla parte attrice nella misura del 50%
j) Con atto notificato tempestivamente il 5.11.2019 , Parte_5 Parte_2
e hanno impugnato la predetta sentenza, Parte_3 Parte_4
così concludendo: “via preliminare e principale: sospendere l'efficacia esecutiva della
sentenza, accertando e l'esclusiva responsabilità solidale dei soli IG.ri , in CP_2
qualità di locatori, nonché proprietari dell'immobile oggi oggetto del contendere, per il
comportamento illecito dagli stessi tenuto;
Nel merito: b) accogliere integralmente per i
motivi di fatto e di diritto il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la
sentenza n. 450/2019, emessa e pubblicata a definizione del giudizio n. 381/2014 in data
28.05.2019, in quanto carente e contraddittoria sotto il profilo motivazionale;
c) accertare
e dichiarare la responsabilità dei SI.ri per il comportamento illecito tenuto, CP_2
per violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine ai motivi di cui in narrativa;
d) in
subordine, condannare gli appellati -in solido tra di loro- al pagamento della somma di
€.5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, quale risarcimento
per il danno patrimoniale e da vacanza rovinata subito dai convenuti, di cui gli attori con
le loro omissioni sono stati causa, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore
che la Corte di Appello vorrà determinare nel corso del giudizio, anche in via equitativa;
e) in estremo subordine, previa riforma del capo della sentenza riguardante la condanna
Pag. 8 di 20 alle spese di lite (relative al giudizio di primo grado), ritenere sussistente la colpa
concorrente degli odierni appellati, nella causazione dell'incendio, per non avere gli stessi
provveduto all'adeguamento dell'impianto elettrico, con riduzione della condanna;
f) nella
denegata ipotesi di rigetto della domanda, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello, di
disporre la compensazione delle spese relative al presente gravame;
con vittoria di spese
e competenze professionali, oltre accessori di legge”
5. Quali motivi di gravame l'appellante denuncia: 1° ) l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure che ha preso come dato certo il fatto che i cavi elettrici di collegamento fossero di proprietà dei convenuti, oggi odierni appellanti;
2°) l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel condividere senza riserva alcuna le conclusioni del CT, ritenendole esenti da vizi, laddove la relazione del CT risulterebbe inficiata da vizi, ed il CT non avrebbe risposto ai chiarimenti richiesti dallo stesso giudice;
3°) l'errata valutazione del giudice di primo grado, relativamente alla presenza degli adattatori, laddove il CT in sede di sopralluogo sosteneva che, nelle stanze oggetto di sopralluogo erano stati rinvenuti adattatori da 16 A e 10 A, mentre, nella camera da letto,
oggetto dell'incendio, non era stato possibile verificare la situazione a causa dell'incendio che, propagatosi, aveva comportato distacco dell'intonaco e dei mattoni forati Il giudice non ha considerato inoltre che il CT non solo aveva rilevato la presenza di adattatori solo nelle altre stanze dell'immobile e non nella stanza da letto, unica e sola stanza interessata dall'incendio, ma anche di prese elettriche con evidenti segni di fusione dell'isolante dei cavi;
4°) Errata valutazione della concausa che ha determinato il verificarsi dell'incendio nonché errata e carente motivazione della sentenza in ordine al concorso di colpa. In particolare il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'incendio casato dal condizionatore che tuttavia non era in funzione nonché dall'uso di una prolunga che tuttavia rappresenta un dispositivo di sicurezza che non può esser la causa dello svilupparsi di un incendio. in ogni caso il condizionatore non avrebbe potuto esser causa
Co dell'incendio essendo di nuova generazione, marcato e conforme alle direttive;
né nel libretto di istruzioni era prescritto il divieto di utilizzo delle prolunghe. Sostengono gli
Pag. 9 di 20 appellanti che le cause dell'incendio vadano invece ricercate: 1) nella fusione della guaina dei fili conduttori (fili ormai deteriorati e guaina ingottata — guaina di estrema importanza per la sua elasticità e duttilità); 2) nell'interruttore magnetotermico (se pur presente) ormai obsoleto rispetto all'evoluzione tecnologica e normativa, che non solo non ha protetto l'impianto dalle sovracorrenti, ma non ha interrotto neanche il flusso di corrente che circolava all'interno dei cavi dell'impianto sottotraccia in maniera continua: 3) nel corto circuito che è avvenuto all'interno dell'impianto elettrico non a norma. 5°) Errata
quantificazione dei danni riportati dall'immobile ed ingiusta condanna dei convenuti,
considerato che l'unica stanza oggetto dell'incendio è stata la camera da letto mentre le altre stanze non hanno subito alcun danno. 6°) errato mancato riconoscimento del danno per mancanza di prova, non avendo proceduto il Tribunale alla valutazione equitativa dello stesso.
6. Con atto depositato il 20.1.20219 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta appello
[...]
incidentale, così concludendo: in via preliminare, rigettare la formulata istanza di
sospensione dell'esecutivita della sentenza impugnata per carenza dei presupposti
legittimanti il suo esercizio;
2. nel merito. per le causali dedotte, rigettare I'appello
proposto dai sig.ri , , e Parte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
con atto notificato il 5.11.2019, perché inammissibile ed infondato;
3. Parte_4
accogliere l'appello incidentale proposto dai sig.ri e Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, ritenuta sussistente l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale degli odierni appellanti principali, condannare i sig.ri , Parte_5
, e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti dai sig.ri e Controparte_1
, in conseguenza del sinistro per cui è causa, liquidandoli in ulteriori € CP_2
22.998,40 (€ 45.996,78 accertati - € 22.998,40 riconosciuti dal Tribunale di RA) per le
causali già stimate in sede di istruzione tecnica preventiva, oltre al maggior danno, dagli
stessi patito, in conseguenza del minor prezzo ricavato dalla vendita in data 20.11.2012
Pag. 10 di 20 dell'immobile danneggiato, sito in Nova Siri alla via Orazio Flacco n. 42 - quantificato,
anche mediante c.t.u. nella complessiva somma di € 59.918,40 [€ 69.568,40 CP_6
— (€ 30.000,00 — 20.350,00)] - ed in conseguenza del suo mancato godimento,
relativamente al periodo compreso tra il giorno 20.8.2011 ed il giorno 20.11.2012
(quantificato, mediante c.t.u. nel corso del giudizio di merito in € 5.260,66), CP_6
con rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'evento dannoso alla
pubblicazione dell'emananda sentenza e ulteriori interessi legali come per legge;
4. in
subordine, in aderenza a quanto evidenziato dal c.t.u. che qui si abbia per Per_1
integralmente ripetuto e trascritto, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale,
attribuire agli appellanti principali il 70% della responsabilità colposa, in ordine all'incendio
per cui è causa, nonché del restante 30% di responsabilità agli appellanti incidentali e, per
l'effetto, ridurre, nell'indicata misura percentuale, gli importi relativi alle varie componenti
risarcitorie indicate al punto che precede e, conseguentemente, condannare gli appellanti
principali al pagamento degli stessi in favore degli appellanti incidentali, ovvero
condannare gli appellanti principali al pagamento, in favore degli appellanti incidentali, di
quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta;
5. condannare gli
appellanti principali all'integrale pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
giudizio, comprese quelle di c.t.u., ovvero, nel caso di parziale accoglimento dell'appello
incidentale, procedere alla loro proporzionale liquidazione, con conseguente condanna
degli appellanti principali al pagamento delle stesse”.
7. Quali motivi di appello incidentale i costituiti criticano la sentenza: a) nella parte in cui ha ritenuto che l'appartamento di proprietà degli attori non fosse dotato “di un dispositivo
magnetotermico” laddove lo stesso c.tu. con l'integrazione di perizia del 15.12.2016
riconosce che il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti presente nell'appartamento di proprietà degli attori (da lui stesso riportato, con rappresentazione fotografica, nell'allegato B14 del suo primo elaborato peritale) era di tipo magnetotermico e non a fusibili, cosicché era integrata l'esattezza del quadro normativo di riferimento,
tant'è che nelle definitive conclusioni rassegnate con le precisazioni depositate il
Pag. 11 di 20 15.3.2017 il CT non fa più riferimento ad un impianto c.d. “non a norma” ma alla diversa espressione di impianto “obsoleto”; il primo Giudice è incorso in errore laddove fa derivare la concausa dell'incendio dalla violazione della normativa invocata dalla mancata installazione di un dispositivo magnetotermico (e non dal suo cattivo funzionamento
(come asseritamente ritenuto dagli appellanti). Se ne deduce, in conclusione, che il
Tribunale, non ha osservato l'allegato B14 della prima consulenza nel quale, come detto,
è chiaramente raffigurato il dispositivo magnetotermico (e non a fusibili) ritenuto non installato, e non ha considerato l'esplicito riconoscimento effettuato, sul punto, dal CT
con la perizia integrativa. b) in subordine nella parte in cui ha riconosciuto una pari responsabilità delle parti, in luogo della ripartizione nella misura del 30% in capo ai proprietari e del 70% in capo ai conduttori;
c) nella parte in cui non ha riconosciuto i danni da mancato godimento anche diretto dell'immobile, come già quantificato dal ctu geom.
nel corso del giudizio di primo grado;
d) nella parte in cui non ha riconosciuto CP_6
il danno patrimoniale subito pari alla differenza di valore tra il prezzo di vendita e il valore dell'immobile, anch'esso già quantificato dal nominato Ctu e) nella parte in CP_6
cui ha liquidato le spese e competenze, pur nella misura del 50%, in violazione dei parametri di legge in relazione allo scaglione da euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, per le cause di valore indeterminabile e senza tener conto di tutte le spese indicate nella nota specifica.
8. Con ordinanza del 26.5.2020 questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria
sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
9. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti dell'organo giudicante, con ordinanza del
25.3.2025 è stata fissata l'udienza del 17 giugno 2025, per la discussione orale davanti al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
10. All'udienza del 17.06.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
Pag. 12 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello principale è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso mentre l'appello incidentale è infondato per le ragioni che seguono.
12. I primi motivi di appello principale e incidentale possono trattarsi congiuntamente trattandosi di questioni tra loro connesse e chiedendo le parti la riforma della sentenza per ragioni uguali e contrarie.
13. All'esito del riesame delle questioni come sollecitate dalle parti, si giunge a risultato di giudizio difforme rispetto a quello cui è giunto il Tribunale circa una responsabilità paritaria dei locatori e dei conduttori. Emerge infatti che, in applicazione della norma dettata dall'art. 1588 c.c. - che pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile (per tutte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22823 del
26/09/2018) i conduttori hanno dimostrato che la responsabilità dell'incendio è
addebitabile al fatto dei locatori, mentre è rimasta indimostrata la concorrente responsabilità dei primi.
14. Va osservato infatti che dalla consulenza resa in sede di ATP è emerso che l'immobile è
stato costruito dal 1975 al 1978 (maggio 1978 data collaudo), e che “L'impianto elettrico
non è stato, negli anni, adeguato opportunamente secondo la normativa vigente, non è
presente un dispositivo magnetotermico che protegge adeguatamente il circuito da
sovracorrenti/corto circuito, non ci sono certificazioni di ditte specializzate anche per lo
stesso interruttore differenziale puro installato a valle del contatore Enel. Non è presente
un impianto di terra per i contatti indiretti”. Va anche precisato che se è vero che, così
come affermato dai locatori, appellati e appellanti incidentali, di fatto esisteva sin dall'origine un dispositivo magnetotermico, infatti poco prima descritto dal CT (che aveva rilevato che “Dall'esame si costatato la presenza delle seguenti apparecchiature elettriche:
1) contatore elettrico di nuova generazione matricola n.00523006 con potenza da 3 Kw,
allegato 139, BIO 2) differenziale puro , allegato BII, B12 3) cavo da 4,5 mmq, allegato
B13. Il contatore presentava l'interruttore magnetotermico nello stato off mentre
Pag. 13 di 20 l'interruttore del differenziale era nello stato on”), è anche vero che, così come confermato dagli stessi locatori, che nessuna opera di adeguamento era mai stata compiuta dopo l'emanazione della legge 1990 n. 46, (circostanza che essi intendono valorizzare per rivendicare che gli impianti erano di fatto già conformi alle successive disposizione e per giustificare l'assenza di certificazioni dell'impianto, non necessarie per gli immobili già
realizzati alla data del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della citata legge stessa).
Sul punto va ricordato che l'art. 7 comma 3 della legge 46 del 1990 prevedeva: "Tutti gli
impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere
adeguate, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo." L'art. 5
comma 8 del D.P.R. 447/1991 prevedeva: “Per l'adeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto
dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla
globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che
ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli
impianti elettrici preesistenti che presentano i seguenti requisiti: sezionamento e protezioni
contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezioni contro i contatti diretti,
protezioni contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA". Inoltre il Decreto 22 gennaio
2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), all'art. 6 comma 3
prevede oggi e ribadisce: "Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, di protezioni contro i
contatti diretti, di protezioni contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA."
Pag. 14 di 20 15. Sta di fatto che, innanzitutto, il consulente nella propria relazione nell'affermare che “non
e' presente un dispositivo magnetotermico che protegge adeguatamente il circuito da
sovracorrenti/corto circuito”, non ha affermato che non vi fosse un dispositivo magnetotermico (come hanno letto gli appellati), ma ha evidentemente valutato,
tecnicamente, che il dispositivo non fosse adeguato. D'altra parte mancando una certificazione di adeguamento o conformità si deve appunto recepire la valutazione postuma del Ctu secondo cui tale presidio non è risultato adeguato;
inoltre ed in ogni caso detto impianto non era dotato di messa a terra, altro presidio di protezione indispensabile.
Va poi rilevato che nella successiva integrazione il CT ha anche precisato che l'impianto era obsoleto (ed infatti mai sottoposto a manutenzione o adeguamento, come appunto valorizzato dagli stessi locatori), avendo anche affermato il Ctu che è inaccettabile che “un
impianto elettrico, dopo essere stato utilizzato ininterrottamente per 33 anni e non essere
stato sottoposto a manutenzione possa rispettare le regole della normativa”.
16. E' quindi evidente che la mancanza di certificazioni circa la conformità dell'impianto alle nuove norme di sicurezza e le stesse rilevazioni del CT, dimostrano che l'impianto non fosse adeguato alle norme di sicurezza e che pertanto la causa dell'incendio sia stata appunto la mancanza o inadeguatezza di quei presidi di protezione, imposti dalla nuova normativa anche per gli impianti preesistenti, proprio per evitare il rischio di incendio, che infatti si è verificato.
17. Di contro le ulteriori valutazioni rese dal Ctu secondo cui vi sarebbe stata una concausa di tale evento, sono solo frutto di ipotesi, non verificate e non verificabili, e che questo collegio non condivide, circa un eventuale cattivo utilizzo dell'apparecchio condizionatore,
che sarebbe stato lasciato in funzione incustodito dai conduttori;
infatti, pur volendo acquisire come dato certo che per utilizzare il condizionatore, da posizionare vicino alla finestra, i conduttori avessero dovuto utilizzare una prolunga sino alle prese poste più
lontane rispetto al cavo in dotazione all'apparecchio di 1,5 metri, da ciò non può
ulteriormente dedursi, in modo grave, preciso e concordante, che la prolunga non fosse a norma e che fosse stato utilizzato un adattatore sovradimensionato;
ed infatti il Ctu non ha
Pag. 15 di 20 potuto descrivere e valutare la tipologia della prolunga utilizzata e quindi non ha potuto verificare che essa non fosse a “norma”; ha ipotizzato l'utilizzo di adattatori da 16 Ampere
su prese da 10 Ampere, ma non ha potuto verificarlo, considerato che il muro della stanza da letto dove erano posizionate le prese elettriche è stato completamente distrutto. Di
contro è dimostrato che l'apparecchio condizionatore fosse di nuova generazione, e lo stesso CT ha affermato che esso fosse dotato di autonomi sistemi di sicurezza laddove afferma “Infatti è tale la pericolosità di tali apparecchiature che le norme prevedono che
devono essere sicure in se indipendentemente dalla qualità dell'impianto elettrico di
alimentazione. Infatti tale apparecchiature non hanno bisogno di messa a terra per essere
sicura, la sicurezza è garantita da un doppio isolamento verso le parti in tensioni, infatti
hanno prese bipolari ovvero senza polo di terra.”
18. Non vi è alcuna prova quindi che i conduttori abbiano fatto uso improprio dello strumento elettrico ed ancor meno un uso abnorme dello stesso (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto).
19. Resta quindi confermato che l'incendio si è verificato a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione dell'impianto elettrico, che se invece fossero stati adeguati avrebbero potuto impedirlo.
20. Va quindi accolto, sul punto, l'appello principale con conseguente accertamento della responsabilità esclusiva del locatore e totale esonero da responsabilità dei conduttori con l'ulteriore conseguenza del rigetto dell'appello incidentale con esso della domanda principale risarcitoria formulata in primo grado dai locatori.
21. Va anche accolto l'appello principale e la conseguente domanda risarcitoria nella parte in cui i conduttori richiedono i danni da “vacanza rovinata”.
Sul punto va infatti osservato che è pacifico e non contestato che i conduttori avessero preso in conduzione l'immobile, posto in località turistica, per fini esclusivamente vacanzieri. E' quindi pacifico che subire l'incendio dell'alloggio durante la vacanza comporta in re ipsa il turbamento della stessa e quindi realizza la lesione a quell'interesse che oggi riceve tutela autonoma, anche indipendentemente dall'esistenza di un pacchetto
Pag. 16 di 20 turistico, appunto a non vedere “rovinata” la propria vacanza. E' stato infatti affermato che:
“Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto
in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e
successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi
previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del
riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua
del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione
concreta delle parti. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023. Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995). Va anche ricordato che "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente
previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla
legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è
risarcibile. Tuttavia non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento
di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti
di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso
per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito" (Cass. sez. 3, Sentenza n.
7256 del 11.05.2012)
Nella specie aver subito l'incendio dell'alloggio durante la vacanza, certamente rappresenta un disagio che supera la soglia minima di tolleranza.
Quanto alla valutazione di tale danno esso, benché non patrimoniale ma ai soli fini di individuare un criterio appunto equitativo che da un lato sia satisfattivo e dall'altro non costituisca ingiusta locupletazione, può quantificarsi in una somma pari al costo stesso della locazione e quindi ad euro 800,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat dalla data dell'evento sino all'attualità, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per
Pag. 17 di 20 anno solo se e nella misura eccedente la rivalutazione, oltre gli interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dalla data odierna e sino all'effettivo soddisfo.
22. Non può accogliersi invece il motivo di appello principale relativo al danno patrimoniale,
pari al valore dei beni andati distrutti nell'incendio non avendo parte appellante specificatamente aggredito la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provate tali voci di danno.
23. Attesa la riforma della sentenza di primo grado, devono esser nuovamente regolate le spese del doppio grado di giudizio, con assorbimento quindi dell'ulteriore motivo di appello incidentale relativo a ipotizzata errata liquidazione delle stesse.
24. Le spese seguono pertanto la soccombenza e devono quindi esser poste a carico degli appellati e appellanti incidentali ed a favore degli appellanti principali, ma possono esser compensate per un quarto, atteso il rigetto di parte dell'appello principale e con esso di parte della domanda riconvenzionale formulata in primo grado da essi odierni appellanti principali. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM n. 37 del dì 8.3.2018, e per questo grado di giudizio con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 5.201,01, ad euro
26.000,00 (in relazione alla domanda degli appellanti incidentali, integralmente rigettata).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_3 Parte_4
e avente ad oggetto l'impugnazione della Controparte_1 CP_2
SENTENZA n. 450/2019 pubblicata dal Tribunale di MATERA il 28.05.2019, così
provvede:
I. Rigetta l'appello incidentale;
II. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e per l'effetto, in riforma
della predetta sentenza così dispone:
Pag. 18 di 20 III. Rigetta la domanda proposta in primo grado da e Controparte_1
CP_2
IV. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e per l'effetto condanna e Parte_4 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro a pagare per i titoli di cui in motivazione in favore di
[...] [...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro l'importo complessivo di euro 800,00, da rivalutarsi secondo
gli indici Istat dalla data dell'evento sino all'attualità, oltre interessi legali sulla
somma via via rivalutata solo se e nella misura eccedente la rivalutazione, oltre
gli interessi sulla somma rivalutata con decorrenza dalla data odierna e sino
all'effettivo soddisfo;
V. Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2
pagare in favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, le spese del doppio grado di giudizio e Parte_4
del giudizio di ATP, che, già compensate per un quarto, così liquida;
- per il giudizio di Atp euro 986,25 (1315,00 : ¾ = 986,25) oltre 15% per rimborso
spese generali, cap e iva se dovuta, sulla parte imponibile, come per legge
- per il primo grado, euro 2.053,50 (2738,00 : 3/4 = 2.053,00) oltre contributo
unificato, oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, sulla
parte imponibile, come per legge.
- per il secondo grado, euro 2.179,50 (euro 2.906,00 : ¾ = 2.179,50), oltre
contributo unificato, oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se
dovuta, sulla parte imponibile, come per legge.
VI. Pone le spese del consulente dell'ATP e le spese della CT di merito
interamente a carico di e in solido Controparte_1 CP_2
tra loro.
VII. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1°
Pag. 19 di 20 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di e Controparte_1
del versamento della somma pari a quella dovuta per il CP_2
contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
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