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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 25264/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
con l'avv. Lara Girotto ricorrente contro
, CP_1
con l'avv. Erasmo Avella resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come rassegnate all'udienza dell'08/05/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso nei confronti di chiedendo la modifica delle Parte_1 CP_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1412/2022 del 28/07/2022 del Tribunale di Venezia.
In particolare, parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“1) Il figlio rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso Per_1
la madre modificando le modalità di visita padre/figlio previste dalla sentenza di divorzio, nel senso che il figlio Per_1
oggi quindicenne, si recherà dal padre quando vorrà previo accordo con quest'ultimo.
2) tenuto conto del mutamento dei tempi di permanenza del figlio minorenne presso il padre, sostanzialmente Per_1
annullati dal mese di maggio 2024, nonché delle mutate condizioni economiche delle parti, porsi a carico del signor CP_1
un assegno di mantenimento a favore del figlio minore non inferiore a Euro 800,00 mensili o in quella
[...] Per_1
maggior somma ritenuta di giustizia sulla base dei redditi che verranno depositati dal resistente, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente su base Istat a partire dall'anno successivo Parte_1
alla pronuncia del provvedimento, facendo decorrere il versamento di tale somma dal mese di maggio 2024, o in subordine dal deposito del presente ricorso.
3) Ferme le altre condizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Venezia n. 1412/2022 del 28.07.2022.
Spese di lite integralmente rifuse”.
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo:
“In merito:
ai diritti di frequentazione ed affidamento del figlio Per_1
mantenere l'attuale modalità di frequentazione figlio-padre-madre ovvero ratificarsi quanto già previsto in sede di sentenza di divorzio che per factia concludentia, su volontà di ha lui di fatto legittimato;
Per_1
In merito: all'obbligo in capo al padre di pagare il contributo al mantenimento del figlio Per_1
mantenere l'attuale modalità di pagamento ovvero che il padre continui ad erogare alla madre euro 350,00 quale contributo al mantenimento del figlio relativamente al vitto, mentre per le restanti spese – compresi abbigliamento, estetica e quant'altro di necessità ordinaria del figlio – il padre continuerà ad erogare direttamente al figlio la somma di euro 200,00 mensile sulla carta prepagata con stretto controllo del padre e/o di entrambi i genitori in caso di richiesta della madre”. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza dell'8 maggio, le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“A modifica della sentenza divorzile n. 1412/2022, il sig. corrisponderà per il mantenimento indiretto di CP_1
la somma di €475,00; l'Assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra il sig. Per_1 Pt_1 CP_1
s'impegna a dare direttamente a la somma di €100 mensili tramite carta prepagata, dando l'accesso telematico al Per_1
conto da parte della sig.ra Nel caso di spese operate dal minore che siano ritenute inappropriate, i genitori Pt_1
s'impegnano a intervenire e discuterne con il figlio. Spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza dell'08/05/2025.
Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale, dato che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di divorzio n. 1412/2022 del 28/07/2022 del Tribunale di Venezia
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca