Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
279/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
e , rappresentati e difesi come in atti
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
letta la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni dell'accordo concluso dai coniugi non risultano rispondenti all'interesse della prole minorenne;
che, invero con la sentenza di separazione n. 924/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 17/06/2019 era stato disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali ed il loro collocamento presso i nonni materni;
che nelle condizioni dell'accordo divorzile i genitori prevedono un affido condiviso di ed con collocazione residenziale Per_1 Per_2
presso il padre e regolamentano le visite della madre (che peraltro dal novembre 2024 risulta collocata – insieme all'altra figlia minore
– in una struttura di accoglienza in esecuzione del Persona_3
1799/22 V.G. e 5183/22 cron. Del 17/10/22) senza prendere in considerazione l'attuale regime di affidamento al Servizio e senza nemmeno motivare le ragioni della scelta dell'affido condiviso in deroga a quanto già disposto da questo Tribunale con la sentenza sopra indicata;
che il Servizio Sociale Unione Bassa Reggiana, affidatario, nella relazione del 26/03/2025, dopo aver dato atto di una persistente elevata ostilità dei genitori e anche della nonna materna, attuale collocataria dei minori, nonché di una mancanza di collaborazione e fiducia nei confronti dell'operato del Servizio medesimo di tutte le parti coinvolte ( specie della nonna materna e della madre) ha riferito che i minori non erano a conoscenza della domanda divorzile dei genitori e delle relative condizioni, ha chiesto di ascoltarli e ha altresì domandato la nomina di un curatore speciale onde sopperire alle difficoltà insorte nella gestione del mandato ricevuto dall'autorità giudiziaria e ha prospettato l'opportunità di continuare nelle attività di sostegno e monitoraggio dei minori invitando genitori e nonna materna ad una più proficua collaborazione;
che il Tribunale, in questa procedura, deve limitarsi a valutare la rispondenza dell'accordo dei genitori all'interesse dei figli minori allo scopo di omologarlo ma non può modificare o integrare l'accordo medesimo né compiere attività istruttoria;
che, pertanto, laddove le condizioni pattuite dalle parti in questa sede dovessero essere omologate, verrebbe meno l'affido dei minori al Servizio Sociale e, soprattutto, lo stesso Servizio sarebbe ipso
facto privato di ogni competenza in ordine alla cura ed assistenza di ed;
Per_1 Per_2 che la ulteriore convocazione richiesta dai ricorrenti sarebbe superflua in quanto nelle note depositate essi non propongono alcuna modifica delle condizioni enunciate in ricorso, le quali sono apparse totalmente difformi dall'interesse dei minori
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
Rigetta allo stato la domanda di omologa dell'accordo divorzile
Si comunichi anche al Servizio Sociale Unione Bassa Reggiana.
Reggio Emilia, 08/04/2025
Il Presidente est.
Parisoli