TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 138/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al 138/2023 R.G., avente ad oggetto “affidamento e mantenimento dei figli naturali ex art. 337 bis e ss. c.c.”, riservato per la decisione all'udienza cartolare del 25 giugno 2025 e proposto
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Via Parco della Rimembranza 37, in Veroli (FR) presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Onorati che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Trento I Trav. N. 3, Falciano del Massico (CE) presso lo studio dell'avv. Laura Sorvillo e dell'Avv. Luca Monaco, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.01.2023, , premesso di aver Parte_1 avuto dalla relazione more uxorio con , i figli , Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], che dopo la Controparte_2 fine della convivenza i figli venivano collocati presso la madre, che il Sig. CP_1 versava a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli euro 100,00 mensili, successivamente euro 140,00 e nulla per le spese straordinarie, chiedeva al Tribunale: 1) di disporre l' affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori CP_2 con collocamento presso la madre;
2) la regolamentazione del diritto di visita paterno da esercitarsi liberamente;
3) porsi a carico del Sig. un obbligo al versamento di CP_1 euro 180,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo di mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva CP_1
aderendo all'istanza di affido congiunto del figlio avanzata dalla Sig.ra
[...] CP_2
e opponendosi alla richiesta del versamento di euro 180,00 a titolo di Pt_1 contributo di mantenimento in favore dei figli, chiedendo di ridurre il mantenimento alla misura di euro 100,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
All'udienza di comparizione delle parti del 06.12.2023, sentite le parti, il giudice relatore, in via provvisoria, poneva a carico del Sig. un obbligo al CP_1 versamento di euro 200,00 (100,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da versare direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 18.09.2023.
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti e dei figli maggiorenni.
All'udienza cartolare del 25.06.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, occorre premettere che non vi è luogo ad emettere alcuna pronuncia sull'affidamento, collocamento e diritto di visita, in quanto il figlio ha raggiunto CP_2 la maggiore età in corso di causa.
Quanto agli aspetti economici, va evidenziato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non
2 economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Con specifico riguardo al figlio maggiorenne economicamente non indipendente, deve preliminarmente evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla Suprema
Corte, “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, «iure proprio» (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio, sebbene divenuto maggiorenne
(Cass., 14/12/2018, n. 32529; Cass., 20/08/2020, n. 17380). Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha affermato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952; (Cass. civ. sez. I n.
27904/2021).
3 In particolare, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. I n. 18076 del 20 agosto 2014; Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01)).
Nel caso di specie, all'udienza del 21.5.2025, la figlia (22 anni) ha Per_1 riferito: “Vivo a Isola del Liri con mia madre e mio fratello. Al momento non lavoro, ho fatto un colloquio con Ferrovie dello Stato, ho lasciato l'università al terzo anno a Co settembre 2024. Sto aspettando la risposta di Non percepisco redditi ora”; il figlio
(19 anni) ha dichiarato: “Vivo a Isola del Liri con mia madre e mia sorella. Ho CP_2 finito la scuola superiore, sono diplomato in meccanica elettronica, ho mandato tanti curriculum e aspetto risposta. Al momento non lavoro. A luglio manderò anche la domanda per il militare”. Entrambi i figli maggiorenni risultano pertanto non autosufficienti economicamente in modo incolpevole, essendosi entrambi attivati per reperire una occupazione.
Orbene, al fine di stabilire l'entità del contributo di mantenimento a carico del padre, occorre considerare che la ricorrente ha riferito di percepire uno stipendio di circa
2000,00-2500,00 euro al mese, oltre ad essere onerata al pagamento del canone di locazione di euro 525,00 al mese;
il convenuto ha dichiarato di percepire circa 900,00 euro e di essere obbligato al versamento di euro 300,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio avuto da una precedente relazione. Per_2
Così ricostruita la situazione economica delle parti, considerando che il i figli e hanno dichiarato di vivere prevalentemente con la madre, che il Sig. Per_1 CP_2
versa la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 figlio di 27 anni (ormai presuntivamente economicamente indipendente, Per_2 ragion per cui il Sig. ha richiesto la revoca dell'obbligo a tale contributo), si CP_1 reputa congruo porre a carico del Sig. l'obbligo di versare euro 150,00 CP_1
4 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
1) pone a carico di l'obbligo di versare la somma complessiva Controparte_1 di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (in ragione di euro 150,00 per ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
2) compensa le spese di lite.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al 138/2023 R.G., avente ad oggetto “affidamento e mantenimento dei figli naturali ex art. 337 bis e ss. c.c.”, riservato per la decisione all'udienza cartolare del 25 giugno 2025 e proposto
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Via Parco della Rimembranza 37, in Veroli (FR) presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Onorati che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Trento I Trav. N. 3, Falciano del Massico (CE) presso lo studio dell'avv. Laura Sorvillo e dell'Avv. Luca Monaco, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.01.2023, , premesso di aver Parte_1 avuto dalla relazione more uxorio con , i figli , Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], che dopo la Controparte_2 fine della convivenza i figli venivano collocati presso la madre, che il Sig. CP_1 versava a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli euro 100,00 mensili, successivamente euro 140,00 e nulla per le spese straordinarie, chiedeva al Tribunale: 1) di disporre l' affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori CP_2 con collocamento presso la madre;
2) la regolamentazione del diritto di visita paterno da esercitarsi liberamente;
3) porsi a carico del Sig. un obbligo al versamento di CP_1 euro 180,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo di mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva CP_1
aderendo all'istanza di affido congiunto del figlio avanzata dalla Sig.ra
[...] CP_2
e opponendosi alla richiesta del versamento di euro 180,00 a titolo di Pt_1 contributo di mantenimento in favore dei figli, chiedendo di ridurre il mantenimento alla misura di euro 100,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
All'udienza di comparizione delle parti del 06.12.2023, sentite le parti, il giudice relatore, in via provvisoria, poneva a carico del Sig. un obbligo al CP_1 versamento di euro 200,00 (100,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da versare direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 18.09.2023.
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti e dei figli maggiorenni.
All'udienza cartolare del 25.06.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, occorre premettere che non vi è luogo ad emettere alcuna pronuncia sull'affidamento, collocamento e diritto di visita, in quanto il figlio ha raggiunto CP_2 la maggiore età in corso di causa.
Quanto agli aspetti economici, va evidenziato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non
2 economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Con specifico riguardo al figlio maggiorenne economicamente non indipendente, deve preliminarmente evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla Suprema
Corte, “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, «iure proprio» (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio, sebbene divenuto maggiorenne
(Cass., 14/12/2018, n. 32529; Cass., 20/08/2020, n. 17380). Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha affermato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952; (Cass. civ. sez. I n.
27904/2021).
3 In particolare, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. I n. 18076 del 20 agosto 2014; Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01)).
Nel caso di specie, all'udienza del 21.5.2025, la figlia (22 anni) ha Per_1 riferito: “Vivo a Isola del Liri con mia madre e mio fratello. Al momento non lavoro, ho fatto un colloquio con Ferrovie dello Stato, ho lasciato l'università al terzo anno a Co settembre 2024. Sto aspettando la risposta di Non percepisco redditi ora”; il figlio
(19 anni) ha dichiarato: “Vivo a Isola del Liri con mia madre e mia sorella. Ho CP_2 finito la scuola superiore, sono diplomato in meccanica elettronica, ho mandato tanti curriculum e aspetto risposta. Al momento non lavoro. A luglio manderò anche la domanda per il militare”. Entrambi i figli maggiorenni risultano pertanto non autosufficienti economicamente in modo incolpevole, essendosi entrambi attivati per reperire una occupazione.
Orbene, al fine di stabilire l'entità del contributo di mantenimento a carico del padre, occorre considerare che la ricorrente ha riferito di percepire uno stipendio di circa
2000,00-2500,00 euro al mese, oltre ad essere onerata al pagamento del canone di locazione di euro 525,00 al mese;
il convenuto ha dichiarato di percepire circa 900,00 euro e di essere obbligato al versamento di euro 300,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio avuto da una precedente relazione. Per_2
Così ricostruita la situazione economica delle parti, considerando che il i figli e hanno dichiarato di vivere prevalentemente con la madre, che il Sig. Per_1 CP_2
versa la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 figlio di 27 anni (ormai presuntivamente economicamente indipendente, Per_2 ragion per cui il Sig. ha richiesto la revoca dell'obbligo a tale contributo), si CP_1 reputa congruo porre a carico del Sig. l'obbligo di versare euro 150,00 CP_1
4 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento:
1) pone a carico di l'obbligo di versare la somma complessiva Controparte_1 di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (in ragione di euro 150,00 per ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
2) compensa le spese di lite.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5