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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1823/2025, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AG AN
ricorrente e
Controparte_1
(c.f.
[...]
), con il patrocinio dell'AVV. CAVALLO ALESSIA P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Pt_1
riferiva di essere stato ingiustamente ed illegittimamente escluso dalle GPS di
[...]
aggiornate per il biennio 2024/2026 per la cdc A019, sia di I^ che di II^ fascia, CP_1
con la prospettiva di non poter lavorare nella scuola statale né nell'anno scolastico
2024/2025 né in quello successivo.
Conveniva, pertanto, il in epigrafe indicato innanzi al giudice del Lavoro di CP_1
Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla permanenza nelle suddette GPS di I^ Parte_1 CP_1
fascia per la cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 IN SUBORDINE, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla permanenza nelle suddette Parte_1
GPS di II^ fascia per la cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 2. per l'effetto, CP_1
condannare le Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota - all'immediato reinserimento del ricorrente nella fascia spettante delle GPS di cdc A019, valide per il biennio 2024/2026; 3. condannare altresì le CP_1
Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota – a consentire la partecipazione dell'odierno ricorrente alle operazioni di reclutamento a tempo determinato nel biennio 2024/2025 e 2025/2026 mediante scorrimento delle suddette graduatorie provinciali di cdc A019 e delle collegate graduatorie di CP_1
istituto, in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;
4. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi”.
A sostegno della propria pretesa, specificava di essere entrato nelle GPS di per CP_1
la cdc A019 a decorrere dal 2020, inserendosi nella II fascia propria del personale non abilitato e nelle collegate graduatorie incrociate per sostegno;
nel 2022 aveva superato il concorso ordinario bandito dal e, in virtù del suddetto titolo, Controparte_1 aveva ottenuto l'abilitazione nella cdc A019 dal 27.09.2022; per l'effetto, da agosto
2023 si era potuto iscrivere, con riserva, negli elenchi aggiuntivi alla I^ fascia delle
GPS di nonché nelle collegate graduatorie incrociate sostegno. CP_1
Successivamente, tentava di inoltrare domanda per l'aggiornamento delle GPS relative al biennio 2024/2026 (con scadenza al 24 giugno) ma, nella fase successiva di scelta nomine, si avvedeva di non poter inserire le proprie scelte per non aver inoltrato in tempo utile la domanda di scioglimento della riserva, fissata dal alla data del CP_1
30 giugno 2024 ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia. Veniva in ogni caso invitato dai funzionari del a presentare la domanda di informatizzazione CP_1
nomine in tempo utile per i conseguenti adempimenti e ad attendere la pubblicazione delle graduatorie provinciali dalle quali, tuttavia, veniva escluso.
Lamentava, pertanto, la violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del dovere del soccorso istruttorio, in quanto avrebbe tempestivamente presentato reclamo e vi sarebbe stato tempo per sanare la sua posizione prima della pubblicazione della graduatoria;
sotto distinto profilo, eccepiva l'illegittimità della sua esclusione dalle vigenti GPS in quanto docente già iscritto nelle GPS dalle quali non sarebbe mai potuto essere escluso ma, semmai, inserito in I^ fascia per la cdc A019 con lo stesso punteggio fatto valere nel 2022, come si evince dall'OM n. 88/2024, il cui art. 3 comma 4 stabilisce che: “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti …”
Il resistente si costituiva nel giudizio ribadendo la correttezza del proprio CP_1
operato, in quanto l'esclusione dalla graduatoria sarebbe dipesa unicamente dall'inadempimento del docente che aveva omesso di inoltrare nuova domanda di inserimento, a seguito della pubblicazione dell'O.M. 88/2024, relativa alle GPS per il biennio 2024/26, e non dal mancato scioglimento della riserva in tempo utile.
La causa veniva istruita documentalmente e viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La vicenda in esame trova origine nell'esclusione del ricorrente - già iscritto nelle GPS del in II fascia e negli elenchi aggiuntivi in I fascia con riserva da agosto 2023 - CP_1
dalla graduatoria per il biennio 2024-2026, per la quale pure aveva fatto domanda di inserimento in I fascia senza, tuttavia, riuscire ad inoltrare in tempo utile la presentazione di una nuova domanda d'inserimento nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A019; che ciò sia avvenuto, come sostiene il docente, a causa del mancato scioglimento della riserva o, come sostiene l'amministrazione, per aver omesso di inoltrare la domanda tout court, non è rilevante ai fini del decidere, come si evince da quanto di seguito illustrato.
Da un esame degli atti amministrativi regolanti la pubblicazione delle graduatorie per il biennio 2024-2026 e, in particolare, dall'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 emerge
(art. 3, comma 4) che gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 che non presentino domanda di aggiornamento saranno esclusi dagli elenchi aggiuntivi - che cessano di avere valenza con la ricostituzione delle GPS (art. 3, comma 6) – e agli stessi verrà assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo; nel caso di specie, ciò comporta per il ricorrente il mancato riconoscimento della I fascia ed il mantenimento in II fascia con la stessa posizione della graduatoria nell'a.s 2022/2023
e, altresì, la perdita dei titoli di preferenza (“Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle
GPS” come da citata o.m.).
Dunque, nessuna fonte normativa prevede che, in caso di mancato invio della domanda di aggiornamento/inserimento, il docente debba essere escluso definitivamente dalla
GPS; peraltro, va evidenziato che nel caso di specie il sig. si è da subito attivato Pt_1
tentando di risolvere la problematica in via amministrativa, senza ottenere tuttavia un riscontro favorevole.
Ad ogni modo, come confermato dall'amministrazione resistente, con l'ausilio dei funzionari del il docente è riuscito ad operare la scelta delle preferenze CP_1
tramite l'informatizzazione nomine di supplenza, al fine di poter successivamente indicare le istituzioni scolastiche per le eventuali nomine;
va da se che tale procedura sarebbe risultata del tutto priva di scopo se non fosse stata finalizzata all'inserimento del ricorrente nelle GPS.
Alla luce di ciò, non può essere accolta la domanda dell'istante relativa all'inserimento nella graduatoria in questione in I fascia, dovendosi imputare esclusivamente allo stesso il mancato rispetto del termine procedurale per l'inoltro della domanda;
tuttavia, può essere dichiarato il diritto alla permanenza nelle GPS di in II fascia per la CP_1
cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 e senza titoli di preferenza, dovendosi ritenere illegittima una sua totale esclusione dalla graduatoria in questione.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La restante metà viene posta a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: - dichiara il diritto del ricorrente alla permanenza nelle GPS di II^ fascia per CP_1
la cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 e per l'effetto, condanna le
Amministrazioni scolastiche convenute all'immediato reinserimento dello stesso nelle suddette GPS con il medesimo punteggio ottenuto nell'a.s. 2022/2023 e senza titoli di preferenze;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna il al pagamento dei compensi di avvocato che Controparte_1
liquida in € 1.348,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
RO IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1823/2025, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AG AN
ricorrente e
Controparte_1
(c.f.
[...]
), con il patrocinio dell'AVV. CAVALLO ALESSIA P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Pt_1
riferiva di essere stato ingiustamente ed illegittimamente escluso dalle GPS di
[...]
aggiornate per il biennio 2024/2026 per la cdc A019, sia di I^ che di II^ fascia, CP_1
con la prospettiva di non poter lavorare nella scuola statale né nell'anno scolastico
2024/2025 né in quello successivo.
Conveniva, pertanto, il in epigrafe indicato innanzi al giudice del Lavoro di CP_1
Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla permanenza nelle suddette GPS di I^ Parte_1 CP_1
fascia per la cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 IN SUBORDINE, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla permanenza nelle suddette Parte_1
GPS di II^ fascia per la cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 2. per l'effetto, CP_1
condannare le Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota - all'immediato reinserimento del ricorrente nella fascia spettante delle GPS di cdc A019, valide per il biennio 2024/2026; 3. condannare altresì le CP_1
Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota – a consentire la partecipazione dell'odierno ricorrente alle operazioni di reclutamento a tempo determinato nel biennio 2024/2025 e 2025/2026 mediante scorrimento delle suddette graduatorie provinciali di cdc A019 e delle collegate graduatorie di CP_1
istituto, in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;
4. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi”.
A sostegno della propria pretesa, specificava di essere entrato nelle GPS di per CP_1
la cdc A019 a decorrere dal 2020, inserendosi nella II fascia propria del personale non abilitato e nelle collegate graduatorie incrociate per sostegno;
nel 2022 aveva superato il concorso ordinario bandito dal e, in virtù del suddetto titolo, Controparte_1 aveva ottenuto l'abilitazione nella cdc A019 dal 27.09.2022; per l'effetto, da agosto
2023 si era potuto iscrivere, con riserva, negli elenchi aggiuntivi alla I^ fascia delle
GPS di nonché nelle collegate graduatorie incrociate sostegno. CP_1
Successivamente, tentava di inoltrare domanda per l'aggiornamento delle GPS relative al biennio 2024/2026 (con scadenza al 24 giugno) ma, nella fase successiva di scelta nomine, si avvedeva di non poter inserire le proprie scelte per non aver inoltrato in tempo utile la domanda di scioglimento della riserva, fissata dal alla data del CP_1
30 giugno 2024 ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia. Veniva in ogni caso invitato dai funzionari del a presentare la domanda di informatizzazione CP_1
nomine in tempo utile per i conseguenti adempimenti e ad attendere la pubblicazione delle graduatorie provinciali dalle quali, tuttavia, veniva escluso.
Lamentava, pertanto, la violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del dovere del soccorso istruttorio, in quanto avrebbe tempestivamente presentato reclamo e vi sarebbe stato tempo per sanare la sua posizione prima della pubblicazione della graduatoria;
sotto distinto profilo, eccepiva l'illegittimità della sua esclusione dalle vigenti GPS in quanto docente già iscritto nelle GPS dalle quali non sarebbe mai potuto essere escluso ma, semmai, inserito in I^ fascia per la cdc A019 con lo stesso punteggio fatto valere nel 2022, come si evince dall'OM n. 88/2024, il cui art. 3 comma 4 stabilisce che: “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti …”
Il resistente si costituiva nel giudizio ribadendo la correttezza del proprio CP_1
operato, in quanto l'esclusione dalla graduatoria sarebbe dipesa unicamente dall'inadempimento del docente che aveva omesso di inoltrare nuova domanda di inserimento, a seguito della pubblicazione dell'O.M. 88/2024, relativa alle GPS per il biennio 2024/26, e non dal mancato scioglimento della riserva in tempo utile.
La causa veniva istruita documentalmente e viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La vicenda in esame trova origine nell'esclusione del ricorrente - già iscritto nelle GPS del in II fascia e negli elenchi aggiuntivi in I fascia con riserva da agosto 2023 - CP_1
dalla graduatoria per il biennio 2024-2026, per la quale pure aveva fatto domanda di inserimento in I fascia senza, tuttavia, riuscire ad inoltrare in tempo utile la presentazione di una nuova domanda d'inserimento nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A019; che ciò sia avvenuto, come sostiene il docente, a causa del mancato scioglimento della riserva o, come sostiene l'amministrazione, per aver omesso di inoltrare la domanda tout court, non è rilevante ai fini del decidere, come si evince da quanto di seguito illustrato.
Da un esame degli atti amministrativi regolanti la pubblicazione delle graduatorie per il biennio 2024-2026 e, in particolare, dall'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 emerge
(art. 3, comma 4) che gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 che non presentino domanda di aggiornamento saranno esclusi dagli elenchi aggiuntivi - che cessano di avere valenza con la ricostituzione delle GPS (art. 3, comma 6) – e agli stessi verrà assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo; nel caso di specie, ciò comporta per il ricorrente il mancato riconoscimento della I fascia ed il mantenimento in II fascia con la stessa posizione della graduatoria nell'a.s 2022/2023
e, altresì, la perdita dei titoli di preferenza (“Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle
GPS” come da citata o.m.).
Dunque, nessuna fonte normativa prevede che, in caso di mancato invio della domanda di aggiornamento/inserimento, il docente debba essere escluso definitivamente dalla
GPS; peraltro, va evidenziato che nel caso di specie il sig. si è da subito attivato Pt_1
tentando di risolvere la problematica in via amministrativa, senza ottenere tuttavia un riscontro favorevole.
Ad ogni modo, come confermato dall'amministrazione resistente, con l'ausilio dei funzionari del il docente è riuscito ad operare la scelta delle preferenze CP_1
tramite l'informatizzazione nomine di supplenza, al fine di poter successivamente indicare le istituzioni scolastiche per le eventuali nomine;
va da se che tale procedura sarebbe risultata del tutto priva di scopo se non fosse stata finalizzata all'inserimento del ricorrente nelle GPS.
Alla luce di ciò, non può essere accolta la domanda dell'istante relativa all'inserimento nella graduatoria in questione in I fascia, dovendosi imputare esclusivamente allo stesso il mancato rispetto del termine procedurale per l'inoltro della domanda;
tuttavia, può essere dichiarato il diritto alla permanenza nelle GPS di in II fascia per la CP_1
cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 e senza titoli di preferenza, dovendosi ritenere illegittima una sua totale esclusione dalla graduatoria in questione.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La restante metà viene posta a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: - dichiara il diritto del ricorrente alla permanenza nelle GPS di II^ fascia per CP_1
la cdc A019 valide per il biennio 2024/2026 e per l'effetto, condanna le
Amministrazioni scolastiche convenute all'immediato reinserimento dello stesso nelle suddette GPS con il medesimo punteggio ottenuto nell'a.s. 2022/2023 e senza titoli di preferenze;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna il al pagamento dei compensi di avvocato che Controparte_1
liquida in € 1.348,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
RO IS