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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE LO EN, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 956/2025 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] cf: Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura C.F. 1
in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025, il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro lamentando che l'CP_1, con provvedimento del 18.12.2024 (all.), l'CP_1, sede di Messina, comunicava al ricorrente che “per il periodo dal 01.11.2019 al 29.02.2020 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07130075 per un importo complessivo di €. 1186,26 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di assegno non spettante. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante (pratica indebito n. 15527605), chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte 1 chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, che l' CP_1 chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato.
Dal canto suo, l'CP_1 ha dimostrato in giudizio chel Pt 1 dapprima percettore di indennità di frequenza, era stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale era stato ritenuto non più sussistente il requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di frequenza a decorrere dal
18.10.2019, data della visita di revisione (cfr. documentazione in atti). Riferisce, ancora, l'Istituto,
Con che l'esito della visita di revisione era stato comunicato con nota ricevuta dal ricorrente in data
4.11.2019 (cfr. in atti).
La suesposta scansione temporale degli eventi denota il crearsi dell'indebito contestato dall'Ente previdenziale, corrispondente ai ratei dell'indennità di frequenza versati all' Pt 1 sine titulo dall'1.11.2019 in poi.
A questo punto, non giova al ricorrente sostenere ed eccepire l'illegittimità della nota CP_1 contestata, dal momento che la stessa è espressione di una iniziativa di recupero doverosa da parte dell' CP 1 resistente, frutto del variare del requisito sanitario all'esito di una visita di controllo Con Pt regolarmente comunicata all'interessato con nota in base quale egli sapeva che l'CP_1, nell'esercizio del suo potere di revisione delle prestazioni assistenziali, non l'aveva più ritenuto meritevole dell'indennità di frequenza sin dal mese di novembre 2019.
Tanto basta per affermare la legittimità dell'azione amministrativa di ripetizione di indebito intrapresa dall' CP_1, di talché la domanda attorea è da ritenersi infondata e va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP_1 con ricorso depositato il
28/03/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/11/2025.
Il Giudice
IE LO EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE LO EN, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 956/2025 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] cf: Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura C.F. 1
in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025, il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro lamentando che l'CP_1, con provvedimento del 18.12.2024 (all.), l'CP_1, sede di Messina, comunicava al ricorrente che “per il periodo dal 01.11.2019 al 29.02.2020 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07130075 per un importo complessivo di €. 1186,26 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di assegno non spettante. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante (pratica indebito n. 15527605), chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte 1 chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, che l' CP_1 chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato.
Dal canto suo, l'CP_1 ha dimostrato in giudizio chel Pt 1 dapprima percettore di indennità di frequenza, era stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale era stato ritenuto non più sussistente il requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di frequenza a decorrere dal
18.10.2019, data della visita di revisione (cfr. documentazione in atti). Riferisce, ancora, l'Istituto,
Con che l'esito della visita di revisione era stato comunicato con nota ricevuta dal ricorrente in data
4.11.2019 (cfr. in atti).
La suesposta scansione temporale degli eventi denota il crearsi dell'indebito contestato dall'Ente previdenziale, corrispondente ai ratei dell'indennità di frequenza versati all' Pt 1 sine titulo dall'1.11.2019 in poi.
A questo punto, non giova al ricorrente sostenere ed eccepire l'illegittimità della nota CP_1 contestata, dal momento che la stessa è espressione di una iniziativa di recupero doverosa da parte dell' CP 1 resistente, frutto del variare del requisito sanitario all'esito di una visita di controllo Con Pt regolarmente comunicata all'interessato con nota in base quale egli sapeva che l'CP_1, nell'esercizio del suo potere di revisione delle prestazioni assistenziali, non l'aveva più ritenuto meritevole dell'indennità di frequenza sin dal mese di novembre 2019.
Tanto basta per affermare la legittimità dell'azione amministrativa di ripetizione di indebito intrapresa dall' CP_1, di talché la domanda attorea è da ritenersi infondata e va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP_1 con ricorso depositato il
28/03/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/11/2025.
Il Giudice
IE LO EN