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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/01/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1227/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1227/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2023 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa congiuntamente
DA
(c.f.: e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Favarolo (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 159.
RICORRENTI
Nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE NECESSARIO EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13 dicembre 2023, fissata per la comparizione delle parti in presenza, queste ultime non comparivano.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame trovi applicazione il disposto di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c., ai sensi del quale “All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se
l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il pagina 1 di 2 procedimento si estingue”, atteso che tale norma appare applicabile in prima udienza nel caso in cui nessuna delle parti costituite dimostri l'interesse alla prosecuzione del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 1 c.p.c.
Ed invero le parti, costituite congiuntamente, non comparendo alla predetta udienza – nonostante la regolarità delle comunicazioni - hanno fatto maturare i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre l'estinzione e la cancellazione della causa dal ruolo.
Pertanto, il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
B) Dispone che le spese del presente giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio dell'11/01/2024
il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1227/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2023 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa congiuntamente
DA
(c.f.: e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Favarolo (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 159.
RICORRENTI
Nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE NECESSARIO EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13 dicembre 2023, fissata per la comparizione delle parti in presenza, queste ultime non comparivano.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame trovi applicazione il disposto di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c., ai sensi del quale “All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se
l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il pagina 1 di 2 procedimento si estingue”, atteso che tale norma appare applicabile in prima udienza nel caso in cui nessuna delle parti costituite dimostri l'interesse alla prosecuzione del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 1 c.p.c.
Ed invero le parti, costituite congiuntamente, non comparendo alla predetta udienza – nonostante la regolarità delle comunicazioni - hanno fatto maturare i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre l'estinzione e la cancellazione della causa dal ruolo.
Pertanto, il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
B) Dispone che le spese del presente giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio dell'11/01/2024
il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
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