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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
NC NA IC
DR SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10262/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. LAZZARONI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. LASORSA NICOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro n ON (BS), in data 2 Ottobre 2004, trascritto nel registro atti di matrimonio del relativo comune atto n. 2 P.1 anno 2004; ordinare al
Comune di ON (BS) annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
L'accordo raggiunto alle condizioni indicate:
- l'abitazione familiare sita in ON (BS), sita in Via Laura Cereto 4 resta assegnata alla Signora
che continuerà ad abitarla con la figlia;
CP_1 Per_1
1 - la figlia resta affidata in via condivisa tra i genitori, con residenza prevalente presso la madre;
-le spese straordinarie continueranno ad essere suddivise secondo il noto protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia;
- il padre, pur essendo ormai la figlia maggiorenne e dunque libera di determinarsi, la terrà con sè due giorni alla settimana, riportandola alla madre verso sera, compatibilmente con gli impegni della ragazza. Allo stesso modo, pur essendo ormai la figlia maggiorenne e dunque libera di determinarsi, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due week end alternati al mese ed una settimana durante le vacanze estive e pasquali;
-il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00.= mensili da versarsi al 15 di ogni mese;
- i ricorrenti si danno anno di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcun assegno di divorzio e dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ON (BS) in data 2.10.2004, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di MONTIRONE al n. 1, parte I, anno 2004.
Dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 14.5.2019
e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 28.5.2019.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
NC NA IC
DR SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10262/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. LAZZARONI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. LASORSA NICOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro n ON (BS), in data 2 Ottobre 2004, trascritto nel registro atti di matrimonio del relativo comune atto n. 2 P.1 anno 2004; ordinare al
Comune di ON (BS) annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
L'accordo raggiunto alle condizioni indicate:
- l'abitazione familiare sita in ON (BS), sita in Via Laura Cereto 4 resta assegnata alla Signora
che continuerà ad abitarla con la figlia;
CP_1 Per_1
1 - la figlia resta affidata in via condivisa tra i genitori, con residenza prevalente presso la madre;
-le spese straordinarie continueranno ad essere suddivise secondo il noto protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia;
- il padre, pur essendo ormai la figlia maggiorenne e dunque libera di determinarsi, la terrà con sè due giorni alla settimana, riportandola alla madre verso sera, compatibilmente con gli impegni della ragazza. Allo stesso modo, pur essendo ormai la figlia maggiorenne e dunque libera di determinarsi, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due week end alternati al mese ed una settimana durante le vacanze estive e pasquali;
-il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00.= mensili da versarsi al 15 di ogni mese;
- i ricorrenti si danno anno di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcun assegno di divorzio e dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ON (BS) in data 2.10.2004, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di MONTIRONE al n. 1, parte I, anno 2004.
Dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 14.5.2019
e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 28.5.2019.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
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