CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5589/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi - Piazza Marconi 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041620334000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 09420240041620334000, notificata il 30.05.25. relativa ad IMU 2016 e per Euro 54,88,
Ente impositore Comune di Rizziconi. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e al Comune di Rizziconi, la ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiscono in giudizio entrambe le parti resistenti;
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeduce in merito alla propria carenza di legittimazione passiva nella fase precedente l'iscrizione a ruolo;
l'Ente impositore fornisce prova di rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e vede essere respinto. Dalla documentazione versata in atti dall' Ente impositore emerge come l'avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata, sia stato l'avviso di accertamento
IMU 2016 è stato regolarmente spedito con raccomandata del 21.12.2021 e ricevuta in data 04.01.2022 a mani della ricorrente. Si osserva a tal proposito come, ai sensi del comma 161 della L. 296 del 27-12-2006,
"Gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati". Nel caso di specie, dunque, la presente valutazione viene ad incentrarsi sulla questione della scissione soggettiva del procedimento notificatorio (c.d. postalizzazione), ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Il contesto normativo di riferimento è da ricondursi agli artt. 1334 e 1335 del
Codice Civile che sanciscono il generale principio della ricettizietà degli atti unilaterali in base al quale gli atti predetti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza (salvo prova contraria) quando giungono all'indirizzo dello stesso. Orbene, nella vigenza del predetto principio, al fine di salvaguardare l'interesse del notificante a non incorrere nella decadenza per gli atti processuali, a causa dell'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l'art.149 c.p.c e l'art.4, comma 3, L.890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l'interesse di costui. Pertanto, sulla scorta della nota sentenza della Corte
Costituzionale. n. 477/2002, il principio della cosiddetta "scissione degli effetti della notificazione", ha concretamente registrato, tra l'altro, diverse posizioni normative, tra le quali: - la legge n.263/2005, laddove si aggiunge un terzo comma all'art.149 c.p.c. che testualmente dispone come "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"; - il quinto comma dell'art. 16 del D.Lgs. n.546/92 per il processo tributario, laddove si dispone che "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; - l'art.37, comma 27, lett. f), del D.L.
223/2006, laddove, anche in questo caso, si aggiunge all'art.60 del DPR 600/73, il sesto comma che, in maniera del tutto analoga, recita: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Venendo adesso alla interpretazione giurisprudenziale, è imprescindibile la sentenza n.8867/2016, con cui la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, nel decidere proprio sul principio di postalizzazione, ha affermato che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva. Sempre i giudici di legittimità, con riferimento questa volta alla decadenza, hanno argomentato che "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria". (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. n.
22320/2014). E, in maniera non meno specifica, nel decidere sul decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo, in relazione ad un atto, indubbiamente recettizio, consegnato entro i termini al Servizio
Postale e poi da questo notificato successivamente al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza 10/01/2017, n. 385) ha testualmente rilevato che "la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre
2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647) ". Sempre per quanto attiene al tema, secondo cui "la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica", vedasi anche la più recente Cass. Sez. I,
14/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 14/02/2019), n.4519, oltre che Cass., Sez. 5 ., 9/12/2015 n. 24822. Può, infine, richiamarsi, Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019 n.19203, laddove, anche in questo caso, si argomenta che "secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014,
385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n.
14580/2018 che ha affermato il seguente principio “In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi
(nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso. L'orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna è divenuto, dunque, diritto vivente, con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, all' art. 60, lettera f) sesto capoverso il quale stabilisce inequivocabilmente, come sopra riportato, che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. Superata la questione della presunta intervenuta prescrizione, alla luce del principio di postalizzazione e preso atto della rituale notifica dell'atto sotteso, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il Collegio ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale o alla mancata notifica dell'atto impositivo, siano assolutamente precluse secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente in giudizio alle spese di lite per complessivi Euro 134,00 in favore delle parti resistenti. Reggio Calabria, 13.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5589/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi - Piazza Marconi 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041620334000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 09420240041620334000, notificata il 30.05.25. relativa ad IMU 2016 e per Euro 54,88,
Ente impositore Comune di Rizziconi. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e al Comune di Rizziconi, la ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiscono in giudizio entrambe le parti resistenti;
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeduce in merito alla propria carenza di legittimazione passiva nella fase precedente l'iscrizione a ruolo;
l'Ente impositore fornisce prova di rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e vede essere respinto. Dalla documentazione versata in atti dall' Ente impositore emerge come l'avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata, sia stato l'avviso di accertamento
IMU 2016 è stato regolarmente spedito con raccomandata del 21.12.2021 e ricevuta in data 04.01.2022 a mani della ricorrente. Si osserva a tal proposito come, ai sensi del comma 161 della L. 296 del 27-12-2006,
"Gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati". Nel caso di specie, dunque, la presente valutazione viene ad incentrarsi sulla questione della scissione soggettiva del procedimento notificatorio (c.d. postalizzazione), ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Il contesto normativo di riferimento è da ricondursi agli artt. 1334 e 1335 del
Codice Civile che sanciscono il generale principio della ricettizietà degli atti unilaterali in base al quale gli atti predetti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza (salvo prova contraria) quando giungono all'indirizzo dello stesso. Orbene, nella vigenza del predetto principio, al fine di salvaguardare l'interesse del notificante a non incorrere nella decadenza per gli atti processuali, a causa dell'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l'art.149 c.p.c e l'art.4, comma 3, L.890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l'interesse di costui. Pertanto, sulla scorta della nota sentenza della Corte
Costituzionale. n. 477/2002, il principio della cosiddetta "scissione degli effetti della notificazione", ha concretamente registrato, tra l'altro, diverse posizioni normative, tra le quali: - la legge n.263/2005, laddove si aggiunge un terzo comma all'art.149 c.p.c. che testualmente dispone come "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"; - il quinto comma dell'art. 16 del D.Lgs. n.546/92 per il processo tributario, laddove si dispone che "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; - l'art.37, comma 27, lett. f), del D.L.
223/2006, laddove, anche in questo caso, si aggiunge all'art.60 del DPR 600/73, il sesto comma che, in maniera del tutto analoga, recita: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Venendo adesso alla interpretazione giurisprudenziale, è imprescindibile la sentenza n.8867/2016, con cui la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, nel decidere proprio sul principio di postalizzazione, ha affermato che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva. Sempre i giudici di legittimità, con riferimento questa volta alla decadenza, hanno argomentato che "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria". (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. n.
22320/2014). E, in maniera non meno specifica, nel decidere sul decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo, in relazione ad un atto, indubbiamente recettizio, consegnato entro i termini al Servizio
Postale e poi da questo notificato successivamente al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza 10/01/2017, n. 385) ha testualmente rilevato che "la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre
2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647) ". Sempre per quanto attiene al tema, secondo cui "la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica", vedasi anche la più recente Cass. Sez. I,
14/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 14/02/2019), n.4519, oltre che Cass., Sez. 5 ., 9/12/2015 n. 24822. Può, infine, richiamarsi, Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019 n.19203, laddove, anche in questo caso, si argomenta che "secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014,
385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n.
14580/2018 che ha affermato il seguente principio “In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi
(nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso. L'orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna è divenuto, dunque, diritto vivente, con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, all' art. 60, lettera f) sesto capoverso il quale stabilisce inequivocabilmente, come sopra riportato, che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. Superata la questione della presunta intervenuta prescrizione, alla luce del principio di postalizzazione e preso atto della rituale notifica dell'atto sotteso, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il Collegio ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale o alla mancata notifica dell'atto impositivo, siano assolutamente precluse secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente in giudizio alle spese di lite per complessivi Euro 134,00 in favore delle parti resistenti. Reggio Calabria, 13.1.2026