Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/09/2025, n. 16157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16157 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14432/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14432 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Tortora e Alessandro Giussani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone n. 49;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Reggio D’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi -OMISSIS- del Comune di Monte Compatri;
b) della relazione tecnica – -OMISSIS- del -OMISSIS- redatta dall’Ufficio tecnico comunale, relativamente all’accertamento svolto in data 19/12/2018 mai notificata e conosciuta solo in quanto richiamata nel provvedimento sub a) e di cui si chiede il deposito in giudizio;
c) della relazione tecnica – -OMISSIS- del -OMISSIS- redatta dall’Ufficio tecnico comunale, relativamente all’accertamento svolto in data 12/01/2022, mai notificata e conosciuta solo in quanto richiamata nel provvedimento sub a) e di cui si chiede il deposito in giudizio;
d) del verbale di sopralluogo della Polizia Locale di Monte Compatri – -OMISSIS- del-OMISSIS-, mai notificato e conosciuto solo in quanto richiamato nel provvedimento sub a) e di cui si chiede il deposito in giudizio;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Monte Compatri ha ingiunto, tra gli altri, al sig. -OMISSIS--OMISSIS-e alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- la demolizione di un insieme di opere edilizie, realizzate in asserita assenza di valido titolo abilitativo in -OMISSIS- - -OMISSIS-e così descritte:
“ 1. «Edificio A) Casale Storico» - distinto in catasto al-OMISSIS- (-OMISSIS-).
Complesso di interventi volti a trasformare l’originario organismo edilizio del Casale storico mediante un insieme sistematico di opere che hanno riguardato più elementi di tale porzione di fabbricato. Gli interventi rilevati sono riassumibili in:
Piano terra - unità censite in catasto al -OMISSIS-, ubicate in -OMISSIS--OMISSIS-
a. Ampliamento con realizzazione di ulteriore corpo di fabbrica in aderenza all’originario Casale Storico con contestuale diversa distribuzione degli spazi interni. L’ampliamento sul prospetto principale (lato via -OMISSIS-) ha generato un aumento di volume con corpo di fabbrica che si sviluppa lungo tutto il lato del Casale con ampiezza pari a circa 4,40 mt;
b. Ulteriore aumento di volume prolungando l’ampliamento descritto al punto a) limitatamente al-OMISSIS- avente dimensioni di circa mt 2, 50x2, 75;
c. Modifiche prospettiche;
d. Frazionamento in n° 2 unità immobiliari ad uso residenziale e contestuale diversa distribuzione degli spazi interni;
e. Realizzazione di portico in aderenza agli ampliamenti sopra descritti avente dimensioni di circa mt 3,52x3,87+2,77x1,00 per il -OMISSIS- e di circa mt 3, 52x2, 66 per il -OMISSIS-;
f. Realizzazione di manufatto in legno, situato nell’area di pertinenza dell’unità immobiliare -OMISSIS-, e posto in aderenza al portico descritto alla lettera e) delle dimensioni di circa mt. 2,00 x 4,00;
Piano ammezzato (catastalmente piano terra lato -OMISSIS-) e piano primo - unità immobiliare censita in catasto come-OMISSIS-
g. Frazionamento e diversa distribuzione degli spazi interni relativa a tale porzione di edificio che risulta ad uso residenziale. […] ;
h. Modifiche prospettiche;
Il numero di unità immobiliari rilevate all’interno del definito «Edificio A) Casale Storico» è complessivamente n. 3 unità abitative . […]
2. «Complesso B) Villette a schiera» piano terra lato -OMISSIS-(-OMISSIS-) riconducibili alle unità immobiliari distinte in catasto al-OMISSIS-
Complesso di interventi volti a trasformare l’originario organismo edilizio delle diverse unità immobiliari oggetto di diverse domande di condono edilizie per le quali è stato già emesso finale provvedimento di diniego, rendendo di fatto abusivo tutto quanto realizzato e riassumibile in:
j. Realizzazione al piano terra, con accesso da -OMISSIS-(-OMISSIS-), di fabbricato in aderenza all’Edificio A) Casale Storico destinato ad uso residenziale composto da 7 abitazioni, che nella maggior parte dei casi presentano anche la costruzione di portici, tettoie ed ulteriori volumi sulle aree di pertinenza.
Seppur con caratteristiche che le fanno differire dall’accatastamento attuale, il numero di unità immobiliari rilevate al piano terra del definito «Complesso B) Villette a schiera» piano lato -OMISSIS-(-OMISSIS-) sono complessivamente n° 7 unità abitative e sono riconducibili alle unità immobiliari distinte in catasto al-OMISSIS-.
k. Sopraelevazione del fabbricato abusivo descritto al punto j) per la realizzazione di altre 5 unità immobiliari al piano primo come di seguito descritte, per le quali non risulta essere stata presentata alcuna pratica edilizia né istanze di condono edilizio. Nel corso del sopralluogo si è quindi accertato: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica costituito da n. 5 unità immobiliari ad uso residenziale, poste a circa mt. 1,80 di altezza dalla strada privata di accesso e collegata ad essa a mezzo scale esterne e ballatoio che presenta uno sviluppo totale di circa mt. 40,00 x 1,00 realizzati entrambi in ferro e completi di parapetti. Tale immobile, realizzato in aderenza al fabbricato di cui al punto 1, presenta una copertura a due falde con struttura in legno completa di discendenti per la raccolta delle acque piovane.
Le n. 5 unità immobiliari sono così costituite:
- Unità immobiliare n. 1, realizzata in aderenza al piano primo del «Edificio A) Casale Storico», con dimensioni di circa mt. 9,00 x 6,20 con altezza interna di circa mt. 2,30 all’imposta e di circa mt. 3,30 al colmo. […] ;
- Unità immobiliare n. 2 con dimensioni di circa mt. 9,00 x 4,45 con altezza interna di circa mt. 2,30 all’imposta e di circa mt. 3,30 al colmo. […] ;
- Unità immobiliare n. 3 con dimensioni di circa mt. 9,00 x 4,45 con altezza interna di circa mt. 2,30 all’imposta e di circa mt. 3,30 al colmo. […] ;
- Unità immobiliare n. 4 con dimensioni di circa mt. 3,55 x 7,90 con altezza interna di circa mt. 1,95 all’imposta e di circa mt. 2,60 al colmo. […] ;
- Unità immobiliare n. 5 con dimensioni di circa mt. 3,55 x 7,90 con altezza interna di circa mt. 1,95 all’imposta e di circa mt. 2,60 al colmo. […] ;
In aderenza all’unità immobiliare n. 5 è presente una superficie a lastrico solare delle dimensioni totali di circa mt. 18,00 x 9,50 delimitata su ogni lato da parapetti in muratura e intramezzata al suo interno da ulteriore parapetto divisorio ”.
1.1. Dal punto di vista soggettivo, l’ordine di demolizione è rivolto (per quanto di interesse ai fini della presente controversia):
- al sig.-OMISSIS-“ in qualità di committente delle opere abusive per tutti gli immobili ”;
- alla sig.ra -OMISSIS- “ in qualità di committente delle opere abusive per tutti gli immobili e di proprietaria dell'immobile riportato al -OMISSIS-e dei 3 immobili realizzati in sopraelevazione non censiti in catasto e descritti al punto-OMISSIS- della presente, identificati come unità immobiliari 1-2-3 ”.
2. Avverso tale provvedimento i sig.ri-OMISSIS-e -OMISSIS- sono insorti con l’odierno ricorso, notificato il 31 ottobre 2022 e depositato il 28 novembre 2022, deducendo sei motivi di censura così rubricati:
- “ I. Nullità dell’ordinanza per difetto di legittimazione passiva - Eccesso di potere sotto la forma di travisamento ed abnormità dell’ingiunzione ”;
- “ II. Violazione e falsa applicazione della legge fondamentale n. 1150 del 1942 ”;
- “ III. L’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per difetto assoluto di istruttoria - nullità per omessa allegazione del verbale di sopralluogo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 31 e 37 del d.p.r. 380/2001 - Difetto di motivazione - Violazione dell’art. 3 l 241/90 - Violazione artt. 24 e 97 Costituzione ”;
- “ IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. n. 241/90 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere - Contraddittorietà - Irragionevolezza - Ingiustizia manifesta ”;
- “ V. L’illegittimità dell’ordinanza di ripristino per violazione dell’art. 7 l. 241/90 - Violazione del giusto procedimento- eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
- “ VI. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere nella forma dello sviamento ” .
3. Il Comune di Monte Compatri, costituitosi in giudizio con atto di mero stile il 15 dicembre 2022, ha successivamente depositato alcuni documenti, tra cui, in particolare, i provvedimenti con cui l’Ente ha respinto le domande di condono presentate dalla ricorrente sig.ra -OMISSIS- per la sanatoria degli interventi abusivi realizzati sugli immobili oggetto dell’ordine di demolizione (ad eccezione delle cinque unità immobiliari edificate in sopraelevazione di cui alla sopra richiamata lett. k dell’ordine di demolizione, cfr. doc. da 5 a 15 depositati il 15 ottobre 2024).
4. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025, in vista della quale entrambe le parti hanno presentato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giova allo scrutinio delle censure una preliminare ricostruzione della consistenza degli interventi edilizi contestati e delle vicende che li hanno riguardati, per come emergono dall’insieme degli atti di causa.
In particolare, viene in rilievo la realizzazione – in area qualificata zona agricola E1 di PRG e soggetta a vincolo paesaggistico (zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e sismico (zona sismica 2, sottozona sismica 2B, secondo d.m. n. 209 del 1993 e d.G.r. Lazio n. 387 e n. 835 del 2009) – dei seguenti interventi:
- esecuzione – in assenza di SCIA alternativa al permesso di costruire (oltre che in assenza di autorizzazione paesaggistica, di nulla osta della Soprintendenza archeologica e di deposito del progetto al Genio civile) – di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia volti alla trasformazione dell’originale “casale storico”, dai quali sono risultate tre unità immobiliari ad uso abitativo così individuate in catasto: (i) -OMISSIS- (di proprietà della ricorrente sig.ra -OMISSIS-, domande di condono -OMISSIS- ex legge n. 47 del 1985 respinta con nota -OMISSIS- e -OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-); (ii) -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, domande di condono -OMISSIS- ex legge n. 47 del 1985 cit. e -OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-); (iii) -OMISSIS-, -OMISSIS-, sub -OMISSIS-(di proprietà del sig. -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 14 giugno 2005, domande di condono -OMISSIS- ex legge n. 47 del 1985 cit. e n. 223 ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-);
- edificazione – in assenza di permesso di costruire (oltre che in assenza di autorizzazione paesaggistica, di nulla osta della Soprintendenza archeologica e di deposito del progetto al Genio civile) – in aderenza al casale storico di un fabbricato al piano terra composto da sette abitazioni, così identificate in catasto: (i) -OMISSIS-, -OMISSIS- (di proprietà del sig. -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 14 giugno 2005, domanda di condono-OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-); (ii) -OMISSIS-, -OMISSIS- (di proprietà del sig. -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 4 febbraio 2006, domanda di condono-OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota n.-OMISSIS-); (iii) -OMISSIS-, -OMISSIS- (di proprietà dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 31 maggio 2006, domanda di condono -OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-); (iv) -OMISSIS-, -OMISSIS-(di proprietà dei sig.ri-OMISSIS-per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 10 luglio 2006, domanda di condono-OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota-OMISSIS-); (v) -OMISSIS-,-OMISSIS-(di proprietà dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 2 agosto 2006, domanda di condono-OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-); (vi) -OMISSIS-, -OMISSIS- (di proprietà del sig. -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto in data 9 gennaio 2006, domanda di condono -OMISSIS- ex d.l. -OMISSIS- respinta con nota -OMISSIS-); (vii) 513 (di proprietà del sig. -OMISSIS- per acquisto dalla sig.ra -OMISSIS- con atto del 23 marzo 2006, domanda di condono -OMISSIS- cit.);
- sopraelevazione – in assenza di permesso di costruire (oltre che in assenza di autorizzazione paesaggistica, di nulla osta della Soprintendenza archeologica e di deposito del progetto al Genio civile) – del fabbricato di cui al precedente alinea con la realizzazione di cinque abitazioni, non censite in catasto e non oggetto di domande di condono, identificate alla lettera k del provvedimento impugnato come -OMISSIS-, le prime tre di proprietà della sig.ra -OMISSIS- mentre la n. 4 di proprietà del sig. -OMISSIS- e la n. 5 del sig. -OMISSIS-.
2. Tanto ricostruito sul piano fattuale, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei soli limiti del difetto di legittimazione passiva del sig. -OMISSIS--OMISSIS-e infondato per il resto.
3. Con il primo motivo di censura i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione nella parte in cui la stessa li qualifica come “committenti” delle opere abusive, difettando, a loro avviso, qualsiasi elemento di prova al riguardo.
Quanto al sig. -OMISSIS-, viene quindi lamentato il difetto di legittimazione passiva rispetto alla totalità delle opere contestate, atteso che egli non è proprietario né titolare di alcun diritto reale o obbligatorio sugli immobili interessati.
In relazione alla sig.ra -OMISSIS-, invece, il difetto di legittimazione passiva riguarderebbe, secondo la prospettazione attorea, gli immobili di cui non è proprietaria.
3.1. Il motivo è meritevole di accoglimento limitatamente alla posizione del sig. -OMISSIS-.
3.2. I soggetti destinatari dell’ordine di demolizione sono, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il proprietario e il responsabile dell’abuso, quest’ultimo individuato dalla giurisprudenza in colui che ha commissionato o realizzato materialmente l’opera abusiva, oltre che in chi abbia, in qualità di detentore, l’effettiva disponibilità dell’immobile abusivo al momento della sua emanazione.
Ora, nel caso di specie, se, per un verso, è pacifica la circostanza per cui il sig.-OMISSIS-non è proprietario di nessuno degli immobili interessati dagli abusi, né titolare in relazione ad essi di altri diritti, nemmeno emergono, per altro verso, dalla motivazione del provvedimento – che lo qualifica come “committente” delle opere senza null’altro specificare – elementi indiziari idonei a denotare una sua corresponsabilità per gli abusi contestati. La stessa difesa civica, del resto, non ha svolto alcuna argomentazione utile a contrastare la censura, limitandosi ad affermare in termini apodittici che il sig.-OMISSIS-avrebbe “ realizzato insieme alla moglie sin dall’origine tutti gli immobili abusivi ” (pag. 5 della memoria depositata il 22 maggio 2025).
Deve dunque escludersi che egli possa essere legittimamente individuato come destinatario dell’ordine di demolizione.
3.3. Diversamente è a dirsi, ad avviso del Collegio, per la sig.ra -OMISSIS-.
Si rammenta, al riguardo, che, come precisato nella parte in fatto, quest’ultima è destinataria dell’ordine di demolizione impugnato sia in quanto committente per tutte le opere contestate, sia in quanto proprietaria per l’immobile censito al-OMISSIS-, -OMISSIS---OMISSIS-, nonché per gli immobili realizzati in sopraelevazione e non accatastati individuati nel provvedimento come unità immobiliari n. 1, n. 2 e n. 3.
Ebbene, avuto riguardo agli immobili di cui la sig.ra -OMISSIS- non è proprietaria, si osserva che:
- per le unità immobiliari accatastate al-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, la stessa è il soggetto che, nell’allora qualità di proprietaria, ha presentato, in data precedente al trasferimento immobiliare, le relative istanze di condono poi oggetto di diniego, di talché correttamente il Comune la ha individuata quale committente dei lavori;
- per le unità immobiliari non accatastate, individuate nel provvedimento impugnato come n. 4 e n. 5, per le quali non risultano presentate istanze di condono, è del tutto ragionevole ritenere che l’abuso consistente nella sopraelevazione del fabbricato costruito in aderenza al casale storico sia stato commesso contestualmente al complesso di interventi che hanno determinato la trasformazione dell’area e la realizzazione dell’intero compendio, con conseguente responsabilità della sig.ra -OMISSIS-, proprietaria originaria dei terreni; né i ricorrenti hanno offerto, del resto, alcun elemento che possa dimostrare il contrario.
4. Con il secondo motivo di censura i ricorrenti deducono la risalenza delle opere contestate ad epoca antecedente al 1967, di talché, data la collocazione degli immobili al di fuori del perimetro del centro urbano, non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio.
Il motivo – oltre che palesemente infondato, essendo ampiamente documentata nelle relazioni tecniche di sopralluogo la recente esecuzione delle opere e non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova, né principio di prova, circa l’epoca di realizzazione dell'intervento edilizio (cfr., ex multis , Cons, St., Sez. VI, n. 9054) – è inammissibile in quanto violativo del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium .
Al fine di ottenere la sanatoria delle unità immobiliari oggetto dell’ordine di demolizione, ad eccezione delle cinque in sopraelevazione, evidentemente realizzate contestualmente (e, in ogni caso, non in precedenza), sono state invero presentate dalla ricorrente -OMISSIS- le predette istanze di condono, ciò che esclude l’ammissibilità di una successiva affermazione di non abusività. Come affermato, infatti, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 1° giugno 2022, n. 4444:
“ Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura, infatti, un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa. Il che si traduce in una carenza di interesse a contestare in giudizio la qualificazione dei fatti ammessi in sede procedimentale, posti a base della condotta tenuta dal ricorrente nei rapporti con l’Amministrazione resistente ”.
5. Il terzo motivo di censura è articolato in due distinte censure.
5.1. I ricorrenti deducono, innanzitutto, la nullità dell’ordine di demolizione in ragione dell’omessa allegazione o, comunque, dell’omessa trascrizione nel corpo della stessa del contenuto del verbale del sopralluogo.
La censura è priva di pregio.
Il richiamo alle due relazioni tecniche dell’Ufficio Urbanistica e ambiente del Comune di Monte Compatri concernenti i sopralluoghi eseguiti congiuntamente ad agenti della Polizia Locale (-OMISSIS- per i sopralluoghi, rispettivamente, del 19 dicembre 2018 e del 12 gennaio 2022), nonché alla nota della Polizia Locale -OMISSIS- (concernente l’informativa alla Procura della Repubblica per reati edilizi), deve essere ritenuto idoneo ad integrare per relationem la motivazione dell’ordine di demolizione.
Tanto in applicazione di un principio generale valido per la generalità dei provvedimenti amministrativi e affermato dalla giurisprudenza anche con specifico riferimento ai provvedimenti sanzionatori edilizi (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3667), secondo cui “ Il concetto di disponibilità di cui all’art. 3, l. n. 241 del 1990, non richiede […] ai fini della legittimità della determinazione in concreto assunta, che l’atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile per l’interessato, potendo essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2015, n. 01537): il tempo occorrente per la relativa acquisizione, a seconda delle peculiarità del caso concreto, potrebbe, al più, valorizzarsi ai fini dell’individuazione del dies a quo dell’impugnazione, ma non risulterebbe idoneo ad incidere sulla legittimità dell’atto assunto ” (così Cons. St., Sez. III, 13 marzo 2024, n. 2438).
5.2. Sempre nell’ambito del terzo motivo, i ricorrenti sostengono che la maggior parte degli interventi contestati avrebbero carattere di “ difformità lievi concernenti opere di facile rimozione ”, per le quali “ si sarebbe dovuto procedere al più alla presentazione di una CILA o di una SCIA, la cui mancanza non potrebbe comunque giustificare l’emissione della gravosa sanzione della demolizione ”.
Tale doglianza è manifestamente infondata.
È stata infatti accertata e ampiamente documentata la realizzazione di un complesso di interventi di rilevante incidenza sullo stato dei luoghi, comprendenti sia la trasformazione dell’originario casale storico, nell’ambito del quale, mediante ampliamento e frazionamenti, sono state ottenute tre unità immobiliari, sia la realizzazione di un ulteriore fabbricato in aderenza, composto da sette villette a schiera, e la relativa sopraelevazione con altre cinque unità immobiliari. Si tratta di interventi, quindi, correttamente qualificati come di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, per i quali le relative istanze di condono (ove presentate) sono state rigettate, il che comporta la doverosa applicazione della sanzione demolitoria ai sensi degli artt. 33 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
6. Con il quarto motivo di censura, i ricorrenti lamentano che l’ordine di demolizione non spiega “ le ragioni che impongono la rimozione delle opere edilizie ”, non chiarendo, in particolare, “ in che modo sia stata pregiudicata l’area né quali vincoli siano stati effettivamente travalicati ”, con conseguente vizio motivazionale.
Il motivo non merita favorevole delibazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, soddisfa pienamente i requisiti motivazionali richiesti per l’ordine di demolizione secondo granitica giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. IV, 17 marzo 2025, n. 2168; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 marzo 2025, n. 4840) recando, anche attraverso il richiamo delle citate relazioni tecniche, una puntuale descrizione delle opere contestate (con la relativa qualificazione alla luce del d.P.R. n. 380 del 2001), il rifermento al rigetto delle istanze di condono presentate per alcune di esse e all’assoluta carenza di titolo per le restanti, nonché l’analitica illustrazione del regime vincolistico vigente nell’area.
7. Parimenti infondato si rivela il quinto motivo di ricorso, concernente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La natura rigorosamente vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi mediante l’ordine di demolizione esclude, infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso (cfr., ex plurimis , tra le più recenti, Cons. St., Sez. VII, 18 giugno 2025, n. 5305), tanto più che nella fattispecie in decisione vengono in rilievo ipotesi di assenza del permesso di costruire e non di difformità da esso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 24 marzo 2025, n. 5967).
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi, come invece sostengono i ricorrenti, sulla base della mancata allegazione al provvedimento del verbale di sopralluogo, la cui ostensione ben avrebbe potuto essere richiesta nelle forme dell’accesso documentale, ciò che non risulta in alcun modo essere avvenuto.
8. Palesemente destituito di fondamento è, infine, il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del principio di proporzionalità, per essere la misura demolitoria “ chiaramente eccessiva ” a fronte di opere che sarebbero “ facilmente sanabili e/o rimovibili ”.
Il principio di proporzionalità è invocabile, infatti, solo laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali e non può, pertanto, pacificamente operare con riferimento all’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovendo l’amministrazione, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire (per le quali, avuto riguardo al caso di specie, è intervenuto il diniego dell’istanza di condono), necessariamente adottare la sanzione ripristinatoria (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. II, 16 aprile 2025, n. 3270)
9. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato soltanto nei limiti del dedotto difetto di legittimazione passiva del sig. -OMISSIS--OMISSIS-e va pertanto annullato limitatamente alla posizione di quest’ultimo. Nel resto, è infondato e va respinto.
10. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS-; per il resto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e le altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.