TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 219 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
PE rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Domenico Liantonio
OPPONENTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Vincenzo Liuzzi
OPPOSTA
nonchè
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Controparte_2
Schirone e Marianna Rizza
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 09.01.2025, la causa era riservata per la decisione,
1 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore della
[...]
, con Controparte_3
cui veniva ingiunto alla stessa ed a quest'ultimo in Controparte_2
qualità di fideiussore nei limiti della garanzia prestata, di pagare in solido l'importo di € 268.113,73, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione al contratto di mutuo fondiario n.
37520/17860 di € 500.000,00, di durata ventennale, stipulato in data
09.10.2009 tra la Controparte_4
Pa e - da
[...] Parte_1
destinare al completamento di un fabbricato per civile abitazione su cui, in data 12.10.2009, era iscritta ipoteca di primo grado - e garantito da fideiussione rilasciata da all'epoca Controparte_2
Pa amministratore unico della e legale Parte_1
rappresentante della stessa.
L'opponente deduceva che:
- con decreto del 26.11.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Bari
aveva disposto il sequestro penale ex art. 321 c.p.p. del 100% delle quote societarie e del relativo compendio aziendale, con nomina del dott. quale Amministratore Giudiziario;
Persona_1
- con decreto del 9.11.2011 il Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, aveva disposto –tra le altre cose- la confisca del 50%
Pa Pa delle quote societarie della nella disponibilità del socio di fatto, , decisione confermata dalla Corte d'Appello Persona_2
di Bari con decreto divenuto definitivo;
2 - con successivo decreto del 26.11.2011 il Tribunale di Bari sezione misure di prevenzione aveva disposto la confisca del 50% delle quote
Pa Pa societarie e dell'intero compendio patrimoniale di
(comprendente, dunque, anche l'immobile sul quale la aveva CP_1
iscritto ipoteca) in danno del socio e amministratore unico della
Società, ; Controparte_2
- il G.i.p., con provvedimento datato 26.4.2016, su richiesta dall'amministratore giudiziario, aveva autorizzato la sospensione del
Cont pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato con la;
- il Tribunale penale di Bari, con ordinanza depositata il 13.3.2017,
divenuta definitiva, aveva ammesso «il credito vantato dalla CP_1
[…]con ogni effetto di legge, nella misura di € 225.434,00, capitale residuo alla data dell'odierna udienza da soddisfare comunque nei limiti del 60 per cento del valore dei beni sequestrati e confiscati,
risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma ricavata dalla vendita degli stessi, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n.
159/2011»;
- nelle more, a causa delle ingenti perdite subite dalla Società e previa autorizzazione del G.i.p., con provvedimento del 13.6.2016, era stata deliberata la sua messa in liquidazione, con nomina dell'Ing.
quale liquidatore;
Controparte_6
- con decreto del 06.02.2019 il Tribunale di Bari aveva revocato la misura patrimoniale del 26.11.2011 a carico di Controparte_2
- all'esito dei predetti provvedimenti, pertanto, la società si trovava in liquidazione con quote sociali ripartite tra il socio per il 50 % e l dei Beni Confiscati Controparte_2 Controparte_7
per il restante 50%, stante la confisca in via definitiva del 50%
delle quote della Società in danno del socio di fatto.
3 Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto, invocando l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria per contrasto con il d.lgs. 159/2011/L. 228/2012 e con il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari sezione misure di prevenzione.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito opposto invocando, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma dello stesso;
in subordine la condanna, previo accertamento dell'inadempimento del contratto di mutuo del 09.10.2009, al pagamento dell'importo di € 268.113,73, ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 5% dal 15.05.2020.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
La causa, di natura documentale, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Interveniva volontariamente in giudizio dichiarando Controparte_2
di surrogarsi nei diritti e azioni della Controparte_8
in forza di atto di transazione del 19.12.2022, concludendo per
[...]
l'estromissione di quest'ultima e riportandosi, nel merito, al contenuto e agli atti depositati dall'opposta e alle conclusioni ivi contenute.
A seguito dell'atto di intervento, la società opponente chiedeva, in via subordinata, la condanna alla restituzione del minor importo di €
180.000,00, corrispondente alla somma effettivamente pagata dal all'istituto di credito, oggetto di rivalsa. CP_2
4 In data 18.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La
prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua,
dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005;
2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art. 2697 c.c. tramite la produzione di tutta la documentazione sottostante l'emissione del decreto, tra cui il contratto di finanziamento fondiario del 09.10.2009, con allegato piano di ammortamento e documento di sintesi;
la nota di iscrizione di ipoteca del 12.10.2009; la lettera di decadenza dal beneficio del termine e l'attestazione ex art. 50 TUB.
5 Ciò chiarito, in ordine ai motivi di opposizione, deve rilevarsi quanto segue:
- L'improcedibilità delle azioni esecutive non si estende alle azioni monitorie e di cognizione, dirette alla formazione di un titolo esecutivo e non alla sua esecuzione forzata;
- In ogni caso, l'azione monitoria è stata proposta allorquando sia il sequestro che la misura di prevenzione erano stati revocati,
residuando unicamente la confisca su parte del capitale sociale,
circostanza non incidente e quindi irrilevante sul patrimonio sociale;
- Il procedimento di verifica dei crediti nell'ambito delle misure di prevenzione, al pari di quanto avviene per le liquidazioni giudiziali, ha un'efficacia meramente interna alla procedura di prevenzione e non riveste efficacia di giudicato esterna, nei casi,
quale quello di specie, di successiva revoca della misura e ritorno in bonis;
- Risulta, pertanto, correttamente avviato ed esperito il procedimento monitorio e non ricorrono profili di inammissibilità della domanda.
Deve, inoltre, darsi atto –quale fatto sopravvenuto in corso di giudizio, rilevante ai fini della decisione- dell'intervenuta surrogazione legale ex artt. 1203 n.3 c.c. -1949 c.c. tra l'istituto
Pa di credito opposto ed il , quale fideiussore della CP_2
[...]
, in virtù dell'atto stipulato dinanzi al notaio in Parte_1
data 19.12.2022, rep. n. 14802 raccolta n. 6177, registrato in data
28.12.2022 al n. 58563.
In detto atto è espressamente previsto che:
6 Sulla base di tali presupposti, deve ricordarsi che “Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su
7 titoli ed aventi effetti giuridici diversi disciplinati, in tema di fideiussione, dagli articoli 1949 e 1950 c.c. L'azione di regresso è
un diritto autonomo che, ai sensi dell'articolo 1299 c.c., facoltizza il debitore solidale che abbia pagato l'intero debito di agire per la ripetizione nei confronti del condebitore insolvente, per la parte del debito a suo carico o, nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l'intero. La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo” (Cassazione civile sez. II, 04/05/2023, n.11652).
Alla luce di quanto evidenziato, ritiene il Tribunale che l'azione esercitata del fideiussore attraverso l'intervento debba essere qualificata –nell'ambito dei poteri di qualifica riservati all CP_9
quale azione di regresso e che essa sia accoglibile nei limiti della somma versata ad estinzione del debito principale, realizzandosi altrimenti un indebito arricchimento del fideiussore in danno del debitore principale.
Pertanto, alla luce dell'adempimento in corso di causa dell'obbligazione da parte del garante, avendo il versato, in CP_2
forza dell'intervenuto accordo transattivo con la
[...]
la somma complessiva di € Controparte_1
180.000,00 a totale soddisfazione dell'originaria maggiore pretesa creditoria, che è stata così transatta tra le parti, deve revocarsi il decreto ingiuntivo emesso per la maggior somma e condannarsi la società alla restituzione di quanto pagato dal fideiussore nel suo interesse.
Può, infine, procedersi ex art. 111 c.p.c. all'estromissione dal giudizio della Controparte_1
stante il consenso di tutte le parti coinvolte, senza procedere
[...]
8 alla liquidazione delle spese, non essendo individuabile una soccombenza sul punto.
In definitiva, il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di €
268.113,73 deve essere revocato, con conseguente condanna della società opponente al pagamento del minor importo di € 180.000,00 nei confronti di , oltre interessi al tasso corrispettivo Controparte_2
pattuito in relazione al debito principale, giusta previsione dell'art. 1950 terzo comma c.c.
Le spese di lite tra parte opponente e il seguono la CP_2
soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017,
Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, essendo l'intervenuto avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente
Pa pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
[...]
adito su ricorso presentato da Parte_3
, con l'intervento di
[...] Controparte_2
così provvede:
- dichiara l'estromissione dal giudizio di
[...]
; Parte_3
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di € 180.000,00 oltre interessi ex art. 1950 terzo comma c.c. nei confronti di CP_2
[...]
9 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 8.000,00, oltre rimborso Controparte_2
forfettario, IVA e CPA come per legge.
Bari, 28/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
10