Articolo 1 della Legge 27 settembre 2002, n. 233
Articolo 2
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26 ottobre 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.
Entrata in vigore il 26 ottobre 2002