Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da IU BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Forrisi, Andrea Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emilio Forrisi in Salerno, via Sichelmanno 8;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'atto prot. n. 19827 del 04.11.2022 – notificato successivamente - (ordinanza di demolizione e ripristino n. 49/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 56/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”;
2) del verbale di accertamento prot. n. 623/2-1 del 19.10.2016, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria della non sottoponibilità dell’abuso contestato all’eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BO IU il 7/11/2023:
Per l’annullamento:
- della nota comunale prot. n. 13903 del 14.7.2023 avente ad oggetto diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria acquisita al prot. n. 3312 del 17.2.2023 per la realizzazione di opere contestate con ordinanza di demolizione ripristino n. 49/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 56/2022);
- del preavviso di diniego ex art. 10 bis prot. n. 11880 del 19.6.2023, ove necessario;
- del verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale, ove necessario
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BO IU il 14/2/2024:
Per l’annullamento
- dell’atto prot. n. 22543 del 22.11.2023 recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”;
- degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, tra cui il verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell’ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1.- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino prot. n. 19827 del 04.11.2022 con la quale il comune di Amalfi ha contestato “ la realizzazione, nell’area cortilizia antistante il fabbricato, di una tettoia costituita da una struttura portante sia verticale che orizzontale da travi in legno lamellare e copertura in lamiere coibentate, avente dimensione di m. 2,90 x m. 2,50 con altezza massima di m. 2,70 ed altezza minima di m. 2,50 ”.
1.1.- Secondo la prospettazione contenuta in ricorso, l’impugnata ordinanza di demolizione sarebbe stata illegittimamente adottata in violazione delle regole sulla partecipazione al procedimento e sarebbe inficiata, sotto plurimi profili, da deficit istruttori e carenze motivazionali, fondandosi su rilievi che non terrebbero conto, in concreto, della tipologia, consistenza e natura dell’opera, peraltro molto risalente, trattandosi di una modesta tettoia di copertura installata sulle pareti dell’edificio che non ha comportato alcuna trasformazione del territorio tanto da poter essere “conservata”, sulla base della categoria edilizia di riferimento, della tipologia e delle caratteristiche costruttive, essendo sottoposta, peraltro, a regime autorizzativo semplificato ex D.P.R. n. 31/2017.
2.- Il ricorrente ha poi gravato, con motivi aggiunti, il rigetto della successiva domanda di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica delle opere contestate e, con un secondo atto per motivi aggiunti, la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 irrogatagli dal comune di Amalfi per l’inottemperanza all’ordine demolitorio.
3.- Il comune di Amalfi non si è costituito in giudizio.
4.- All’udienza straordinaria del 2 marzo 2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6.- L’ordinanza di riduzione in pristino, contrariamente a quanto obiettato dal ricorrente, risulta correttamente e sufficientemente motivata sul presupposto dell’assenza, nella specie, del permesso di costruire, necessario per l’edificazione della tettoia.
6.1.- Si è anche di recente ribadito, sul punto, che “[L] a realizzazione di una tettoia integra un intervento di nuova costruzione - ed è, pertanto, subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 - ogniqualvolta il manufatto presenti caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente, a prescindere dal livello di posa o dalle modalità costruttive adottate; fuoriescono da tale regime le sole 'tettoie leggere', strutture prive di autonomia strutturale e funzionale, poste a servizio dell'edificio principale e atte a valorizzarne la fruizione mediante un riparo meramente temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità; all'opposto, una tettoia di dimensioni non trascurabili che modifichi l'assetto del territorio e occupi aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei suoi confronti, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, una pertinenza e richiede il permesso di costruire ” (Cons. Stato, Sez. II, 5/01/2026, n. 80).
6.2.- Non sembra possa dubitarsi, malgrado l’ampio sforzo defensionale profuso, che nella specie la tettoia configuri a tutti gli effetti una ‘nuova costruzione’ idonea a incidere sul preesistente assetto del territorio; la medesima è costituita, infatti, da una struttura di dimensioni non trascurabili e presenta i caratteri della stabilità e della immobilizzazione, ricopre l'intera superficie del terrazzo e, inoltre, sporge sull'antistante aerea di 1,35 m., in parte modificando la vista prospettica dell'organismo edilizio nel suo complesso.
6.3.- Non meritano ingresso, dunque, le censure che si appuntano su presunti deficit motivazionali e, a monte, istruttori che ad avviso di parte ricorrente inficerebbero l’ordinanza di demolizione, così come va disattesa la doglianza incentrata sulla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, avendo già da tempo riconosciuto, la giurisprudenza formatasi in materia di sanzioni edilizie, per un verso, un’attenuazione dell’onere motivazionale del relativo provvedimento e avendo escluso, per altro verso, l’operatività delle garanzie di partecipazione procedimentale (si v., di recente, Cons. Stato, Sez. II, 9/02/2026, n. 1030 e Cons. Stato, Sez. II, 2/02/2026, n. 829).
Ne deriva l’infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto.
7.- Immeritevoli di accoglimento si rivelano pure i motivi aggiunti proposti avverso il diniego di sanatoria, anch’essi incentrati sull’asserita superficialità dell’attività istruttoria del comune e sull’omessa considerazione delle specificità del manufatto, “ non potendosi parlare di tettoia in senso stretto ” con “ particolare riferimento alle dimensioni, alla tipologia e alla struttura ‘incorporata’ della modesta tettoia nonché all’effettivo regime giuridico – anche conservativo – conseguentemente applicabile ” (I atto per motivi aggiunti, p. 10 e s.).
7.1.- L’avversato rigetto dell’istanza ex art. 36 T.U.E., di contro, è congruamente motivato con specifico riferimento alle caratteristiche della tettoia abusivamente realizzata, la cui obiettiva e non trascurabile incidenza sull'assetto edilizio preesistente, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ne esclude la natura di intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come correttamente rilevato nella motivazione del contestato diniego di sanatoria (nel quale si osserva che l’intervento “ non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire ”).
Il I atto per motivi aggiunti, dunque, va respinto siccome infondato.
8.- È fondata, invece, assumendo rilevanza assorbente ai fini del decidere, la doglianza con la quale è dedotta l’illegittimità della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , TUE siccome irrogata in assenza di un provvedimento tipico di accertamento dell’inottemperanza, tale non potendo ritenersi il verbale del 21/2/2023, trattandosi di un documento che dà atto di una mera attività materiale compiuta dalla Polizia Municipale, peraltro in pendenza della domanda di sanatoria, non confluita nel prescritto atto dirigenziale tipico.
8.1.- Da qui l’illegittimità dell’avversata sanzione comunale, in adesione alla giurisprudenza, cui la Sezione s’è costantemente ispirata, espressa – ex multis – nella massima secondo cui “ Il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione ha valore di atto endo–procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, privo di carattere lesivo. Lo stesso ha, quindi, funzione meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento. In quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento, ai sensi dell'art. 31 comma 4, d. P. R. n. 380 del 2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale. Per questo, il verbale di accertamento è un atto non provvedimentale, non autonomamente impugnabile ” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 3/09/2019, n. 4438).
Il II atto di motivi aggiunti, per la ragione anzidetta, è fondato e va dunque accolto.
9.- Le spese possono essere compensate in considerazione del complessivo esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2023;
- accoglie i motivi aggiunti depositati in data 14 febbraio 2024 e, per l’effetto, annulla l’atto del comune di Amalfi prot. n. 22543 del 22 novembre 2023, recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL DU, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | OL DU |
IL SEGRETARIO