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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa LA RE, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
15.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9702/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Regina
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita con l'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
Oggetto: accertamento negativo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.11.2024, la ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale del lavoro chiedendo dichiararsi non dovuto il credito contributivo richiestole in pagamento da parte resistente con nota di debito notificata il 01.08.2024 ed avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva della posizione di due lavoratori. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti, richiamando la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 335/1995. In subordine, ha chiesto di applicare, agli importi azionati, le sanzioni per omesso versamento di cui al comma 8 punto a) dell'art. 116 L. 388/2000, anziché quelle per evasione di cui al punto b) del medesimo comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I) in via principale, accertare negativamente il credito vantato dall'Ente resistente perché non dovuto per intervenuta prescrizione;
II) in via subordinata e con ampia riserva di altro opporre e contestare all'esito della costituzione, dichiarare, comunque, applicarsi agli importi, eventualmente non ritenuti versati, le sanzioni di cui al co 8 punto a) dell'art. 116 L. 388/2000”. Vinte le spese.
CP_ 2.L' ritualmente costituitasi in giudizio, ha rilevato che parte ricorrente non aveva formulato alcuna contestazione in punto alla quantificazione dei crediti contributivi omessi;
quanto alla prescrizione, ne eccepiva la valida interruzione e, dunque, la non maturazione della stessa;
in ultimo, deduceva la corretta applicazione delle sanzioni riconducibili alla fattispecie di evasione contributiva di cui al punto b) del medesimo comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000, in luogo della – più favorevole- sanzione per l' omissione contributiva di cui al comma 8 punto a) dell'art. 116 L. 388/2000.
All' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 15.12.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione dei documenti dalle stesse prodotti.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto accolto.
Si richiamano, in merito, anche ai sensi dell'art 118 disp cpc, i principi espressi nella sentenza nr
1625/2024 pubblicata il 22.5.2024, giudice estensore dott.ssa Ricucci, resi in fattispecie del tutto analoga alla presente e da questo Giudice condivisi:
“3.1 Deve in primo luogo escludersi che la normativa richiamata dall' in ordine alla mancata CP_2 prescrizione delle somme per cui è causa, possa applicarsi alla opponente. Parte_1
L'art.3, comma 10-bis, della legge n.335/1995 (introdotto dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge n.26/2019; modificato dall'art.11, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2019,
n.305, convertito con modificazioni dalla legge n.8/2020), ha così disposto in materia di prescrizione del versamento dei contributi previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_2 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonchè il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
Nel caso di specie, infatti, non si tratta di dipendenti di amministrazioni pubbliche: dal Decreto del
Presidente della n. 192/1991 e dal verbale di modifica dello statuto della CP_3 Parte_1 depositati dalla difesa dell'opponente, si evince che la stessa è ente giuridico di natura privatistica.
3.2 Ciò posto, agli atti di causa sussistono due comunicazioni di debito, la prima datata 7.12.2016
(ricevuta il 23.12.2016) e la seconda datata 13.11.2017, nonché un invito alla regolarizzazione datato
4.12.2017.
Trattasi di estratti contributivi per il periodo 1/2011-12/2011 (e non, come sostenuto dall'opponente, per il periodo febbraio-agosto 2011).
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, la prescrizione è iniziata a decorrere dal 18.8.2011, atteso che, ai sensi della Circolare n. 169 del 15.11.2017, “affermata la natura quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento ( il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce)”.
Di contro, l' argomenta che la ha trasmesso soltanto in data 24.10.2017 le corrette CP_2 Parte_1 denunce mensili analitiche “volte all'alimentazione e alla correzione delle posizioni assicurative dei dipendenti” (cfr. pag. 5 memoria di costituzione) e che, pertanto, soltanto in tale data è stato posto nelle condizioni “di verificare la regolarità contributiva dell'odierna ricorrente, essendo impossibilitato, in precedenza, ad effettuare tale tipo di controllo e ad esercitare, per l'effetto, il proprio diritto di credito”.
Prosegue poi precisando che l'estratto conto amministrazione considera l'intera annualità e non le singole mensilità, essendo prevista la possibilità di compensare all'interno del medesimo anno, partite debitorie con eventuali partite creditorie.
Orbene, se è vero che è l'intera annualità oggetto della comunicazione di debito, come del resto, su evidenziato dal Tribunale, nondimeno il controllo della regolarità contributiva può essere effettuato dall' di volta in volta, per singole mensilità. CP_2 Soccorre in tal senso la medesima Circolare n. 169/2017, ove testualmente si legge: “…con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio
2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell'ex Inpdap l'obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell'articolo 44 comma 9 il decreto legge 30 settembre
2003 numero 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, numero 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all'ex Inpdap la rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non il risultato congruo a seguito delle verifiche dell'Istituto (ECA). Nell'ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l' e al fine di garantire l'uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di CP_1 lavoro, sia pubblici sia privati tenuti all'assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei CP_ confronti dell' si ribadisce che i soggetti tenuti all'invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati presso le casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso Uniemens, mediante la valorizzazione della lista
PosPA”.
Se, quindi, tale controllo può avvenire partitamente, la verifica della decorrenza della prescrizione può, simmetricamente, essere effettuata per ogni mese
……….
Orbene, non coglie nel segno l'eccezione dell' in base alla quale, solo con le denunce corrette, CP_2 inviate il 24.10.2017, è stato possibile esercitare il proprio diritto di credito. Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (cfr.
Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022). Vi è da dire che l'art. 2935 c.c. àncora la decorrenza della prescrizione non già a una possibilità di fatto di far valere il diritto, ma a una possibilità oggettiva e giuridica. Restano pertanto irrilevanti gli eventuali ritardi interni all'Amministrazione, attribuibili cioè al creditore e come tali rientranti tra gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, ma inidonei a integrare gli estremi della impossibilità giuridica (v. per tutte Cass. n. 3584 del
07/03/2012). D'altra parte, la giurisprudenza di merito, in un caso analogo, si è così pronunciata:
“il richiamato art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale di esercizio del diritto e non all'impossibilità di fatto di agire nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto per le più svariate cause. Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è, infatti, che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio e ciò vale anche quando ad esempio il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, o quando vi sia incertezza nell'identificazione del debitore e in generale ogni qualvolta il creditore abbia comunque la possibilità di assumere l'iniziativa per la tutela del proprio credito.
Nella specie, la mancata trasmissione da parte di delle denunzie mensili che pure CP_4 avrebbe consentito di verificare gli importi delle retribuzioni corrisposte dal datore e dei contributi dovuti, non può considerarsi un ostacolo né di diritto né di fatto all'esercizio del diritto di credito, in CP_ quanto l' era comunque a conoscenza dei rapporti di lavoro cui la contribuzione afferiva, sicché avrebbe potuto autodeterminarli, o, comunque, assumere ogni iniziativa per la tutela del relativo credito.
Anche nella prodotta circolare n. 169 del 15/11/2017 al punto 4 intitolato “Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale” si precisa, del resto, che “ Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere ( art
2935cc. ), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento ( il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce.” (cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. I, sent. n. 875,877
e 878 del 22.11.2022).
Va quindi anche in questa sede ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Corte d'Appello di Bari, Cons. est. dott. Ariola, sentenza n. 733/2022 pubbl. il 20/04/2022 RG n. 1024/2021). Ne deriva che il termine prescrizionale inizia a decorrere nel momento in cui la pretesa contributiva può essere fatta valere oggettivamente, ovvero dal momento in cui il versamento contributivo doveva essere effettuato…..”
Applicati i principi richiamati al caso di specie, si osserva quanto segue.
Anche alla parte ricorrente dell'odierno giudizio, identica a quella che aveva promosso il procedimento rg nr. 9589/2027, definito con la sentenza citata, non può essere applicata la normativa CP_ richiamata dall' ai fini della dedotta sospensione del termine prescrizionale relativo ai contributi azionati in recupero.
Va, dunque, applicato il disposto dell'art 3 della Legge n. 335 del 1995, che, ai commi 9 e 10, dispone testualmente quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall' articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 stabilisce che: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall' articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Tale disposizione ha ribadito, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione contributiva, già sancito dall'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui non è consentito procedere al versamento di contributi arretrati una volta intervenuta la prescrizione. La norma chiarisce, infatti, che le contribuzioni obbligatorie non solo sono soggette a prescrizione, ma “non possono essere versate” una volta decorso il relativo termine. Ne consegue che, spirato il termine prescrizionale, l'ente previdenziale non soltanto è precluso dall'agire in via coattiva per il recupero del credito, ma è altresì tenuto a restituire d'ufficio eventuali somme versate spontaneamente dal debitore, in deroga al principio civilistico sancito dall'art. 2940 c.c., secondo cui: "Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto".
Del resto, è jus receptum che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicché una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - non già preclusiva - in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, il divieto di versamento di contributi prescritti — originariamente previsto dall'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e ribadito dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 — risponde a inderogabili ragioni di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicurato non ha diritto a versare contributi prescritti né a ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per periodi coperti da prescrizione, restando irrilevante l'eventuale inerzia dell'ente previdenziale (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. 15 ottobre 2014, n. 21830;
Cass. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass. 16 agosto 2001, n. 11140).
Nel caso di specie, in assenza di ogni deduzione e prova in merito alla sussistenza di validi atti CP_ interruttivi del citato termine prescrizionale, i contributi richiesti dall' alla Parte_1 in relazione alla posizione della lavoratrice che afferiscono a
[...] Persona_1 periodi compresi tra il 1.01.1993 e il 31.12.1998- risultano tutti prescritti entro l' anno 2004, ovvero entro il quinquennio successivo al termine ultimo di decorrenza di ciascun periodo contributivo
( gennaio 2004, decorrendo l' ultima rata dal gennaio 1999).
Analogamente, in applicazione della decorrenza richiamata, i contributi richiesti con riferimento al lavoratore relativi al periodo dal 1.01.2001 al 31.12.2008- risultano tutti prescritti Parte_2 entro l'anno 2014 ( gennaio 2014, decorrendo l'ultima rata dal gennaio 2009).
Ne consegue che, alla data di emissione della nota di debito oggetto dell'odierno giudizio di accertamento negativo, notificata in data 1.08.2024, i crediti contributivi azionati dovevano ritenersi da tempo estinti per intervenuta prescrizione.
CP_ Anche a voler ritenere fondata la deduzione dell' secondo cui gli inserimenti effettuati tramite il sistema Passweb da parte ricorrente- rispettivamente in data 12.07.2010, a seguito della presentazione di pratica pensionistica (modello PA04) relativa al dipendente (cfr. doc. 6 allegato alla Pt_2 memoria di parte resistente), e in data 27.03.2015, in esito a richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) relativa al dipendente (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di parte Per_1 resistente)- integrerebbero atti di ricognizione del debito con valore interruttivo, va osservato che gli stessi non avrebbero, in ogni caso, sortito l' effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Invero, alla data di notifica della nota di debito- avvenuta pacificamente il 1.8.2024- erano comunque decorsi 5 anni sia dal 12.7.2010 che dal 27.3.2015.
Resta assorbita ogni altra questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nella misura indicata in CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni trattate, e vengono distratte in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto il credito contributivo vantato dall' con la nota di debito del 1.08.2024;
CP_
-condanna l alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Foggia all'esito dell'udienza in trattazione cartolare del 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LA RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa LA RE, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
15.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9702/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Regina
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita con l'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
Oggetto: accertamento negativo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.11.2024, la ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale del lavoro chiedendo dichiararsi non dovuto il credito contributivo richiestole in pagamento da parte resistente con nota di debito notificata il 01.08.2024 ed avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva della posizione di due lavoratori. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti, richiamando la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 335/1995. In subordine, ha chiesto di applicare, agli importi azionati, le sanzioni per omesso versamento di cui al comma 8 punto a) dell'art. 116 L. 388/2000, anziché quelle per evasione di cui al punto b) del medesimo comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I) in via principale, accertare negativamente il credito vantato dall'Ente resistente perché non dovuto per intervenuta prescrizione;
II) in via subordinata e con ampia riserva di altro opporre e contestare all'esito della costituzione, dichiarare, comunque, applicarsi agli importi, eventualmente non ritenuti versati, le sanzioni di cui al co 8 punto a) dell'art. 116 L. 388/2000”. Vinte le spese.
CP_ 2.L' ritualmente costituitasi in giudizio, ha rilevato che parte ricorrente non aveva formulato alcuna contestazione in punto alla quantificazione dei crediti contributivi omessi;
quanto alla prescrizione, ne eccepiva la valida interruzione e, dunque, la non maturazione della stessa;
in ultimo, deduceva la corretta applicazione delle sanzioni riconducibili alla fattispecie di evasione contributiva di cui al punto b) del medesimo comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000, in luogo della – più favorevole- sanzione per l' omissione contributiva di cui al comma 8 punto a) dell'art. 116 L. 388/2000.
All' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 15.12.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione dei documenti dalle stesse prodotti.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto accolto.
Si richiamano, in merito, anche ai sensi dell'art 118 disp cpc, i principi espressi nella sentenza nr
1625/2024 pubblicata il 22.5.2024, giudice estensore dott.ssa Ricucci, resi in fattispecie del tutto analoga alla presente e da questo Giudice condivisi:
“3.1 Deve in primo luogo escludersi che la normativa richiamata dall' in ordine alla mancata CP_2 prescrizione delle somme per cui è causa, possa applicarsi alla opponente. Parte_1
L'art.3, comma 10-bis, della legge n.335/1995 (introdotto dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge n.26/2019; modificato dall'art.11, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2019,
n.305, convertito con modificazioni dalla legge n.8/2020), ha così disposto in materia di prescrizione del versamento dei contributi previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_2 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonchè il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
Nel caso di specie, infatti, non si tratta di dipendenti di amministrazioni pubbliche: dal Decreto del
Presidente della n. 192/1991 e dal verbale di modifica dello statuto della CP_3 Parte_1 depositati dalla difesa dell'opponente, si evince che la stessa è ente giuridico di natura privatistica.
3.2 Ciò posto, agli atti di causa sussistono due comunicazioni di debito, la prima datata 7.12.2016
(ricevuta il 23.12.2016) e la seconda datata 13.11.2017, nonché un invito alla regolarizzazione datato
4.12.2017.
Trattasi di estratti contributivi per il periodo 1/2011-12/2011 (e non, come sostenuto dall'opponente, per il periodo febbraio-agosto 2011).
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, la prescrizione è iniziata a decorrere dal 18.8.2011, atteso che, ai sensi della Circolare n. 169 del 15.11.2017, “affermata la natura quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento ( il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce)”.
Di contro, l' argomenta che la ha trasmesso soltanto in data 24.10.2017 le corrette CP_2 Parte_1 denunce mensili analitiche “volte all'alimentazione e alla correzione delle posizioni assicurative dei dipendenti” (cfr. pag. 5 memoria di costituzione) e che, pertanto, soltanto in tale data è stato posto nelle condizioni “di verificare la regolarità contributiva dell'odierna ricorrente, essendo impossibilitato, in precedenza, ad effettuare tale tipo di controllo e ad esercitare, per l'effetto, il proprio diritto di credito”.
Prosegue poi precisando che l'estratto conto amministrazione considera l'intera annualità e non le singole mensilità, essendo prevista la possibilità di compensare all'interno del medesimo anno, partite debitorie con eventuali partite creditorie.
Orbene, se è vero che è l'intera annualità oggetto della comunicazione di debito, come del resto, su evidenziato dal Tribunale, nondimeno il controllo della regolarità contributiva può essere effettuato dall' di volta in volta, per singole mensilità. CP_2 Soccorre in tal senso la medesima Circolare n. 169/2017, ove testualmente si legge: “…con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio
2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell'ex Inpdap l'obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell'articolo 44 comma 9 il decreto legge 30 settembre
2003 numero 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, numero 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all'ex Inpdap la rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non il risultato congruo a seguito delle verifiche dell'Istituto (ECA). Nell'ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l' e al fine di garantire l'uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di CP_1 lavoro, sia pubblici sia privati tenuti all'assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei CP_ confronti dell' si ribadisce che i soggetti tenuti all'invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati presso le casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso Uniemens, mediante la valorizzazione della lista
PosPA”.
Se, quindi, tale controllo può avvenire partitamente, la verifica della decorrenza della prescrizione può, simmetricamente, essere effettuata per ogni mese
……….
Orbene, non coglie nel segno l'eccezione dell' in base alla quale, solo con le denunce corrette, CP_2 inviate il 24.10.2017, è stato possibile esercitare il proprio diritto di credito. Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (cfr.
Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022). Vi è da dire che l'art. 2935 c.c. àncora la decorrenza della prescrizione non già a una possibilità di fatto di far valere il diritto, ma a una possibilità oggettiva e giuridica. Restano pertanto irrilevanti gli eventuali ritardi interni all'Amministrazione, attribuibili cioè al creditore e come tali rientranti tra gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, ma inidonei a integrare gli estremi della impossibilità giuridica (v. per tutte Cass. n. 3584 del
07/03/2012). D'altra parte, la giurisprudenza di merito, in un caso analogo, si è così pronunciata:
“il richiamato art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale di esercizio del diritto e non all'impossibilità di fatto di agire nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto per le più svariate cause. Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è, infatti, che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio e ciò vale anche quando ad esempio il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, o quando vi sia incertezza nell'identificazione del debitore e in generale ogni qualvolta il creditore abbia comunque la possibilità di assumere l'iniziativa per la tutela del proprio credito.
Nella specie, la mancata trasmissione da parte di delle denunzie mensili che pure CP_4 avrebbe consentito di verificare gli importi delle retribuzioni corrisposte dal datore e dei contributi dovuti, non può considerarsi un ostacolo né di diritto né di fatto all'esercizio del diritto di credito, in CP_ quanto l' era comunque a conoscenza dei rapporti di lavoro cui la contribuzione afferiva, sicché avrebbe potuto autodeterminarli, o, comunque, assumere ogni iniziativa per la tutela del relativo credito.
Anche nella prodotta circolare n. 169 del 15/11/2017 al punto 4 intitolato “Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale” si precisa, del resto, che “ Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere ( art
2935cc. ), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento ( il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce.” (cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. I, sent. n. 875,877
e 878 del 22.11.2022).
Va quindi anche in questa sede ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Corte d'Appello di Bari, Cons. est. dott. Ariola, sentenza n. 733/2022 pubbl. il 20/04/2022 RG n. 1024/2021). Ne deriva che il termine prescrizionale inizia a decorrere nel momento in cui la pretesa contributiva può essere fatta valere oggettivamente, ovvero dal momento in cui il versamento contributivo doveva essere effettuato…..”
Applicati i principi richiamati al caso di specie, si osserva quanto segue.
Anche alla parte ricorrente dell'odierno giudizio, identica a quella che aveva promosso il procedimento rg nr. 9589/2027, definito con la sentenza citata, non può essere applicata la normativa CP_ richiamata dall' ai fini della dedotta sospensione del termine prescrizionale relativo ai contributi azionati in recupero.
Va, dunque, applicato il disposto dell'art 3 della Legge n. 335 del 1995, che, ai commi 9 e 10, dispone testualmente quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall' articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 stabilisce che: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall' articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Tale disposizione ha ribadito, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione contributiva, già sancito dall'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui non è consentito procedere al versamento di contributi arretrati una volta intervenuta la prescrizione. La norma chiarisce, infatti, che le contribuzioni obbligatorie non solo sono soggette a prescrizione, ma “non possono essere versate” una volta decorso il relativo termine. Ne consegue che, spirato il termine prescrizionale, l'ente previdenziale non soltanto è precluso dall'agire in via coattiva per il recupero del credito, ma è altresì tenuto a restituire d'ufficio eventuali somme versate spontaneamente dal debitore, in deroga al principio civilistico sancito dall'art. 2940 c.c., secondo cui: "Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto".
Del resto, è jus receptum che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicché una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - non già preclusiva - in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, il divieto di versamento di contributi prescritti — originariamente previsto dall'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e ribadito dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 — risponde a inderogabili ragioni di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicurato non ha diritto a versare contributi prescritti né a ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per periodi coperti da prescrizione, restando irrilevante l'eventuale inerzia dell'ente previdenziale (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. 15 ottobre 2014, n. 21830;
Cass. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass. 16 agosto 2001, n. 11140).
Nel caso di specie, in assenza di ogni deduzione e prova in merito alla sussistenza di validi atti CP_ interruttivi del citato termine prescrizionale, i contributi richiesti dall' alla Parte_1 in relazione alla posizione della lavoratrice che afferiscono a
[...] Persona_1 periodi compresi tra il 1.01.1993 e il 31.12.1998- risultano tutti prescritti entro l' anno 2004, ovvero entro il quinquennio successivo al termine ultimo di decorrenza di ciascun periodo contributivo
( gennaio 2004, decorrendo l' ultima rata dal gennaio 1999).
Analogamente, in applicazione della decorrenza richiamata, i contributi richiesti con riferimento al lavoratore relativi al periodo dal 1.01.2001 al 31.12.2008- risultano tutti prescritti Parte_2 entro l'anno 2014 ( gennaio 2014, decorrendo l'ultima rata dal gennaio 2009).
Ne consegue che, alla data di emissione della nota di debito oggetto dell'odierno giudizio di accertamento negativo, notificata in data 1.08.2024, i crediti contributivi azionati dovevano ritenersi da tempo estinti per intervenuta prescrizione.
CP_ Anche a voler ritenere fondata la deduzione dell' secondo cui gli inserimenti effettuati tramite il sistema Passweb da parte ricorrente- rispettivamente in data 12.07.2010, a seguito della presentazione di pratica pensionistica (modello PA04) relativa al dipendente (cfr. doc. 6 allegato alla Pt_2 memoria di parte resistente), e in data 27.03.2015, in esito a richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) relativa al dipendente (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di parte Per_1 resistente)- integrerebbero atti di ricognizione del debito con valore interruttivo, va osservato che gli stessi non avrebbero, in ogni caso, sortito l' effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Invero, alla data di notifica della nota di debito- avvenuta pacificamente il 1.8.2024- erano comunque decorsi 5 anni sia dal 12.7.2010 che dal 27.3.2015.
Resta assorbita ogni altra questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nella misura indicata in CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni trattate, e vengono distratte in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto il credito contributivo vantato dall' con la nota di debito del 1.08.2024;
CP_
-condanna l alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Foggia all'esito dell'udienza in trattazione cartolare del 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LA RE