Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2026, proposto da Hadi Houssam Taktak, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Nangano, Antonin Chakargi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambasciata D’Italia in Libano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio n. 1185 adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano in data31/10/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto d’ingresso in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;
- si è costituita la difesa erariale eccependo la nullità della procura alle liti in quanto rilasciata all’estero e priva delle formalità prescritte dalle disposizioni in materia e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 25.02.2026, fissata per l’esame dell’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata rinviata per il deposito di documenti e alla successiva camera di consiglio del 25.03.2026 è stata invece trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. art. 73 c.p.a., per un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, nonché ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per la possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'art. 12 della L. 31 maggio 1995, n. 218, “Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana” e, dunque, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana;
- nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), il ricorso, per quanto qui interessa, deve essere sottoscritto dal difensore munito di “procura speciale”;
- la procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 83, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, deve essere conferita “con atto pubblico o con scrittura privata autenticata”, mentre ai sensi del successivo comma terzo la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dell’atto difensivo, o su foglio separato congiunto materialmente, e in tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore;
- in materia, inoltre, l’articolo 2703 c.c. prevede, in particolare, che “l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”;
RILEVATO, tuttavia, che, nella fattispecie, la firma della procura non risulta validamente autenticata o certificata;
RILEVATO, infatti, che la procura in atti consiste in un testo compilato nella forma di scrittura privata (con spazi in bianco da riempire) con firma “autenticata” dal difensore costituito, in cui però (sugli spazi bianchi) è indicato come luogo di sottoscrizione “Roma” e come data “29.12.2025”, mentre, in realtà, parte ricorrente agisce dinanzi al Tribunale proprio per poter avere ingresso nel territorio della Repubblica (né ha fornito la prova della propria presenza sul territorio alla data della procura), dal che si desume che la firma è stata raccolta dalla residenza indicata da parte ricorrente (Libano), come avvenuto in molteplici casi similari all’esame del Tribunale, a prescindere poi dalla compilazione dei vari spazi in bianco del documento;
RICORDATO, in materia, che il potere potere autenticativo del difensore opera (oltre che nei soli casi previsti dall’art. 83, comma 3, c.p.c.) unicamente entro il territorio nazionale, in quanto attribuito dalla legge che disciplina il processo, con ambito applicativo limitato, poiché il processo è manifestazione della potestà sovrana dello Stato di soluzione dei conflitti e, come tale, ne incontra i limiti territoriali;
RITENUTO, pertanto, che “la sottoscrizione del cliente e l’attestazione della sua autenticità da parte del legale, per poter produrre effetti processuali – ossia per poter far ravvisare il rilascio di una valida procura – devono aver luogo entro il territorio della Repubblica (e devono compiersi nel medesimo contesto spazio-temporale)” (in questi termini, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025);
RICORDATO ancora che - dovendo la validità della procura essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci e, pertanto, avendo riguardo all’ art. 2703 c.c. - è indispensabile che dalla sua formulazione “siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale” (Cass civ, SS.UU. n. 17876 del 02.7.2025; Cass. civ., Sez. II, n. 5065/2025; Cass. Civ. SS.UU., sentenza n. 2866 del 5 febbraio 2021; Cass civ Sez. I - Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022; Cass civ. VI, ord. 4.4.18 n. 8174, Cass civ, III, ord. 15/11/2017, n. 26951; Sez. I, Sentenza, 04/11/2015, n. 22559; Sez. III, Sentenza, 29/05/2015, n. 11165; ed altre);
RITENUTO, pertanto, che la sottoscrizione della procura risultante in atti non è sufficiente a soddisfare i requisiti dell’autenticazione come prescritti dall’articolo sopra citato e che ciò comporta, insieme alla invalidità della procura, la carenza di un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come “sottoscrizione” del ricorso, di cui, dunque, l’atto deve ritenersi de jure sprovvisto;
RICORDATO, infatti, che il c.p.a. reca, all’art. 40, comma 1, lett. g), una specifica definizione della parola “sottoscrizione” del ricorso, in quanto con essa si intende soltanto, alternativamente, la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio ovvero la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale conferita nei modi di legge;
RITENUTO, di conseguenza, che il presente giudizio non può ritenersi validamente instaurato, ciò che può essere rilevato anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), perché il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito e determina la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a) (l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025);
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, comma 1, lettera g) e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., essendo stato sottoscritto da un difensore che non è munito di valida procura alle liti;
RITENUTO, infine, che la peculiarità delle questioni e la prossimità nel tempo della decisione assunta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato consentano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
NC RI, Primo Referendario, Estensore
NA IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RI | NA AN |
IL SEGRETARIO