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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, nella persona del giudice dott.ssa Anna Ghedini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento aperto a seguito della istanza di apertura di concordato minore da parte di rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA BRENTEL, Parte_1
Premesso che il ricorrente espone una situazione debitoria di euro 956.795,40 di cui €
544.537,84 nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali, generata sia dall'essere stato vittima di una truffa legata alla cessione di crediti fiscali con conseguente Contro accertamento da parte di e notifica di cartella per oltre 150mila euro in data
20.12.23, intervenuta quando gia' il debitore aveva in corso rateizzazioni di debiti di imposta;
sia da eventi familiari costituiti dall'assassinio del fratello, e dalla conseguente crisi familiare, e dalla malattia che affligge il figlio;
che il debitore, libero professionista, propone ai propri creditori di risolvere il proprio sovraindebitamento mediante un piano della durata di tre anni dalla omologazione che prevede la messa a disposizione per i creditori della somma complessiva di euro €
75.801,53 rinveniente da:
• la continuazione della attivita' di libero professionista con destinazione ai propri creditori della somma di euro 37.548,77 in tre anni dalla omologa;
• la vendita non in modalita' competitiva, ma nella forma della vendita diretta ex artt.568 bis e 569 bis c.p.c. della quota di 1/100 di un immobile in via Bassa a
Ferrara ( di proprieta' della compagna per la restante quota) alla comproprietaria al valore di stima di euro 2.300;
• i saldi di tre conti correnti alla data del deposito del ricorso per la somma complessiva di euro 3.452,76;
• l'apporto di finanza esterna per euro 32.500,00 gia' versati a mani del gestore della crisi a mezzo di assegno circolare;
che la proposta prevede la distribuzione dell'attivo secondo le seguenti proporzioni:
che la nuda proprieta' dell'immobile in via Niccolini in usufrutto ai genitori non viene liquidata stante il disposto, come riformato dal recente correttivo al CCII del 28 settembre 2024, dell'art. 75 comma 2 bis CCII, essendo il mutuo contratto per l'acquisto in corso di regolare ammortamento e stante la attestazione sul punto del gestore della crisi;
che, quanto alla mancata liquidazione del bene sito in via Niccolini, di cui il debitore ha la nuda proprieta' e i genitori l'usufrutto, va rilevato che non appare corretta la attestazione del gestore circa il fatto che “il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”: la attestazione ( punto 17 della relazione particolareggiata) prende come valore su cui poggiare la propria valutazione quello di perizia di euro 79mila mentre avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione il valore di liquidazione correttamente indicato in euro
50.000,00 dovendosi parametrare tale valore nella prospettiva di una liquidazione controllata e quindi con i necessari adeguamenti;
che non può affermarsi che il valore cui un cespite viene venduto nel mercato coattivo sia sovrapponbile al valore che esso può avere nel libero mercato. Quest'ultimo è caratterizzato dalla libertà di determinazione delle parti: efficacemente secondo la definizione adottata dall' International Valuation Standards Council (IVSC), il valore di mercato è “l'importo stimato a cui un bene o passività può essere scambiato alla data della valutazione, tra un acquirente e un venditore che agiscono in piena libertà e con cognizione di causa, in una transazione equa.” Trattasi di una definizione fatta propria anche dal legislatore dell'Unione (cfr. considerando 76 del Re golamento UE n.
575/2013); tale cornice di autodeterminazione difetta, in tutta evidenza, se la vendita avviene in ambito coattivo: ovverosia se a vendere è il giudice, contro la volontà del proprietario, e nella esigenza di liquidare in tempi brevi concretizzando il realizzo. In via di esempio: secondo le regole della liquidazione giudiziale delineate dall'art. 216
C.C.I.I. ( e richiamate nell'ambito della liquidazione controllata), debbono essere celebrati almeno tre tentativi di vendita all'anno e ad ogni tentativo fallito deve conseguire un ribasso;
in buona sostanza nell'arco di un anno il bene è destinato a subire un dimezzamento del prezzo di vendita;
ciò ovviamente non accade nel mercato privatistico;
che di conseguenza il pagamento della banca ipotecaria per l'intero debito residuo capitale di euro 77.444,78, attraverso il regolare versamento delle rate, lederebbe gli altri creditori in quanto la banca risulta pagata per una somma superiore a quella per cui sarebbe pagata in privilegio in sede liquidatoria;
che a neutralizzare il contrasto con la norma di tale previsione di piano concorre la circostanza che le rate del prestito verrebbero pagate dai genitori del ricorrente che hanno assunto espresso impegno a tale proposito, e quindi in estrema sintesi con finanza esterna;
che, quanto al secondo immobile, esso e' stato acquistato dal debitore e dalla sua compagna in comproprieta', e per il pagamento del prezzo e' stato Controparte_2
contratto mutuo ipotecario contratto dai due acquirenti in solido: il piano prevede la mancata risoluzione del contratto di mutuo e l'accollo esclusivo del debito da parte della comproprietaria, eventualita' rispetto alle quali la banca ha espresso il proprio consenso a mezzo del voto positivo;
che, aperta la procedura con provvedimento del 18.12.24, la proposta incontrava la approvazione della maggioranza delle classi ( due su tre) e della maggioranza dei creditori ammessi al voto;
che le parti venivano sentite alla udienza del 4.3.24;
OSSERVA
Va preliminarmente rilevato che non sono state presentate, ai sensi dell'art. 80 comma
3 CCII, opposizioni in merito alla non deteriorita' della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria di riferimento: di conseguenza non spetta a questo giudice, nella presente sede di omologa, alcuna valutazione in punto di convenienza (rectius: non deteriorita') della proposta di trattamento concordatario. In assenza di opposizioni infatti, tale valutazione compete unicamente ai creditori, spettando al giudice, in sede di apertura, valutare se la alternativa liquidatoria sia stata adeguatamente vagliata ed argomentata ovvero se sia stato correttamente indicato il valore di liquidazione, id est
l'attivo che sarebbe stato possibile recuperare, anche a mezzo di iniziative giudiziarie
( pur essendo le azioni del liquidatore nella liquidazione controllata piu' limitate rispetto al campo di azione del curatore nella liquidazione giudiziale), in sede di liquidazione controllata, avuto riguardo ai valori esistenti al momento del deposito del ricorso. La nozione di valore di liquidazione e' formulata dal legislatore, in esito all'ultimo correttivo del 28.9.24, all'art. 87 CCII, nel contesto della regolamentazione del concordato preventivo, ma ormai si puo' affermare che essa sia applicabile, effettuati tutti gli opportuni aggiustamenti ed adeguamenti, a tutte le ipotesi in cui la norma fa riferimento al valore ricavabile dalla liquidazione. Nella ipotesi in commento il valore di liquidazione viene in rilievo come parametro per valutare la deteriorita' o meno della proposta oggetto di strumento di regolazione del sovraindebitamento.
Infatti il concetto di valore di liquidazione e' la estrinsecazione della garanzia patrimoniale che, ex art. 2740 c.c., il debitore offre ai propri creditori e segna il limite invalicabile di trattamento e, per converso, il confine della liberta' di determinazione della proposta da parte del debitore: il debitore non potra', se non vuole incorrere in opposizioni, proporre un trattamento diverso da quello che il creditore potrebbe ragionevolmente aspettarsi dalla procedura liquidatoria.
E' invece opportuno soffermarsi nuovamente, per quanto si tratti di valutazione gia' effettuata in sede di apertura, sulla ricorrenza dei presupposti di ammissibilita', a fronte della sollecitazione sul punto rappresentata dalla memoria di Agenzia Entrate di
Ferrara, laddove essa lamenta la inammissibilita' della proposta per carenza della Contro relazione del gestore. Sostiene che non sia stata adeguatamente valutata la condotta pregressa del proponente in relazione alla genesi del sovraindebitamento ed alla funzione dell'istituto di soluzione della crisi: quanto all'indebitamento fiscale, che costituisce la parte preponderante del passivo, sostiene la creditrice che non tutti i debiti siano stati frutto della frode di cui e' stato vittima il a che la maggior parte dei Pt_1
debiti tributari derivi per contro da omessi versamenti di IRPEF e IVA afferenti gli anni di imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Con la propria doglianza la creditrice, pur senza citarla, fa certo riferimento al recente orientamento della Suprema Corte adottato con sentenza 2963 del 27.11.24, estensore con cui la Corte ha stabilito, in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti Pt_2
del sovraindebitato disciplinato dalla legge n. 3 del 2012, che la valutazione del comportamento del debitore ha rilievo, e, segnatamente, che le cause del sovraindebitamento incidono sulla valutazione della fattibilita' del piano sotto il profilo della affidabilita' del proponente.
Il caso di cui si e' occupata la Cassazione riguarda appunto una ipotesi, analoga a quella in commento, di reiterata violazione degli obblighi tributari, con opposizione alla omologa da parte della Agenzia delle Entrate sotto il profilo della mancata considerazione delle cause del sovraindebitamento.
Sostiene la Corte che le cause del sovraindebitamento non hanno rilievo solamente nel piano del consumatore ( la fattispecie era regolata dalla legge n. 3 del 2012) ma in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: quanto all'accordo, la rilevanza della condotta pregressa si deduce dal contenuto della relazione particolareggiata, che comprende anche la analisi e illustrazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. La Corte sostiene che non avrebbe senso prevedere tale contenuto se le cause dell'indebitamento non dovessero avere alcun rilievo: il rilievo, appunto, si declina in punto di fattibilita' del piano.
La condotta del debitore, infatti, va valutata per scriminare la sostenibilita' del piano proposto ovverosia la sua idoneita' ad assolvere concretamente alla sua funzione causale, valutazione che impone e presuppone un giudizio prognostico sulla
“affidabilità” del proponente.
I principi sono stati affermati con riguardo ad una fattispecie di accordo di ristrutturazione sottoposto alla legge n. 3 del 2012, ma le norme del CCII in parte qua hanno analogo tenore ed il principio mantiene pertanto intatta la sua validita'.
Occorre quindi verificare se in ricorso ed in relazione si sia adeguatamente indagato sulle cause del sovraindebitamento e se la relazione sul punto sia completa: ovverosia offra ai creditori un quadro completo ed esaustivo della eziologia del debito in modo che essi possano maturare una fondata ed informata convinzione circa la sostenibilita' del piano.
Ebbene dalla relazione del gestore emerge che il al 2016 in avanti ebbe a vivere Pt_1
una seria crisi familiare e personale segnata dall'omicidio del fratello, evento che suscito il clamore dei media nazionali, e dalle conseguenti vicende penali, e dalla separazione dalla moglie nel 2018 da cui aveva avuto un figlio cui, nel 2020, venne diagnosticato un disturbo autistico. Nel contesto di tali difficolta' emotive e personali, attestate dalle certificazioni mediche prodotte e relative al percorso terapeutico intrapreso dal per recuperare il rapporto con la sua famiglia compromesso dalle Pt_1
conseguenze dell'assassinio del fratello, il nel 2019 ebbe a partecipare a Pt_1
operazioni di accollo e acquisto di crediti fiscali da portare poi in compensazione di poste debitorie tributarie.
La vicenda aveva risvolti assai negativi: nel 2021 (tra giugno e dicembre), infatti, venivano stati notificati all'Ing. ue atti di recupero di debiti tributari compensati Pt_1
in assenza di presupposti per la compensazione: entrambi gli atti ricevuti prevedono la contestazione delle compensazioni, ritenute indebite, effettuate dal ricorrente in seguito agli accolli eseguiti con le società “Italfilati Srl” e “Sato Srl”.
Dette società accollanti sono risultate essere coinvolte in un meccanismo di frode delle compensazioni con crediti inesistenti. Di conseguenza, vista la contestazione mossa, non risulterebbe corretto il pagamento delle imposte effettuato dall'Ing. tramite Pt_1
compensazione, ragion per cui l'Agenzia Entrate ha provveduto al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni dovuti.
Quindi gli importi richiesti dall'amministrazione nel 2021 risultavano:
● in relazione all'accollo Sa.To. Srl euro 19.556,30;
● in relazione all'accollo Italfilati srl euro 16.849,05.
In relazione a tali richieste la consulente contabile e fiscale dell'epoca riteneva opportuno che l'Ing. procedesse al pagamento mediante rateizzazione. Pt_1
Nel 2022 l'Ing. iceveva, poi, da parte della Guardia di Finanza di Gallipoli una Pt_1
richiesta di informazioni relativamente all'acquisto del credito effettuato dalla società
Servizi Market Srl, visti gli accertamenti di carattere fiscale e giuridico in corso in relazione a detta società. Gli accertamenti si sono conclusi con la notifica, in data
09/06/2023, da parte della Guardia di Finanza di Gallipoli del processo verbale di contestazione (Allegato 14-bis). L'Agenzia delle Entrate provvedeva a recuperare le somme indebitamente compensate dall'Ing. mediante notifica dell'avviso Pt_1
bonario n. 0001329420451 del 20/07/2022 che venne consegnato all'intermediario dott. , il quale non ha mai comunicato al ricorrente la notifica ricevuta. CP_3
Veniva cosi' notificata il 20.12.23 cartella esattoriale per euro 159.585,68, gravata di maggiori sanzioni ed interessi.
Solo nel corso del 2023 il ha avuto la piena consapevolezza della situazione Pt_1
debitoria: nelle more, confidando di avere rateizzato i due atti di recupero del 2021, il aveva acquistato la nuda proprieta' della casa di abitazione dei genitori Pt_1
usufruttuari contraendo un mutuo, ed aveva acquistato una quota, sia pure minima, della casa in comproprieta' con la compagna, assumendo un ulteriore mutuo. Risulta peraltro dalla certificazione dei carichi pendenti prodotta e riportata a pagina
13 del ricorso che tutti i debiti tributari esistenti al momento in cui il si rivolse Pt_1
all'OCC ( fine 2023), erano in corso di rateizzazione.
I debiti successivi non sono stati piu' pagati atteso lo stato di conclamato sovraindebitamento ed il rischio di ledere la par condicio creditorum.
Questo il quadro desumibile dal cospicuo ricorso ( 49 pagine) e dalla estesissima relazione del gestore ( 94 pagine), nonche' dalla lettura degli allegati puntualmente richiamati, non pare potersi ravvisare la fondatezza delle doglianze della creditrice
Agenzia Entrate.
La disclosure da parte del debitore sul punto e' completa, essendo state fornite tutte le informazioni necessarie per la formazione di un fondato convincimento in capo ai creditori.
Cio' premesso, non ravvisandosi profili di inammissibilita' della proposta sotto il profilo della incompletezza o inesaustivita' della relazione del gestore, stante la approvazione da parte dei creditori, il concordato merita di essere omologato.
PQM
Omologa il concordato minore proposto da Parte_1
dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Ferrara e sull'area web del Ministero della giustizia per la durata di mesi tre, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori, previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
dispone che il provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente Parte_3
intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore come da piano;
dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII;
8dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 81, comma 5, CCII;
dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 81, c. 4
CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 81 co. 4 CCII;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonché al Gestore della crisi.
Ferrara, il 5.3.25
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Anna Ghedini Cosi' deciso in Ferrara il 04/03/2025
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, nella persona del giudice dott.ssa Anna Ghedini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento aperto a seguito della istanza di apertura di concordato minore da parte di rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA BRENTEL, Parte_1
Premesso che il ricorrente espone una situazione debitoria di euro 956.795,40 di cui €
544.537,84 nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali, generata sia dall'essere stato vittima di una truffa legata alla cessione di crediti fiscali con conseguente Contro accertamento da parte di e notifica di cartella per oltre 150mila euro in data
20.12.23, intervenuta quando gia' il debitore aveva in corso rateizzazioni di debiti di imposta;
sia da eventi familiari costituiti dall'assassinio del fratello, e dalla conseguente crisi familiare, e dalla malattia che affligge il figlio;
che il debitore, libero professionista, propone ai propri creditori di risolvere il proprio sovraindebitamento mediante un piano della durata di tre anni dalla omologazione che prevede la messa a disposizione per i creditori della somma complessiva di euro €
75.801,53 rinveniente da:
• la continuazione della attivita' di libero professionista con destinazione ai propri creditori della somma di euro 37.548,77 in tre anni dalla omologa;
• la vendita non in modalita' competitiva, ma nella forma della vendita diretta ex artt.568 bis e 569 bis c.p.c. della quota di 1/100 di un immobile in via Bassa a
Ferrara ( di proprieta' della compagna per la restante quota) alla comproprietaria al valore di stima di euro 2.300;
• i saldi di tre conti correnti alla data del deposito del ricorso per la somma complessiva di euro 3.452,76;
• l'apporto di finanza esterna per euro 32.500,00 gia' versati a mani del gestore della crisi a mezzo di assegno circolare;
che la proposta prevede la distribuzione dell'attivo secondo le seguenti proporzioni:
che la nuda proprieta' dell'immobile in via Niccolini in usufrutto ai genitori non viene liquidata stante il disposto, come riformato dal recente correttivo al CCII del 28 settembre 2024, dell'art. 75 comma 2 bis CCII, essendo il mutuo contratto per l'acquisto in corso di regolare ammortamento e stante la attestazione sul punto del gestore della crisi;
che, quanto alla mancata liquidazione del bene sito in via Niccolini, di cui il debitore ha la nuda proprieta' e i genitori l'usufrutto, va rilevato che non appare corretta la attestazione del gestore circa il fatto che “il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”: la attestazione ( punto 17 della relazione particolareggiata) prende come valore su cui poggiare la propria valutazione quello di perizia di euro 79mila mentre avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione il valore di liquidazione correttamente indicato in euro
50.000,00 dovendosi parametrare tale valore nella prospettiva di una liquidazione controllata e quindi con i necessari adeguamenti;
che non può affermarsi che il valore cui un cespite viene venduto nel mercato coattivo sia sovrapponbile al valore che esso può avere nel libero mercato. Quest'ultimo è caratterizzato dalla libertà di determinazione delle parti: efficacemente secondo la definizione adottata dall' International Valuation Standards Council (IVSC), il valore di mercato è “l'importo stimato a cui un bene o passività può essere scambiato alla data della valutazione, tra un acquirente e un venditore che agiscono in piena libertà e con cognizione di causa, in una transazione equa.” Trattasi di una definizione fatta propria anche dal legislatore dell'Unione (cfr. considerando 76 del Re golamento UE n.
575/2013); tale cornice di autodeterminazione difetta, in tutta evidenza, se la vendita avviene in ambito coattivo: ovverosia se a vendere è il giudice, contro la volontà del proprietario, e nella esigenza di liquidare in tempi brevi concretizzando il realizzo. In via di esempio: secondo le regole della liquidazione giudiziale delineate dall'art. 216
C.C.I.I. ( e richiamate nell'ambito della liquidazione controllata), debbono essere celebrati almeno tre tentativi di vendita all'anno e ad ogni tentativo fallito deve conseguire un ribasso;
in buona sostanza nell'arco di un anno il bene è destinato a subire un dimezzamento del prezzo di vendita;
ciò ovviamente non accade nel mercato privatistico;
che di conseguenza il pagamento della banca ipotecaria per l'intero debito residuo capitale di euro 77.444,78, attraverso il regolare versamento delle rate, lederebbe gli altri creditori in quanto la banca risulta pagata per una somma superiore a quella per cui sarebbe pagata in privilegio in sede liquidatoria;
che a neutralizzare il contrasto con la norma di tale previsione di piano concorre la circostanza che le rate del prestito verrebbero pagate dai genitori del ricorrente che hanno assunto espresso impegno a tale proposito, e quindi in estrema sintesi con finanza esterna;
che, quanto al secondo immobile, esso e' stato acquistato dal debitore e dalla sua compagna in comproprieta', e per il pagamento del prezzo e' stato Controparte_2
contratto mutuo ipotecario contratto dai due acquirenti in solido: il piano prevede la mancata risoluzione del contratto di mutuo e l'accollo esclusivo del debito da parte della comproprietaria, eventualita' rispetto alle quali la banca ha espresso il proprio consenso a mezzo del voto positivo;
che, aperta la procedura con provvedimento del 18.12.24, la proposta incontrava la approvazione della maggioranza delle classi ( due su tre) e della maggioranza dei creditori ammessi al voto;
che le parti venivano sentite alla udienza del 4.3.24;
OSSERVA
Va preliminarmente rilevato che non sono state presentate, ai sensi dell'art. 80 comma
3 CCII, opposizioni in merito alla non deteriorita' della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria di riferimento: di conseguenza non spetta a questo giudice, nella presente sede di omologa, alcuna valutazione in punto di convenienza (rectius: non deteriorita') della proposta di trattamento concordatario. In assenza di opposizioni infatti, tale valutazione compete unicamente ai creditori, spettando al giudice, in sede di apertura, valutare se la alternativa liquidatoria sia stata adeguatamente vagliata ed argomentata ovvero se sia stato correttamente indicato il valore di liquidazione, id est
l'attivo che sarebbe stato possibile recuperare, anche a mezzo di iniziative giudiziarie
( pur essendo le azioni del liquidatore nella liquidazione controllata piu' limitate rispetto al campo di azione del curatore nella liquidazione giudiziale), in sede di liquidazione controllata, avuto riguardo ai valori esistenti al momento del deposito del ricorso. La nozione di valore di liquidazione e' formulata dal legislatore, in esito all'ultimo correttivo del 28.9.24, all'art. 87 CCII, nel contesto della regolamentazione del concordato preventivo, ma ormai si puo' affermare che essa sia applicabile, effettuati tutti gli opportuni aggiustamenti ed adeguamenti, a tutte le ipotesi in cui la norma fa riferimento al valore ricavabile dalla liquidazione. Nella ipotesi in commento il valore di liquidazione viene in rilievo come parametro per valutare la deteriorita' o meno della proposta oggetto di strumento di regolazione del sovraindebitamento.
Infatti il concetto di valore di liquidazione e' la estrinsecazione della garanzia patrimoniale che, ex art. 2740 c.c., il debitore offre ai propri creditori e segna il limite invalicabile di trattamento e, per converso, il confine della liberta' di determinazione della proposta da parte del debitore: il debitore non potra', se non vuole incorrere in opposizioni, proporre un trattamento diverso da quello che il creditore potrebbe ragionevolmente aspettarsi dalla procedura liquidatoria.
E' invece opportuno soffermarsi nuovamente, per quanto si tratti di valutazione gia' effettuata in sede di apertura, sulla ricorrenza dei presupposti di ammissibilita', a fronte della sollecitazione sul punto rappresentata dalla memoria di Agenzia Entrate di
Ferrara, laddove essa lamenta la inammissibilita' della proposta per carenza della Contro relazione del gestore. Sostiene che non sia stata adeguatamente valutata la condotta pregressa del proponente in relazione alla genesi del sovraindebitamento ed alla funzione dell'istituto di soluzione della crisi: quanto all'indebitamento fiscale, che costituisce la parte preponderante del passivo, sostiene la creditrice che non tutti i debiti siano stati frutto della frode di cui e' stato vittima il a che la maggior parte dei Pt_1
debiti tributari derivi per contro da omessi versamenti di IRPEF e IVA afferenti gli anni di imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Con la propria doglianza la creditrice, pur senza citarla, fa certo riferimento al recente orientamento della Suprema Corte adottato con sentenza 2963 del 27.11.24, estensore con cui la Corte ha stabilito, in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti Pt_2
del sovraindebitato disciplinato dalla legge n. 3 del 2012, che la valutazione del comportamento del debitore ha rilievo, e, segnatamente, che le cause del sovraindebitamento incidono sulla valutazione della fattibilita' del piano sotto il profilo della affidabilita' del proponente.
Il caso di cui si e' occupata la Cassazione riguarda appunto una ipotesi, analoga a quella in commento, di reiterata violazione degli obblighi tributari, con opposizione alla omologa da parte della Agenzia delle Entrate sotto il profilo della mancata considerazione delle cause del sovraindebitamento.
Sostiene la Corte che le cause del sovraindebitamento non hanno rilievo solamente nel piano del consumatore ( la fattispecie era regolata dalla legge n. 3 del 2012) ma in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: quanto all'accordo, la rilevanza della condotta pregressa si deduce dal contenuto della relazione particolareggiata, che comprende anche la analisi e illustrazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. La Corte sostiene che non avrebbe senso prevedere tale contenuto se le cause dell'indebitamento non dovessero avere alcun rilievo: il rilievo, appunto, si declina in punto di fattibilita' del piano.
La condotta del debitore, infatti, va valutata per scriminare la sostenibilita' del piano proposto ovverosia la sua idoneita' ad assolvere concretamente alla sua funzione causale, valutazione che impone e presuppone un giudizio prognostico sulla
“affidabilità” del proponente.
I principi sono stati affermati con riguardo ad una fattispecie di accordo di ristrutturazione sottoposto alla legge n. 3 del 2012, ma le norme del CCII in parte qua hanno analogo tenore ed il principio mantiene pertanto intatta la sua validita'.
Occorre quindi verificare se in ricorso ed in relazione si sia adeguatamente indagato sulle cause del sovraindebitamento e se la relazione sul punto sia completa: ovverosia offra ai creditori un quadro completo ed esaustivo della eziologia del debito in modo che essi possano maturare una fondata ed informata convinzione circa la sostenibilita' del piano.
Ebbene dalla relazione del gestore emerge che il al 2016 in avanti ebbe a vivere Pt_1
una seria crisi familiare e personale segnata dall'omicidio del fratello, evento che suscito il clamore dei media nazionali, e dalle conseguenti vicende penali, e dalla separazione dalla moglie nel 2018 da cui aveva avuto un figlio cui, nel 2020, venne diagnosticato un disturbo autistico. Nel contesto di tali difficolta' emotive e personali, attestate dalle certificazioni mediche prodotte e relative al percorso terapeutico intrapreso dal per recuperare il rapporto con la sua famiglia compromesso dalle Pt_1
conseguenze dell'assassinio del fratello, il nel 2019 ebbe a partecipare a Pt_1
operazioni di accollo e acquisto di crediti fiscali da portare poi in compensazione di poste debitorie tributarie.
La vicenda aveva risvolti assai negativi: nel 2021 (tra giugno e dicembre), infatti, venivano stati notificati all'Ing. ue atti di recupero di debiti tributari compensati Pt_1
in assenza di presupposti per la compensazione: entrambi gli atti ricevuti prevedono la contestazione delle compensazioni, ritenute indebite, effettuate dal ricorrente in seguito agli accolli eseguiti con le società “Italfilati Srl” e “Sato Srl”.
Dette società accollanti sono risultate essere coinvolte in un meccanismo di frode delle compensazioni con crediti inesistenti. Di conseguenza, vista la contestazione mossa, non risulterebbe corretto il pagamento delle imposte effettuato dall'Ing. tramite Pt_1
compensazione, ragion per cui l'Agenzia Entrate ha provveduto al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni dovuti.
Quindi gli importi richiesti dall'amministrazione nel 2021 risultavano:
● in relazione all'accollo Sa.To. Srl euro 19.556,30;
● in relazione all'accollo Italfilati srl euro 16.849,05.
In relazione a tali richieste la consulente contabile e fiscale dell'epoca riteneva opportuno che l'Ing. procedesse al pagamento mediante rateizzazione. Pt_1
Nel 2022 l'Ing. iceveva, poi, da parte della Guardia di Finanza di Gallipoli una Pt_1
richiesta di informazioni relativamente all'acquisto del credito effettuato dalla società
Servizi Market Srl, visti gli accertamenti di carattere fiscale e giuridico in corso in relazione a detta società. Gli accertamenti si sono conclusi con la notifica, in data
09/06/2023, da parte della Guardia di Finanza di Gallipoli del processo verbale di contestazione (Allegato 14-bis). L'Agenzia delle Entrate provvedeva a recuperare le somme indebitamente compensate dall'Ing. mediante notifica dell'avviso Pt_1
bonario n. 0001329420451 del 20/07/2022 che venne consegnato all'intermediario dott. , il quale non ha mai comunicato al ricorrente la notifica ricevuta. CP_3
Veniva cosi' notificata il 20.12.23 cartella esattoriale per euro 159.585,68, gravata di maggiori sanzioni ed interessi.
Solo nel corso del 2023 il ha avuto la piena consapevolezza della situazione Pt_1
debitoria: nelle more, confidando di avere rateizzato i due atti di recupero del 2021, il aveva acquistato la nuda proprieta' della casa di abitazione dei genitori Pt_1
usufruttuari contraendo un mutuo, ed aveva acquistato una quota, sia pure minima, della casa in comproprieta' con la compagna, assumendo un ulteriore mutuo. Risulta peraltro dalla certificazione dei carichi pendenti prodotta e riportata a pagina
13 del ricorso che tutti i debiti tributari esistenti al momento in cui il si rivolse Pt_1
all'OCC ( fine 2023), erano in corso di rateizzazione.
I debiti successivi non sono stati piu' pagati atteso lo stato di conclamato sovraindebitamento ed il rischio di ledere la par condicio creditorum.
Questo il quadro desumibile dal cospicuo ricorso ( 49 pagine) e dalla estesissima relazione del gestore ( 94 pagine), nonche' dalla lettura degli allegati puntualmente richiamati, non pare potersi ravvisare la fondatezza delle doglianze della creditrice
Agenzia Entrate.
La disclosure da parte del debitore sul punto e' completa, essendo state fornite tutte le informazioni necessarie per la formazione di un fondato convincimento in capo ai creditori.
Cio' premesso, non ravvisandosi profili di inammissibilita' della proposta sotto il profilo della incompletezza o inesaustivita' della relazione del gestore, stante la approvazione da parte dei creditori, il concordato merita di essere omologato.
PQM
Omologa il concordato minore proposto da Parte_1
dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Ferrara e sull'area web del Ministero della giustizia per la durata di mesi tre, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori, previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
dispone che il provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente Parte_3
intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore come da piano;
dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII;
8dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 81, comma 5, CCII;
dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 81, c. 4
CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 81 co. 4 CCII;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonché al Gestore della crisi.
Ferrara, il 5.3.25
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Anna Ghedini Cosi' deciso in Ferrara il 04/03/2025
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)