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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa LA NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 8991/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 alle ore 8.40 è presente l'avv. AL SI per parte ricorrente nonché
l'avv. MARY CLAIRE ACCARDI per l' . CP_1
L'avv. AL, prendendo atto della riduzione operata dall' , si riporta CP_1 alle difese e domande di cui ai propri atti, chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese di lite.
A questo punto l'avv. ACCARDI chiede il rigetto del ricorso limitatamente all'importo di euro 3.520,00 riportandosi alle argomentazioni di cui in memoria di costituzione rilevando che è stato depositato in data 2 dicembre u.s. il provvedimento di annullamento parziale
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 8.50
*********************
Successivamente, alle ore 16.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA NT, nella causa iscritta al n° 8991/2024 RGL, promossa
D A
- CF - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SI AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, via M.se di Villabianca n° 175, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via Laurana n. CP_1
59, con gli avv.ti MARIA GRAZIA SPARACINO e ADRIANA GIOVANNA RIZZO che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: (REDDITO DI CITTADINANZA) CP_2
All'udienza del 3 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
Dando lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
• Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 11.445,00.
• Rigetta per il resto il ricorso.
• Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
2 - d'essere stata beneficiaria del RdC giusta domanda n. del Controparte_3
07/02/22;
- d'aver ricevuto tale prestazione dal mese di febbraio al mese di maggio 2023;
- d'aver ricevuto provvedimento del 02/10/2023 con cui l'ente le richiedeva la restituzione dell'importo di € 14.965,50 per pagamento non dovuto in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza con la seguente motivazione
“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM
159/2013”, per il periodo da febbraio 2023 a maggio 2023”;
- che la revoca del beneficio era errata sotto un duplice profilo:
a) sia con riferimento alla motivazione addotta da parte resistente (in quanto il padre di - - era del tutto assente dalla propria vita e di quella Per_1 Persona_2 del figlio sia da un punto di vista affettivo che economico);
b) sia con riferimento al quantum richiesto per il periodo di riferimento (febbraio/ maggio 2023) avendo ricevuto esclusivamente l'importo di euro 3.520,00 e non di euro14.965,50
- d'essere, pertanto, stata in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege per ottenere il reddito di cittadinanza giusta domanda acquisita al prot. n. INPS-RDC-2021-3891310 e che, conseguentemente, nessuna somma era tenuta a restituire. conveniva, in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “-
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui è stata richiesta la CP_1 restituzione dell'importo di € 14.965,50 per pagamento non dovuto in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. CP_4
5252436 per “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del
DPCM 159/2013”, per il periodo da febbraio 2023 a maggio 2023, per le ragioni spiegate in parte motiva e, per l'effetto, dichiararlo invalido e/o inefficace con qualsivoglia statuizione.
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra , non è tenuta alla restituzione del Parte_1 reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. , per le ragioni Controparte_3 esposte in narrativa. - In subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare l'invalidità del provvedimento contestato per erroneità delle somme richieste per il periodo febbraio – maggio 2023 e che l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente è pari ad € 3.520,00 e non, invece, il maggior importo di € 14.965,50 erroneamente quantificato dall' in relazione al perioda febbraio – maggio 2023, per le CP_1
3 ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, invalidare il provvedimento impugnato con qualsivoglia statuizione”, con il favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale con memoria di costituzione del 3 gennaio 2025 e:
- da un lato evidenziava che “[..] il provvedimento di indebito n. 18116460 è stato acquisito erroneamente per un importo pari a € 14.965,50. Riesaminata la pratica, la somma corretta da contestare è di € 3.520,00 in quanto la decadenza ha come data decorrenza il 01-02-2023 e la domanda termina a maggio 2023. Pertanto, le mensilità indebite sono da febbraio 2023 a maggio 2023 per un importo mensile di € 880,00, per cui l'Ufficio competente ha già provveduto a generare il provvedimento di autotutela che è in attesa di convalida e che ci si riserva di produrre.”.
- dall'altro, ribadendo che la revoca della prestazione era stata disposta perché “[..] nella
DSU del 12-01-2023 protocollo n. , non risulta Controparte_5 compilato il QUADRO D, nel quale avrebbe dovuto figurare il padre del figlio minore anche se non convivente con la ricorrente, , nella qualità di componente Persona_2 attratta come prescritto dalla legge”.
Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità dell'operato dell'istituto sia pure limitatamente all'importo di euro 3.520,00 indebitamente erogato.
La causa, di natura documentale, onerato l' di depositare il provvedimento di CP_1 parziale annullamento del debito, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, limitatamente all'importo di euro 11.445,50 in quanto l'ente previdenziale lo ha espressamente riconosciuto come non dovuto dalla ricorrente e, all'uopo, in data 2.12.2025 ha depositato il provvedimento di annullamento parziale in autotutela n° 550000-24-0766 del
25/10/2024.
Ciò detto, il thema decidendum, si restringe alla minor somma di euro 3.520,00 che l' rivendica. CP_1
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere
4 dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro
7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con
5 riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del
Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito
6 familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della di cui Per_3 all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE».
Ed ancora, il comma 4 dell'art.7 (rubricato “SANZIONI” che prevede le ipotesi di revoca del Rdc) testualmente recita “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
7 familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Non può sottacersi, inoltre, che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione
(intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare nella giurisprudenza di legittimità e di merito) con la sentenza n. 49686 del 13 dicembre 2023, hanno statuito che
«Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio
2019 n. 4, conv. in L. 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
Detta pronunzia esplica i suoi effetti non solo in campo penale ma anche sotto il profilo civilistico, dovendosi, caso per caso verificare in concreto se le oggettive discordanze fra il dichiarato ed il vero influiscano o meno sull'an o anche solo sul quantum della prestazione.
E' dovere, dunque, di questo giudice verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto.
Nel caso scrutinato emerge ex actis che parte ricorrente ha omesso di indicare nella
DSU, quale componente attratta, il nominativo del padre del minore ( Per_1 Per_2
) e in ricorso ha dedotto che l'omessa indicazione è conseguenziale all'assenza di
[...] qualsivoglia rapporto affettivo ed economico con quest'ultimo.
Com'è ben noto, l'art 2 rinvia alle norme sull'ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) per la definizione del nucleo familiare e dei requisiti reddituali.
In base a queste disposizioni e alle successive interpretazioni giurisprudenziali oltre che amministrative (cfr. circolari - cfr. Circ. n.171/2014 punto 7), il genitore non CP_1 convivente con l'altro non viene attratto nel nucleo familiare del figlio solo se si trova in una delle seguenti condizioni:
- è coniugato con una persona diversa dall'altro genitore e/o risulta avere figli con altra persona diversa dall'altro genitore
- è tenuto a versare assegni di mantenimento al figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria
- è escluso dalla potestà dei figli
- è stata accertata dall'autorità competente l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
8 Nel primo e nel secondo caso anche se il genitore componente non è attratto nel nucleo familiare dei figli deve essere considerato come componente aggiuntiva incidendo meno sulla definizione del valore dell'ISEE (solo in percentuale).
Ciò detto, la non ha fornito alcuna prova in ordine alla estraneità di Pt_1 Per_2
nei rapporti affettivi ed economici o alla sussistenza di provvedimenti riduttivi o
[...] ablativi della responsabilità genitoriale limitandosi a mere dichiarazioni labiali (non è dato neppure sapere se erano coniugati o separati o divorziati o dove il padre abbia altra residenza, o se abbia altra famiglia…) .
Conseguentemente, stante l'omessa dichiarazione nella DSU e l'assenza di qualsivoglia prova nel presente giudizio idonea a legittimare il pagamento ricevuto come dovuto, limitatamente all'importo di euro 3.520,00 (corrisposto nel periodo da febbraio a maggio
2023) il ricorso va respinto con consequenziale obbligo restitutorio della . Pt_1
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale cessazione della materia del contendere, si ritiene ricorrano i presupposti per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
LA NT
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