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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 731/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il domicilio digitale dell'Avv. LOMBARDO GAETANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
Voglia, accertata la regolare emissione cedolini paga (febbraio 2022 con eventuale cedolino di chiusura del rapporto, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima, ed indicazione del maturato tfr) CONDANNARE la società resistente, alla consegna della detta documentazione fiscale. Voglia per l'affetto CONDANNARE la società resistente al pagamento dell'importo ivi riportato, a titolo di retribuzioni non percepite, e trattamento di fine rapporto non percepito oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giustizia.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 5.9.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 6.5.2021, con contratto a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) e inquadramento al terzo livello del CCNL metalmeccanici (doc. 1 ric.). Dal mese di novembre 2021, l'orario era stato incrementato a 40 ore (doc. 2 ric.). Produceva sub docc.
3-11 ric. le buste paga in proprio possesso. Il rapporto era cessato per dimissioni volontarie, con decorrenza dal 15.2.2022 (doc. 12 ric.). Lamentava che la convenuta avesse omesso di consegnare il cedolino e di pagare le spettanze relative al mese di febbraio 2022, compresi i ratei delle mensilità supplementari e il TFR.
Agiva, in questa sede, per conseguire la consegna del cedolino paga di chiusura del rapporto e per la condanna della convenuta a corrispondere le retribuzioni maturate.
non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
La convenuta non ottemperava all'ordine di esibizione del LUL e nessuno si presentava a rendere l'interrogatorio formale. Disposta dal Tribunale l'acquisizione di ulteriore documentazione, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente agisce, in questa sede, per il pagamento della retribuzione dovuta per il mese di febbraio 2022, nel quale si è dimesso, del TFR e delle competenze di fine rapporto (indennità per ferie maturate e non godute, rateo di tredicesima mensilità, TFR).
Egli ha offerto prova documentale del contratto di lavoro (docc.
1-2 ric.) e ha prodotto i propri cedolini paga dei mesi da maggio 2021 a gennaio 2022 (docc.
3-11 e 13 ric.), nonché la comunicazione delle dimissioni (doc. 12 ric.).
Su richiesta del Tribunale, il lavoratore ha, poi, prodotto la scheda anagrafica del CPI, da cui risulta la comunicazione di avviamento al lavoro presso il CP_1
6.5.2021 e la CU 2022, dalla quale si evince parimenti l'inizio del rapporto il 6.5.2021 e il fatto che esso, al 31.12.2021, era ancora in essere.
Hanno, quindi, trovato piena prova documentale le allegazioni del ricorrente, circa l'inizio, le caratteristiche e la durata del rapporto lavorativo. La convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un.,
2 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. 2. Al fine della quantificazione del dovuto, è stato procedere a una ricostruzione, stante la condotta non collaborativa della società convenuta, che si è rifiutata di adempiere all'ordine di esibizione del cedolino paga.
Quanto all'obbligo relativo a retribuzione ordinaria, comprensiva del rateo di tredicesima e TFR, il Tribunale può limitarsi a dare atto del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Quanto alle indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, non ignora il Tribunale che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791).
Purtuttavia, il ricorrente ha domandato quantificarsi la relativa spettanza in conformità ai residui riportati sul cedolino di gennaio 2022 e la prova può dirsi raggiunta in forza del compendio documentale sopra indicato, oltre agli argomenti di prova ricavabili dall'inottemperanza all'ordine di esibizione e dalla mancata presentazione, ingiustificata, a rendere l'interrogatorio formale, i cui capitoli comprendevano la prestazione di attività lavorativa fino al 15.2.2022.
Ciò premesso, nel conteggio depositato il 16.10.2025, risulta corretto il calcolo del TFR, per somma tra quanto risultante dalla CU 2022, elaborata dal datore di lavoro e quanto riportato nel cedolino di gennaio 2022.
Le indennità per ferie e permessi sono state calcolate moltiplicando le ore residue di cui alla busta paga di gennaio 2022 per la retribuzione oraria ivi riportata.
Corretto risulta altresì il conteggio del rateo di tredicesima mensilità, sulla base dei dati ricavabili da tale busta paga mentre la retribuzione del mese di febbraio risulta calcolata addirittura in difetto rispetto ai dati desumibili dal cedolino.
Il conteggio offerto dal ricorrente va, quindi, recepito. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 2.653,75), non essendovi ragioni per discostarsi dai parametri medi, anche in considerazione dell'attività istruttoria resa necessaria dalla condotta inadempiente del convenuto, in complessivi euro 2.626, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
P. Q. M.
3 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 2.653,75 per
[...] Parte_1 retribuzioni maturate e non corrisposte, di cui euro 893,42 a titolo di TFR;
2) condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi Parte_1 euro 2.626, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u. Così deciso il 30.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 731/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il domicilio digitale dell'Avv. LOMBARDO GAETANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
Voglia, accertata la regolare emissione cedolini paga (febbraio 2022 con eventuale cedolino di chiusura del rapporto, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima, ed indicazione del maturato tfr) CONDANNARE la società resistente, alla consegna della detta documentazione fiscale. Voglia per l'affetto CONDANNARE la società resistente al pagamento dell'importo ivi riportato, a titolo di retribuzioni non percepite, e trattamento di fine rapporto non percepito oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giustizia.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 5.9.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 6.5.2021, con contratto a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) e inquadramento al terzo livello del CCNL metalmeccanici (doc. 1 ric.). Dal mese di novembre 2021, l'orario era stato incrementato a 40 ore (doc. 2 ric.). Produceva sub docc.
3-11 ric. le buste paga in proprio possesso. Il rapporto era cessato per dimissioni volontarie, con decorrenza dal 15.2.2022 (doc. 12 ric.). Lamentava che la convenuta avesse omesso di consegnare il cedolino e di pagare le spettanze relative al mese di febbraio 2022, compresi i ratei delle mensilità supplementari e il TFR.
Agiva, in questa sede, per conseguire la consegna del cedolino paga di chiusura del rapporto e per la condanna della convenuta a corrispondere le retribuzioni maturate.
non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
La convenuta non ottemperava all'ordine di esibizione del LUL e nessuno si presentava a rendere l'interrogatorio formale. Disposta dal Tribunale l'acquisizione di ulteriore documentazione, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente agisce, in questa sede, per il pagamento della retribuzione dovuta per il mese di febbraio 2022, nel quale si è dimesso, del TFR e delle competenze di fine rapporto (indennità per ferie maturate e non godute, rateo di tredicesima mensilità, TFR).
Egli ha offerto prova documentale del contratto di lavoro (docc.
1-2 ric.) e ha prodotto i propri cedolini paga dei mesi da maggio 2021 a gennaio 2022 (docc.
3-11 e 13 ric.), nonché la comunicazione delle dimissioni (doc. 12 ric.).
Su richiesta del Tribunale, il lavoratore ha, poi, prodotto la scheda anagrafica del CPI, da cui risulta la comunicazione di avviamento al lavoro presso il CP_1
6.5.2021 e la CU 2022, dalla quale si evince parimenti l'inizio del rapporto il 6.5.2021 e il fatto che esso, al 31.12.2021, era ancora in essere.
Hanno, quindi, trovato piena prova documentale le allegazioni del ricorrente, circa l'inizio, le caratteristiche e la durata del rapporto lavorativo. La convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un.,
2 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. 2. Al fine della quantificazione del dovuto, è stato procedere a una ricostruzione, stante la condotta non collaborativa della società convenuta, che si è rifiutata di adempiere all'ordine di esibizione del cedolino paga.
Quanto all'obbligo relativo a retribuzione ordinaria, comprensiva del rateo di tredicesima e TFR, il Tribunale può limitarsi a dare atto del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Quanto alle indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, non ignora il Tribunale che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791).
Purtuttavia, il ricorrente ha domandato quantificarsi la relativa spettanza in conformità ai residui riportati sul cedolino di gennaio 2022 e la prova può dirsi raggiunta in forza del compendio documentale sopra indicato, oltre agli argomenti di prova ricavabili dall'inottemperanza all'ordine di esibizione e dalla mancata presentazione, ingiustificata, a rendere l'interrogatorio formale, i cui capitoli comprendevano la prestazione di attività lavorativa fino al 15.2.2022.
Ciò premesso, nel conteggio depositato il 16.10.2025, risulta corretto il calcolo del TFR, per somma tra quanto risultante dalla CU 2022, elaborata dal datore di lavoro e quanto riportato nel cedolino di gennaio 2022.
Le indennità per ferie e permessi sono state calcolate moltiplicando le ore residue di cui alla busta paga di gennaio 2022 per la retribuzione oraria ivi riportata.
Corretto risulta altresì il conteggio del rateo di tredicesima mensilità, sulla base dei dati ricavabili da tale busta paga mentre la retribuzione del mese di febbraio risulta calcolata addirittura in difetto rispetto ai dati desumibili dal cedolino.
Il conteggio offerto dal ricorrente va, quindi, recepito. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 2.653,75), non essendovi ragioni per discostarsi dai parametri medi, anche in considerazione dell'attività istruttoria resa necessaria dalla condotta inadempiente del convenuto, in complessivi euro 2.626, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
P. Q. M.
3 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 2.653,75 per
[...] Parte_1 retribuzioni maturate e non corrisposte, di cui euro 893,42 a titolo di TFR;
2) condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi Parte_1 euro 2.626, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u. Così deciso il 30.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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